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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/04/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10214/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Farinacci presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avv.ti Daniele Mammani e Claudia Bellani presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 20.04.1985
(anno 1985, R. 02, atto 358, parte II, serie A) pagina 1 di 4 in separazione dei beni.
separati consensualmente con verbale in data 1.12.2015 omologato con decreto del 28.01.2016
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Controparte_1
, nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
, nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_4
FATTO
Con ricorso depositato in data 6.03.2023 il signor ha chiesto dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.04.1985 con la signora Pt_2
La signora si è costituita nel procedimento con comparsa 29.09.2023.
[...] Pt_2
Nelle more del giudizio, i coniugi hanno raggiunto un accordo complessivo a definizione dei reciproci rapporti e con istanza del 5.02.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 20.04.1985 Parte_2 Parte_1 con atto trascritto nel comune di Milano, Anno 1985, n. 385, Parte II, Reg. 02, Serie A, alle seguenti condizioni: a) confermare l'assegnazione in godimento della casa ex-coniugale sita in Milano, viale Campania n. 30, alla signora in quanto collocataria della figlia , maggiorenne Pt_2 Pt_4 ma non economicamente autosufficiente;
b) disporre che il signor corrisponda alla signora entro e non oltre il Pt_1 Pt_2
30.06.2026, l'importo di € 250.000,00 a saldo e stralcio di tutti gli importi da lui dovuti alla stessa per qualsivoglia ragione o titolo alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e con l'accordo che, a fronte dell'integrale pagamento della suddetta somma, la signora Pt_2 lascerà la casa ex-coniugale e rinuncerà all'assegnazione e all'ipoteca iscritta sulla stessa. Il rilascio dell'immobile non potrà comunque avvenire prima del termine di 6 mesi dall'effettivo versamento, in favore della signora di un acconto di almeno € 90.000,00. Pt_2
c) il Sig. verserà alla Sig. quale contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 Pt_2
, l'importo di € 500,00= (cinquecento/00) mensili entro il giorno 10 di ogni mese e da Pt_4 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano;
a fronte del puntuale adempimento da parte del signor
dell'obbligo di corrispondere alla signora l'importo di € 250.000,00 nei Pt_1 Pt_2 termini indicati al punto b) che precede, il contributo al mantenimento dovuto per le mensilità ricomprese tra la data di pubblicazione della sentenza di divorzio e la data di pagamento del
pagina 2 di 4 predetto importo di € 250.000,00 si intenderà rinunciato;
d) i coniugi, economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio sostentamento senza nulla pretendere dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo, ad eccezione di quanto sopra.
e) Spese compensate.
In data 10.02.2025 il Giudice Istruttore ha disposto la conversione del rito da contenzioso a congiunto e fissato per gli incombenti di cui all'art. 4, comma 16, L. 898/1979, l'udienza del 5.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano in data 20.04.1985 tra i signori e . Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, il 9 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina DI Peppe
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Farinacci presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avv.ti Daniele Mammani e Claudia Bellani presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 20.04.1985
(anno 1985, R. 02, atto 358, parte II, serie A) pagina 1 di 4 in separazione dei beni.
separati consensualmente con verbale in data 1.12.2015 omologato con decreto del 28.01.2016
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Controparte_1
, nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
, nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_4
FATTO
Con ricorso depositato in data 6.03.2023 il signor ha chiesto dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.04.1985 con la signora Pt_2
La signora si è costituita nel procedimento con comparsa 29.09.2023.
[...] Pt_2
Nelle more del giudizio, i coniugi hanno raggiunto un accordo complessivo a definizione dei reciproci rapporti e con istanza del 5.02.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 20.04.1985 Parte_2 Parte_1 con atto trascritto nel comune di Milano, Anno 1985, n. 385, Parte II, Reg. 02, Serie A, alle seguenti condizioni: a) confermare l'assegnazione in godimento della casa ex-coniugale sita in Milano, viale Campania n. 30, alla signora in quanto collocataria della figlia , maggiorenne Pt_2 Pt_4 ma non economicamente autosufficiente;
b) disporre che il signor corrisponda alla signora entro e non oltre il Pt_1 Pt_2
30.06.2026, l'importo di € 250.000,00 a saldo e stralcio di tutti gli importi da lui dovuti alla stessa per qualsivoglia ragione o titolo alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e con l'accordo che, a fronte dell'integrale pagamento della suddetta somma, la signora Pt_2 lascerà la casa ex-coniugale e rinuncerà all'assegnazione e all'ipoteca iscritta sulla stessa. Il rilascio dell'immobile non potrà comunque avvenire prima del termine di 6 mesi dall'effettivo versamento, in favore della signora di un acconto di almeno € 90.000,00. Pt_2
c) il Sig. verserà alla Sig. quale contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 Pt_2
, l'importo di € 500,00= (cinquecento/00) mensili entro il giorno 10 di ogni mese e da Pt_4 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano;
a fronte del puntuale adempimento da parte del signor
dell'obbligo di corrispondere alla signora l'importo di € 250.000,00 nei Pt_1 Pt_2 termini indicati al punto b) che precede, il contributo al mantenimento dovuto per le mensilità ricomprese tra la data di pubblicazione della sentenza di divorzio e la data di pagamento del
pagina 2 di 4 predetto importo di € 250.000,00 si intenderà rinunciato;
d) i coniugi, economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio sostentamento senza nulla pretendere dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo, ad eccezione di quanto sopra.
e) Spese compensate.
In data 10.02.2025 il Giudice Istruttore ha disposto la conversione del rito da contenzioso a congiunto e fissato per gli incombenti di cui all'art. 4, comma 16, L. 898/1979, l'udienza del 5.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano in data 20.04.1985 tra i signori e . Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, il 9 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina DI Peppe
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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