Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/08/2023, n. 25383
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Sentenza 29 agosto 2023

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In tema di imposte dirette, l'assegno divorzile "una tantum" non è deducibile dalla base imponibile del "solvens", anche nelle ipotesi di tassazione a carico del percettore residente all'estero, venendo in rilievo autonomi rapporti d'imposta con distinti Stati sovrani. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto indeducibile l'assegno "una tantum" dal reddito imponibile del "solvens", sebbene in Spagna tale assegno sia soggetto a tassazione in capo all'ex coniuge che lo percepisce).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/08/2023, n. 25383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25383
    Data del deposito : 29 agosto 2023

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