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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/06/2024, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Lucia Maria Catena Amato ha pronunciato, ex art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 339/2021 R.G.
Oggetto: indebito prestazione previdenziale.
Promossa da: , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in via del Vespro n. 57 presso lo studio degli Avv. CodiceFiscale_1
Antonio, Pier Paolo e Marco GEMELLI, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso RG 339/2021 ritualmente notificato, parte ricorrente esponeva che, era stato iscritto d'ufficio alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, l. 335/1995, con decorrenza 1° gennaio 2014, presso la CP_ CP_ Sede di Patti (ME); che, la summenzionata sede ha inoltrato in data 10 settembre 2020 un avviso di pagamento con il quale gli richiede il versamento della somma di € 7.201,90 a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della l. 388/2000 da corrispondere entro il
30 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'odierna udienza è presente il procuratore di parte ricorrente Avv. Giusi Pascale, in sostituzione, la quale rappresenta che è stata depositata rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente in quanto lo stesso ha aderito alla definizione agevolata per il credito richiesto. Chiede quindi dichiararsi la cessata materia del contendere.
Preso atto di quanto sopra, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 04.06.2024
Il Giudice
Dr. Lucia Maria Catena Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Lucia Maria Catena Amato ha pronunciato, ex art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 339/2021 R.G.
Oggetto: indebito prestazione previdenziale.
Promossa da: , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in via del Vespro n. 57 presso lo studio degli Avv. CodiceFiscale_1
Antonio, Pier Paolo e Marco GEMELLI, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso RG 339/2021 ritualmente notificato, parte ricorrente esponeva che, era stato iscritto d'ufficio alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, l. 335/1995, con decorrenza 1° gennaio 2014, presso la CP_ CP_ Sede di Patti (ME); che, la summenzionata sede ha inoltrato in data 10 settembre 2020 un avviso di pagamento con il quale gli richiede il versamento della somma di € 7.201,90 a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della l. 388/2000 da corrispondere entro il
30 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'odierna udienza è presente il procuratore di parte ricorrente Avv. Giusi Pascale, in sostituzione, la quale rappresenta che è stata depositata rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente in quanto lo stesso ha aderito alla definizione agevolata per il credito richiesto. Chiede quindi dichiararsi la cessata materia del contendere.
Preso atto di quanto sopra, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 04.06.2024
Il Giudice
Dr. Lucia Maria Catena Amato