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Decreto 13 aprile 2025
Decreto 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, decreto 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore nella causa iscritta a n. r.g.6699 /2022
PROMOSSA DA:
, con l'avv. LOMBARDI DANILO;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
; Controparte_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
all'esito della camera di consiglio del 09/04/2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO
ex artt. 35 bis d.lgs. 25/2008 e 737 c.p.c.
, con ricorso depositato il 09/06/2022 , ha impugnato il provvedimento Parte_1
il provvedimento n. IT 527909-A/SI0003428/068NMX1, emesso dal Ministero dell'Interno,
, Unità di Dublino in data 04/05/2022 e Controparte_2
1 notificato il 11/05/2021, con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente in Cipro
Il si è costituito in giudizio ed ha insistito per il rigetto del ricorso. Controparte_1
Pur avendo il Tribunale ben presenti i plurimi motivi di impugnativa del provvedimento del
Unità Dublino, il Collegio ritiene di dover decidere il presente Controparte_1 giudizio sulla base del principio, di elaborazione giurisprudenziale, della c.d. “ragione più liquida” (cfr. tra le ultime Cass. civ., Sez. 2, ord. n. 693 del 09/01/2024), che consente al giudice, per ragioni di economia processuale, di definire il giudizio sulla base della questione dirimente di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare e motivare su tutte le altre, seguendo l'ordine previsto dagli artt. 276
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Nel caso in esame, introdotto nel 2022, rileva infatti il Tribunale che – a fronte della censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 17 del Regolamento cit., con riferimento alla dedotta condizione fattuale e giuridica del ricorrente sul territorio italiano e alla documentazione depositata in atti - la decisione del procedimento è stata “sospesa” (rectius, rinviata) oltre un termine ragionevole, in attesa della nota sentenza della Corte di Giustizia, intervenuta solo in data 30.11.2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-
315/21 e C-328/21.
In tale peculiare contesto e per le ragioni che seguono, deve ritenersi la competenza dell'Italia ad esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente.
Quanto alla disciplina applicabile, va ricordato che la procedura prevista dal
Regolamento n. 614/2013 (cd. Regolamento Dublino III) si inserisce nella domanda di protezione internazionale come un incidente volto a determinare lo Stato membro competente ad esaminarla, tendenzialmente unico, ai sensi dell'art.
3. Esso richiede, in quanto tale, una celere individuazione di tale Stato, alla luce dei precisi criteri indicati e dei termini stringenti imposti dal regolamento medesimo.
A tal proposito, l'art. 20 (rubricato “Avvio della procedura”) stabilisce che “La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro”, mentre gli artt. 21 (“Presentazione di una richiesta di presa in carico”), 23 (“Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato
2 membro richiedente”) e 24 (“Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente”) prevedono tempi e modalità per inoltrare la richiesta allo Stato UE ritenuto competente, da effettuarsi “quanto prima” e comunque entro tre mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro due mesi dal ricevimento della riposta pertinente Eurodac, rispettivamente per la presa o ripresa in carico, dovendosi altrimenti la competenza –per espressa previsione legislativa- ritenersi radicata in capo allo Stato in cui è stata presentata domanda di protezione o la nuova domanda, con indicazione di termini brevi e precisi anche per la risposta da parte dello Stato membro destinatario della richiesta (cfr. gli artt. 22 e 25), nonché di un meccanismo di silenzio- accettazione per il caso in cui la risposta da parte dello Stato destinatario della richiesta non intervenga entro i termini prestabiliti, con esplicito obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato.
8. La necessità di una procedura celere, che consenta la determinazione dello
Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, è stata evidenziata, peraltro, dalla sentenza della CGUE della Grande camera resa nella causa C-201/16 Per_1 del 25 ottobre 2017 che, con riguardo all'art. 27 del citato regolamento, paragrafi 1 e 3, ha ripreso la formulazione della norma che recita: «1. Il richiedente (...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. (...) 3. Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale: a) che il ricorso o la revisione conferisca all'interessato il diritto di rimanere nello
Stato membro interessato in attesa dell'esito del ricorso o della revisione;
o b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che talesospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione;
o c) che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere
3 l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata».
La citata decisione della CGUE, valorizzando tale disposizione, è intervenuta ad assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati che impugnano davanti ad un organo giurisdizionale una decisione di trasferimento, al fine di tutelare i diritti del migrante e garantire, al contempo, un ricorso effettivo, nel rispetto del diritto internazionale e di tempi ragionevoli della decisione.
Nella stessa prospettiva si pone l'articolo 29 del citato Regolamento (rubricato
“Modalità e termini” dei trasferimenti, all'interno della Sezione VI), stabilendo che il trasferimento del richiedente, una volta ultimata la procedura e determinato lo Stato competente, vada effettuato dallo Stato membro richiedente allo Stato membro competente
“non appena ciò sia materialmente possibile” e comunque entro sei mesi dall'accettazione della richiesta di presa-ripresa in carico, ovvero “dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'art. 27, paragrafo 3”.
Decorsi i sei mesi senza che il trasferimento sia avvenuto, la norma prosegue stabilendo che “lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente” (paragrafo 2).
La sentenza della Corte UE già citata ha, in particolare, evidenziato come l'art. 29, paragrafi 1 e 2, debba essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l'interessato.
Ebbene, dall'insieme delle richiamate disposizioni, emerge un preciso quadro acceleratorio del subprocedimento di determinazione dello Stato dell'Unione competente a valutare una domanda di protezione internazionale, caratterizzato nel complesso dalla necessità di una celere individuazione di tale Stato al fine di un rapido trasferimento del richiedente verso il medesimo, salvo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento, in tempi ragionevoli (art. 27).
In tale contesto, nella fattispecie in esame, la lunga durata del procedimento di determinazione dello Stato competente, resa necessaria dall'attesa della decisione della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21
4 (intervenuta il 30.11.2023), in contrasto con i sopra esposti principi e con la finalità dell'intero regolamento Dublino, valutata congiuntamente alla documentata condizione del richiedente sul territorio italiano, giustifica, ad avviso del Collegio, l'applicazione dell'art 17 comma 1 del regolamento, considerata la peculiare situazione di sospensione della presente procedura che non può ritenersi “ragionevole” (paragrafo 9, lettera b, della sentenza della CGUE della
Grande camera).
Attraverso l'applicazione della clausola di sovranità, infatti, in questo caso il Tribunale risponde alla finalità del Regolamento Dublino di un rapido esame delle domande di asilo, per come individuata dal considerando 5 del medesimo, con riferimento alla necessità “ … di assicurare con celerità la determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale, nell'interesse tanto dei richiedenti una protezione siffatta quanto del buon funzionamento generale del sistema istituito da detto regolamento”
(paragrafo 31 della sentenza con riguardo alla clausola di cui all'art 29). 16. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con la declaratoria della competenza dell'Italia ad esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente.
Tuttavia, da un lato le considerazioni esposte e la difformità delle risposte giurisprudenziali in casi analoghi, dall'altro la novità della questione, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la competenza dello Stato italiano ad esaminare la domanda di protezione internazionale di parte ricorrente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis,
d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
5 Si comunichi al ricorrente, al presso la Commissione Territoriale Controparte_1 di Firenze nonché al P.M
Firenze, così deciso alla camera di consiglio del 09/04/2025
Il Relatore
Dott. Massimiliano Sturiale
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
6
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore nella causa iscritta a n. r.g.6699 /2022
PROMOSSA DA:
, con l'avv. LOMBARDI DANILO;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
; Controparte_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
all'esito della camera di consiglio del 09/04/2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO
ex artt. 35 bis d.lgs. 25/2008 e 737 c.p.c.
, con ricorso depositato il 09/06/2022 , ha impugnato il provvedimento Parte_1
il provvedimento n. IT 527909-A/SI0003428/068NMX1, emesso dal Ministero dell'Interno,
, Unità di Dublino in data 04/05/2022 e Controparte_2
1 notificato il 11/05/2021, con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente in Cipro
Il si è costituito in giudizio ed ha insistito per il rigetto del ricorso. Controparte_1
Pur avendo il Tribunale ben presenti i plurimi motivi di impugnativa del provvedimento del
Unità Dublino, il Collegio ritiene di dover decidere il presente Controparte_1 giudizio sulla base del principio, di elaborazione giurisprudenziale, della c.d. “ragione più liquida” (cfr. tra le ultime Cass. civ., Sez. 2, ord. n. 693 del 09/01/2024), che consente al giudice, per ragioni di economia processuale, di definire il giudizio sulla base della questione dirimente di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare e motivare su tutte le altre, seguendo l'ordine previsto dagli artt. 276
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Nel caso in esame, introdotto nel 2022, rileva infatti il Tribunale che – a fronte della censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 17 del Regolamento cit., con riferimento alla dedotta condizione fattuale e giuridica del ricorrente sul territorio italiano e alla documentazione depositata in atti - la decisione del procedimento è stata “sospesa” (rectius, rinviata) oltre un termine ragionevole, in attesa della nota sentenza della Corte di Giustizia, intervenuta solo in data 30.11.2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-
315/21 e C-328/21.
In tale peculiare contesto e per le ragioni che seguono, deve ritenersi la competenza dell'Italia ad esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente.
Quanto alla disciplina applicabile, va ricordato che la procedura prevista dal
Regolamento n. 614/2013 (cd. Regolamento Dublino III) si inserisce nella domanda di protezione internazionale come un incidente volto a determinare lo Stato membro competente ad esaminarla, tendenzialmente unico, ai sensi dell'art.
3. Esso richiede, in quanto tale, una celere individuazione di tale Stato, alla luce dei precisi criteri indicati e dei termini stringenti imposti dal regolamento medesimo.
A tal proposito, l'art. 20 (rubricato “Avvio della procedura”) stabilisce che “La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro”, mentre gli artt. 21 (“Presentazione di una richiesta di presa in carico”), 23 (“Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato
2 membro richiedente”) e 24 (“Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente”) prevedono tempi e modalità per inoltrare la richiesta allo Stato UE ritenuto competente, da effettuarsi “quanto prima” e comunque entro tre mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro due mesi dal ricevimento della riposta pertinente Eurodac, rispettivamente per la presa o ripresa in carico, dovendosi altrimenti la competenza –per espressa previsione legislativa- ritenersi radicata in capo allo Stato in cui è stata presentata domanda di protezione o la nuova domanda, con indicazione di termini brevi e precisi anche per la risposta da parte dello Stato membro destinatario della richiesta (cfr. gli artt. 22 e 25), nonché di un meccanismo di silenzio- accettazione per il caso in cui la risposta da parte dello Stato destinatario della richiesta non intervenga entro i termini prestabiliti, con esplicito obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato.
8. La necessità di una procedura celere, che consenta la determinazione dello
Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, è stata evidenziata, peraltro, dalla sentenza della CGUE della Grande camera resa nella causa C-201/16 Per_1 del 25 ottobre 2017 che, con riguardo all'art. 27 del citato regolamento, paragrafi 1 e 3, ha ripreso la formulazione della norma che recita: «1. Il richiedente (...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. (...) 3. Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale: a) che il ricorso o la revisione conferisca all'interessato il diritto di rimanere nello
Stato membro interessato in attesa dell'esito del ricorso o della revisione;
o b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che talesospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione;
o c) che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere
3 l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata».
La citata decisione della CGUE, valorizzando tale disposizione, è intervenuta ad assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati che impugnano davanti ad un organo giurisdizionale una decisione di trasferimento, al fine di tutelare i diritti del migrante e garantire, al contempo, un ricorso effettivo, nel rispetto del diritto internazionale e di tempi ragionevoli della decisione.
Nella stessa prospettiva si pone l'articolo 29 del citato Regolamento (rubricato
“Modalità e termini” dei trasferimenti, all'interno della Sezione VI), stabilendo che il trasferimento del richiedente, una volta ultimata la procedura e determinato lo Stato competente, vada effettuato dallo Stato membro richiedente allo Stato membro competente
“non appena ciò sia materialmente possibile” e comunque entro sei mesi dall'accettazione della richiesta di presa-ripresa in carico, ovvero “dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'art. 27, paragrafo 3”.
Decorsi i sei mesi senza che il trasferimento sia avvenuto, la norma prosegue stabilendo che “lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente” (paragrafo 2).
La sentenza della Corte UE già citata ha, in particolare, evidenziato come l'art. 29, paragrafi 1 e 2, debba essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l'interessato.
Ebbene, dall'insieme delle richiamate disposizioni, emerge un preciso quadro acceleratorio del subprocedimento di determinazione dello Stato dell'Unione competente a valutare una domanda di protezione internazionale, caratterizzato nel complesso dalla necessità di una celere individuazione di tale Stato al fine di un rapido trasferimento del richiedente verso il medesimo, salvo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento, in tempi ragionevoli (art. 27).
In tale contesto, nella fattispecie in esame, la lunga durata del procedimento di determinazione dello Stato competente, resa necessaria dall'attesa della decisione della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21
4 (intervenuta il 30.11.2023), in contrasto con i sopra esposti principi e con la finalità dell'intero regolamento Dublino, valutata congiuntamente alla documentata condizione del richiedente sul territorio italiano, giustifica, ad avviso del Collegio, l'applicazione dell'art 17 comma 1 del regolamento, considerata la peculiare situazione di sospensione della presente procedura che non può ritenersi “ragionevole” (paragrafo 9, lettera b, della sentenza della CGUE della
Grande camera).
Attraverso l'applicazione della clausola di sovranità, infatti, in questo caso il Tribunale risponde alla finalità del Regolamento Dublino di un rapido esame delle domande di asilo, per come individuata dal considerando 5 del medesimo, con riferimento alla necessità “ … di assicurare con celerità la determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale, nell'interesse tanto dei richiedenti una protezione siffatta quanto del buon funzionamento generale del sistema istituito da detto regolamento”
(paragrafo 31 della sentenza con riguardo alla clausola di cui all'art 29). 16. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con la declaratoria della competenza dell'Italia ad esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente.
Tuttavia, da un lato le considerazioni esposte e la difformità delle risposte giurisprudenziali in casi analoghi, dall'altro la novità della questione, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la competenza dello Stato italiano ad esaminare la domanda di protezione internazionale di parte ricorrente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis,
d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
5 Si comunichi al ricorrente, al presso la Commissione Territoriale Controparte_1 di Firenze nonché al P.M
Firenze, così deciso alla camera di consiglio del 09/04/2025
Il Relatore
Dott. Massimiliano Sturiale
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
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