Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Michele Parte_1
Diodati e Massimiliano Orefice;
e con l'assistenza e difesa degli avv.ti Giovanni Boldrini, Moreno Pesaresi, CP_1
Roberto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.1.2024, parte ricorrente, premesso di essere stato alle dipendenze della società resistente in forza di contratto di lavoro full time a tempo indeterminato, con mansioni di addetto ufficio trasporti, impiegato di 4° livello, in servizio presso la filiale Marr Calabria di Spezzano Albanese, dal 9.1.2023 al 27.6.2023, data in cui il rapporto cessava a seguito d'intimazione di licenziamento disciplinare per giusta causa, il ricorrente, previa impugnazione stragiudiziale, ha domandato di: “accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, invalidità del licenziamento intimato al sig. Parte_2
; condannare e ordinare…alla , in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_1 tempore, ... la reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, presso la filiale Marr Calabria di Spezzano Albanese (CS), con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso fino alla reintegra o in via subordinata al pagamento della indennità risarcitoria, come prevista per legge oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva
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Si è costituita in giudizio la convenuta, resistendo alla proposta azione. CP_2
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2.1 Si legge nella lettera di contestazione disciplinare: “In data 8 giugno u.s. Lei ha sottratto da un camion un cartone di salmone a trance in totale contrasto con la procedura aziendale ed il Codice Etico MARR. Il gravissimo comportamento illecito da Lei attuato e sopra riportato è stato da Lei confermato al Coordinatore di MARR Calabria Sig. . Tenuto Parte_3
conto della gravità del Suo comportamento, Le comunichiamo la sospensione cautelare dal servizio a far data dal ricevimento della presente. Nel contestarLe il gravissimo fatto a Lei imputabile e sopra esposto, Le rammentiamo che Le è consentito produrre eventuali giustificazioni scritte entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente, con espressa avvertenza che, in difetto, saremo costretti comunque ad applicare le sanzioni previste dal vigente CCNL, ivi compresa quella prevista al penultimo capoverso dell'art. 238”.
Con missiva inoltrata a mezzo PEC in data 16.6.2023, il lavoratore ha fornito le proprie giustificazioni.
Alla mancata accettazione da parte di Marr delle predette giustificazioni, è seguita l'intimazione del licenziamento disciplinare per giusta causa.
Parte ricorrente ha lamentato l'insussistenza del fatto contestato, avendo preso il pacco contenente il salmone in quanto ragalatogli da autista del vettore Quifafreddo Persona_1
Trasporti s.r.l., non risultando alcuna sottrazione di beni subita dalla Marr nel giorno 8.6.2023 con riferimento ad un pacco di salmone a trance, né alcuna contestazione alla Marr risulta essere stata sollevata dai clienti serviti quel giorno, circa la mancata consegna di un pacco di salmone a trance. Ha rappresentato che il licenziamento sarebbe comunque illegittimo in virtù della sproporzione della misura espulsiva rispetto all'entità del fatto contestato;
il licenziamento sarebbe nullo in virtù della mancata affissione in azienda del codice disciplinare ai sensi dell'art. 7, co. 1, L. 300/1990.
2.2 Parte ricorrente ha ammesso di essersi impossessato in data 8.6.2023 del cartone contenente salmone a trance rinvenuto sul camion del vettore Quifafreddo Trasporti S.r.l. Il ricorrente, invero, sostiene di essersi appropriato del cartone trattandosi di un regalo allo stesso offerto da
Tale circostanza è stata negata da quest'ultimo, ascoltato come testimone. La Persona_1
versione dei fatti sostenuta dal ricorrente è invece stata confermata dal teste Testimone_1
2 Occorre rilevare che, anche laddove al ricorrente fosse stato proposto di appropriarsi del bene a titolo di regalia, il medesimo non avrebbe potuto non prospettarsi che si trattasse di un bene di proprietà della Marr. Il lavoratore, infatti, in qualità di addetto all'ufficio trasporti Marr, era a conoscenza del fatto che il vettore Quifafreddo S.r.l, eseguiva consegne Persona_1 unicamente in favore della Marr sicché i prodotti rinvenuti all'interno dei mezzi utilizzati dalla
Quifafreddo S.r.l. avrebbero potuto verosimilmente essere beni di proprietà di Marr.
2.3 Accertata la sussistenza del fatto addebitato e individuata la natura della violazione commessa dal ricorrente, occorre considerare se, alla luce del complesso degli elementi oggettivi e soggettivi emergenti dalla condotta, l'addebito rivesta il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, tale da giustificare come proporzionata la più afflittiva delle sanzioni disciplinari. In diritto, la nozione di giusta causa è così espressa in una massima consolidata dei giudici di legittimità: "Per stabilire l'esistenza di una giusta causa di licenziamento occorre accertare in concreto se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore di lavoro, e, quindi, alla qualità ed al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obbiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere, in modo grave, così da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere una sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva” (Cass. lav., 25.5.95, n. 5742; conformi: Cass. lav., 22.3.94,
n. 2715; Cass. lav., 22.10.93, n. 10503; Cass. lav., 28.4.92, n. 5080). Nel caso di specie, non vi
è dubbio che il comportamento accertato, posto in essere in totale spregio agli obblighi di diligenza e alle responsabilità del lavoratore, riveste di per sé il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, e specialmente dell'elemento essenziale della fiducia, sicché la condotta tenuta del dipendente è indubbiamente idonea a mettere in discussione la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto agli obblighi lavorativi. Orbene, il fatto contestato, anche laddove non integri gli estremi del reato di appropriazione indebita, incide sull'affidamento futuro che il datore di lavoro deve poter prestare sulla collaborazione del proprio dipendente. Il tipo di condotta inadempiente, sintomatica di una gravità inescusabile, rappresenta mancanza di entità sicuramente tale da non consentire la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro.
3 2.4 In ogni caso, confermati i fatti addebitati al ricorrente in sede disciplinare, occorre affermare l'irrilevanza della effettiva conoscenza da parte del dipendente delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni per mezzo del codice disciplinare, atteso che, per consolidata giurisprudenza anche di legittimità, non occorre l'affissione del codice disciplinare in tutte le ipotesi, come quella in esame, in cui le condotte poste in essere in occasione della prestazione lavorativa, per l'intrinseco disvalore che le connotano, violino il c.d. minimo etico, anche a prescindere dalla rilevanza penale delle stesse, poiché il dipendente, in situazioni del genere, non può non percepire l'illiceità del proprio comportamento, tale da pregiudicare anche il rapporto di lavoro in essere.
La domanda deve essere, quindi, rigettata.
3. La difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 23.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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