Sentenza breve 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 10/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00519/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2025, proposto da
Oltrans Service Soc. Coop. Sociale Arl, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2C51CB9D8, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nuoro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Priamo Siotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Mannironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia della Determinazione n.1547 del 18.04.2025 del Dirigente del Comune di Nuoro, Settore 6 – avente ad oggetto l'aggiudicazione della gara d'appalto del servizio di assistenza educativa e specialistica per l’autonomia e la comunicazione e dei relativi verbali di gara nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro e della Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Oltrans Service società cooperativa sociale” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, la determinazione con la quale il Comune di Nuoro ha aggiudicato, in favore della controinteressata “Progetto uomo società cooperativa sociale a.r.l.” la procedura di gara denominata “ Scuola senza barriere” .
2. Degli impugnati provvedimenti la ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti in via cautelare e l’annullamento, lamentando:
I. la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 110 del d.lgs. n. 36/2023, la violazione dell’art. 21 del Disciplinare di gara, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza, inadeguatezza dell’istruttoria e illogicità della motivazione. In sintesi, la ricorrente ha evidenziato di essere arrivata seconda all’esito della gara e che l’aggiudicataria ha ottenuto un punteggio migliore per la propria offerta economica in quanto avrebbe erroneamente praticato un ribasso sui costi della manodopera ritenendo di poter accedere, anche con riferimento al trimestre ottobre – dicembre 2024, all’esonero contributivo introdotto dal d.l. n. 104/2020 (e successivamente prorogato). Ciò sarebbe errato, a giudizio della ricorrente, in quanto l’esonero sarebbe applicabile esclusivamente ai lavoratori già assunti alla data del 30 giugno 2024 e non anche in favore di coloro che, all’esito della gara, l’aggiudicataria sarà obbligata ad assumere in applicazione della clausola sociale prevista dalla disciplina di gara.
3. Il Comune di Nuoro si è costituito in giudizio in data 30 maggio 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. L’Amministrazione ha eccepito, tra le altre cose, l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’omessa notifica alla società controinteressata.
3.1. In data 30 maggio 2025, la “Progetto Uomo Società cooperativa a.r.l.” ha depositato atto di intervento “ad opponendum” eccependo a sua volta l’inammissibilità del ricorso in ragione della omessa notifica nei suoi confronti.
6. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 il procuratore della ricorrente ha domandato l’assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. All’esito della discussione, è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Ciò posto, il ricorso è inammissibile per omessa notifica alla controinteressata.
È, infatti, pacifico in causa che la ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo alla “Cooperativa sociale Progetto uomo società cooperativa a responsabilità limitata onlus” , con codice fiscale 03537500724, all'indirizzo PEC " coopprogettouomo@pec.it" , estratto dal registro INI-PEC; invece, la controinteressata, nel presente giudizio, è il diverso soggetto denominato "Progetto uomo Società cooperativa sociale" con codice fiscale 00753230911, il cui indirizzo PEC, in base a quanto riportato nel citato registro, è “cooprogettouomo@pec.it” .
2.1. Siffatta notifica, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente (che ha chiesto la concessione di un termine per il suo rinnovo) deve essere ritenuta non già nulla, quanto piuttosto inesistente.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di evidenziare (v. T.A.R. Lazio, sentenza n. 10837/2024) come la notifica sia nulla e, come tale, suscettibile di sanatoria, qualora sia stata effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano - in base ad una valutazione ex ante avente ad oggetto l'astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione - un qualche riferimento con il destinatario ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 6392/2023). Con la sentenza n. 148/2021, come è noto, la Corte Costituzionale ha precisato che è possibile disporre la rinnovazione della notifica qualora essa “risulti affetta da vizi che non siano di gravità tale da decretarne l'inesistenza” .
Al contrario, la categoria dell'inesistenza ricorre se la notifica “manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa” (Cons. Stato, sez. II, n. 8207/2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 3683/2017; sez. III, n. 3586/2016).
L'individuazione, attraverso apposite ricerche, del luogo della notificazione o, come nel caso di specie, del corretto indirizzo pec, è un onere posto a carico della parte notificante, trattandosi di un requisito essenziale all'identificazione del destinatario della notifica (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 1382/2020).
Nel caso in esame è pacifico che la notificazione del ricorso introduttivo non è andata a buon fine a causa dell'errata individuazione da parte del notificante dell'indirizzo pec della società controinteressata, derivandone che la notifica non è mai avvenuta e che deve qualificarsi “ tamquam non esset”, essendo stata effettuata ad un indirizzo e ad un soggetto che nulla hanno a che vedere con l’effettiva controinteressata . Trattandosi di inesistenza, e non già di nullità, determinata peraltro da causa pienamente imputabile alla negligenza della ricorrente, non vi può essere alcuna rimessione in termini ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm.
Inoltre, la qualificazione della notifica del ricorso introduttivo come inesistente non consente di applicare la regola della costituzione sanante, circoscritta all'ipotesi di notifica nulla (Corte Cost., n. 148/2021; Cons. Stato, sez. III, n. 3125/2015; sez. IV, n. 2927/2015) e fermo restando che, nel caso in esame, la controinteressata è intervenuta in causa, successivamente al decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento ritenuto lesivo dalla ricorrente, al solo fine di far dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a causa dell'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della definizione della causa con pronuncia in rito e in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Tito Aru |
IL SEGRETARIO