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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 18197/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. ILARIA Parte_1 C.F._1
GUBERTI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE - CONTUMACE
All'esito dell'udienza dell'11.12.2025 è pronunciata la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies c.p.c.
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 cittadino della NIGERIA nato Parte_1
l'8.08.1990, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna dell'8.07.2024, notificato il 16.08.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di conversione del già rilasciato permesso di soggiorno per “assistenza minori”, in virtù di provvedimento del Tribunale per i minorenni di
Bologna, valido dall'11.08.2021 al 4.02.2023, in permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”, in coesione con la coniuge cittadina naturalizzata italiana, con la quale ha avuto Parte_2 la figlia, cittadina italiana, , nata il [...] in [...] chiesto Persona_1 CP_1 altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il , nonostante la tempestiva e regolare notificazione, non si è costituito in Controparte_1 giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21.10.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, il ricorrente ha dichiarato:
Pagina 1 “Sono in Italia dal 2007 e vengo dalla Nigeria, dove ho fatto ritorno nel – mi pare di ricordare
– 2017 per andare a salutare i miei genitori. In quella occasione sono partito insieme a mia moglie ed a nostra figlia. È rimasta in vita soltanto mia madre.
Io e mia moglie siamo separati di fatto dallo scorso anno. Per_ Abbiamo una figlia, nata a , che ha 13 anni di età. Lei vive con la madre in CP_1
GH (BO).
Anche io vivo in GH (BO), in un appartamento che conduco in locazione con regolare contratto. Pago Euro 300,00 al mese come canone di locazione, oltre ai costi per le utenze ed oneri condominiali.
Vedo mia figlia tutte le volte che lei mi chiama perché ha bisogno, per esempio quando ha bisogno Per_ di libri scolastici o per la spesa. Comunque io e ci vediamo almeno una volta a settimana;
Per_ ci vediamo fuori, non a casa. A casa mia è venuta a dormire soltanto una volta.
Verso a mia moglie , anch'ella di origine nigeriana ma naturalizzata italiana, circa Pt_2
150,00 Euro al mese come contributo al mantenimento di nostra figlia.
Mia moglie lavora come operatrice in una casa di riposo in Firenzuola (FI) con contratto a tempo indeterminato.
Anche io lavoro, come operaio giardiniere presso la coop. Avola, in Castel Maggiore (BO), con contratto a tempo determinato, con scadenza il prossimo dicembre 2025.
Guadagno fino a 1.500,00 Euro al mese.
In Italia ho beneficiato di protezione sussidiaria, poi di permesso di soggiorno per assistenza minori.
Per quanto riguarda il reato di spaccio di sostanze stupefacenti per il quale sono stato condannato, questo è stato commesso molti anni fa. Sono rimasto in carcere a Torino per 4 mesi;
ho finito di scontare la pena.
Non ho mai più commesso questo tipo di reato.
Per quanto riguarda il procedimento penale in corso a mio carico, io mi difenderò per ottenere
l'assoluzione perché i fatti per i quali mi accusa mia moglie, maltrattamenti in famiglia, non li ho commessi, non ho usato violenza contro di lei, abbiamo soltanto litigato.
Già in precedenza sono stato assolto in relazione alla accusa per fatti simili.
Ho 35 anni di età ed il mio desiderio è di poter continuare a stare con mia figlia, educarla ed occuparmi di lei”.
La causa, istruita anche a mezzo produzione documentale, veniva in seguito rimessa al Giudice delegante dinanzi al quale veniva celebrata, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza dell'11.12.2025,
Pagina 2 nel corso della quale il Procuratore della parte ricorrente, riportandosi alla documentazione prodotta ed al contenuto del ricorso, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna dell'8.07.2024 con il quale veniva negata al ricorrente la conversione del già rilasciato - in virtù di provvedimento del
Tribunale per i minorenni di - permesso di soggiorno per “assistenza minori”, valido CP_1 dall'11.08.2021 al 4.02.2023, in permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”, in coesione con la coniuge cittadina naturalizzata italiana, ed oggi con la loro figlia, cittadina Parte_2 italiana, , nata il [...] in [...] presentata Persona_1 CP_1 dal ricorrente in data 23.01.2023.
Il provvedimento di rifiuto della istanza di conversione del permesso di soggiorno per “assistenza minori” in permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”, emesso dalla Questura di è CP_1 fondato sulla ritenuta insussistenza dei requisiti di legge, quali: la scadenza del permesso di soggiorno originario senza rinnovo da parte del Tribunale competente, le ravvisate condanne inflitte per i gravi reati di traffico di stupefacenti e violazione delle norme sull'immigrazione, a fronte dei quali sono state comminate rispettivamente le pene corrispondenti a 4 anni di reclusione e multa di € 12.000,00 (sentenza del 17/07/2012) ed all'ammenda di € 3.500,00 (sentenza del
18/09/2019), l'assenza di cause di inespellibilità.
La Questura di ha dunque desunto dalle condanne penali a carico del ricorrente la CP_1 pericolosità sociale di quest'ultimo.
Avuto riguardo alla domanda formulata dal ricorrente, fondata sull'accertamento del suo diritto all'unità familiare in quanto padre di minore cittadino italiano, non essendovi convivenza con il figlio cittadino italiano, occorre fare riferimento all'art. 30, co. 1, lett. d), D.lgs 286/98.
Secondo l'art. 30 co. 1 lett. d), “fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana”.
* * *
1. Sulle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Condizione positiva per il rilascio del permesso de quo è la sussistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore, di nazionalità italiana residente in Italia, id est la
Pagina 3 titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore straniero di minore italiano, senza che rilevi a tal fine la sussistenza del rapporto di convivenza tra genitore e figlio minore.
Il co. 3 dell'art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV del
D.lgs. 286/1998, dedicato al diritto all'unita familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare, “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo”.
La ratio dell'istituto previsto dall'art. 30, lett d) D.lgs 286/98 si individua nell'esigenza di assicurare una speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in linea con il dettato dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n. 386, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".
Tali esigenze sono state considerate così irrinunciabili che parte di giurisprudenza ha affermato che il permesso ex art. 30 lett d) è incondizionato, nel senso che l'eventuale giudizio di pericolosità del genitore non potrà impedire il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso, cui la sola condizione ostativa è rappresentata dalla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. civ., 4 febbraio 2005, n. 2358).
Deve tuttavia rilevarsi che altra parte della giurisprudenza, proprio richiamando la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, richiamata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286, art. 28), osserva che essa “prescrive sì che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, ma fa comunque salva l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte”. Pertanto, "nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo"
(Sez. 1, Sentenza n. 4197 del 19/02/2008, Rv. 602385-01). Pur facendo riferimento, nella sentenza da ultimo citata, al provvedimento di espulsione, la Corte sottolinea che, laddove la separazione tra genitore e figlio derivi da un provvedimento legittimamente adottato dallo Stato, non è possibile, per il giudicante, far prevalere nel suddetto bilanciamento l'interesse del fanciullo ex se considerato rispetto all'interesse al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica.
2. Sui criteri di valutazione della pericolosità sociale.
Pagina 4 Occorre ritenere che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs 286/98 non sia incondizionato, non essendo sufficiente accertare il rapporto di filiazione tra genitore straniero e minore italiano e l'assenza di un provvedimento di revoca della responsabilità genitoriale, dovendosi necessariamente valutare la pericolosità sociale dello straniero, in quanto sussiste il diritto-dovere dello Stato di salvaguardare l'ordine pubblico e la sua stessa sicurezza.
Basti a tal fine considerare che la stessa CEDU, all'art. 8, riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto ed incondizionato, prevedendo che una volta accertata l'esistenza della vita privata e familiare occorrerà verificare se da parte dello Stato vi sia stata un'ingerenza e se essa sia ammissibile ai sensi dell'art. 8 § 2. L'art. 8 § 2, infatti, ammette che il diritto sancito nel § 1 subisca delle limitazioni che “[...] are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others”. La CEDU impone quindi un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso;
le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità. Al contempo laddove si ponga un problema di pericolosità del genitore, questa deve essere necessariamente valutata secondo il dettato normativo di cui agli artt. 4, co. 3, 5, co. 5, e 19, co. 2, lett. c) TUI.
I primi due articoli, applicabili a permessi di soggiorno di qualsivoglia natura, e il terzo, applicabile al familiare irregolare convivente di cittadino italiano – di cui l'art. 30 lett. d) parrebbe costituire una deroga alla necessità del requisito della convivenza (essendo comunque rilasciabile all'irregolare) – dimostrano l'ineludibile esigenza, in ogni caso, di verifica della pericolosità.
Contrariamente al primo orientamento riportato, deve quindi affermarsi la necessità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett.
d), della valutazione della pericolosità concreta di cui è portatore lo straniero, la quale potrebbe essere di intensità tale da determinare la soccombenza dell'interesse del minore e del genitore.
3. Sui casi di inoperatività della causa di inespellibilità ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs.
286/1998.
Occorre evidenziare che l'inoperatività della causa di inespellibilità prevista dall'art. 19, comma
2, lett. c), D.lgs. 286/1998 è da reputarsi discenda dalla ritenuta pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato e non invece, da un generico giudizio di sua
Pagina 5 pericolosità sociale, ciò evincendosi da quanto prevede la clausola di riserva ex art. 19, co. 2, ovvero l'espulsione nei soli «casi previsti dall'articolo 13, comma 1».
Secondo il dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità la pericolosità del soggetto per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato è ravvisabile ogniqualvolta la condotta dello straniero sul territorio nazionale costituisca un pericolo per la generale convivenza civile o per la sicurezza dell'ordinamento statuale, come si verifica – ad esempio – nel caso di un “terrorista”, di un “criminale seriale” ovvero di un “criminale inserito nella criminalità organizzata” (così
Cass., sez. VI, 7 ottobre 2011, n. 20719; v. anche Cass. sez. I, 8 ottobre 2018, n. 24739, secondo cui non è sufficiente «invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13»).
* * *
Venendo al caso di specie, per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30, co. 1 lett. d), la convivenza non rileva ma occorre che il genitore straniero non sia privato della responsabilità genitoriale, circostanza che qui non risulta sussistente.
All'esito dell'istruttoria è emerso che il rapporto di coniugio con è di fatto cessato, Parte_2
Per_ mentre la frequentazione tra lo stesso e la figlia nata a [...] tredicenne, cittadina CP_1 italiana (cfr. certificato di nascita della minore e documenti di identità di e della Parte_2 minore – docc. 3 e 12 allegati al ricorso), appare essere regolare e Persona_1 costante. Tanto emerge dalle dichiarazioni rese alla udienza del 21.10.2025, in occasione della quale il ricorrente ha riferito pure di versare mensilmente € 150,00 a titolo di contributo al Per_ mantenimento della piccola (cfr. verbale di udienza) e dalla relazione del Servizio Sociale
Minori – distretto Savena Idice (BO) del 16.05.2023 (doc. 14 allegato al ricorso).
Quanto alla situazione penale, occorre verificare se la condotta del ricorrente, da considerarsi certamente riprovevole per la commissione dei risalenti reati sopraindicati, sia idonea a minare il giudizio di esclusione di un profilo, quantomeno attuale, di pericolosità sociale a carico del ricorrente stesso.
Passando, dunque, alla valutazione della pericolosità sociale, deve rilevarsi come il ricorrente risulti gravato da un precedente risalente al 2012 e come attualmente risulti imputato del delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie (cfr. decreto di giudizio immediato, R.G. G.I.P.
8932/2024, emesso dal GIP preso il Tribunale di Bologna e comunicazione di rinvio al
14.01.2026 – docc. 1 e 2 allegati a nota dep. il 28.10.2025).
Pagina 6 Rispetto al reato del 2012 di spaccio di stupefacenti si deve ritenere che ad oggi non possa rappresentare un sintomo di pericolosità attuale e concreta, considerando pure che il ricorrente non ha più commesso fatti delittuosi di tal genere.
Quanto al delitto di maltrattamenti del quale è stato imputato il ricorrente, questo appare essere indice di conferma di una turbolenta gestione del rapporto con la moglie, atteso che già in passato si era verificato un episodio che aveva portato ad un procedimento penale poi conclusosi con l'assoluzione e la rimessione di querela da parte della moglie. Dalla vicenda erano insorte ripercussioni sulla figlia minore, in una situazione circa la quale i servizi sociali hanno poi relazionato un percorso in miglioramento (cfr. doc. 14 allegato al ricorso).
Attualmente il ricorrente è nuovamente in attesa di giudizio per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie (cfr. decreto di giudizio immediato, R.G. G.I.P. 8932/2024 e comunicazione di rinvio al 14.01.2026 – docc. 1 e 2 allegati a nota dep. il 28.10.2025).
Non si può quindi escludere una generica pericolosità che tuttavia non assurge al livello di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, secondo i soprarichiamati parametri indicati da Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 (dove motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico vengono descritti quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano) che, per quanto indicati per l'art. 19 comma 2 lett.
c) D.lgs 286/98 devono ritenersi applicabili al caso di specie per le osservazioni che precedono.
In ogni caso, pur ribadendo come non possa negarsi la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, occorre considerare il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Se per il passato, dunque, non può escludersi un giudizio di pericolosità a carico del ricorrente, va pure dato risalto alla successiva positiva condotta dello stesso. Il ricorrente, invero, ha dato vita ad un percorso riabilitativo e di inserimento sociale, riprendendo i rapporti con la figlia e svolgendo dal 2022 regolari impieghi lavorativi.
Pagina 7 Va infatti evidenziato – per quanto occorrer possa – il percorso di integrazione che il ricorrente ha effettuato sul territorio nazionale, dove vive da diciotto anni, parlando la lingua italiana in modo fluente (sostenendo la sua audizione in Tribunale senza necessità di interprete – cfr. verbale udienza 21.10.2025), vivendo in autonomia, in GH (BO), in un appartamento condotto in locazione (cfr. contratto di locazione – doc. 13 allegato al ricorso), lavorando regolarmente dal
2022, attualmente presso la coop. Avola, in Castel Maggiore (BO), con contratto a tempo determinato, con scadenza il prossimo dicembre 2025, maturando guadagni fino ad oltre 1.700,00
Euro mensili ed un reddito annuo per il 2024 pari ad Euro 22.866,87 (cfr. contratto di lavoro, buste paga ed estratto previdenziale Inps – docc. 4, 5 e 3 allegato a nota dep. il 22.05.2025).
È quindi meritevole di risalto la consolidata vita privata e familiare in Italia del ricorrente, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, co. 1.1, T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, qui assenti.
(cfr. certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti – docc. 1 e 2 allegati a nota dep. il
22.05.2025).
Tali elementi, valutati congiuntamente, anche alla luce della lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, consentono di esprimere un giudizio in concreto di attuale assenza di pericolosità specifica per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il bilanciamento tra gli interessi pubblici, da una parte, e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero ed il diritto all'unità familiare, dall'altra, non può che condurre alla prevalenza di quest'ultimo, considerata la minore età della figlia e l'incomprimibile diritto di quest'ultima a mantenere una relazione con il padre.
Tutto ciò premesso, ricorrono i presupposti per riconoscere al ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, co. 1, lett. d), D.lgs 286/98, con l'avvertenza che il presente accertamento non ha natura permanente, potendo essere superato da elementi sopravvenuti, tra i quali la commissione di nuovi reati, tali da giustificare una revoca del permesso rilasciato ovvero condurre ad un futuro diniego di rinnovo;
l'inespellibilità prevista dall'art. 19, co. 2, D.lgs. cit. non ha invero carattere inderogabile ed assoluto.
Atteso che la presente decisione è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque emersi all'esito dell'istruttoria e consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 8 Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, co.
1 lett. d), D.lgs 286/98. e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rinnovo del suddetto permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna il 19.12.2025
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 18197/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. ILARIA Parte_1 C.F._1
GUBERTI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE - CONTUMACE
All'esito dell'udienza dell'11.12.2025 è pronunciata la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies c.p.c.
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 cittadino della NIGERIA nato Parte_1
l'8.08.1990, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna dell'8.07.2024, notificato il 16.08.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di conversione del già rilasciato permesso di soggiorno per “assistenza minori”, in virtù di provvedimento del Tribunale per i minorenni di
Bologna, valido dall'11.08.2021 al 4.02.2023, in permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”, in coesione con la coniuge cittadina naturalizzata italiana, con la quale ha avuto Parte_2 la figlia, cittadina italiana, , nata il [...] in [...] chiesto Persona_1 CP_1 altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il , nonostante la tempestiva e regolare notificazione, non si è costituito in Controparte_1 giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21.10.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, il ricorrente ha dichiarato:
Pagina 1 “Sono in Italia dal 2007 e vengo dalla Nigeria, dove ho fatto ritorno nel – mi pare di ricordare
– 2017 per andare a salutare i miei genitori. In quella occasione sono partito insieme a mia moglie ed a nostra figlia. È rimasta in vita soltanto mia madre.
Io e mia moglie siamo separati di fatto dallo scorso anno. Per_ Abbiamo una figlia, nata a , che ha 13 anni di età. Lei vive con la madre in CP_1
GH (BO).
Anche io vivo in GH (BO), in un appartamento che conduco in locazione con regolare contratto. Pago Euro 300,00 al mese come canone di locazione, oltre ai costi per le utenze ed oneri condominiali.
Vedo mia figlia tutte le volte che lei mi chiama perché ha bisogno, per esempio quando ha bisogno Per_ di libri scolastici o per la spesa. Comunque io e ci vediamo almeno una volta a settimana;
Per_ ci vediamo fuori, non a casa. A casa mia è venuta a dormire soltanto una volta.
Verso a mia moglie , anch'ella di origine nigeriana ma naturalizzata italiana, circa Pt_2
150,00 Euro al mese come contributo al mantenimento di nostra figlia.
Mia moglie lavora come operatrice in una casa di riposo in Firenzuola (FI) con contratto a tempo indeterminato.
Anche io lavoro, come operaio giardiniere presso la coop. Avola, in Castel Maggiore (BO), con contratto a tempo determinato, con scadenza il prossimo dicembre 2025.
Guadagno fino a 1.500,00 Euro al mese.
In Italia ho beneficiato di protezione sussidiaria, poi di permesso di soggiorno per assistenza minori.
Per quanto riguarda il reato di spaccio di sostanze stupefacenti per il quale sono stato condannato, questo è stato commesso molti anni fa. Sono rimasto in carcere a Torino per 4 mesi;
ho finito di scontare la pena.
Non ho mai più commesso questo tipo di reato.
Per quanto riguarda il procedimento penale in corso a mio carico, io mi difenderò per ottenere
l'assoluzione perché i fatti per i quali mi accusa mia moglie, maltrattamenti in famiglia, non li ho commessi, non ho usato violenza contro di lei, abbiamo soltanto litigato.
Già in precedenza sono stato assolto in relazione alla accusa per fatti simili.
Ho 35 anni di età ed il mio desiderio è di poter continuare a stare con mia figlia, educarla ed occuparmi di lei”.
La causa, istruita anche a mezzo produzione documentale, veniva in seguito rimessa al Giudice delegante dinanzi al quale veniva celebrata, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza dell'11.12.2025,
Pagina 2 nel corso della quale il Procuratore della parte ricorrente, riportandosi alla documentazione prodotta ed al contenuto del ricorso, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
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Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna dell'8.07.2024 con il quale veniva negata al ricorrente la conversione del già rilasciato - in virtù di provvedimento del
Tribunale per i minorenni di - permesso di soggiorno per “assistenza minori”, valido CP_1 dall'11.08.2021 al 4.02.2023, in permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”, in coesione con la coniuge cittadina naturalizzata italiana, ed oggi con la loro figlia, cittadina Parte_2 italiana, , nata il [...] in [...] presentata Persona_1 CP_1 dal ricorrente in data 23.01.2023.
Il provvedimento di rifiuto della istanza di conversione del permesso di soggiorno per “assistenza minori” in permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”, emesso dalla Questura di è CP_1 fondato sulla ritenuta insussistenza dei requisiti di legge, quali: la scadenza del permesso di soggiorno originario senza rinnovo da parte del Tribunale competente, le ravvisate condanne inflitte per i gravi reati di traffico di stupefacenti e violazione delle norme sull'immigrazione, a fronte dei quali sono state comminate rispettivamente le pene corrispondenti a 4 anni di reclusione e multa di € 12.000,00 (sentenza del 17/07/2012) ed all'ammenda di € 3.500,00 (sentenza del
18/09/2019), l'assenza di cause di inespellibilità.
La Questura di ha dunque desunto dalle condanne penali a carico del ricorrente la CP_1 pericolosità sociale di quest'ultimo.
Avuto riguardo alla domanda formulata dal ricorrente, fondata sull'accertamento del suo diritto all'unità familiare in quanto padre di minore cittadino italiano, non essendovi convivenza con il figlio cittadino italiano, occorre fare riferimento all'art. 30, co. 1, lett. d), D.lgs 286/98.
Secondo l'art. 30 co. 1 lett. d), “fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana”.
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1. Sulle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Condizione positiva per il rilascio del permesso de quo è la sussistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore, di nazionalità italiana residente in Italia, id est la
Pagina 3 titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore straniero di minore italiano, senza che rilevi a tal fine la sussistenza del rapporto di convivenza tra genitore e figlio minore.
Il co. 3 dell'art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV del
D.lgs. 286/1998, dedicato al diritto all'unita familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare, “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo”.
La ratio dell'istituto previsto dall'art. 30, lett d) D.lgs 286/98 si individua nell'esigenza di assicurare una speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in linea con il dettato dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n. 386, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".
Tali esigenze sono state considerate così irrinunciabili che parte di giurisprudenza ha affermato che il permesso ex art. 30 lett d) è incondizionato, nel senso che l'eventuale giudizio di pericolosità del genitore non potrà impedire il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso, cui la sola condizione ostativa è rappresentata dalla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. civ., 4 febbraio 2005, n. 2358).
Deve tuttavia rilevarsi che altra parte della giurisprudenza, proprio richiamando la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, richiamata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286, art. 28), osserva che essa “prescrive sì che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, ma fa comunque salva l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte”. Pertanto, "nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo"
(Sez. 1, Sentenza n. 4197 del 19/02/2008, Rv. 602385-01). Pur facendo riferimento, nella sentenza da ultimo citata, al provvedimento di espulsione, la Corte sottolinea che, laddove la separazione tra genitore e figlio derivi da un provvedimento legittimamente adottato dallo Stato, non è possibile, per il giudicante, far prevalere nel suddetto bilanciamento l'interesse del fanciullo ex se considerato rispetto all'interesse al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica.
2. Sui criteri di valutazione della pericolosità sociale.
Pagina 4 Occorre ritenere che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs 286/98 non sia incondizionato, non essendo sufficiente accertare il rapporto di filiazione tra genitore straniero e minore italiano e l'assenza di un provvedimento di revoca della responsabilità genitoriale, dovendosi necessariamente valutare la pericolosità sociale dello straniero, in quanto sussiste il diritto-dovere dello Stato di salvaguardare l'ordine pubblico e la sua stessa sicurezza.
Basti a tal fine considerare che la stessa CEDU, all'art. 8, riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto ed incondizionato, prevedendo che una volta accertata l'esistenza della vita privata e familiare occorrerà verificare se da parte dello Stato vi sia stata un'ingerenza e se essa sia ammissibile ai sensi dell'art. 8 § 2. L'art. 8 § 2, infatti, ammette che il diritto sancito nel § 1 subisca delle limitazioni che “[...] are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others”. La CEDU impone quindi un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso;
le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità. Al contempo laddove si ponga un problema di pericolosità del genitore, questa deve essere necessariamente valutata secondo il dettato normativo di cui agli artt. 4, co. 3, 5, co. 5, e 19, co. 2, lett. c) TUI.
I primi due articoli, applicabili a permessi di soggiorno di qualsivoglia natura, e il terzo, applicabile al familiare irregolare convivente di cittadino italiano – di cui l'art. 30 lett. d) parrebbe costituire una deroga alla necessità del requisito della convivenza (essendo comunque rilasciabile all'irregolare) – dimostrano l'ineludibile esigenza, in ogni caso, di verifica della pericolosità.
Contrariamente al primo orientamento riportato, deve quindi affermarsi la necessità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett.
d), della valutazione della pericolosità concreta di cui è portatore lo straniero, la quale potrebbe essere di intensità tale da determinare la soccombenza dell'interesse del minore e del genitore.
3. Sui casi di inoperatività della causa di inespellibilità ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs.
286/1998.
Occorre evidenziare che l'inoperatività della causa di inespellibilità prevista dall'art. 19, comma
2, lett. c), D.lgs. 286/1998 è da reputarsi discenda dalla ritenuta pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato e non invece, da un generico giudizio di sua
Pagina 5 pericolosità sociale, ciò evincendosi da quanto prevede la clausola di riserva ex art. 19, co. 2, ovvero l'espulsione nei soli «casi previsti dall'articolo 13, comma 1».
Secondo il dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità la pericolosità del soggetto per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato è ravvisabile ogniqualvolta la condotta dello straniero sul territorio nazionale costituisca un pericolo per la generale convivenza civile o per la sicurezza dell'ordinamento statuale, come si verifica – ad esempio – nel caso di un “terrorista”, di un “criminale seriale” ovvero di un “criminale inserito nella criminalità organizzata” (così
Cass., sez. VI, 7 ottobre 2011, n. 20719; v. anche Cass. sez. I, 8 ottobre 2018, n. 24739, secondo cui non è sufficiente «invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13»).
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Venendo al caso di specie, per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30, co. 1 lett. d), la convivenza non rileva ma occorre che il genitore straniero non sia privato della responsabilità genitoriale, circostanza che qui non risulta sussistente.
All'esito dell'istruttoria è emerso che il rapporto di coniugio con è di fatto cessato, Parte_2
Per_ mentre la frequentazione tra lo stesso e la figlia nata a [...] tredicenne, cittadina CP_1 italiana (cfr. certificato di nascita della minore e documenti di identità di e della Parte_2 minore – docc. 3 e 12 allegati al ricorso), appare essere regolare e Persona_1 costante. Tanto emerge dalle dichiarazioni rese alla udienza del 21.10.2025, in occasione della quale il ricorrente ha riferito pure di versare mensilmente € 150,00 a titolo di contributo al Per_ mantenimento della piccola (cfr. verbale di udienza) e dalla relazione del Servizio Sociale
Minori – distretto Savena Idice (BO) del 16.05.2023 (doc. 14 allegato al ricorso).
Quanto alla situazione penale, occorre verificare se la condotta del ricorrente, da considerarsi certamente riprovevole per la commissione dei risalenti reati sopraindicati, sia idonea a minare il giudizio di esclusione di un profilo, quantomeno attuale, di pericolosità sociale a carico del ricorrente stesso.
Passando, dunque, alla valutazione della pericolosità sociale, deve rilevarsi come il ricorrente risulti gravato da un precedente risalente al 2012 e come attualmente risulti imputato del delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie (cfr. decreto di giudizio immediato, R.G. G.I.P.
8932/2024, emesso dal GIP preso il Tribunale di Bologna e comunicazione di rinvio al
14.01.2026 – docc. 1 e 2 allegati a nota dep. il 28.10.2025).
Pagina 6 Rispetto al reato del 2012 di spaccio di stupefacenti si deve ritenere che ad oggi non possa rappresentare un sintomo di pericolosità attuale e concreta, considerando pure che il ricorrente non ha più commesso fatti delittuosi di tal genere.
Quanto al delitto di maltrattamenti del quale è stato imputato il ricorrente, questo appare essere indice di conferma di una turbolenta gestione del rapporto con la moglie, atteso che già in passato si era verificato un episodio che aveva portato ad un procedimento penale poi conclusosi con l'assoluzione e la rimessione di querela da parte della moglie. Dalla vicenda erano insorte ripercussioni sulla figlia minore, in una situazione circa la quale i servizi sociali hanno poi relazionato un percorso in miglioramento (cfr. doc. 14 allegato al ricorso).
Attualmente il ricorrente è nuovamente in attesa di giudizio per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie (cfr. decreto di giudizio immediato, R.G. G.I.P. 8932/2024 e comunicazione di rinvio al 14.01.2026 – docc. 1 e 2 allegati a nota dep. il 28.10.2025).
Non si può quindi escludere una generica pericolosità che tuttavia non assurge al livello di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, secondo i soprarichiamati parametri indicati da Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 (dove motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico vengono descritti quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano) che, per quanto indicati per l'art. 19 comma 2 lett.
c) D.lgs 286/98 devono ritenersi applicabili al caso di specie per le osservazioni che precedono.
In ogni caso, pur ribadendo come non possa negarsi la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, occorre considerare il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Se per il passato, dunque, non può escludersi un giudizio di pericolosità a carico del ricorrente, va pure dato risalto alla successiva positiva condotta dello stesso. Il ricorrente, invero, ha dato vita ad un percorso riabilitativo e di inserimento sociale, riprendendo i rapporti con la figlia e svolgendo dal 2022 regolari impieghi lavorativi.
Pagina 7 Va infatti evidenziato – per quanto occorrer possa – il percorso di integrazione che il ricorrente ha effettuato sul territorio nazionale, dove vive da diciotto anni, parlando la lingua italiana in modo fluente (sostenendo la sua audizione in Tribunale senza necessità di interprete – cfr. verbale udienza 21.10.2025), vivendo in autonomia, in GH (BO), in un appartamento condotto in locazione (cfr. contratto di locazione – doc. 13 allegato al ricorso), lavorando regolarmente dal
2022, attualmente presso la coop. Avola, in Castel Maggiore (BO), con contratto a tempo determinato, con scadenza il prossimo dicembre 2025, maturando guadagni fino ad oltre 1.700,00
Euro mensili ed un reddito annuo per il 2024 pari ad Euro 22.866,87 (cfr. contratto di lavoro, buste paga ed estratto previdenziale Inps – docc. 4, 5 e 3 allegato a nota dep. il 22.05.2025).
È quindi meritevole di risalto la consolidata vita privata e familiare in Italia del ricorrente, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, co. 1.1, T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, qui assenti.
(cfr. certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti – docc. 1 e 2 allegati a nota dep. il
22.05.2025).
Tali elementi, valutati congiuntamente, anche alla luce della lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, consentono di esprimere un giudizio in concreto di attuale assenza di pericolosità specifica per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il bilanciamento tra gli interessi pubblici, da una parte, e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero ed il diritto all'unità familiare, dall'altra, non può che condurre alla prevalenza di quest'ultimo, considerata la minore età della figlia e l'incomprimibile diritto di quest'ultima a mantenere una relazione con il padre.
Tutto ciò premesso, ricorrono i presupposti per riconoscere al ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, co. 1, lett. d), D.lgs 286/98, con l'avvertenza che il presente accertamento non ha natura permanente, potendo essere superato da elementi sopravvenuti, tra i quali la commissione di nuovi reati, tali da giustificare una revoca del permesso rilasciato ovvero condurre ad un futuro diniego di rinnovo;
l'inespellibilità prevista dall'art. 19, co. 2, D.lgs. cit. non ha invero carattere inderogabile ed assoluto.
Atteso che la presente decisione è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque emersi all'esito dell'istruttoria e consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 8 Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, co.
1 lett. d), D.lgs 286/98. e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rinnovo del suddetto permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna il 19.12.2025
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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