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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3764/2020, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Lanzalonga come da mandato Parte_1
in atti
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Basile come da Controparte_1
mandato in atti
RESISTENTE
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 02.09.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
assumendo: di essere proprietario dell‟abitazione sita all‟undicesimo piano del Condominio
Lungomare Vittorio Emanuele n. 29; che a seguito di lavori di ristrutturazione nell‟appartamento sovrastante, di proprietà della resistente, si erano verificati cedimenti dell‟intonaco, infiltrazioni e crepe nelle superfici murarie dei vani dell‟immobile; che nonostante sopralluogo nell'immobile della questa non provvedeva ad eseguire i CP_1
lavori di ripristino;
che detti inconvenienti venivano segnalati con lettera del 28.06.2023, rimasta priva di effetti;
che esso ricorrente aveva perciò avviato presso il Tribunale di Taranto procedimento di ATP R.G. n. 987/2024, il cui nominato C.T.U., ing. , Persona_1
attribuiva i fenomeni riscontrati nell‟appartamento alle sollecitazioni consequenziali “ad un
1 intervento di demolizione di pareti e/o pavimenti e sottostante massetto in maniera poco delicata e non conforme alle normali procedure adottate per tali interventi”, quantificando le opere di ripristino in € 7.610,00 oltre IVA. Concludeva quindi per la declaratoria di responsabilità della sig.ra nella determinazione dei fatti di causa lamentati dal ricorrente, con Controparte_1
condanna della resistente al pagamento della somma di € 7.610,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed oneri accessori, nonché delle spese sostenute per la fase di ATP, ivi compresa la liquidazione del CTU.
Si costituiva che eccepiva: preliminarmente il mancato esperimento della Controparte_1
negoziazione assistita;
nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendosi estranea ai fatti di causa;
la nullità dell'ATP, per improponibilità e/o inammissibilità del ricorso ex art. 696 c.p.c. e 696 bis c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge, nonche' per la natura esplorativa dello stesso;
in ogni caso, la infondatezza della avversa domanda.
Concludeva, pertanto, chiedendo rigettare le domande tutte proposte dal per tutti i Pt_1
motivi esposti, con rifusione delle spese processuali.
Per entrambi, come da rispettive conclusioni in atti, cui si fa più puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Disposto l'avvio della negoziazione assistita e la acquisizione/visibilità del fascicolo di ATP, alla udienza del 17.03.2025, le parti dichiaravano di aver transatto la controversia stragiudizialmente e fuori del giudizio. Per cui chiedevano dichiararsi integralmente cessata la materia del contendere, senza alcuna pronuncia neppure sulle spese.
Sulla base di tali conclusioni, la causa è stata quindi riservata in decisione.
La cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile, ma di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo. Si fonda cioè sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni. In sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite. Detta fattispecie può pertanto verificarsi quando sopravvenga una situazione (quale essa sia, ad esempio ius superveniens o riconoscimento delle ragioni del contraddittore e rinuncia agli atti, intervenuta transazione) che
2 elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che può agire anche d'ufficio (Cass. n.
4714/2006, richiamata da Corte d'Appello Palermo, sentenza 22 marzo 2019). La cessazione della materia del contendere è perciò rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio stesso per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione di esso.
Nella specie, quindi, sulla esplicita richiesta delle parti, va conseguentemente dichiarata la intervenuta integrale cessazione della materia del contendere, senza alcuna pronuncia, neppure sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della resistente Parte_1
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) Dichiara integralmente cessata la materia del contendere.
2) Nulla neppure per le spese.
Così deciso in Taranto in data 17.03.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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