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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14090 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI^ CIVILE in persona del Giudice Dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in I° grado, iscritta al n. 8121/2024 del R.G.A.C.,
TRA
- (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura rilasciata su separato documento informatico allegato nel fascicolo di parte, dall'Avv. Andrea Piacentini (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
CA AL, entrambi del Foro di Roma, unitamente e disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma (RM), Via dell'Acqua Traversa n. 195 (PEC: - Email_1
PEC:
- ricorrente -
Email_2
E
- (P.I. ), con sede in Roma, Via Santa Controparte_1 P.IVA_1
Bernadette, 40 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Di Giacomo (C.F. Controparte_2
- pec ) ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in Via Paolo Emilio n. 7, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa - resistente -
OGGETTO: azione di risoluzione per inadempimento contrattuale e richiesta di condanna al risarcimento danni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29.9.2025 le parti discutevano la causa ed il giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ult. comma;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'attore esponeva:
- di aver sottoscritto con la resistente, in data 20.1.2023, un contratto per la fornitura e successiva posa in opera di n. 7 infissi in PVC certificati CE autorizzati dall'Agenzia delle Entrate per lo sconto in fattura, colore
Douglasie, completi di maniglie e cerniere in cromo satinato;
- nell'ambito dei servizi concordati rientrava inoltre la rimozione dei vecchi infissi, con conferimento in discarica, l'installazione dei nuovi infissi e la coibentazione dei celini esistenti in loco;
- l'attività avrebbe dovuto svolgersi a stretto giro presso la residenza del
Sig. in Via Gregorio XI, n. 113 in Roma, e l'importo complessivo pattuito Pt_1
per la fornitura e posa in opera ammontava a € 16.500,00 iva inclusa (10%);
- fra le parti veniva però concordato il pagamento con sconto in fattura tale per cui, a fronte del complessivo importo dovuto di euro 16.500,00
(comprensivo di IVA 10%), a carico del sig. era previsto il solo Pt_1
pagamento del 50%, e dunque di euro 8.250,00, da effettuarsi immediatamente al momento della stipula del contratto;
- mediante la suddetta operazione, in buona sostanza, l'odierno ricorrente otteneva, mediante i sussidi e le agevolazioni statali pro-tempore vigenti, la fornitura di serramenti per un controvalore di mercato di € 16.500,00;
- egli provvedeva quindi, già il giorno dopo, all'immediato saldo integrale di quanto dovuto, a mezzo bonifico bancario dell'importo di euro 8.250,00, con versamento del 23.01.2023 e ne trasmetteva al fornitore comprova, unitamente a tutta l'ulteriore documentazione richiesta e necessaria (visure, ecc) per completare il procedimento;
- con il passare dei mesi il sig. prendeva tuttavia atto, con sempre più Pt_1
crescente apprensione, del mancato avvio delle lavorazioni concordate, così da chiedere a tal fine (peraltro in numerose occasioni) chiarimenti in ordine allo stato dell'arte;
- con comunicazione del 22.05.2023 la Società riferiva di non poter fornire informazioni prima del 30.05.2023 ma ancora il 6.06.2023, con nuova e-mail, chiedeva al sig. di “pazientare” per altre 48 ore;
Pt_1
- successivamente, con comunicazione del 14.06.2023, la Società proponeva al sig. l'alternativa fra scegliere di attendere sine die lo sblocco Pt_1
nazionale dei pagamenti, oppure modificare le modalità di pagamento della fornitura, giusta restituzione del credito di imposta e saldo interamente a carico del sig. Pt_1
- seguiva nota di riscontro del 5.08.2023 in forma di diffida e messa in mora, con cui venivano rigettate le proposte sopra individuate come avanzate dalla
Società, e al contempo rappresentato che, ove la non avesse Controparte_1
provveduto entro il mese di settembre 2023 alla sostituzione degli infissi contrattualmente pattuita, il contratto (stipulato ormai 9 mesi prima) sarebbe dovuto intendersi risolto di diritto per fatto e colpa grave unicamente ascrivibile alla società resistente, con contestuale richiesta di ripetizione di tutte le somme versate in esecuzione del contratto (oltre interessi e rivalutazione) e risarcimento del danno da inadempimento contrattuale venutosi a determinare;
- al predetto atto di diffida non seguiva riscontro alcuno;
- in data 12.09.2023, su ulteriore sollecito del la prendeva Pt_1 CP_1
tempo e si impegnava a rispondere e, in seguito, in data 29.09.2023 tale
”, qualificatosi come Amministratore della Società, inviava e-mail Per_1
ordinaria al sig. proponendo di “modificare il contratto” ponendo a Pt_1
carico del il pagamento integrale degli importi 100%, per poi maturare Pt_1 egli un credito di imposta del 75% da utilizzare in 5 anni con decurtazione dell'importo di euro 1.000,00, non essendovi più da sostenere alcun costo per la cessione del credito, a quel punto venuta meno;
- anche tale ulteriore proposta modificativa (in peius) non era accolta dal sig.
il quale, del resto, ab initio, aveva un interesse specifico alla Pt_1
sostituzione degli infissi alle condizioni stabilite dalla legge vigente all'epoca della stipula, come cristallizzate nel contratto sottoscritto;
- in data 20.11.2023 si procedeva alla trasmissione di un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita che, debitamente ricevuto dalla resistente, non dava corso ad alcun riscontro;
così concludeva parte ricorrente:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra le parti, per fatto e colpa grave, ascrivibile unicamente all'inadempimento contrattuale posto in essere dalla resistente;
e, per l'effetto, in conseguenza di quanto precede (ma comunque in ogni caso):
b) condannare (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Santa
Bernadette n.40 – 00167 – Roma (RM) e con domicilio digitale risultante dal pubblico registro INI-PEC: a risarcire, o Email_4
comunque a restituire al ricorrente, l'importo di euro 8.250,00 oltre interessi moratori ex art. 1284 iv co. c.c. a far data dal pagamento con bonifico bancario del 23.01.2023 e sino all'effettivo soddisfo, il tutto oltre rivalutazione monetaria, come per legge;
c) condannare inoltre (P.IVA , con Controparte_1 P.IVA_1
riferimento all'ulteriore 50% previsto dalle agevolazioni fiscali pro- tempore vigenti, a risarcire, o comunque a restituire al ricorrente, a titolo di risarcimento da perdita di chance, o in ogni caso a titolo di restituzione dell'indebito, l'ulteriore importo di euro 8.250,00 oltre interessi moratori ex art. 1284 iv co. c.c. dalla data di stipula del contratto sino all'effettivo soddisfo, il tutto oltre rivalutazione monetaria, come per legge;
d) condannare poi (P.IVA ), a risarcire Controparte_1 P.IVA_1
al per quanto detto in narrativa, il danno non patrimoniale arrecato, Pt_1
quantificato equitativamente in € 5.000,00, o comunque nella maggiore o minor somma quantificata dal Giudicante e ritenuta di giustizia;
e) condannare (P.IVA ), al pagamento Controparte_1 P.IVA_1
degli onorari legati da Decreto Ministeriale vigente in € 643,47, o nella misura minore e/o maggiore ritenuta di giustizia;
f) condannare (P.IVA ) ai sensi dell'art. Controparte_1 P.IVA_1
96 c.p.c., per le motivazioni ampiamente descritte per aver agito con mala fede, o comunque colpa grave, costringendo lil ricorrente a dover incardinare il presente giudizio, con aggravio inutile di costi e caricando inutilmente di un ulteriore procedimento la macchina della giustizia, e quindi al ristoro di tutti i danni subiti dal ricorrente, anche liquidati in via equitativa;
g) Con vittoria di spese e compensi di lite, comprensive dell'importo versato a titolo di contributo unificato ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, CPA (4%) ed IVA (22%), da liquidarsi ex D.M. 147/2022;
- si costituiva la rilevando che la domanda non teneva conto Controparte_1
della situazione venutasi a creare fra la predetta società e l'Ente erogatore del 50% del contratto ed infatti, la banca che avrebbe dovuto liquidare la somma di euro 8.250,00, non vi provvedeva perche' il “plafond” messo a disposizione per tali “affari” era andato esaurito come da email del CP_1 14.6.23, evidenziando che la ulteriore somma di euro 8.250,00 che sarebbe pervenuta alla convenuta dall'affare non era' stata mai versata dall'istituto bancario preposto, la situazione era stata portata a conoscenza dell'attore che non aveva ritenuto di acconsentire alla proposta alternativa sottopostagli dalla società convenuta e cioe' quella di avvalersi della Legge n. 234/2021 relativa alla detrazione di imposta del 75% come da email del CP_1
29.9.2023 e del 9.10.23, contestando anche il quantum della pretesa attorea, rilevando che l'attore aveva concorso al danno non avendo usato la ordinaria diligenza, evidenziando come non erano dovute le somme richieste per gli onorari della fase stragiudiziale e di negoziazione, contestando anche la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, evidenziando che la parte aveva atteso oltre sei mesi per proporre l'azione, così infine concludendo:
“piaccia al Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni e motivazioni indicate in narrativa, in via principale: rigettare le domande dell'attore perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della pretesa creditoria, negare il pagamento delle spese legali della negoziazione nonche' il risarcimento del danno così come richiesto ed eventualmente quantificarlo alla luce dell'istruttoria.
Con vittoria di spese e compenso di lite oltre accessori di legge”;
- la causa, documentalmente istruita, era rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 29.9.2025 ed in detta udienza, a seguito della discussione, il giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ult. comma;
- la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono;
- non vi è dubbio, alla luce delle risultanze documentali in atti e tenuto conto che non vi è contestazione sul punto, che l'attore sottoscrisse con la in data 20.1.2023, un contratto per la fornitura e successiva Controparte_1
posa in opera di n. 7 infissi in PVC certificati CE, autorizzati dall'Agenzia delle
Entrate per lo sconto in fattura, completi di maniglie e cerniere in cromo satinato, con rimozione dei vecchi infissi e smaltimento in discarica;
- le parti pattuivano che, per le predette opere, da effettuarsi presso la residenza del ricorrente in via Gregorio XI n. 113 in Roma, l'attore avrebbe corrisposto il 50% dell'intero importo pattuito pari ad € 16.500,00 iva inclusa, versando pertanto la somma di € 8.250,00, all'atto della stipula del contratto;
- risulta documentalmente provato che il ricorrente versò tempestivamente,
a mezzo bonifico, all'impresa resistente, l'importo di € 8.250,00 mentre quest'ultima non iniziò i lavori e, sollecitata, propose modifiche al contratto non accettate dal committente;
- ritiene il giudicante provato il grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice, non giustificato dalla ricorrenza di circostanze a lei non imputabili o tali da rendere intollerabilmente gravosa l'attività dedotta in contratto;
- la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della resistente, formulata dall'attore, va pertanto accolta, con la conseguenza che la società resistente deve essere condannata alla restituzione degli importi versati dal committente;
- non v'è dubbio, infatti, che il contratto d'appalto non si sottrae alla regola generale di retroattività degli effetti risolutori di cui all'art. 1458, co. 1°, c.c. con la conseguenza che l'importo versato, pari ad € 8.250,00, deve quindi essere restituito secondo le norme sull'indebito perché, risolto il contratto d'appalto, il pagamento si trova ad essere privo di giustificazione causale;
- quanto alle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente, invece, si osserva quanto segue;
- è principio generale, in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, quello per cui il creditore-danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasto incerto, la relativa domanda deve essere rigettata (cfr., Cass. 20707/2023; Cass.
4009/2020; Cass. n. 29315/2017);
- in particolare, lamenta il ricorrente di aver subito un danno da perdita di chance, ossia dalla perdita della possibilità concreta di ottenere un beneficio economico a causa dell'inadempimento della controparte, dunque, dalla perdita di un'opportunità di guadagno futuro;
- tuttavia, la parte ricorrente non ha offerto prova di tale danno, mancando ogni indicazione circa l'impossibilità, per il committente, di ottenere, affidandosi ad altra ditta, analoghi o migliori benefici economici e fiscali, non essendo stati inoltre forniti elementi volti a dimostrare, comunque, di aver irrimediabilmente perso i vantaggi che il contratto poi risolto gli assicurava;
- quanto al richiesto “risarcimento onorari e spese negoziazione assistita”, manca in atti ogni prova che l'attore abbia sostenuto le relative spese o, comunque, gli siano state richieste;
- da ultimo, quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale da inadempimento, vale rilevare che, seppure non escludibile a priori la risarcibilità di tale danno, non può prescindersi dalla sussistenza dei requisiti della gravità del danno e della conseguente lesione;
- in sostanza, al di fuori della lesione di diritti fondamentali (e delle rare ipotesi di inadempimento-reato), il danno non patrimoniale contrattuale rimane giuridicamente irrilevante, per cui non potrà darsi ingresso al risarcimento per quelle ipotesi di relativa derivazione da posizioni costituzionalmente riconosciute;
- la Suprema Corte, come è noto, al fine di rendere un'elencazione esaustiva, ancorchè non tassativa, ha fatto espresso riferimento ad alcuni tipi di contratto, la cui violazione è ravvisata idonea ad ingenerare conseguenze anche sul piano della contemporanea lesione dei diritti di natura esistenziale, tra i quali in particolare vengono richiamati i c.d. contratti di protezione, nel cui ambito si collocano il contratto di spedalità, quello tra l'allievo e l'istituto scolastico, il contratto di trasporto di persone, il contratto di lavoro;
- inoltre, nonostante l'innovativa concezione della funzione della responsabilità civile che ha informato le notissime pronunzie delle Sezioni
Unite del 2008, al ristoro del danno non patrimoniale risulta comunque assegnato un ambito più ristretto rispetto al danno patrimoniale;
- le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale rimangono infatti comunque segnate dal limite della prevedibilità del danno ai sensi del disposto di cui all'art. 1225 c.c. e che, al contrario, non è operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo da parte dell'art. 2056 c.c.;
- ne consegue che, fuori dalle ipotesi di dolo, il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, rimane comunque limitato ai danni che potevano prevedersi al tempo in cui l'obbligazione è sorta e per la loro concreta liquidazione dovrà altresì tenersi conto dell'eventuale comportamento colposo del debitore (art. 1227 c.c.);
- sempre sotto l'aspetto delle limitazioni alla risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, appaiono inoltre rilevanti, oltre alla già citata previsione di cui all'art. 1225 e ss.. c.c. circa la risarcibilità del solo danno prevedibile, ed a patto che sia “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento (art. 1223 c.c.), gli ulteriori limiti che risultano dal richiamo all'art. 1174 c.c., nel senso che l'interesse non patrimoniale che si assume leso deve comunque essere dedotto in contratto.
- in altre parole, in vista della possibilità di accordare il risarcimento del danno non patrimoniale in ambito contrattuale si richiede che la specifica funzione protettiva degli interessi non patrimoniali del creditore della prestazione, sia penetrata nella causa contrattuale, in modo tale che l'adempimento di detti obblighi protettivi sia ragione giustificativa dello stesso accordo in concreto assunto;
- la lesione di un interesse che non sia stato considerato dalle parti all'atto della conclusione del contratto e che non rileva quindi ai fini della sua causa in concreto, non potrà trovare legittimo ristoro in presenza di un accertato inadempimento contrattuale;
- alla luce di tali considerazioni, non residua, evidentemente, in favore di parte ricorrente, alcun diritto al risarcimento del danno morala a seguito dell'accertato inadempimento da parte della ditta resistente, con la conseguenza che la relativa domanda non può essere accolta;
- da ultimo, non sussistono gli estremi per la condanna del resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi tali da far ritenere che la resistente abbia resistito alle pretese vantate dal ricorrente con dolo o colpa grave e con la consapevolezza della totale infondatezza delle proprie difese;
- ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, il contratto intercorso fra le parti in data 20.1.2023 va dichiarato risolto e la parte resistente va tenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 8.250,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino a quella dell'effettivo soddisfo;
- le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'effettivo valore della lite;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) dichiara risolto il contratto intercorso fra e la Parte_1 Controparte_1
e condanna quest'ultima al pagamento, in favore di , della somma Parte_1
di € 8.250,00 oltre interessi, dalla data del pagamento sino a quella dell'effettivo soddisfo;
-) condanna la alla rifusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 280,00 per spese ed € 2.300,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma all'udienza del 13.10.2025.
Il Giudice