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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1923/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Nicolò Mario Pistone e Alessandra Angela Maria Ferrario presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Cerliani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 30.9.1991
(anno 1991, atto n. 1697, reg. 03, parte 2, serie A) in separazione dei beni.
pagina 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione senza condizioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato la propria volontà di separarsi consensualmente senza condizioni ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Milano in data 30.9.1991;
1) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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