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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5835/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Bologna n. 7, presso lo studio dell'avv. Arturo Maria
Oliveri che lo rappresenta e difende come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro Il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina P.IVA_1
Marinelli, d'intesa con gli avv.ti Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n.26 giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17.06.2024, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 11155/2023
r.g., in estrema sintesi, assumendo che il CTU ha operato una valutazione errata del proprio quadro patologico alla luce di quanto certificato il 04.06.2024 dall'UOC di Neurologia dell'Ospedale Cannizzaro di Catania nonché dall'UOC di psicologia dello stesso Ospedale
Cannizzaro, ove è stata accertata a suo carico la sussistenza di “decadimento dei processi cognitivi di grado grave e grave deficit delle autonomie funzionali di base e complesse del vivere quotidiano”, omettendo altresì di considerare le altre infermità di cui è affetto.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di “riconosc(erlo) … invalido al 100% con diritto ad indennità di accompagnamento
(L.509/88.124/98) per come effettivamente spettante. … Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del … procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”. CP_ In data 3.10.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali, del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato nonché l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio; infine, all'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va ribadito il giudizio di ammissibilità dell'opposizione de qua espresso con l'ordinanza del 9.11.2024, atteso che l'atto introduttivo della presente fase
è stato depositato il 17.06.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 10.06.2024, a sua volta, è stata resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 14.05.2024.
Nel merito, giova osservare che oggetto della presente fase di giudizio è soltanto l'accertamento del requisito sanitario funzionale a beneficiare dell'indennità di
Pagina 2 accompagnamento, in quanto l'ausiliario nominato nella fase sommaria ha riscontrato che alla data del 27.04.2024 il complesso patologico di cui è affetto il ricorrente lo rende invalido nella misura del 100%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(14.03.2023), laddove, all'esito della visita medica del 12.06.2023, era stato ritenuto dalla competente Commissione Medica “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L.124/98) medio grave 67%-99%”.
Al fine di riscontrare le doglianze mosse dal ricorrente è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali e il CTU nominato in questa sede, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria prodotta in atti, ricostruito l'anamnesi familiare, personale, fisiologica e patologica del ricorrente, ha sottoposto quest'ultimo ad esame obiettivo, accertando personalmente, tra l'altro, con riguardo al sistema neuro-psichico, che sussistono “R.O.T. simmetrici e normoevocabili;
Romberg non eseguibile. Prove cerebellari non correttamente eseguite. Marcato deficit bilaterale e simmetrico nella esecuzione delle prove di coordinazione indice-naso. Ai test attentivi e mnemonici a breve termine somministrati si rileva marcato deficit di esecuzione di tipo aspecifico”.
Alla luce delle risultanze medico legali complessivamente acquisite, il consulente d'ufficio ha diagnosticato che è affetto da “Demenza degenerativa di grado severo in soggetto Pt_1 affetto da diabete mellito di tipo II e polineuropatia sensitivo-motoria demielinizzante”; quindi, compendiando le patologie in parola con le voci tabellari di cui al DM 5.02.1992, secondo criterio dell'analogia, ha inquadrato le medesime nel “Cod. 1003 (Apparato psichico) Demenza grave 100%; Cod. 9309 (Apparato endocrino) Diabete mellito 1 o 2 con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III) 41-60%” e, “Preso atto che il ricorrente è affetto da più menomazioni, il DM 05/02/1992 prevede che si dovrà procedere ad una “somma” di tali valutazioni per ottenere la percentuale d'invalidità complessiva, … (ha) afferma(to) che in capo al ricorrente è presente un quadro invalidante pari al 100%”.
Inoltre, “sulla scorta della documentazione sanitaria e della visita medico-legale effettuata
… (ha ritenuto che) sussistano i requisiti richiesti dalla L. 18/80 atteso che … il ricorrente si trovi in una situazione di impossibilità nello svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Il corteo sintomatologico patito dal ricorrente ed essenzialmente rappresentati perdita della memoria, alterazione delle funzioni esecutive confusione mentale, pensiero rallentato e alterazioni del tono dell'umore sono di per sé idonee a far sorgere il diritto all'indennità di accompagnamento, atteso che aboliscono l'autonomia del soggetto e le capacità di
Pagina 3 autogestione, rendendo il soggetto incapace di compiere i comuni atti della vita quotidiana necessari al soddisfacimento di quel minimo di esigenze tese alla dignità e al decoro della persona. Il summenzionato requisito deve essere riconosciuto dal epoca in cui CP_2
si è assistito, molto verosimilmente, ad un peggioramento del quadro clinico, certificato presso
l'UOC di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania e riscontrato in occasione delle oo.pp; Altresì si rappresenta che il summenzionato requisito non è soggetto allo strumento della revisione, preso atto che le patologie accertate non si risolvono nel tempo, né possono evolvere versus un miglioramento clinico e funzionale”.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nominato in questa sede sono immuni da vizi logici e coerenti rispetto all'accertamento tecnico espletato nella fase sommaria e alle complessive risultanze sanitarie acquisite in atti, sicché, non sussistendo in atti dati clinici di divergenza idonei ad enucleare inefficienze valutative ovvero affermazioni scientificamente errate, esse restano condivise e fatte proprie da questo giudice, adottando in dispositivo statuizioni conformi ad esse.
Ai fini delle spese giudiziali, la valutazione di soccombenza tra le parti deve svolgersi considerando che trattasi di unico giudizio a formazione successiva ed eventuale (sul punto, v.
Cass. 04.04.2022, n. 10685) e, avuto riguardo che nella specie il requisito sanitario legittimante il riconoscimento del beneficio dell'accompagnamento è sopravvenuto solo nel corso della fase di opposizione, peraltro, con decorrenza dal mese di giugno 2024, le spese di lite restano compensate per intero tra le parti, stante che il riconoscimento dei diritti ottenuti in entrambe le fasi di giudizio non è coincidente con il riconoscimento dei diritti come hic et nunc richiesti negli atti introduttivi, ma reiezione della domanda iniziale (tra le tante, Cass. n.16821/2005); mentre, le spese di CTU, secondo il principio della causalità, con riferimento ad entrambe le fasi processuali, sono definitivamente poste a carico dell' . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario della totale Parte_1
inabilità (100%) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(14.03.2023) e, con decorrenza dal mese di giugno 2024, che lo stesso necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani.
RIGETTA per il resto il ricorso
Pagina 4 PONE definitivamente gli esborsi delle CTU di entrambe le fasi del giudizio a carico dell'
[...]
per intero le spese processuali di entrambe le fasi di giudizio CP_4
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania il 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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