TRIBACQUE
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 08/12/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:
Dott. PE AN Presidente
Dott. Antonio Scarpa Consigliere di Cassazione
Dott. Stefano Oliva Consigliere di Cassazione
Dott.ssa Cecilia TA Consigliere di Stato-Rel.
Dott. ssa Diana Caminiti Consigliere di Stato
Dott. Sebastiano Zafarana Consigliere di Stato
Dott. Ing. Adriano De Vito Esperto tecnico
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso in sede di legittimità, iscritto al n. R.G. 140/2024 vertito
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in persona dei
[...] Parte_4 Parte_5
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Anton von
LT e AS OL con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via G. Antonelli n. 49;
CONTRO
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, 2
RA EL, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC
registri di giustizia;
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
NON COSTITUITA
OGGETTO: ANNULLAMENTO
del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di n. 6435 del CP_1
23 maggio 2024, “Determinazione del compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2024; delle note dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche relative alle richieste di pagamento per il primo semestre 2024; della delibera della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008; di ogni alto atto sottostante, presupposto, susseguente, comunque connesso agli atti impugnati, anche non conosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della;
Controparte_1
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella udienza collegiale del 12 novembre 2025, il cons. Cecilia
TA;
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Le società ricorrenti sono titolari di “medie” concessioni idroelettrica nella
Provincia di . CP_1
Con ricorso notificato il 15 luglio 2024 hanno impugnato il Decreto del
Presidente della Provincia autonoma di n. 6435 del 23 maggio 2024, CP_1
con cui è stato determinato il compenso unitario per l'energia non ritirata per 3
l'anno 2024 (pari a 0,145887 euro per chilowatt/h); le note del 23 maggio
2024 dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, Ufficio
Gestione sostenibile delle risorse idriche con cui è stato richiesto il pagamento delle somme dovute per l'energia non ritirata per il 1° semestre
2024; hanno altresì impugnato la delibera della Giunta provinciale n. 2769
del 28 luglio 2008, espressamente richiamata nel decreto n. 6345 del 2024,
con cui era stato indicato il criterio per la determinazione del prezzo dell'energia non ritirata pari “alla media annua dei prezzi di cessione mensili dell'anno precedente ai sensi dell'art. 30.1 dell'allegato 1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) n. 5/04 del 30.01.2004
per i mesi da gennaio a giugno 2007 e ai sensi dell'art. 11.3 dell'allegato 1
della Delibera dell'Autorità per l'energia ed il gas (AEEG) n. 156/07 del
27.06.2007 per i mesi dal luglio 2007”, rinviando al Presidente della giunta regionale l'applicazione di tali criteri per il calcolo della somma dovuta annualmente dai concessionari.
Hanno esposto di avere proposto altri ricorsi relativi al compenso dovuto per l'annualità 2023; hanno ricostruito il quadro normativo relativo alla fornitura di energia gratuita nella Provincia di e formulato varie censure di CP_1
violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare con un primo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 12 delle Preleggi, dell'art. 13 dello Statuto approvato con DPR 670/1972,
come modificato dall'art. 1 comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205,
sostenendo l'illegittimità costituzionale della legge provinciale 16 agosto
2022, n. 10, art. 12, che avrebbe esteso l'obbligo di fornitura dell'energia gratuita anche alle medie derivazioni. 4
Con il secondo motivo hanno sostenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 dello Statuto, come modificato dall'art. 1 comma 833, L. 27 dicembre
2017, n. 205, nella parte in cui il nuovo parametro di calcolo del prezzo dell'energia non ritirata (in base al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, PUN) viene applicato anche alle concessioni rilasciate prima della sua entrata in vigore e per la irragionevolezza del nuovo compenso unitario.
Con il terzo motivo hanno sollevato un ulteriore profilo di illegittimità
costituzionale dell'art. 13 dello Statuto di autonomia, in quanto il compenso così determinato sarebbe in contrasto con l'art. 12 del d.lgs. 387/2003, che non consentirebbe oneri ulteriori a carico dei concessionari idroelettrici;
inoltre sarebbe in contrasto con i principi di proporzionalità degli oneri di concessione e di sicurezza della pianificazione e degli investimenti;
hanno richiamato la giurisprudenza relativa alla illegittimità di oneri posti per la realizzazione di impianti derivanti da fonti rinnovabili, la sentenza della
Corte costituzionale n 173 del 23 luglio 2023, per cui la disciplina statale della fornitura gratuita costituisce normativa di principio.
Con il quarto motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 13 comma 5 dello
Statuto di autonomia, della legge provinciale 18/1972 e della legge provinciale 20/2023; incompetenza, eccesso di potere per irragionevolezza,
illogicità, ingiustizia manifesta nella determinazione del prezzo dell'energia gratuita, sostenendo che i criteri fissati con la delibera del 2008 sarebbero in contrasto con l'art. 13 dello Statuto, che prevede il differente criterio del
PUN. In ogni caso la delibera 2769/2008 sarebbe superata a partire dal 1 °
gennaio 2024, dall'Allegato A alla LP 20/2023, divenuto applicabile ex art. 5
delibera della Giunta provinciale.
Hanno proposto una azione di nullità dei decreti di rilascio delle concessioni e dei disciplinari di concessione, che prevedono l'obbligo di fornitura dell'energia gratuita e il calcolo del relativo compenso in contrasto con la legge provinciale 18/1972 e l'art. 13 dello Statuto di autonomia “ratione temporis in vigore”, facendo riferimento in particolare per la Parte_1
all'art. 8 del Decreto di concessione 20012/2019 e all'art. 13 del disciplinare di concessione dd. 27.6.2019; per la Pragis all'art. 8 del decreto di Pt_2
concessione 6548/2021 e all'art. 13 del disciplinare di concessione dd.
07.01.2021 rep. 5536; per la , all'art. 5 del decreto di concessione Parte_5
239/2007 e all'art. 16 del disciplinare di concessione dd. 09.05.2007 rep.
21804; per il all'art. 8 del decreto di concessione Parte_4
15805/2019 e all' art. 14 del disciplinare di concessione dd. 01.08.2019 rep.
25202; hanno indicato invece che per l'impianto E-Werk Prags Srl non è
prevista negli atti di concessione alcuna prescrizione sulla corrente gratuita.
Si è costituita la che, in primo luogo, ha eccepito la Controparte_1
tardività del ricorso, deducendo che il compenso per l'energia non ritirata è
stato sempre calcolato in base al criterio fissato nel 2008 e mai contestato dai concessionari. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso,
ricostruendo diversamente il quadro normativo di riferimento, che comporta
Co nella Provincia l'obbligo di cessione dell'energia gratuita anche CP_1
per le medie concessioni;
ha sostenuto la legittimità del riferimento al criterio di calcolo stabilito nel 2008, che comunque si riferisce al prezzo dell'energia calcolata da Acquirente unico, in linea quindi con il Prezzo unitario nazionale previsto dall'art. 13 dello Statuto. In ogni caso l'aumento della somma 6
dovuta è stata provocata dall'aumento di tale prezzo sul mercato avvenuto nel 2023, ma di cui comunque i concessionari hanno beneficiato vendendo sul mercato l'energia non ritirata;
ha dedotto che i disciplinari di concessione prevedono espressamente il pagamento dell'energia non ritirata secondo i criteri determinati dalla , mentre la relativa azione di nullità sarebbe CP_1
tardiva. Ha depositato gli estratti contabili dei ricorrenti da cui risulta l'avvenuto pagamento della energia non ritirata anche per il 2024, tranne che per la società , che ha pagato solo fino al primo semestre 2023, e Parte_5
per la società che ha pagato entrambi i semestri del 2023. Parte_1
Davanti al giudice delegato le parti hanno presentato le proprie conclusioni riportandosi agli atti di causa.
All'udienza del 12 novembre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
In primo luogo il ricorso è affetto da evidenti vizi di tardività e inammissibilità.
Con riguardo alla delibera della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio
2008, che ha fissato i criteri per il calcolo del prezzo dell'energia gratuita non ritirata dalla Provincia, attribuendo la competenza alla determinazione delle somme in base a tali criteri al Presidente della Giunta provinciale, anche a ritenere che tale delibera sia impugnabile per una illegittimità sopravvenuta
- a seguito della modifica dello Statuto di autonomia con la legge n. 205 del
2017 - si tratta comunque di profili di illegittimità conosciuti e conoscibili almeno dal 2017 e non contestati fino al giugno 2024, avendo anzi i ricorrenti provveduto a pagare l'energia non ritirata secondo il criterio stabilito nel
2008 per tutti gli anni e, tranne le società e , anche Parte_5 Parte_1 7
per l'anno 2024, che costituisce l'oggetto del presente giudizio.
Sussiste dunque un comportamento inequivoco dei ricorrenti, che, rispetto alla delibera del 2008, non hanno mai contestato i criteri indicati, che sarebbero divenuti illegittimi dal 2017- secondo la ricostruzione della parte ricorrente - continuando ad adempiere all'obbligo di pagamento dell'energia non ritirata fino alla proposizione del presente ricorso, con conseguente acquiescenza.
Infatti, risulta dall'estratto dei pagamenti, depositato in giudizio dalla
, l'avvenuto pagamento nel corso degli anni di quanto Controparte_1
dovuto in base all'applicazione del criterio indicato nella delibera della giunta provinciale del 2008, che è stato contestato solo con il presente ricorso notificato a luglio del 2024; inoltre per l'anno 2024 risulta l'avvenuto pagamento di entrambi i semestri per le società , Parte_2 [...]
e per il Parte_3 Parte_4
Peraltro, rispetto all'anno 2024, sussiste un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata impugnazione della delibera della Giunta provinciale n. 1147 del 19 dicembre 2003,
espressamente citata nel decreto del Presidente della Giunta provinciale n.
6435 del 23 maggio 2023, che ha approvato il piano triennale per la destinazione dell'energia elettrica gratuita, ribadendo l'obbligo di fornitura di energia gratuita e dell'eventuale compenso monetario a carico dei titolari di concessioni per le derivazioni a scopo idroelettrico in impianti con una potenza nominale media annua >220 kW, non potendo quindi comunque essere più contestato tale obbligo per il 2024.
Inoltre, l'obbligo di pagamento dei compensi determinati sulla base della 8
delibera della giunta provinciale del 2008, nel caso di specie, discende direttamente, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, dai disciplinari di concessione.
In particolare, l'art. 8 del decreto di concessione del 6 agosto 2019 e l'art. 13
del Disciplinare di concessione del 27 giugno 2019 della fanno Parte_1
espresso riferimento alla delibera della giunta provinciale n. 2769 del 28
luglio 2008. Anche l'art. 8 del decreto di concessione del 23 marzo 2021 e l'art. 13 del disciplinare di concessione del 7 aprile 2021 della Parte_2
fanno espresso riferimento alla delibera della giunta provinciale n. 2769 del
28 luglio 2008. Anche per il Comune di subentrato con decreto del 9 Pt_4
marzo 2021 ad una precedente concessione rilasciata nel 2019 alla società
Rambach, l'art. 8 del decreto di concessione del 30 agosto 2019 fa espresso riferimento alla delibera della giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008.
L'art. 5 del decreto di concessione del 5 luglio 2007 e l'art. 16 del disciplinare di concessione del 16 aprile 2007 della società richiamano Parte_5
l'allora vigente delibera n. 433 del 2007, annullata dal con la sentenza CP_3
n. 391 del 2008, confermata dal Consiglio di Stato nel 2014, e sostituita dalla delibera della Giunta provinciale n. 2769 del 2008, non tempestivamente impugnata.
Ne deriva che i criteri oggi contestati sono stati comunque espressamente accettati dai ricorrenti, tranne che per l'impianto in cui non è Parte_3
prevista negli atti di concessione alcuna prescrizione sulla corrente gratuita
(ma che ha comunque pagato quanto dovuto anche per il primo semestre
2024).
Né si può ritenere, come sostenuto dalla difesa appellante, che tale previsioni 9
dei disciplinari siano affette da nullità. In primo luogo la domanda di nullità
è stata formulata genericamente.
In ogni caso non sussiste alcun elemento per ritenere che le clausole siano in contrasto con norme imperative o che debba operare una sostituzione automatica, trattandosi di un criterio che fa riferimento comunque all'andamento del prezzo dell'energia, come previsto anche dallo Statuto,
mentre qualsiasi criterio che facesse riferimento al prezzo dell'energia - il cui noto aumento nel 2022 ha fatto lievitare la misura dei compensi ( mentre già
l'importo unitario dovuto nel 2024 risulta fortemente ridotto rispetto a quello del 2023) - avrebbe comportato un corrispondente aumento dei compensi dovuti per l'energia non ritirata.
Ritiene, peraltro, il Collegio di esaminare anche nel merito le censure in relazione alla loro manifesta infondatezza.
In primo luogo è necessario ricostruire il quadro normativo da cui emerge la sussistenza dell'obbligo di fornitura di energia gratuita alla Provincia a carico delle cd. medie concessioni e il conseguente obbligo di pagamento della energia non ritirata, peraltro non contestato dai ricorrenti fino agli anni
2023/2024.
L'art. 6 del r.d. 1775 del 1933 distingueva le grandi e piccole derivazioni idroelettriche in base alla potenza nominale media di 220 KW.
La legge 24 gennaio 1977 n. 7 ha elevato il limite per le grandi derivazioni a
3.000 Kw (art.1), con effetto anche per le concessioni in corso ( art. 2), salvo quanto previsto all'art.3, che, in particolare, al comma 2 ha disposto: “Resta
altresì ferma, nei riguardi delle derivazioni di acqua per forza motrice di cui
al precedente comma, l'applicazione delle norme dell'articolo 13, commi 10
primo, secondo e terzo, e dell'articolo 71 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670”.
L'art. 13 del D.P.R. 670 del 1972, prevedeva, anche nel testo allora vigente,
l'obbligo di fornitura di energia gratuita e il prezzo per l'energia non ritirata
(pari a 6,20 lire per ogni KW).
L'obbligo era ribadito, per la Provincia di , dalla legge provinciale CP_1
30 agosto 1972, n. 18 che disciplinava anche le modalità di ritiro.
L'obbligo di fornitura di energia gratuita era stato previsto già dall'art. 10
della legge costituzionale n. 5 del 1948 per le nuove derivazioni (mentre per quelle in essere era previsto che l'energia fornita fosse remunerata a prezzo di costo).
La legge n. 7 del 1977, dunque, modificando il criterio di individuazione delle grandi derivazioni ha fatto salva la disciplina regionale relativa all'obbligo di fornitura di energia gratuita, applicabile fin dal 1948 nelle
Province di Trento e Bolzano a tutte quelle che fino ad allora considerate
“grandi derivazioni” (dai 220 KW di potenza media nominale annua). Tra
tali derivazioni, quelle dai 220 KW ai 3000 Kw di potenza nominale media annua saranno successive definite “medie” nell'ambito delle Province
autonome, per distinguerle dalle piccole, non soggette - per quanto viene in rilievo nel presente giudizio - all'obbligo di fornitura di energia gratuita,
nonché dalle grandi, di potenza superiore a 3000 KW, categoria corrispondente a quella della legge statale, che, ai fini della fornitura gratuita di energia, al comma 1 quinquies dell'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, 11
inserito dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12 nella conversione del d.l. 14
dicembre 2018, n. 135, attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere l'obbligo di fornitura di energia gratuita per le grandi derivazioni.
Si deve quindi considerare la specificità del regime vigente nella Regione
Trentino - Alto Adige, nella quale fin dal 1948 era previsto l'obbligo di fornitura di energia gratuita (allora non previsto dalla legge statale) e che la legge n. 7 del 1977 aveva voluto salvaguardare.
Successivamente la legge statale 27 dicembre 2017 n. 205, all'art. 1 comma
833, per adeguare il regime delle grandi derivazioni in Trentino Alto Adige
a quello della normativa statale, anche ai fini delle modalità di assegnazione,
ha sostituito la disciplina dell'art. 13 dello Statuto di autonomia prevedendo:
“
1.Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi
internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, le
province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di
assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo
idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento
delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di
aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti.
La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri
per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la
valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli
impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo
degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici
e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di
compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario”. 12
Ai sensi del comma 3 “nelle concessioni di grande derivazione a scopo
idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e
gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi
pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh
per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle
province medesime con modalità definite dalle stesse”.
In base al comma 4 “Le province stabiliscono altresì con propria legge i
criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta
alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto
dell'ordinamento dell'Unione europea”.
Il comma 5 dispone: “I concessionari di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo
determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma
1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura
della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non
ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle
variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo
industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia
elettrica”.
La legge n. 205 del 2017 non ha però abrogato la previsione dell'art. 3 della legge n. 7 del 1977 tuttora vigente, mantenendo quindi l'ambiguità
classificatoria dello Statuto del Trentino Alto Adige in ordine alla categoria delle grandi derivazioni, comprendente anche le medie. E' quindi intervenuta la legge provinciale n. 10 del 2022 che, all'art. 12, ha chiarito, al fine di 13
rendere corrispondenti le categorie delle legge statale con quelle della legge regionale ed evitare la applicazione del completo regime delle grandi derivazioni anche alle medie ( in particolare in ordine alle modalità di assegnazione), al comma 1 che: “al comma 1 dell'articolo 1 della legge
provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole: per grandi derivazioni sono
sostituite dalle parole: per medie e grandi derivazioni”; al comma 2: “nel
comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e
successive modifiche, le parole: Gli obblighi del primo e terzo comma
dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle grandi
derivazioni idroelettriche sono sostituite dalle parole: Gli obblighi di cui ai
commi 3 e 5 dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle
medie e grandi derivazioni idroelettriche".
La legge provinciale n. 10 del 2022 non ha dunque esteso ex novo l'obbligo di fornitura di energia gratuita alle medie derivazioni, ma ha solo chiarito l'ambiguità della classificazione non più corrispondente in ambito statale e regionale, per l'effetto della clausola di salvaguardia dell'art. 3 della legge n.
7 del 1977, tuttora vigente.
L'obbligo di fornitura dell'energia elettrica per le medie derivazioni della
, dunque, si è mantenuto inalterato nel corso degli anni, Controparte_1
come peraltro dimostrato dal pagamento dell'energia non ritirata senza alcuna contestazione fino agli anni 2023/2024 da parte dei concessionari, i quali invece con il presente ricorso sostengono che l'obbligo sarebbe venuto meno con la modifica dell'art. 13 dello Statuto operata dalla legge n. 205 del
2017.
Peraltro, il regime delle “medie derivazioni” operante nella Regione Trentino 14
Alto Adige non può essere ritenuto in contrasto con la Costituzione,
trattandosi di disciplina - tesa a contemperare lo sfruttamento della risorsa idrica oggetto della concessione con l'interesse pubblico all'utilizzo di energia gratuita - rientrante nella discrezionalità del legislatore, nel caso di specie esercitata con la scelta, operata nel 1977, di mantenere tale obbligo anche per le derivazioni che superino il limite di 220 KW per il Trentino Alto
–Adige.
In ogni caso, anche a ritenere che fosse stata la legge n. 10 del 2022 ad estendere l'obbligo di fornitura di energia gratuita alle medie derivazioni-
secondo la tesi dei ricorrenti venuto meno a partire dalla modifica dello
Statuto con la legge n. 205 del 201 -, tale disciplina non potrebbe ritenersi in contrasto con l'assetto delle competenze costituzionali delineato dallo
Statuto di autonomia.
La Corte costituzionale, infatti, proprio con riguardo all'art. 13 dello Statuto,
come modificato dall'art.1 comma 833 della legge n. 205 del 2017 (all'esito della procedura semplificata e negoziata dettata all'art. 104 dello statuto stesso), ha ricostruito la competenza delle Province autonome in materia di derivazioni idroelettriche, anche grandi, in termini di competenza legislativa
“primaria”, ovvero soggetta solo ai limiti dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, del rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello Statuto per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in base a quanto previsto dall'art. 13, per tutte le altre derivazioni in relazione alla competenza primaria in materia di utilizzazione di acque pubbliche, attribuita dall'art. 9 15
dello Statuto (Corte Cost 117 del 2022).
Se quindi le Province hanno potestà legislativa primaria in materia di derivazioni ben potevano disciplinare l'obbligo di fornitura gratuita di energia anche per le medie derivazioni (ai sensi dell'art. 9 dello Statuto), non potendo considerarsi come principio fondamentale dell'ordinamento o delle norme di riforma economico-sociale che l'obbligo di fornitura di energia gratuita sia posto solo a carico delle grandi derivazioni, risultando anzi elementi nel senso contrario: in primo luogo, il differenziato regime vigente fin dal 1948 nella Regione Trentino Alto Adige con l'obbligo di fornitura di energia gratuita;
inoltre la previsione dell'art. 12 comma 1 quinquies,
introdotto con la legge n. 11 del 2019, di conversione del d.l. 135 del 2018,
che non disciplina direttamente l'obbligo di fornitura di energia gratuita per le grandi derivazioni, ma attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere tale fornitura gratuita.
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo si lamenta l'illegittimità costituzionale del criterio di calcolo del prezzo dell'energia non ritirata introdotto nell'art. 13 dello
Statuto con la legge n. 205 del 2017, con riferimento alla “media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN),” nonché “alla media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh
di energia” non ritirata, sostenendo che non potrebbe essere applicato alle concessioni in corso e comunque sarebbe un criterio irragionevole in quanto porrebbe a carico dei concessionari anche gli oneri del trasporto dell'energia,
prima posti a carico della , in quanto la fornitura era prevista CP_1
“franco fabbrica”, ovvero “all'officina”. 16
In primo luogo non sussiste alcun interesse concreto ad attuale alla censura dal momento che gli stessi ricorrenti deducono che non è stato tato applicato il criterio indicato nell'art. 13 dello Statuto ma il criterio -superato secondo la loro ricostruzione - della delibera della Giunta provinciale n. 2769 del
2008. Sono quindi inammissibili le censure rivolte all'applicazione del criterio del Prezzo unico nazionale
In ogni caso, il motivo è infondato rientrando nella discrezionalità del legislatore statale e provinciale (esercitata nel caso di specie con la procedura semplificata dell'art. 104) la determinazione delle modalità della fornitura di energia e del compenso sostitutivo sulla base del PUN.
Questo Tribunale superiore ha già affermato in numerose pronunce la legittimità della legge statale e delle leggi regionali, che hanno previsto l'obbligo di fornitura gratuita dell'energia o in alternativa la sua monetizzazione, facendo riferimento a criteri sulla base del prezzo dell'energia, anche per le concessioni in corso (sentenza TSAP n. 203 del
2022, confermata da Cassazione n. 15888 del 6 giugno 2024; TSAP n. 2 e 13
del 2025), mentre “i rapporti di gestione di un servizio di interesse economico generale di lunga durata (come le concessioni di derivazione), sono sempre esposti alle novità normative sopravvenute nel corso del tempo” (TSAP n.
203 del 2022; n. 106 del 2025).
Tali pronunce hanno affermato che la cessione di energia gratuita deve essere collocata nell'ambito del rapporto sinallagmatico, quale ulteriore corrispettivo dell'uso concesso ai fini produttivi della risorsa idrica,
ritenendo, quindi giustificato l'obbligo di cessione e la sua eventuale monetizzazione imposti al produttore, in relazione all'utilizzo di un bene in 17
concessione sottratto all'utilizzo collettivo;
hanno anche richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, per cui il legislatore può incidere sui rapporti di durata, affermando con riferimento ai suddetti rapporti e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono, che si tratti di una retroattività cd. impropria, rispetto alla quale il legislatore dispone di ampia discrezionalità, per cui può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti;
ciò a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini,
per cui occorre valutare il requisito della giustificazione sul piano della ragionevolezza, mentre anche il principio di tutela del legittimo affidamento
“è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali” (Corte cost. n. 136 del 2022; n. 234 del 2020; n. 241 del 2019,
n. 108 del 2019; n. 88 del 2022).
Considerando che la fornitura della energia gratuita e la relativa monetizzazione riguardano il rapporto sinallagmatico nel suo complesso,
quale corrispettivo dell'uso concesso ai fini produttivi della risorsa idrica,
dovrebbe essere anche dimostrato che le modalità di calcolo del prezzo dell'energia applicate nella Provincia di incidono sul rapporto CP_1
concessorio in maniera tale da renderlo nel suo complesso sproporzionato e non più remunerativo, mentre la genericità delle censure relative a numerosi concessionari non consente di ritenere violati tali limiti con riguardo ai singoli rapporti concessori, dovendo invece essere fornita la prova, ai fini della valutazione della sproporzione e arbitrarietà della misura imposta, sotto 18
il profilo della effettiva alterazione dell'equilibrio contrattuale, che il criterio applicato sia inidoneo e abbia provocato una effettiva incidenza sulle concrete capacità della concessionaria ( cfr. TSAP n. 2 del 2025).
Del tutto irrilevante rispetto all'obbligo di cessione dell'energia gratuita e alla sua monetizzazione è il richiamo, con il terzo motivo di ricorso, a quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, per cui “l'autorizzazione non
può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle
regioni e delle province”. Tale norma, infatti, si riferisce al provvedimento di autorizzazione unica, che riguarda la realizzazione degli impianti, e non alla concessione di derivazione, i cui oneri sono giustificati dalla sottrazione della risorsa acqua alla collettività. Né rileva nel presente giudizio la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2023, citata dalla difesa ricorrente, che riguarda un conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia di Trento
avverso una delibera della Giunta delle Regione Veneto, che aveva ad oggetto la cessione di corrente gratuita per impianti in territori confinanti,
prevedendo accordi tra regione e per le concrete modalità attuative CP_1
di tale fornitura.
Con il quarto motivo è stata contestata l'applicazione da parte del DPGP n.
6435 del 2023 del criterio, stabilito dalla delibera della giunta provinciale n.
2769 del 2008, che secondo la parte ricorrente, sarebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 205 del 2017.
Il decreto del 23 maggio 2024 prevede: “Ai sensi dell'art. 1 della
deliberazione della Giunta provinciale n. 2769 del 28.07.2008, il Presidente
della Provincia è autorizzato a stabilire con proprio Decreto il compenso 19
dovuto alla da parte dei concessionari di Controparte_1
grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni kWh di energia da essa non
ritirata. Tale compenso corrisponde alla media annua dei prezzi di cessione
mensili dell'anno precedente ai sensi dell'art. 11.3 dell'allegato 1 della
Delibera dell'Autorità per l'energia ed il gas n. 156/07 del 27.06.2007. Dal
mese di luglio 2007 la delibera di riferimento dell'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas non è più la n. 156/07 del 27.06.2007, allegato 1 art. 11.3,
ma la delibera n. 301/12 del 19.07.2012. Per le grandi derivazioni, l'articolo
12, comma 6, della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, ha previsto che,
a partire dal 1° gennaio 2024, per ogni kWh di energia elettrica gratuita non
ritirata, i concessionari corrispondono semestralmente alla Provincia
l'importo determinato secondo i criteri di cui all'allegato A della sopra
riportata legge, in conformità all'articolo 13, comma 5, dello Statuto
speciale, e successive modifiche. Il coefficiente per il calcolo del compenso
dovuto alla di da parte dei concessionari di Controparte_1 CP_1
medie e grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni kWh di energia da
essa non ritirata, risultante, secondo le norme sopra indicate, dalla media
annua dei prezzi di cessione mensili riferiti all'anno 2023 sottoindicati, è
pari a €/kWh 0,145887. Tale coefficiente costituisce il fattore FAU di cui alla
formula riportata all'allegato A della citata legge provinciale 16 agosto
2023, n. 20”.
Come sopra rilevato l'utilizzo del criterio fissato nel 2008 non è mai stato contestato né al momento di pubblicazione della delibera nel 2008 né
successivamente alla riforma del 2017.
In ogni caso, il criterio indicato dalla delibera n. 2769 del 2008 fa riferimento 20
alla “media annua dei prezzi di cessione mensili dell'anno precedente”; è in linea quindi con la media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica
(PUN), criterio peraltro è anche contestato nel secondo motivo di ricorso.
Quanto alla necessità della fissazione con legge provinciale, si deve osservare che proprio la mancata emanazione della legge provinciale relativamente alle medie derivazioni giustifica l'applicazione dei criteri della delibera del 2008, considerato che, come risulta dalla delibera n. 1147 del
2023, non impugnata, il sistema della cessione di energia gratuita nella provincia è in fase di trasformazione a favore del progressivo passaggio all'effettiva acquisizione dell'energia ceduta da parte della Provincia e non più con il pagamento del compenso sostitutivo.
Irrilevante è poi il riferimento contenuto nel decreto n. 6435 del 2024 al FAU,
che è stato indicato nel decreto con riferimento alle grandi derivazioni, per cui la legge regionale n. 20 del 2023 - riferita esclusivamente alle grandi derivazioni essendo emanata successivamente alla chiarificazione operata con la legge n. 10 del 2022 - ha previsto all'art. 12 comma 6: “a partire dal
1° gennaio 2024, per ogni kWh di energia elettrica gratuita non ritirata, i
concessionari corrispondono semestralmente alla Provincia l'importo
determinato secondo i criteri di cui all'allegato A della presente legge, in
conformità all'articolo 13, comma 5, dello Statuto speciale”.
L'allegato A ha previsto:”La Provincia ha la facoltà di ritirare l'energia
elettrica gratuita e metterla a disposizione di servizi pubblici e determinate
categorie di utenti, oppure di ottenere dai concessionari il pagamento di un
compenso monetario per ogni kWh di energia gratuita non ritirata.
2. Il coefficiente FAU per il calcolo monetario dell'energia elettrica gratuita 21
non ritirata viene ricavato dalla media annuale dei valori stabiliti
mensilmente dall'Acquirente NI (AU) o da un altro indicatore
equivalente, definito dalla Giunta provinciale”.
Al comma 3 ha indicato una formula per il calcolo del compenso sulla base di varie variabili (potenza nominale, giorni di funzionamento, giorni dell'anno) e del coefficiente FAU.
Tale coefficiente non è dunque riferito alle medie derivazioni.
Il ricorso è quindi comunque infondato.
In considerazione della particolarità e complessità delle questioni le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respinge il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Cecilia TA PE AN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 comma 6 della detta legge, che richiede che il prezzo sia stabilito con