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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 13.02.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023 al n. 3407, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato a margine del ricorso dall'Avv. Francesco Mei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, via Adige n. 41,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui
1 integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1
aveva lavorato dal 1993 con la qualifica di operatore ecologico addetto al carico e scarico di rifiuti solidi urbani;
2) l'attività era svolta per almeno 6/8 ore al giorno, salvo straordinario;
3) nell'esercizio delle sue mansioni, il ricorrente doveva trasportare i rifiuti nei luoghi di smaltimento, caricare e scaricare i rifiuti, controllare lo stato dei cassonetti, raccogliere rifiuti differenziati, provvedere al ritiro de rifiuti presso industrie, luoghi pubblici o edifici, gestire e preparare il materiale per la pulizia, provvedere alla raccolta di rifiuti ingombrati, svuotare e pulire i cassonetti o i cestini dei rifiuti, manovrare macchinari di pulizia, raccogliere i rifiuti speciali, pulire strade marciapiedi o giardini;
4) l'attività svolta con impegno di forza, sottoposizione a posture incongrue, ripetitività ei movimenti ed esposizione a vibrazioni derivanti dalla guida del mezzo aveva comportato l'insorgenza a suo carico di una tendinopatia del sovraspinoso per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il CP_1
riconoscimento della predetta malattia professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del 7%,.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1
prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
I testi escussi hanno confermato che l'attore ha svolto per circa 32-33 anni attività di operatore ecologico presso diverse società, occupandosi della raccolta dei rifiuti, quale addetto al carico e lo
2 scarico dei cassonetti pieni. Dopo molti anni, il ricorrente ha assunto la mansione di spazzino.
L'attività era svolta da lunedì al sabato per 6 ore al giorno. In particolare, il ricorrente spostava i cassonetti dell'indifferenziata di grandi dimensioni, per il trascinamento dei quali era necessaria la forza manuale di almeno due persone. Infatti, i cassonetti carichi di rifiuti urbani andavano trascinati, poi agganciati al camion per lo svuotamento, sganciati e infine riposizionati.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della tendinopatia spalle bilaterale con lesione del tendine del sovraspinoso e del clbb e del sottoscapolare sx, con un danno biologico nella misura del 6%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nelle tabelle valutative di cui al D.M.
12.7.2000, con decorrenza dalla data di inizio delle operazioni peritali (2.7.2024).
Il C.T.P. dell' ha depositato note critiche contestando le risultanze peritali che non CP_1
avrebbero tenuto conto della idoneità quali/quantitativa del rischio professionale nell'insorgenza della malattia denunciata, in quanto nella relazione non ci sarebbe alcun riferimento allo studio delle misure di protezione e prevenzione presuntivamente adottate dal datore di lavoro e documentate nel DVR.
Di contro, il C.T.U. ha evidenziato che: 1) le specifiche mansioni ricoperte dal ricorrente gli imponevano di sollevare carichi pesanti e conseguentemente caricare e scaricare materiali a ritmi continui, raccogliere rifiuti differenziati e speciali;
provvedere al ritiro degli stessi presso industrie, luoghi pubblici o edifici;
manovrare macchinari di pulizia;
occuparsi della pulizia di strade marciapiedi e giardini;
2) l'attore svolgeva turni di lavoro continuativi di circa 8 ore al giorno, con pausa pranzo di circa 30 minuti, 3) il lavoro svolto dall'attore imponeva un'alta frequenza di azione
(movimentazione di carichi sostenuta per gran parte del turno di lavoro) ed una reiterata applicazione di forza e comportava un'esposizione a sovraccarico biomeccanico degli arti e della colonna. Sulla base di questi elementi, il C.T.U. ha ritenuto che la menomazione presentata dal ricorrente sia compatibile con i rischi lavoro-correlati a cui lo stesso è stato esposto, sia in termini di prolungata esposizione al rischio, sia in termini di efficacia lesiva, mentre vanno escluse condizioni patologiche extra-lavorative che possano aver avuto ruolo causale o concausale del
3 quadro osteoarticolare presentato dal ricorrente.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, pienamente condivise, in quanto lo stesso ha risposto in maniera adeguata e completa ai quesiti a lui sottoposti. Il C.T.U., peraltro, nell'espletamento del proprio mandato, ha esaminato la documentazione prodotta agli atti di causa ed ha tenuto conto, come era doveroso, dell'oggetto dedotto in giudizio, senza esorbitare dai limiti dell'incarico ricevuto, esaminando, esclusivamente, quanto richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, il ricorso va accolto e l' va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di un 1/4, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione CP_1
in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa delle malattie professionali della tendinopatia bilaterale delle spalle spalle, con lesione del tendine del sovraspinoso, del tendine del capo lungo del bicipite brachiale e del tendine sottoscapolare sinistro, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 6%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui all'art.13 CP_1
del D.L.gs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di un 1/4, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' CP_1 la residua parte, liquidata in €.1.350,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4 4) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 13/02/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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