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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO EG, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
RC UI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202300000197000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.177/2024 depositato il 18/01/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.291 76 2023 00000197000 fascicolo n.2023/1066, notificata in data
13/07/2023.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- omessa indicazione dei beni immobili;
2- mancanza di titolo esecutivo;
3- decadenza dell'azione di riscossione ed estinzione per prescrizione;
4- difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate-NE si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava note difensive.
La Corte all'udienza dell'1/12/2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato.
I motivi di ricorso che attengono il difetto di motivazione e l'omessa indicazione dei beni immobili, che possono essere tratti congiuntamente, sono privi di pregio.
La comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è un atto preliminare del procedimento di riscossione, secondo cui «gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati» in base a quanto prescritto dall'articolo
7 della legge 241/1990 contenente prescrizioni sul contenuto minimo degli atti applicabili anche ai concessionari, che nel caso specifico risultano rispettate.
Sul punto, occorre sottolineare come già il legislatore, con D.L. n. 70/2011, abbia introdotto l'obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria di comunicare preventivamente l'iscrizione ipotecaria.
Pertanto, nella fattispecie, deve applicarsi il comma 2 bis dell'art.77, introdotto con D.L. 13/5/2011 n.70, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011 n.106.
La comunicazione è, quindi, il primo elemento della sequela procedimentale di costituzione del diritto reale di garanzia finalizzato a sollecitare il pagamento dell'obbligazione tributaria (con funzione analoga all'avviso di mora).
L'atto che preannuncia l'iscrizione d'ipoteca deve essere notificato al contribuente prima di essere eseguito, in virtù del rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce un principio immanente nell'ordinamento da attuare anche in difetto di una specifica normativa.
Di conseguenza, una volta rispettate le garanzie di legge, il preteso vizio di motivazione non si tradurrebbe in ogni caso in motivo di nullità.
Peraltro, ai sensi dell'art. 77 comma 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione degli importi dovuti, al fine di consentire la verifica del requisito di legittimità della prospettata iscrizione, ma non è richiesta la specifica indicazione dei beni immobili o mobili registrati oggetto della futura misura di garanzia reale e, quindi, la censura sulla asserita sproporzione tra l'entità del credito tributario ed il valore dei beni immobili staggiti non può trovare ingresso nel procedimento avverso la comunicazione preventiva.
Da ciò si desume che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere all'iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuto nella comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta.
Parzialmente fondata appare la censura di carenza di titolo esecutivo.
La comunicazione preventiva impugnata è fondata sulla cartella di pagamento n.29120210046208771000
e sugli avvisi di accertamento n.TY501T202084/2013 n.TY501T202090/2013 n.TY501T202090/2013 n.
TY501T202091/2013, nonché sulle intimazione di pagamento n.TY5IPRN002842018, n.TY5IPRN002842018,
n.TY5IPRN002852018, n.TY5IPRN002862018, n. TY5IPRN002862018, emesse dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Riguardo alla cartella di pagamento n.29120210046208771000, dalla produzione offerta in giudizio dallo stesso Agente della NE, risulta che è stata notificata all'indirizzo PEC: Email_3. IT in data 27/01/2023.
Quindi, pure infondata è l'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa impositiva, di cui alla suddetta cartella di pagamento, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale (spese di giudizio) rispetto alla comunicazione preventiva impugnata notificata 13/07/2023.
Invece, con riferimento agli avvisi di accertamento n.TY501T202084/ 2013 n.TY501T202090/2013 n.
TY501T202090/2013 n.TY501T202091/2013 e alle intimazioni n.TY5IPRN002842018 n.TY5IPRN002842018
n.TY5IPRN00285/ 2018 n. TY5IPRN002862018 n. TY5IPRN002862018, l'Agenzia delle Entrate-
NE ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Orbene, il Collegio osserva che deve essere disattesa la richiesta d'integrazione del contraddittorio formulata dall'agente di riscossione.
Sul punto, si rileva la decadenza dell'Agente della NE dalla facoltà di fare istanza per la chiamata di terzi, in quanto avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. n.
546/92, nei sessanta giorni successivi alla notifica del ricorso e, comunque, decorsi gli ulteriori novanta giorni per l'esperimento del reclamo/mediazione ex art. 17 bis D.lg.s 546/1992.
Infatti, a fronte della notifica del ricorso eseguita in data 12/10/2023, l'agente di riscossione si è costituto in giudizio tardivamente, depositando controdeduzioni, solamente in data 13/03/2024.
Ne consegue che il concessionario, in ordine ai motivi di ricorso attinenti alla sollevata eccezione di omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento), era onerata, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n.112/1999,
a chiamare in causa l'ente impositore (Agenzia delle Entrate di Agrigento) e non avendo effettuato tale chiamata in causa tempestivamente, risponde anche dei vizi afferenti al merito della pretesa ed alla attività precedente alla fase della riscossione.
Sicchè, la mancanza di idonea prova della notifica degli avvisi di accertamento e delle intimazioni di pagamento, comporta la parziale illegittimità derivata della comunicazione preventiva impugnata.
Considerata la parziale soccombenza, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso il ricorso ed annulla la comunicazione preventiva d'ipoteca impugnata, limitatamente agli avvisi di accertamento n.TY501T202084/2013 n.TY501T202090/2013 n.
TY501T202090/2013 n.TY501T202091/2013 e alle intimazioni n.TY5IPRN002842018 n.TY5IPRN002842018
n.TY5IPRN00285/2018 n.TY5IPRN002862018 n.TY5IPRN002862018; Rigetta nel resto;
spese compensate.
Agrigento, 01/12/2025
Il Relatore Il Presidente
IU RE EO IL AL
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO EG, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
RC UI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202300000197000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.177/2024 depositato il 18/01/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.291 76 2023 00000197000 fascicolo n.2023/1066, notificata in data
13/07/2023.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- omessa indicazione dei beni immobili;
2- mancanza di titolo esecutivo;
3- decadenza dell'azione di riscossione ed estinzione per prescrizione;
4- difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate-NE si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava note difensive.
La Corte all'udienza dell'1/12/2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato.
I motivi di ricorso che attengono il difetto di motivazione e l'omessa indicazione dei beni immobili, che possono essere tratti congiuntamente, sono privi di pregio.
La comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è un atto preliminare del procedimento di riscossione, secondo cui «gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati» in base a quanto prescritto dall'articolo
7 della legge 241/1990 contenente prescrizioni sul contenuto minimo degli atti applicabili anche ai concessionari, che nel caso specifico risultano rispettate.
Sul punto, occorre sottolineare come già il legislatore, con D.L. n. 70/2011, abbia introdotto l'obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria di comunicare preventivamente l'iscrizione ipotecaria.
Pertanto, nella fattispecie, deve applicarsi il comma 2 bis dell'art.77, introdotto con D.L. 13/5/2011 n.70, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011 n.106.
La comunicazione è, quindi, il primo elemento della sequela procedimentale di costituzione del diritto reale di garanzia finalizzato a sollecitare il pagamento dell'obbligazione tributaria (con funzione analoga all'avviso di mora).
L'atto che preannuncia l'iscrizione d'ipoteca deve essere notificato al contribuente prima di essere eseguito, in virtù del rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce un principio immanente nell'ordinamento da attuare anche in difetto di una specifica normativa.
Di conseguenza, una volta rispettate le garanzie di legge, il preteso vizio di motivazione non si tradurrebbe in ogni caso in motivo di nullità.
Peraltro, ai sensi dell'art. 77 comma 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione degli importi dovuti, al fine di consentire la verifica del requisito di legittimità della prospettata iscrizione, ma non è richiesta la specifica indicazione dei beni immobili o mobili registrati oggetto della futura misura di garanzia reale e, quindi, la censura sulla asserita sproporzione tra l'entità del credito tributario ed il valore dei beni immobili staggiti non può trovare ingresso nel procedimento avverso la comunicazione preventiva.
Da ciò si desume che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere all'iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuto nella comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta.
Parzialmente fondata appare la censura di carenza di titolo esecutivo.
La comunicazione preventiva impugnata è fondata sulla cartella di pagamento n.29120210046208771000
e sugli avvisi di accertamento n.TY501T202084/2013 n.TY501T202090/2013 n.TY501T202090/2013 n.
TY501T202091/2013, nonché sulle intimazione di pagamento n.TY5IPRN002842018, n.TY5IPRN002842018,
n.TY5IPRN002852018, n.TY5IPRN002862018, n. TY5IPRN002862018, emesse dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Riguardo alla cartella di pagamento n.29120210046208771000, dalla produzione offerta in giudizio dallo stesso Agente della NE, risulta che è stata notificata all'indirizzo PEC: Email_3. IT in data 27/01/2023.
Quindi, pure infondata è l'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa impositiva, di cui alla suddetta cartella di pagamento, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale (spese di giudizio) rispetto alla comunicazione preventiva impugnata notificata 13/07/2023.
Invece, con riferimento agli avvisi di accertamento n.TY501T202084/ 2013 n.TY501T202090/2013 n.
TY501T202090/2013 n.TY501T202091/2013 e alle intimazioni n.TY5IPRN002842018 n.TY5IPRN002842018
n.TY5IPRN00285/ 2018 n. TY5IPRN002862018 n. TY5IPRN002862018, l'Agenzia delle Entrate-
NE ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Orbene, il Collegio osserva che deve essere disattesa la richiesta d'integrazione del contraddittorio formulata dall'agente di riscossione.
Sul punto, si rileva la decadenza dell'Agente della NE dalla facoltà di fare istanza per la chiamata di terzi, in quanto avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. n.
546/92, nei sessanta giorni successivi alla notifica del ricorso e, comunque, decorsi gli ulteriori novanta giorni per l'esperimento del reclamo/mediazione ex art. 17 bis D.lg.s 546/1992.
Infatti, a fronte della notifica del ricorso eseguita in data 12/10/2023, l'agente di riscossione si è costituto in giudizio tardivamente, depositando controdeduzioni, solamente in data 13/03/2024.
Ne consegue che il concessionario, in ordine ai motivi di ricorso attinenti alla sollevata eccezione di omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento), era onerata, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n.112/1999,
a chiamare in causa l'ente impositore (Agenzia delle Entrate di Agrigento) e non avendo effettuato tale chiamata in causa tempestivamente, risponde anche dei vizi afferenti al merito della pretesa ed alla attività precedente alla fase della riscossione.
Sicchè, la mancanza di idonea prova della notifica degli avvisi di accertamento e delle intimazioni di pagamento, comporta la parziale illegittimità derivata della comunicazione preventiva impugnata.
Considerata la parziale soccombenza, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso il ricorso ed annulla la comunicazione preventiva d'ipoteca impugnata, limitatamente agli avvisi di accertamento n.TY501T202084/2013 n.TY501T202090/2013 n.
TY501T202090/2013 n.TY501T202091/2013 e alle intimazioni n.TY5IPRN002842018 n.TY5IPRN002842018
n.TY5IPRN00285/2018 n.TY5IPRN002862018 n.TY5IPRN002862018; Rigetta nel resto;
spese compensate.
Agrigento, 01/12/2025
Il Relatore Il Presidente
IU RE EO IL AL