Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/02/2026, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11736/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11736 del 2024, proposto da
BE AN, CR IC, MA CC, NA LA, NA NE, NA AS, IA CI, IA MO, PA LO, AR PA AS, NT NO, NA RE, NA CA, SA IN, AV BR, UR NE, VI ST, EL UR, FL IP, rappresentati e difesi dagli avvocati AR Clara Di Martino, Luigi Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione, non costituito in giudizio;
nei confronti
ARgrazia OL, PA ES PO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45181 del 9 agosto 2024 (doc. 1) con il quale, all’esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”), “con riferimento alla classe di concorso A022 –Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Puglia (posti n. 147 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)” è stata “approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze”, e della “graduatoria definitiva di merito” ad esso allegata che ne costituisce parte integrante (doc. 2), nella parte in cui non vi sono inclusi i nominativi dei ricorrenti;
- dell’avviso della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 45692 del 13 agosto 2024 (doc. 3) e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla “Graduatoria definitiva di merito - CLC A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado” (doc. 4), nella parte in cui neanche in questa sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; nonché, per quanto occorra:
- dell’avviso ai candidati della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 47553 del 21 agosto 2024 (doc. 5), con cui l’Ufficio ha precisato “che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di “idonei”, nonché, ove interpretati nel senso indicato nella predetta nota o comunque in senso tale da precludere la pubblicazione della graduatoria generale di merito, in parte qua:
- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (doc. 6);
- del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” (doc. 7);
- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 avente ad oggetto Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale (doc. 8); nonché, comunque, sempre in parte qua,
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, ivi compresi, in particolare, tutti quelli di scorrimento della graduatoria allo stato nella disponibilità dei ricorrenti, adottati dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in date 28 agosto 2024, 29agosto 2024, 3 ottobre 2024, 8 ottobre 2024 e 11 ottobre 2024 (doc. 9).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa AN EL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45181 del 9 agosto 2024 con il quale, all’esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575/2023, “ con riferimento alla classe di concorso A022 –Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Puglia (posti n. 147 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate) ” è stata “ approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze ”, e la “ graduatoria definitiva di merito ” ad esso allegata che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi degli istanti.
1.1 I ricorrenti espongono in fatto che, nella Regione Puglia, per la classe di concorso A022, l’“Allegato 1” del bando ha previsto una disponibilità di n. 106 posti, di cui n. 31 posti destinati ai beneficiari di “ Riserva 30% ” in favore di “ coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ”, ai sensi della previsione, richiamata dall’art. 3 del bando, dell’articolo 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale.
Con decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024 il numero dei posti destinati al concorso è stato integrato ed è stata conseguentemente rideterminata la quota di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.
I posti originariamente banditi per la classe di concorso A022 nella Regione Puglia sono stati pertanto aumentati a 147, di cui 44, in luogo degli originari 31, destinati ai beneficiari di “ Riserva 30% ex art.13, cc. 9 e 10, DM 205/23 ”.
Nella graduatoria pubblicata sono presenti i soli nominativi dei 147 vincitori del concorso e non risultano, invece, presenti i ricorrenti, che hanno partecipato in qualità di aventi diritto alla riserva di posti pari al 30% “ in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti ” e sono tutti in possesso di idoneità conseguita in entrambe le prove concorsuali con punteggio superiore al minimo e con punteggio finale superiore a quello dell’ultimo graduato.
La predetta graduatoria inoltre non recherebbe evidenza dei titoli di riserva o dei titoli di preferenza né del diritto alla riserva del 30% ai sensi dell’art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale richiamato nelle premesse del decreto di approvazione.
2. In data 27 novembre 2024 si sono costituite le Amministrazioni resistenti con atto di stile.
3. Con ordinanza n. 5499 adottata all’esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2024, considerato che il ricorso è risultato avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PN sottoposto al rito ex art. 12 bis , D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022, il Collegio ha disposto la conversione del rito contestualmente autorizzando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “ per pubblici proclami ” sul sito web dell'amministrazione, e accogliendo, impregiudicata ogni decisione nel merito, l’istanza istruttoria formulata dalla parte ricorrente di ordinare all’Amministrazione resistente il deposito dell’elenco definitivo di tutti i concorrenti risultati idonei con specificazione delle riserve.
Con la medesima ordinanza, ritenuto che le esigenze di tutela rappresentate dalla parte ricorrente potessero essere soddisfatte con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, la Sezione ha a ciò provveduto.
4. In data 20 dicembre 2024, l’Amministrazione ha depositato l’elenco nominativo dei concorrenti risultati idonei, con specificazione delle riserve, per la classe di concorso A022, Regione Puglia.
5. Con memoria depositata in data 3 maggio 2025, i ricorrenti hanno dedotto quanto segue:
- “ L’Amministrazione ha prodotto quale “elenco definitivo di tutti i concorrenti risultati idonei con specificazione delle riserve”, un elenco denominato “Visualizzazione graduatorie residue e fascia aggiuntiva” incomprensibilmente numerato solo dalla posizione 216 alla posizione 1238, comunque non comprensivo di tutti gli idonei. Nel predetto elenco, in particolare, non risultano compresi i vincitori, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 147, né i concorrenti collocati tra la posizione n. 148 e la n. 215 ” (pag. 4),
- l’Amministrazione “ in ogni caso non è risultata in grado di giustificare l’esorbitante sforamento del limite massimo dei posti che potevano essere destinati a categorie riservatarie (50% dei 147 posti a concorso) e, ciononostante, il mancato inserimento tra i vincitori di alcuno dei ricorrenti, titolari della riserva di triennalisti e con punteggio comunque di gran lunga superiore a numerosi dei vincitori ” (pag. 5).
6. Con ordinanza n. 10053 adottata all’esito dell’udienza pubblica del 20 maggio 2025 il Collegio ha rilevato:
- profili di possibile inammissibilità delle censure formulate con la predetta memoria in quanto volte, in parte, a esplicitare doglianze nuove (avverso gli atti gravati con il ricorso) che sarebbero derivate dall’esame dell’elenco degli idonei depositato in giudizio dall’Amministrazione e, in parte, a contestare direttamente il predetto elenco, che, tuttavia, non risulta essere stato oggetto di specifica impugnazione con atto per motivi aggiunti (né con ricorso autonomo);
- profili di possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse a cagione della mancata impugnazione del sopra citato atto;
- possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti del gravame collettivo, a cagione della apparente disomogeneità delle pretese azionate nel presente giudizio, anche alla luce di quanto asserito dalla parte ricorrente nello scritto da ultimo depositato: “ si rende necessaria … la collocazione in graduatoria dei ricorrenti – tra i vincitori o tra gli idonei – nel poziore posto cui essi hanno diritto ” (pagg. 5 e 6).
Le sopradette questioni sono state sottoposte al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con assegnazione di termini per il deposito di memorie e con richiesta all’Amministrazione, salva e impregiudicata ogni decisione in rito relativamente alle predette questioni, di chiarimenti scritti sui fatti di causa.
7. Con dichiarazione depositata in data 12 gennaio 2026, la ricorrente AS AR PA ha rappresentato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
8. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ 1. Illegittimità dell’omessa compilazione e pubblicazione della graduatoria di merito regionale ”;
- “ 1.1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 (“decreto ministeriale”) e dell’art. 9 D.D. 2575/2023 (“bando”). Violazione e/o falsa applicazione delle norme generali in tema di reclutamento del personale della pubblica amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e ss. del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. Violazione dei principi costituzionali di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 24 e 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del bando e dell’art. 35 ter del d.lgs. n. 165/2001. Violazione dell’art. 3 Cost. Violazione dell’art. 1367 c.c. e dell’art. 12 Preleggi. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e manifesta illogicità ”: la graduatoria pubblicata sarebbe illegittima in quanto recante solo l’elenco dei vincitori del concorso e non anche l’elenco degli idonei. I ricorrenti sarebbero stati privati della possibilità di conoscere i presupposti procedimentali e la motivazione della loro mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori, nonché di verificare se essa sia stata redatta tenendo conto nella corretta misura dell’ordine progressivo dei punteggi riportati dai singoli candidati;
- “ 2. Sull’illegittima formazione della graduatoria dei vincitori ”;
- “ 2.1. Superamento del limite massimo dei posti messi a concorso riservati a particolari categorie in violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 con particolare riferimento all’art. 5, nonché in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3/1957). Violazione dei principi costituzionali in materia di cui agli artt. 3, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento ”: sarebbe stata violata la disciplina generale e quella della lex specialis sotto il profilo del limite massimo dei posti messi a concorso da destinare a categorie beneficiarie di titoli di riserva;
- “ 2.2. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina legislativa in materia di riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Violazione dell’art. 9 del bando e dei relativi Allegato 1 e Allegato A, del D.D.G. 78/2024 (Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale) e del relativo Allegato 1, nonché dell’art. 13 del decreto ministeriale recante la disciplina del concorso de quo. Ulteriori profili di violazione del D.P.R. n. 487/1994 con particolare riferimento agli artt. 3 e 5. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di parità di trattamento. Difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 3, 24, 51 e 113 Cost. Violazione dei principi costituzionali di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione ”: in materia di riserve di posti, l’art. 3 del bando (“ Posti da destinare a concorso ”) demanda all’Allegato 1 di determinare “ il numero di posti banditi per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale ”. Quest’ultima norma prevede una riserva di posti del 30% in favore “ di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ”. Il numero complessivo dei beneficiari della “ Riserva 30% ex art.13, cc. 9 e 10, DM 205/23 ” elencati nella graduatoria dei vincitori è pari a 47, 11 dei quali risultano però in possesso di altri titoli di riserva, non meglio specificati ma evidentemente ritenuti poziori. Essi sarebbero insuscettibili di intaccare il numero complessivo dei posti (44, in luogo degli originari 31, originariamente previsti dal bando, per effetto dell’aumento da 106 a 147 dei posti messi a concorso nella regione Puglia per la classe di concorso de qua ) riservati alla categoria cui appartengono gli odierni ricorrenti.
10. L’Amministrazione resistente ha eccepito in via preliminare:
- l’inammissibilità dei nuovi motivi introdotti dalla parte ricorrente con la memoria del 3 maggio 2025;
- l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione delle ulteriori graduatorie per scorrimento (e immissioni in ruolo consequenziali), di cui ai decreti approvativi prot. AOODRPU n. 76359 del 13 dicembre 2024, prot. AOODRPU n. 77249 del 17 dicembre 2024, prot. AOODRPU n. 77631 del 19 dicembre 2024, prot. AOODRPU n. 78024 del 20 dicembre 2024, prot. AOODRPU n. 11178 del 10 febbraio 2025, regolarmente pubblicate dall’Ufficio Scolastico sul proprio sito web istituzionale;
- l’inammissibilità del ricorso per genericità ex art. 40 c.p.a. e disomogeneità delle pretese azionate nel corso del giudizio, implicanti il difetto dei presupposti essenziali del gravame collettivo, nonché cessata materia del contendere per taluni ricorrenti.
Sotto tale ultimo profilo, l’Amministrazione ha sottolineato che: “ procedendo infatti nell’analisi delle singole posizioni dei ricorrenti emerge che per due degli stessi sia venuto meno l’interesse a ricorrere. La docente IN SA infatti è stata inserita in graduatoria vincitori con decreto prot. AOODRPU n. 77631 del 19 dicembre 2024 e conseguentemente immessa in ruolo, come da avviso prot. AOODRPU n. 77869 del 20 dicembre 2024; la docente AS AR PA è stata inserita in graduatoria vincitori con decreto prot. AOODRPU n. 11178 del 10 febbraio 2025 e conseguentemente immessa in ruolo, come da avviso prot. AOODRPU n. 14573 del 18 febbraio 2025 (provvedimenti che, come su riferito, non sono stati fatti oggetto d’impugnazione). Ne deriva, per l’effetto, la cessazione della materia del contendere. Ulteriore circostanza a sostegno della prospettata disomogeneità delle pretese dei ricorrenti emerge patente dalla documentazione depositata da questa amministrazione in ossequio alla ordinanza istruttoria del 6 dicembre 2024. Come rilevabile dall’elenco degli idonei prodotto invero, vi è una candidata in posizione poziore rispetto a tutti gli odierni ricorrenti, RD UL BA, beneficiaria del diritto alla riserva del 30% e avente conseguito un punteggio maggiore. In conclusione, sul punto, si insiste per la delibazione di inammissibilità dell’impugnazione in parola, in quanto genericamente compendiante - mercé mere allegazioni - situazioni disomogenee tra loro ”.
11. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio, ritiene quanto segue.
12. La domanda di annullamento in parte qua della graduatoria, in quanto recante unicamente il nominativo dei vincitori e non anche quello degli idonei non vincitori (domanda a supporto della quale sono stati formulati, in particolare, i motivi di ricorso 1, 1.1. e 1.2), risulta infondata alla luce della consolidata giurisprudenza della Sezione in materia.
L’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9, D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali” (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021).
L’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis , il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso agli Uffici Scolastici di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis .
Peraltro, quanto sopra appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, rientrante tra le procedure del PN e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PN e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr, ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 15647/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PN (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Peraltro, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica Amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “ integrazione della graduatoria ” (art. 59, comma 10, D.L. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che agli istanti sia stato impedito di conoscere la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Alla luce di tutto quanto sopra, anche la prospettata questione di costituzionalità difetta del requisito della non manifesta infondatezza.
13. Il ricorso deve invece essere dichiarato, per le ragioni che seguono, inammissibile e improcedibile in ordine alla domanda di annullamento della graduatoria nella parte in cui l’Amministrazione avrebbe fatto - secondo la tesi prospettata dagli istanti - errata applicazione delle riserve (domanda a supporto della quale sono stati formulati, in particolare, i motivi di ricorso di cui ai punti 2, 2.1 e 2.2).
13.1 In primo luogo, il Collegio conferma l’inammissibilità dei profili di censura irritualmente introdotti dagli istanti, in ordine alla predetta questione, con la memoria del 3 maggio 2025.
Come già rilevato nell’ordinanza collegiale n. 10053/2025, tali censure risultano volte, in parte, a esplicitare doglianze nuove avverso gli atti gravati con il ricorso (che sarebbero derivate dall’esame dell’elenco degli idonei depositato in giudizio dall’Amministrazione) e, in parte, a contestare direttamente il predetto elenco, che, tuttavia, non risulta essere stato oggetto di specifica impugnazione.
Ricorda, tuttavia, il Collegio che tanto i motivi aggiunti “propri”, che comportano l’introduzione in giudizio di nuove ragioni a sostegno delle domande originariamente proposte, quanto i motivi aggiunti “impropri”, ossia le nuove domande connesse a quelle già formulate, devono essere proposti - diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie - con apposito atto da notificarsi e depositarsi nei termini di cui all’art. 43, c.p.a.
Peraltro, la mancata impugnazione dell’atto prodotto dall’Amministrazione comporta anche, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, la quale sarebbe, attesa l’ormai intervenuta definitività delle determinazioni assunte dall’Amministrazione così come esplicitate nell’elenco de quo , inutiliter data.
13.2 Oltre a quanto sopra, come eccepito dall’Amministrazione resistente, i ricorrenti non risultano avere impugnato i successivi decreti di surroga/rettifica e integrazione a scorrimento della graduatoria di merito, nonchè gli atti con i quali l’Ufficio ha proceduto al reclutamento dei docenti per la Regione Puglia, relativamente alla classe di concorso A022, e ad integrare, nei limiti delle rinunce pervenute alla data del provvedimento, la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati e tenuto conto delle preferenze e delle riserve.
Da ciò, rileva il Collegio, è suscettibile di derivare un ulteriore profilo di improcedibilità del ricorso in parte qua , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Con l’adozione delle graduatorie di concorso rettificate, nelle more intervenute, l'Amministrazione ha, infatti, espresso nuove determinazioni in ordine ai punteggi attribuiti ai candidati e relativamente al loro posizionamento nella graduatoria finale, provvedendo alla sostituzione di candidati rinunciatari con altri idonei e ai consequenziali riposizionamenti.
13.3 Da ultimo, il Collegio rileva l’inammissibilità delle domande di cui ai motivi di ricorso in esame poiché, rispetto ad esse, risulta evidente il difetto dei presupposti del gravame collettivo a cagione della disomogeneità e del potenziale conflitto delle posizioni azionate in giudizio.
Quanto sopra, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria del 3 maggio 2025: “ si rende necessaria … la collocazione in graduatoria dei ricorrenti – tra i vincitori o tra gli idonei – nel poziore posto cui essi hanno diritto ” (pagg. 5 e 6).
La circostanza che solo alcuni dei ricorrenti chiedano la collocazione in graduatoria nella qualità di vincitori, mentre altri insistano nel domandare il loro mero inserimento quali idonei non vincitori, rende manifesta la diversità delle situazioni fatte valere, oltre alla possibilità di un conflitto di interessi proprio tra coloro che ambiscono alla vittoria.
Ricorda il Collegio che “ Affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. E’, in particolare, necessario che: - le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; - le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; - i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto ” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341; 25 ottobre 2023, n. 354; 14 agosto 2023, n. 1181).
Come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione resistente, il conflitto d’interessi appare concreto nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, tutti coinvolti nella medesima comparazione valutativa regionale, risultano in competizione concorsuale tra loro, con la conseguenza che il soddisfacimento delle pretese di taluni potrebbe andare a detrimento dell’interesse di altri.
“ Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d’interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda ” (Cons. Stato, sez. III, n. 111 del 2014).
I ricorrenti, genericamente chiedendo il loro inserimento nella graduatoria dei vincitori ovvero nell’elenco degli idonei, non hanno assolto all’onere di specificare il concreto interesse ad agire di ognuno di essi.
Oltre a quanto sopra, i ricorrenti, che hanno riportato punteggi diversi fra loro, non hanno allegato né dimostrato l’utilità dei voti conseguiti da ciascuno ai fini del conseguimento dell’assunzione in caso di scorrimento della graduatoria.
D’altro canto, come già detto, la scelta in merito al se procedere o meno allo scorrimento della graduatoria rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione.
14. Conclusivamente, il ricorso deve essere in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile e improcedibile nei sensi specificati in motivazione. Il ricorso deve essere invece dichiarato interamente improcedibile nei confronti della ricorrente AS AR PA, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dalla stessa resa.
15. La complessità delle questioni oggetto di ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di AS AR PA;
- lo dichiara in parte inammissibile e improcedibile e in parte lo rigetta, nei sensi di cui in motivazione, nei confronti degli altri ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AS, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
AN EL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL BA | LE AS |
IL SEGRETARIO