TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
3911/ 2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 12.05.2025
Alle ore 09.45, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. DOMENICO DELL'AERE in sostituzione dell'avv. Controparte_1
DAVIDE ANTONIO EMILIANO DELL'AERE
È presente per l'avv. GIORGIO FASANO. Controparte_2
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DELL' AERE precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive autorizzate, chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. FASANO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni ampiamente esposte.
A questo punto, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 12.05.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, dott.ssa Roberta Picardi,
all'udienza del 12.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3911/2023 del Ruolo Generale
tra
1 , elettivamente domiciliato in Canosa di Puglia presso e nello studio Controparte_1
dell'avv. Davide Antonio Emiliano Dell'Aere, dal quale è rappresentato e difeso in forza di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-appellante-
E
, elettivamente domiciliata in Canosa di Puglia presso e nello studio Controparte_2
dell'avv. Giorgio Fasano, dal quale è rappresentata e difesa in forza di mandato alle liti in atti
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2021 emesso dal G.d.P. di Canosa di Puglia il 20.05.2021 e notificato, unitamente a pedissequo atto di precetto il 28.05.2021 su istanza di Controparte_2
convenendola a comparire dinanzi al G.d.P. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
G.d.P., in accoglimento della presente opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 234/2021, 1)
Revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 234/2021 emesso dal
G.d.P. di Canosa di Puglia in data 20.05.2021 e notificato il 28.05.2021 per non essere CP_1
debitore di alcuna somma;
per l'effetto condannare alla restituzione della
[...] Controparte_2
cambiale al Con vittoria di spese, diritti e competenze da distrarsi in favore Controparte_1
dell'avv. Davide Antonio Emiliano dell'Aere quale procuratore antistatario”.
Esponeva in fatto l'opponente che in data 13.02.2017 si era recato nel negozio di commercio al dettaglio di anticrittogamici della per acquistare una forbice EL UN 250 + OT SE M12 al CP_2
prezzo complessivo di € 2.196,00; che non essendo disponibili gli attrezzi ordinati e dovendoli ordinare, il
2 marito della addetto al negozio, pretese a garanzia il rilascio di una cambiale pari all'importo del CP_2
costo di entrambi gli attrezzi, più interessi, per complessivi € 2.200,00, con scadenza al 24.08.2017; che nella successiva data del 24.03.2017 il fu convocato dalla venditrice che gli comunicava che era pervenuta CP_1
la sola forbice EL UN 250; che in pari data, il procuratosi la provvista, si recava al negozio e CP_1
previa corresponsione della somma di € 1.230,00 come da fattura e scontrino fiscale, ritirò le forbici;
che
, ricevuto il pagamento, consegnò contemporaneamente al sia lo scontrino fiscale Controparte_3 CP_1
che la fattura n. 42/24.03.2017; che non ricevendo la motosega SE M12, il nella stessa CP_1
circostanza richiese la restituzione della cambiale rilasciata in garanzia;
che rispose che Controparte_3
l'avrebbe restituita contemporaneamente alla consegna della motosega ed al relativo pagamento dell'attrezzo; di non avere mai ricevuto la motosega;
che in data 29.05.2021 dopo circa 4 anni dalla data del contratto e dalla scadenza della cambiale, il fu attinto dall'avviso di giacenza di una raccomandata CP_1
contenente ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, della somma di € 2.453,45, oltre interessi legali dalla domanda e spese.
si costituiva dinanzi al Giudice di Pace, contestando la ricostruzione in fatto della Controparte_2
vicenda occorsa fra le parti, deducendo che la cambiale era stata rilasciata non a garanzia, ma in pagamento quale prezzo di vendita dei due articoli;
che il ha rifiutato di ricevere in consegna la motosega;
che CP_1
alcun prezzo è stato pagato dal per la consegna della forbice EL UN 250, in quanto in CP_1
pagamento era già stata rilasciata la cambiale;
che per ragioni fiscali, la consegna della forbice è stata accompagnata dallo scontrino fiscale, ma non vi è stata corresponsione di somme in denaro contante, che atteso il mancato pagamento del prezzo della merce ordinata dal e il rifiuto di questi di ricevere in CP_1
consegna la motosega, sulla base della cambiale, protestata, è stata tentata per due volte la notifica dell'atto di precetto e di poi chiesto il decreto ingiuntivo quivi opposto;
che il è totalmente inadempiente in CP_1
quanto non vi è stato pagamento neanche del corrispettivo delle forbici.
L'opposta aveva concluso chiedendo rigettarsi l'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di Pace adito, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, espletate prove per interpello e testimoniali, con sentenza n. 159/2023 del 14.4.2023, accoglieva per quanto di ragione l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il al pagamento della somma di € CP_1
3 1.230,00, oltre interessi legali, compensando le spese di lite fra le parti.
Con atto di citazione notificato il 16.10.2023, ha proposto appello deducendo: Controparte_1
travisamento dei fatti, illogicità ed erroneità della motivazione, omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della cambiale, ingiusta compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo: in riforma della sentenza n. 159/2023 del 15.04.2023 pubblicata il 17.04.2023 emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia e conseguentemente in accoglimento dell'
appello, accogliere l'opposizione al D.I. n. 234/2021 emesso dal G.d.P. di Canosa di Puglia il 20.05.2021
proposta da e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1 CP_1
a per il contratto del 13.02.2017 di acquisto di una forbice EC UN
[...] Controparte_2
250 più una motosega SE M12 ed ordinare alla di restituire a Controparte_2 CP_1
la cambiale a firma di quest'ultimo creata in Canosa di Puglia il 13.02.2017 e scadente il
[...]
24.08.2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.4.2024 si è costituita deducendo Controparte_2
l'infondatezza dell'appello che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, il 16.10.2023 nel termine, computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 17.4.2023.
L'appello è infondato e va rigettato.
Fra le parti e è intercorso il 13.2.2017 un contratto di acquisto di due articoli: una forbice CP_1 CP_2
4 EL UN 250 e una OT SE M12 al prezzo complessivo di € 2.196,00.
In pari data, l'acquirente ha rilasciato una cambiale di € 2.200,00 in favore della venditrice, CP_1 CP_2
con scadenza 24.8.2017.
Nella prospettazione del la cambiale è stata emessa a garanzia del pagamento del corrispettivo CP_1
della merce, ordinata perché non immediatamente disponibile, di modo che secondo gli accordi fra le parti,
questa avrebbe dovuto essere restituita all'emittente una volta consegnata la merce e saldato il corrispettivo,
mentre nella opposta prospettazione della intestataria della ditta nella quale sarebbero impiegati di CP_2
fatto il marito e il figlio, la cambiale sarebbe stata emessa in pagamento, salvo buon fine, del prezzo di vendita dei due articoli, con effetto di accordare all'acquirente una dilazione di pagamento fino al 24.8.217,
per la quale il corrispettivo totale è stato arrotondato ad € 2.200,00.
È pacifico che dei due articoli ordinati su richiesta del solo la forbice EL UN 250 gli è CP_1
stata consegnata.
Dopodiché, le versioni delle parti nuovamente divergono, assumendo il di aver pagato con denaro CP_1
contante la somma di € 1.230,00 in corrispettivo della forbice, come documentato dallo scontrino fiscale del
24.3.2017 (in atti), mentre la sarebbe in sostanza venuta meno all'obbligo di consegnargli anche la CP_2
motosega che dunque non è stata pagata, invece secondo la lo scontrino è stato emesso solo a fini CP_2
fiscali al momento della consegna dell'articolo al che in pagamento aveva già consegnato la CP_1
cambiale con scadenza al 24.8.2017 e che questi in sostanza, ha trattenuto la forbice senza pagarla, ha rifiutato di prendere in consegna la motosega, rendendosi inadempiente agli obblighi assunti tant'è che la cambiale è andata protestata.
Sennonchè, però, la ha chiesto in via monitoria il pagamento dell'intero importo portato dalla CP_2
cambiale oltre spese di protesto, benchè l'unico articolo consegnato al e da questi non pagato è la CP_2
forbice di € 1.230,00.
Così riassunte le opposte prospettazioni, in primo grado, il Giudice di pace, assunto sia l'interrogatorio formale delle parti, non risolutivo, che la prova testimoniale con il figlio della addetto al negozio, CP_2
che ha confermato la versione della madre, annettendo valore di pagamento alla cambiale, ritenendo in
5 sostanza verosimile che gli accordi fra le parti fossero nel senso di vendere i due articoli al CP_1
consentendogli di pagare mediante una cambiale con scadenza il 24.8.2017 che tuttavia è risultata protestata,
e viceversa non documentato il pagamento della somma di € 1.230,00 pari al costo della forbice incontestatamente consegnata al ha ritenuto inadempiuto da entrambe le parti il contratto quanto alla CP_1
motosega, mentre inadempiuto dal solo il contratto nella parte relativa alla forbice, consegnata, ma CP_1
non pagata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, emesso per l'importo facciale della cambiale e condanna del a corrispondere il relativo prezzo di € 1.230,00. CP_1
La decisione è corretta e va confermata.
La ha agito in via monitoria sulla base della cambiale del 24.3.2017 per conseguire il pagamento CP_2
dell'importo facciale portato dal titolo.
In tema di decreto ingiuntivo fondato su titolo cambiario, nella richiesta di ingiunzione è implicita la proposizione anche dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Fatta opposizione da parte del basata sul rapporto sottostante, l'opposta ha esercitato l'azione CP_1
causale, in sostanza insistendo per il pagamento dell'intero prezzo pattuito per la vendita dei due articoli;
il le ha opposto sia l'eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento quanto alla forbice CP_1
che l'eccezione di inadempimento quanto alla motosega.
Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
Quanto al primo dei due articoli, l'eccezione di pagamento è infondata perché non provata.
Non vi è alcuna prova che la somma di € 1.230,00 sia stata consegnata alla e, come osservato in CP_2
primo grado, alcun pagamento ulteriore avrebbe dovuto eseguire il che aveva già emesso la CP_1
cambiale.
6 Quanto allo scontrino fiscale emesso unitamente alla fattura non quietanzata, < data la natura obbligatoria
dello scontrino fiscale, il quale viene emesso al momento della consegna della merce all'acquirente, a
prescindere dal concreto pagamento del prezzo relativo, la sua produzione ai fini della prova circa
l'avvenuto versamento del corrispettivo di un bene oggetto di un contratto di compravendita, è irrilevante>
(Cassazione civile sez. II, 31/01/2014, n.2147).
E se è vero che il giudice di merito può prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali (cfr. Cass. civile sez. II, 04/04/2018, n.8230) nella specie non vi è alcun elemento a conforto della allegazione di avvenuto pagamento, risultando invece verosimile che detenendo la la CP_2
cambiale, alcun pagamento sia stato effettuato dal CP_1
La cambiale è stata protestata con l'effetto che il ha ricevuto a forbice senza corrispondere il CP_1
relativo prezzo.
Quanto invece alla motosega, le parti sono entrambe inadempienti: la non ha provato di avere CP_2
adempiuto all'obbligazione di consegna anzi pacificamente rimasta ineseguita mentre il non ha CP_1
pagato il prezzo risultando la cambiale protestata.
È allora corretta la decisione del primo giudice che esattamente inquadrata la vicenda in fatto e in diritto,
ha ritenuto dovuto unicamente il corrispettivo della forbice, pervenendo, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso per un importo in parte non dovuto, alla condanna del al pagamento della restante parte, pari CP_1
al corrispettivo della forbice.
Il ha censurato la sentenza di primo grado per non avere ordinato la restituzione della cambiale. CP_1
Il motivo è infondato.
"... In caso di esercizio cumulativo di azione cambiaria e azione causale, non trova applicazione l'art. 66,
comma 3, L. camb. sull'offerta del titolo in restituzione, non sussistendo il pericolo di doppio pagamento per il debitore. Tale onere di offerta, che costituisce un requisito per l'esame nel merito della domanda in relazione ad esigenze disponibili del debitore, può essere comunque assolto mediante la produzione della cambiale in sede monitoria, stante il vincolo di indisponibilità ex artt. 641 e 643 c.p.c. fino alla scadenza del termine per l'opposizione, o nel corso del giudizio di primo o secondo grado” (cfr. Cass. 373/2023).
7 Nella specie l'opposto ha dato ampio risalto nella comparsa di costituzione e risposta al rapporto sottostante ed ha prodotto in sede monitoria l'effetto cambiario.
Rigettato l'appello, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Quanto alle spese del presente grado, queste liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, l'appellante è
tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3911/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza nr. 159/2023 del 17.4.2023 Giudice di Pace di
Canosa di Puglia;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in euro e ivanella misura del 15%, rali orso delle spese genetre rimb, oldi avvocato compenso per 1.702,00
;come per legge cpa
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 12.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
8 9
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 12.05.2025
Alle ore 09.45, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. DOMENICO DELL'AERE in sostituzione dell'avv. Controparte_1
DAVIDE ANTONIO EMILIANO DELL'AERE
È presente per l'avv. GIORGIO FASANO. Controparte_2
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DELL' AERE precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive autorizzate, chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. FASANO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni ampiamente esposte.
A questo punto, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 12.05.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, dott.ssa Roberta Picardi,
all'udienza del 12.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3911/2023 del Ruolo Generale
tra
1 , elettivamente domiciliato in Canosa di Puglia presso e nello studio Controparte_1
dell'avv. Davide Antonio Emiliano Dell'Aere, dal quale è rappresentato e difeso in forza di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-appellante-
E
, elettivamente domiciliata in Canosa di Puglia presso e nello studio Controparte_2
dell'avv. Giorgio Fasano, dal quale è rappresentata e difesa in forza di mandato alle liti in atti
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2021 emesso dal G.d.P. di Canosa di Puglia il 20.05.2021 e notificato, unitamente a pedissequo atto di precetto il 28.05.2021 su istanza di Controparte_2
convenendola a comparire dinanzi al G.d.P. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
G.d.P., in accoglimento della presente opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 234/2021, 1)
Revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 234/2021 emesso dal
G.d.P. di Canosa di Puglia in data 20.05.2021 e notificato il 28.05.2021 per non essere CP_1
debitore di alcuna somma;
per l'effetto condannare alla restituzione della
[...] Controparte_2
cambiale al Con vittoria di spese, diritti e competenze da distrarsi in favore Controparte_1
dell'avv. Davide Antonio Emiliano dell'Aere quale procuratore antistatario”.
Esponeva in fatto l'opponente che in data 13.02.2017 si era recato nel negozio di commercio al dettaglio di anticrittogamici della per acquistare una forbice EL UN 250 + OT SE M12 al CP_2
prezzo complessivo di € 2.196,00; che non essendo disponibili gli attrezzi ordinati e dovendoli ordinare, il
2 marito della addetto al negozio, pretese a garanzia il rilascio di una cambiale pari all'importo del CP_2
costo di entrambi gli attrezzi, più interessi, per complessivi € 2.200,00, con scadenza al 24.08.2017; che nella successiva data del 24.03.2017 il fu convocato dalla venditrice che gli comunicava che era pervenuta CP_1
la sola forbice EL UN 250; che in pari data, il procuratosi la provvista, si recava al negozio e CP_1
previa corresponsione della somma di € 1.230,00 come da fattura e scontrino fiscale, ritirò le forbici;
che
, ricevuto il pagamento, consegnò contemporaneamente al sia lo scontrino fiscale Controparte_3 CP_1
che la fattura n. 42/24.03.2017; che non ricevendo la motosega SE M12, il nella stessa CP_1
circostanza richiese la restituzione della cambiale rilasciata in garanzia;
che rispose che Controparte_3
l'avrebbe restituita contemporaneamente alla consegna della motosega ed al relativo pagamento dell'attrezzo; di non avere mai ricevuto la motosega;
che in data 29.05.2021 dopo circa 4 anni dalla data del contratto e dalla scadenza della cambiale, il fu attinto dall'avviso di giacenza di una raccomandata CP_1
contenente ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, della somma di € 2.453,45, oltre interessi legali dalla domanda e spese.
si costituiva dinanzi al Giudice di Pace, contestando la ricostruzione in fatto della Controparte_2
vicenda occorsa fra le parti, deducendo che la cambiale era stata rilasciata non a garanzia, ma in pagamento quale prezzo di vendita dei due articoli;
che il ha rifiutato di ricevere in consegna la motosega;
che CP_1
alcun prezzo è stato pagato dal per la consegna della forbice EL UN 250, in quanto in CP_1
pagamento era già stata rilasciata la cambiale;
che per ragioni fiscali, la consegna della forbice è stata accompagnata dallo scontrino fiscale, ma non vi è stata corresponsione di somme in denaro contante, che atteso il mancato pagamento del prezzo della merce ordinata dal e il rifiuto di questi di ricevere in CP_1
consegna la motosega, sulla base della cambiale, protestata, è stata tentata per due volte la notifica dell'atto di precetto e di poi chiesto il decreto ingiuntivo quivi opposto;
che il è totalmente inadempiente in CP_1
quanto non vi è stato pagamento neanche del corrispettivo delle forbici.
L'opposta aveva concluso chiedendo rigettarsi l'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di Pace adito, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, espletate prove per interpello e testimoniali, con sentenza n. 159/2023 del 14.4.2023, accoglieva per quanto di ragione l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il al pagamento della somma di € CP_1
3 1.230,00, oltre interessi legali, compensando le spese di lite fra le parti.
Con atto di citazione notificato il 16.10.2023, ha proposto appello deducendo: Controparte_1
travisamento dei fatti, illogicità ed erroneità della motivazione, omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della cambiale, ingiusta compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo: in riforma della sentenza n. 159/2023 del 15.04.2023 pubblicata il 17.04.2023 emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia e conseguentemente in accoglimento dell'
appello, accogliere l'opposizione al D.I. n. 234/2021 emesso dal G.d.P. di Canosa di Puglia il 20.05.2021
proposta da e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1 CP_1
a per il contratto del 13.02.2017 di acquisto di una forbice EC UN
[...] Controparte_2
250 più una motosega SE M12 ed ordinare alla di restituire a Controparte_2 CP_1
la cambiale a firma di quest'ultimo creata in Canosa di Puglia il 13.02.2017 e scadente il
[...]
24.08.2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.4.2024 si è costituita deducendo Controparte_2
l'infondatezza dell'appello che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, il 16.10.2023 nel termine, computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 17.4.2023.
L'appello è infondato e va rigettato.
Fra le parti e è intercorso il 13.2.2017 un contratto di acquisto di due articoli: una forbice CP_1 CP_2
4 EL UN 250 e una OT SE M12 al prezzo complessivo di € 2.196,00.
In pari data, l'acquirente ha rilasciato una cambiale di € 2.200,00 in favore della venditrice, CP_1 CP_2
con scadenza 24.8.2017.
Nella prospettazione del la cambiale è stata emessa a garanzia del pagamento del corrispettivo CP_1
della merce, ordinata perché non immediatamente disponibile, di modo che secondo gli accordi fra le parti,
questa avrebbe dovuto essere restituita all'emittente una volta consegnata la merce e saldato il corrispettivo,
mentre nella opposta prospettazione della intestataria della ditta nella quale sarebbero impiegati di CP_2
fatto il marito e il figlio, la cambiale sarebbe stata emessa in pagamento, salvo buon fine, del prezzo di vendita dei due articoli, con effetto di accordare all'acquirente una dilazione di pagamento fino al 24.8.217,
per la quale il corrispettivo totale è stato arrotondato ad € 2.200,00.
È pacifico che dei due articoli ordinati su richiesta del solo la forbice EL UN 250 gli è CP_1
stata consegnata.
Dopodiché, le versioni delle parti nuovamente divergono, assumendo il di aver pagato con denaro CP_1
contante la somma di € 1.230,00 in corrispettivo della forbice, come documentato dallo scontrino fiscale del
24.3.2017 (in atti), mentre la sarebbe in sostanza venuta meno all'obbligo di consegnargli anche la CP_2
motosega che dunque non è stata pagata, invece secondo la lo scontrino è stato emesso solo a fini CP_2
fiscali al momento della consegna dell'articolo al che in pagamento aveva già consegnato la CP_1
cambiale con scadenza al 24.8.2017 e che questi in sostanza, ha trattenuto la forbice senza pagarla, ha rifiutato di prendere in consegna la motosega, rendendosi inadempiente agli obblighi assunti tant'è che la cambiale è andata protestata.
Sennonchè, però, la ha chiesto in via monitoria il pagamento dell'intero importo portato dalla CP_2
cambiale oltre spese di protesto, benchè l'unico articolo consegnato al e da questi non pagato è la CP_2
forbice di € 1.230,00.
Così riassunte le opposte prospettazioni, in primo grado, il Giudice di pace, assunto sia l'interrogatorio formale delle parti, non risolutivo, che la prova testimoniale con il figlio della addetto al negozio, CP_2
che ha confermato la versione della madre, annettendo valore di pagamento alla cambiale, ritenendo in
5 sostanza verosimile che gli accordi fra le parti fossero nel senso di vendere i due articoli al CP_1
consentendogli di pagare mediante una cambiale con scadenza il 24.8.2017 che tuttavia è risultata protestata,
e viceversa non documentato il pagamento della somma di € 1.230,00 pari al costo della forbice incontestatamente consegnata al ha ritenuto inadempiuto da entrambe le parti il contratto quanto alla CP_1
motosega, mentre inadempiuto dal solo il contratto nella parte relativa alla forbice, consegnata, ma CP_1
non pagata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, emesso per l'importo facciale della cambiale e condanna del a corrispondere il relativo prezzo di € 1.230,00. CP_1
La decisione è corretta e va confermata.
La ha agito in via monitoria sulla base della cambiale del 24.3.2017 per conseguire il pagamento CP_2
dell'importo facciale portato dal titolo.
In tema di decreto ingiuntivo fondato su titolo cambiario, nella richiesta di ingiunzione è implicita la proposizione anche dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Fatta opposizione da parte del basata sul rapporto sottostante, l'opposta ha esercitato l'azione CP_1
causale, in sostanza insistendo per il pagamento dell'intero prezzo pattuito per la vendita dei due articoli;
il le ha opposto sia l'eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento quanto alla forbice CP_1
che l'eccezione di inadempimento quanto alla motosega.
Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
Quanto al primo dei due articoli, l'eccezione di pagamento è infondata perché non provata.
Non vi è alcuna prova che la somma di € 1.230,00 sia stata consegnata alla e, come osservato in CP_2
primo grado, alcun pagamento ulteriore avrebbe dovuto eseguire il che aveva già emesso la CP_1
cambiale.
6 Quanto allo scontrino fiscale emesso unitamente alla fattura non quietanzata, < data la natura obbligatoria
dello scontrino fiscale, il quale viene emesso al momento della consegna della merce all'acquirente, a
prescindere dal concreto pagamento del prezzo relativo, la sua produzione ai fini della prova circa
l'avvenuto versamento del corrispettivo di un bene oggetto di un contratto di compravendita, è irrilevante>
(Cassazione civile sez. II, 31/01/2014, n.2147).
E se è vero che il giudice di merito può prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali (cfr. Cass. civile sez. II, 04/04/2018, n.8230) nella specie non vi è alcun elemento a conforto della allegazione di avvenuto pagamento, risultando invece verosimile che detenendo la la CP_2
cambiale, alcun pagamento sia stato effettuato dal CP_1
La cambiale è stata protestata con l'effetto che il ha ricevuto a forbice senza corrispondere il CP_1
relativo prezzo.
Quanto invece alla motosega, le parti sono entrambe inadempienti: la non ha provato di avere CP_2
adempiuto all'obbligazione di consegna anzi pacificamente rimasta ineseguita mentre il non ha CP_1
pagato il prezzo risultando la cambiale protestata.
È allora corretta la decisione del primo giudice che esattamente inquadrata la vicenda in fatto e in diritto,
ha ritenuto dovuto unicamente il corrispettivo della forbice, pervenendo, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso per un importo in parte non dovuto, alla condanna del al pagamento della restante parte, pari CP_1
al corrispettivo della forbice.
Il ha censurato la sentenza di primo grado per non avere ordinato la restituzione della cambiale. CP_1
Il motivo è infondato.
"... In caso di esercizio cumulativo di azione cambiaria e azione causale, non trova applicazione l'art. 66,
comma 3, L. camb. sull'offerta del titolo in restituzione, non sussistendo il pericolo di doppio pagamento per il debitore. Tale onere di offerta, che costituisce un requisito per l'esame nel merito della domanda in relazione ad esigenze disponibili del debitore, può essere comunque assolto mediante la produzione della cambiale in sede monitoria, stante il vincolo di indisponibilità ex artt. 641 e 643 c.p.c. fino alla scadenza del termine per l'opposizione, o nel corso del giudizio di primo o secondo grado” (cfr. Cass. 373/2023).
7 Nella specie l'opposto ha dato ampio risalto nella comparsa di costituzione e risposta al rapporto sottostante ed ha prodotto in sede monitoria l'effetto cambiario.
Rigettato l'appello, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Quanto alle spese del presente grado, queste liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, l'appellante è
tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3911/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza nr. 159/2023 del 17.4.2023 Giudice di Pace di
Canosa di Puglia;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in euro e ivanella misura del 15%, rali orso delle spese genetre rimb, oldi avvocato compenso per 1.702,00
;come per legge cpa
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 12.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
8 9