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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 137/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
nella qualità di erede del Sig. , nato a C.F._1 Persona_1
Castel di Lucio il 05.05.1937 ed ivi deceduto il 20.05.2023 elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello (ME), C.da Cavarretta n. 88, presso lo studio dell'Avv. Mariella Nocifora Tiranno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024 parte ricorrente esponeva di essere stata coniugata con , nato a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduto in data 20.05.2023, il quale risultava titolare della pensione cat.
INVCIV n. 07123023 relativa all'indennità di accompagnamento.
Successivamente alla data di decesso di , l' , con nota Persona_1 CP_1
del 19.09.2023 e notificata in data 06.10.2023, a mezzo lettera racc.ta a/r
66491323419-6, comunicava che “… per il periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 sulla pensione cat. INVCIV n. 07123023 del Sig. , eliminata per Persona_1
decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 594,45 per i seguenti motivi: è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
In virtù di ciò e ritenuto il provvedimento illegittimo, parte ricorrente, in data 20.11.2023, provvedeva ad inoltrare ricorso amministrativo, il quale veniva esitato negativamente dal Comitato provinciale con delibera 2322537 del
22.12.2023. In detta delibera l'ente resistente evidenziava che “il de cuius
[...]
è stato ricoverato in struttura pubblica a totale carico dello Stato per Per_1
un periodo superiore a 29 giorni, dal 22.01.2020 al 09.03.2020, pertanto, relativamente a tale periodo avrebbe illegittimamente riscosso l'indennità di accompagnamento e, dunque, non valendo nel caso di specie il principio del legittimo affidamento del percepiente, reiterava la richiesta di restituzione dell'indebito”.
Parte ricorrente eccepiva che il de cuius aveva percepito in Persona_1 buona fede le somme oggetto dell'indebito e concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma di euro 594,45, e che l' fosse CP_1
condannato a restituire le somme ingiustamente non corrisposte, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 03.01.2025 eccependo l'infondatezza del ricorso nel merito e chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'indebito con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
2 Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, non trattasi nel caso di specie di indebito derivante da una variazione dei requisiti reddituali previsti dalla normativa ma dalla circostanza di ricovero di parte ricorrente.
Invero, è proprio la normativa in questione che esclude la possibilità di erogazione della prestazione in presenza di un ricovero superiore ai 30 giorni presso una struttura pubblica.
Tale circostanza non è stata sul punto contestata da parte ricorrente.
Orbene, è vero che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre
2019, n. 26036).
Tuttavia nell'ipotesi di un indebito come nel caso di specie non può che concludersi che parte ricorrente era a conoscenza della propria situazione di ricovero e che l' non avrebbe potuto, tempestivamente, interrompere la CP_1 prescrizione non avendo accesso diretto all'informazione relativa al ricovero.
Ragionando a contrario, si giungerebbe alla conclusione che un'ipotesi di indebito quale quella del presente ricorso non potrebbe mai essere ripetibile.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Si esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 1523 disp att c.p.c. vista la dichiarazione in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da , Parte_1
nella qualità di erede di , nato il [...] e deceduto in data Persona_1
3 20.05.2023 contro l' , con ricorso depositato in data 18.01.2024, uditi i CP_1
procuratori delle parti, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 24 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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