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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Rieti, F.lli Parte_1 C.F._1
Sebastiani n. 161 presso lo studio dell'avv. Carlo Chiattelli che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Rieti, via Parte_2 C.F._2
Roma n. 19, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Di Paolo che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio a Roma, in data 15.09.1997, Parte_1 Parte_2
trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune (anno 1997, atto 00992, Parte I, Serie
02), optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla unione coniugale sono nati (19/04/1998), (21/03/2002) e Persona_1 Persona_2
(21/09/2004). Persona_3
Con decreto del Tribunale di Roma in data 01.08.2016 emesso nell'ambito del procedimento avente
R.G. 26457/2016 è stata omologata la separazione dei coniugi.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24.2.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti deducendo che dalla data della separazione la convivenza a non è più ripresa, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia , maggiorenne, continuerà a vivere con la madre nell'appartamento di Per_3 proprietà di quest'ultima sito in Roma in Via Pio VII mentre il figlio di anni 23, per sua Per_2
autonoma determinazione, vivrà con la nonna materna;
2) il SI. corrisponderà alla SI.ra un contributo di mantenimento Parte_1 Parte_2 per i figli e di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi entro e Per_2 Per_3
non oltre il giorno cinque di ciascun mese mediante bonifico su c/c bancario intestato alla SI.ra
; Parte_2
3) le spese straordinarie scolastiche, sportive, ricreative, mediche non coperte dal Servizio Nazionale dei figli e saranno a carico dei genitori nella misura del 50% e regolate come da Per_3 Per_2 vigente protocollo SIlato tra l'Ordine degli Avvocati di Rieti e il Tribunale di Rieti;
4) Le comunicazioni fra essi genitori per questioni che attengano ai figli, avverranno utilizzando whatsapp ai rispettivi numeri di cellulare reciprocamente noti alle parti, con loro impegno ed obbligo
a darsi preventiva notizia, sempre a mezzo whatsapp, di eventuali mutamenti di tali numeri telefonici
o di eventuale sostituzione di tale mezzo di comunicazione con altro che garantisca comunque la tracciabilità;
5) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autonomo.
6) spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e l'accordo appare conforme alle legge.
Vista la domanda congiunta le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 15.09.1997 nel Comune di Roma, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del predetto Comune (anno 1997, atto 00992, Parte I, Serie 02);
-recepisce le condizioni di cui al ricorso riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Rieti, F.lli Parte_1 C.F._1
Sebastiani n. 161 presso lo studio dell'avv. Carlo Chiattelli che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Rieti, via Parte_2 C.F._2
Roma n. 19, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Di Paolo che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio a Roma, in data 15.09.1997, Parte_1 Parte_2
trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune (anno 1997, atto 00992, Parte I, Serie
02), optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla unione coniugale sono nati (19/04/1998), (21/03/2002) e Persona_1 Persona_2
(21/09/2004). Persona_3
Con decreto del Tribunale di Roma in data 01.08.2016 emesso nell'ambito del procedimento avente
R.G. 26457/2016 è stata omologata la separazione dei coniugi.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24.2.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti deducendo che dalla data della separazione la convivenza a non è più ripresa, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia , maggiorenne, continuerà a vivere con la madre nell'appartamento di Per_3 proprietà di quest'ultima sito in Roma in Via Pio VII mentre il figlio di anni 23, per sua Per_2
autonoma determinazione, vivrà con la nonna materna;
2) il SI. corrisponderà alla SI.ra un contributo di mantenimento Parte_1 Parte_2 per i figli e di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi entro e Per_2 Per_3
non oltre il giorno cinque di ciascun mese mediante bonifico su c/c bancario intestato alla SI.ra
; Parte_2
3) le spese straordinarie scolastiche, sportive, ricreative, mediche non coperte dal Servizio Nazionale dei figli e saranno a carico dei genitori nella misura del 50% e regolate come da Per_3 Per_2 vigente protocollo SIlato tra l'Ordine degli Avvocati di Rieti e il Tribunale di Rieti;
4) Le comunicazioni fra essi genitori per questioni che attengano ai figli, avverranno utilizzando whatsapp ai rispettivi numeri di cellulare reciprocamente noti alle parti, con loro impegno ed obbligo
a darsi preventiva notizia, sempre a mezzo whatsapp, di eventuali mutamenti di tali numeri telefonici
o di eventuale sostituzione di tale mezzo di comunicazione con altro che garantisca comunque la tracciabilità;
5) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autonomo.
6) spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e l'accordo appare conforme alle legge.
Vista la domanda congiunta le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 15.09.1997 nel Comune di Roma, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del predetto Comune (anno 1997, atto 00992, Parte I, Serie 02);
-recepisce le condizioni di cui al ricorso riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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