TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/02/2026, n. 2278
TAR
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell’omessa compilazione e pubblicazione della graduatoria di merito regionale

    La domanda di annullamento in parte qua della graduatoria, in quanto recante unicamente il nominativo dei vincitori e non anche quello degli idonei non vincitori, risulta infondata alla luce della consolidata giurisprudenza della Sezione in materia. L’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9, D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione. L’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis, il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura. A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso agli Uffici Scolastici di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis. Peraltro, quanto sopra appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, rientrante tra le procedure del PN e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza. Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PN e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta. Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione. Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr, ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sent. n. 15647/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PN (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE). A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14. Peraltro, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica Amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3139/2020). La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, comma 10, D.L. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo. Tale facoltà non è impedita in fatto dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che agli istanti sia stato impedito di conoscere la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori. Alla luce di tutto quanto sopra, anche la prospettata questione di costituzionalità difetta del requisito della non manifesta infondatezza.

  • Inammissibile
    Profili di inammissibilità delle censure irritualmente introdotte con memoria successiva

    In primo luogo, il Collegio conferma l’inammissibilità dei profili di censura irritualmente introdotti dagli istanti, in ordine alla predetta questione, con la memoria del 3 maggio 2025. Come già rilevato nell’ordinanza collegiale n. 10053/2025, tali censure risultano volte, in parte, a esplicitare doglianze nuove avverso gli atti gravati con il ricorso (che sarebbero derivate dall’esame dell’elenco degli idonei depositato in giudizio dall’Amministrazione) e, in parte, a contestare direttamente il predetto elenco, che, tuttavia, non risulta essere stato oggetto di specifica impugnazione. Ricorda, tuttavia, il Collegio che tanto i motivi aggiunti “propri”, che comportano l’introduzione in giudizio di nuove ragioni a sostegno delle domande originariamente proposte, quanto i motivi aggiunti “impropri”, ossia le nuove domande connesse a quelle già formulate, devono essere proposti - diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie - con apposito atto da notificarsi e depositarsi nei termini di cui all’art. 43, c.p.a.

  • Improcedibile
    Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Peraltro, la mancata impugnazione dell’atto prodotto dall’Amministrazione comporta anche, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, la quale sarebbe, attesa l’ormai intervenuta definitività delle determinazioni assunte dall’Amministrazione così come esplicitate nell’elenco de quo, inutiliter data.

  • Improcedibile
    Ulteriore profilo di improcedibilità per mancata impugnazione degli atti di scorrimento della graduatoria

    Oltre a quanto sopra, come eccepito dall’Amministrazione resistente, i ricorrenti non risultano avere impugnato i successivi decreti di surroga/rettifica e integrazione a scorrimento della graduatoria di merito, nonchè gli atti con i quali l’Ufficio ha proceduto al reclutamento dei docenti per la Regione Puglia, relativamente alla classe di concorso A022, e ad integrare, nei limiti delle rinunce pervenute alla data del provvedimento, la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati e tenuto conto delle preferenze e delle riserve. Da ciò, rileva il Collegio, è suscettibile di derivare un ulteriore profilo di improcedibilità del ricorso in parte qua, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Con l’adozione delle graduatorie di concorso rettificate, nelle more intervenute, l'Amministrazione ha, infatti, espresso nuove determinazioni in ordine ai punteggi attribuiti ai candidati e relativamente al loro posizionamento nella graduatoria finale, provvedendo alla sostituzione di candidati rinunciatari con altri idonei e ai consequenziali riposizionamenti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto dei presupposti del gravame collettivo

    Da ultimo, il Collegio rileva l’inammissibilità delle domande di cui ai motivi di ricorso in esame poiché, rispetto ad esse, risulta evidente il difetto dei presupposti del gravame collettivo a cagione della disomogeneità e del potenziale conflitto delle posizioni azionate in giudizio. Quanto sopra, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria del 3 maggio 2025: “si rende necessaria … la collocazione in graduatoria dei ricorrenti – tra i vincitori o tra gli idonei – nel poziore posto cui essi hanno diritto” (pagg. 5 e 6). La circostanza che solo alcuni dei ricorrenti chiedano la collocazione in graduatoria nella qualità di vincitori, mentre altri insistano nel domandare il loro mero inserimento quali idonei non vincitori, rende manifesta la diversità delle situazioni fatte valere, oltre alla possibilità di un conflitto di interessi proprio tra coloro che ambiscono alla vittoria. Ricorda il Collegio che “Affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. E’, in particolare, necessario che: - le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; - le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; - i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341; 25 ottobre 2023, n. 354; 14 agosto 2023, n. 1181). Come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione resistente, il conflitto d’interessi appare concreto nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, tutti coinvolti nella medesima comparazione valutativa regionale, risultano in competizione concorsuale tra loro, con la conseguenza che il soddisfacimento delle pretese di taluni potrebbe andare a detrimento dell’interesse di altri. “Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d’interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda” (Cons. Stato, sez. III, n. 111 del 2014). I ricorrenti, genericamente chiedendo il loro inserimento nella graduatoria dei vincitori ovvero nell’elenco degli idonei, non hanno assolto all’onere di specificare il concreto interesse ad agire di ognuno di essi. Oltre a quanto sopra, i ricorrenti, che hanno riportato punteggi diversi fra loro, non hanno allegato né dimostrato l’utilità dei voti conseguiti da ciascuno ai fini del conseguimento dell’assunzione in caso di scorrimento della graduatoria. D’altro canto, come già detto, la scelta in merito al se procedere o meno allo scorrimento della graduatoria rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione.

  • Inammissibile
    Profili di inammissibilità delle censure irritualmente introdotte con memoria successiva

    In primo luogo, il Collegio conferma l’inammissibilità dei profili di censura irritualmente introdotti dagli istanti, in ordine alla predetta questione, con la memoria del 3 maggio 2025. Come già rilevato nell’ordinanza collegiale n. 10053/2025, tali censure risultano volte, in parte, a esplicitare doglianze nuove avverso gli atti gravati con il ricorso (che sarebbero derivate dall’esame dell’elenco degli idonei depositato in giudizio dall’Amministrazione) e, in parte, a contestare direttamente il predetto elenco, che, tuttavia, non risulta essere stato oggetto di specifica impugnazione. Ricorda, tuttavia, il Collegio che tanto i motivi aggiunti “propri”, che comportano l’introduzione in giudizio di nuove ragioni a sostegno delle domande originariamente proposte, quanto i motivi aggiunti “impropri”, ossia le nuove domande connesse a quelle già formulate, devono essere proposti - diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie - con apposito atto da notificarsi e depositarsi nei termini di cui all’art. 43, c.p.a.

  • Improcedibile
    Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Peraltro, la mancata impugnazione dell’atto prodotto dall’Amministrazione comporta anche, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, la quale sarebbe, attesa l’ormai intervenuta definitività delle determinazioni assunte dall’Amministrazione così come esplicitate nell’elenco de quo, inutiliter data.

  • Improcedibile
    Ulteriore profilo di improcedibilità per mancata impugnazione degli atti di scorrimento della graduatoria

    Oltre a quanto sopra, come eccepito dall’Amministrazione resistente, i ricorrenti non risultano avere impugnato i successivi decreti di surroga/rettifica e integrazione a scorrimento della graduatoria di merito, nonchè gli atti con i quali l’Ufficio ha proceduto al reclutamento dei docenti per la Regione Puglia, relativamente alla classe di concorso A022, e ad integrare, nei limiti delle rinunce pervenute alla data del provvedimento, la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati e tenuto conto delle preferenze e delle riserve. Da ciò, rileva il Collegio, è suscettibile di derivare un ulteriore profilo di improcedibilità del ricorso in parte qua, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Con l’adozione delle graduatorie di concorso rettificate, nelle more intervenute, l'Amministrazione ha, infatti, espresso nuove determinazioni in ordine ai punteggi attribuiti ai candidati e relativamente al loro posizionamento nella graduatoria finale, provvedendo alla sostituzione di candidati rinunciatari con altri idonei e ai consequenziali riposizionamenti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto dei presupposti del gravame collettivo

    Da ultimo, il Collegio rileva l’inammissibilità delle domande di cui ai motivi di ricorso in esame poiché, rispetto ad esse, risulta evidente il difetto dei presupposti del gravame collettivo a cagione della disomogeneità e del potenziale conflitto delle posizioni azionate in giudizio. Quanto sopra, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria del 3 maggio 2025: “si rende necessaria … la collocazione in graduatoria dei ricorrenti – tra i vincitori o tra gli idonei – nel poziore posto cui essi hanno diritto” (pagg. 5 e 6). La circostanza che solo alcuni dei ricorrenti chiedano la collocazione in graduatoria nella qualità di vincitori, mentre altri insistano nel domandare il loro mero inserimento quali idonei non vincitori, rende manifesta la diversità delle situazioni fatte valere, oltre alla possibilità di un conflitto di interessi proprio tra coloro che ambiscono alla vittoria. Ricorda il Collegio che “Affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. E’, in particolare, necessario che: - le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; - le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; - i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341; 25 ottobre 2023, n. 354; 14 agosto 2023, n. 1181). Come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione resistente, il conflitto d’interessi appare concreto nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, tutti coinvolti nella medesima comparazione valutativa regionale, risultano in competizione concorsuale tra loro, con la conseguenza che il soddisfacimento delle pretese di taluni potrebbe andare a detrimento dell’interesse di altri. “Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d’interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda” (Cons. Stato, sez. III, n. 111 del 2014). I ricorrenti, genericamente chiedendo il loro inserimento nella graduatoria dei vincitori ovvero nell’elenco degli idonei, non hanno assolto all’onere di specificare il concreto interesse ad agire di ognuno di essi. Oltre a quanto sopra, i ricorrenti, che hanno riportato punteggi diversi fra loro, non hanno allegato né dimostrato l’utilità dei voti conseguiti da ciascuno ai fini del conseguimento dell’assunzione in caso di scorrimento della graduatoria. D’altro canto, come già detto, la scelta in merito al se procedere o meno allo scorrimento della graduatoria rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione.

  • Inammissibile
    Profili di inammissibilità delle censure irritualmente introdotte con memoria successiva

    In primo luogo, il Collegio conferma l’inammissibilità dei profili di censura irritualmente introdotti dagli istanti, in ordine alla predetta questione, con la memoria del 3 maggio 2025. Come già rilevato nell’ordinanza collegiale n. 10053/2025, tali censure risultano volte, in parte, a esplicitare doglianze nuove avverso gli atti gravati con il ricorso (che sarebbero derivate dall’esame dell’elenco degli idonei depositato in giudizio dall’Amministrazione) e, in parte, a contestare direttamente il predetto elenco, che, tuttavia, non risulta essere stato oggetto di specifica impugnazione. Ricorda, tuttavia, il Collegio che tanto i motivi aggiunti “propri”, che comportano l’introduzione in giudizio di nuove ragioni a sostegno delle domande originariamente proposte, quanto i motivi aggiunti “impropri”, ossia le nuove domande connesse a quelle già formulate, devono essere proposti - diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie - con apposito atto da notificarsi e depositarsi nei termini di cui all’art. 43, c.p.a.

  • Improcedibile
    Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Peraltro, la mancata impugnazione dell’atto prodotto dall’Amministrazione comporta anche, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, la quale sarebbe, attesa l’ormai intervenuta definitività delle determinazioni assunte dall’Amministrazione così come esplicitate nell’elenco de quo, inutiliter data.

  • Improcedibile
    Ulteriore profilo di improcedibilità per mancata impugnazione degli atti di scorrimento della graduatoria

    Oltre a quanto sopra, come eccepito dall’Amministrazione resistente, i ricorrenti non risultano avere impugnato i successivi decreti di surroga/rettifica e integrazione a scorrimento della graduatoria di merito, nonchè gli atti con i quali l’Ufficio ha proceduto al reclutamento dei docenti per la Regione Puglia, relativamente alla classe di concorso A022, e ad integrare, nei limiti delle rinunce pervenute alla data del provvedimento, la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati e tenuto conto delle preferenze e delle riserve. Da ciò, rileva il Collegio, è suscettibile di derivare un ulteriore profilo di improcedibilità del ricorso in parte qua, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Con l’adozione delle graduatorie di concorso rettificate, nelle more intervenute, l'Amministrazione ha, infatti, espresso nuove determinazioni in ordine ai punteggi attribuiti ai candidati e relativamente al loro posizionamento nella graduatoria finale, provvedendo alla sostituzione di candidati rinunciatari con altri idonei e ai consequenziali riposizionamenti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto dei presupposti del gravame collettivo

    Da ultimo, il Collegio rileva l’inammissibilità delle domande di cui ai motivi di ricorso in esame poiché, rispetto ad esse, risulta evidente il difetto dei presupposti del gravame collettivo a cagione della disomogeneità e del potenziale conflitto delle posizioni azionate in giudizio. Quanto sopra, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria del 3 maggio 2025: “si rende necessaria … la collocazione in graduatoria dei ricorrenti – tra i vincitori o tra gli idonei – nel poziore posto cui essi hanno diritto” (pagg. 5 e 6). La circostanza che solo alcuni dei ricorrenti chiedano la collocazione in graduatoria nella qualità di vincitori, mentre altri insistano nel domandare il loro mero inserimento quali idonei non vincitori, rende manifesta la diversità delle situazioni fatte valere, oltre alla possibilità di un conflitto di interessi proprio tra coloro che ambiscono alla vittoria. Ricorda il Collegio che “Affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. E’, in particolare, necessario che: - le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; - le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; - i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341; 25 ottobre 2023, n. 354; 14 agosto 2023, n. 1181). Come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione resistente, il conflitto d’interessi appare concreto nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, tutti coinvolti nella medesima comparazione valutativa regionale, risultano in competizione concorsuale tra loro, con la conseguenza che il soddisfacimento delle pretese di taluni potrebbe andare a detrimento dell’interesse di altri. “Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d’interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda” (Cons. Stato, sez. III, n. 111 del 2014). I ricorrenti, genericamente chiedendo il loro inserimento nella graduatoria dei vincitori ovvero nell’elenco degli idonei, non hanno assolto all’onere di specificare il concreto interesse ad agire di ognuno di essi. Oltre a quanto sopra, i ricorrenti, che hanno riportato punteggi diversi fra loro, non hanno allegato né dimostrato l’utilità dei voti conseguiti da ciascuno ai fini del conseguimento dell’assunzione in caso di scorrimento della graduatoria. D’altro canto, come già detto, la scelta in merito al se procedere o meno allo scorrimento della graduatoria rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione.

  • Inammissibile
    Profili di inammissibilità delle censure irritualmente introdotte con memoria successiva

    In primo luogo, il Collegio conferma l’inammissibilità dei profili di censura irritualmente introdotti dagli istanti, in ordine alla predetta questione, con la memoria del 3 maggio 2025. Come già rilevato nell’ordinanza collegiale n. 10053/2025, tali censure risultano volte, in parte, a esplicitare doglianze nuove avverso gli atti gravati con il ricorso (che sarebbero derivate dall’esame dell’elenco degli idonei depositato in giudizio dall’Amministrazione) e, in parte, a contestare direttamente il predetto elenco, che, tuttavia, non risulta essere stato oggetto di specifica impugnazione. Ricorda, tuttavia, il Collegio che tanto i motivi aggiunti “propri”, che comportano l’introduzione in giudizio di nuove ragioni a sostegno delle domande originariamente proposte, quanto i motivi aggiunti “impropri”, ossia le nuove domande connesse a quelle già formulate, devono essere proposti - diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie - con apposito atto da notificarsi e depositarsi nei termini di cui all’art. 43, c.p.a.

  • Improcedibile
    Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Peraltro, la mancata impugnazione dell’atto prodotto dall’Amministrazione comporta anche, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, la quale sarebbe, attesa l’ormai intervenuta definitività delle determinazioni assunte dall’Amministrazione così come esplicitate nell’elenco de quo, inutiliter data.

  • Improcedibile
    Ulteriore profilo di improcedibilità per mancata impugnazione degli atti di scorrimento della graduatoria

    Oltre a quanto sopra, come eccepito dall’Amministrazione resistente, i ricorrenti non risultano avere impugnato i successivi decreti di surroga/rettifica e integrazione a scorrimento della graduatoria di merito, nonchè gli atti con i quali l’Ufficio ha proceduto al reclutamento dei docenti per la Regione Puglia, relativamente alla classe di concorso A022, e ad integrare, nei limiti delle rinunce pervenute alla data del provvedimento, la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati e tenuto conto delle preferenze e delle riserve. Da ciò, rileva il Collegio, è suscettibile di derivare un ulteriore profilo di improcedibilità del ricorso in parte qua, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Con l’adozione delle graduatorie di concorso rettificate, nelle more intervenute, l'Amministrazione ha, infatti, espresso nuove determinazioni in ordine ai punteggi attribuiti ai candidati e relativamente al loro posizionamento nella graduatoria finale, provvedendo alla sostituzione di candidati rinunciatari con altri idonei e ai consequenziali riposizionamenti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto dei presupposti del gravame collettivo

    Da ultimo, il Collegio rileva l’inammissibilità delle domande di cui ai motivi di ricorso in esame poiché, rispetto ad esse, risulta evidente il difetto dei presupposti del gravame collettivo a cagione della disomogeneità e del potenziale conflitto delle posizioni azionate in giudizio. Quanto sopra, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria del 3 maggio 2025: “si rende necessaria … la collocazione in graduatoria dei ricorrenti – tra i vincitori o tra gli idonei – nel poziore posto cui essi hanno diritto” (pagg. 5 e 6). La circostanza che solo alcuni dei ricorrenti chiedano la collocazione in graduatoria nella qualità di vincitori, mentre altri insistano nel domandare il loro mero inserimento quali idonei non vincitori, rende manifesta la diversità delle situazioni fatte valere, oltre alla possibilità di un conflitto di interessi proprio tra coloro che ambiscono alla vittoria. Ricorda il Collegio che “Affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. E’, in particolare, necessario che: - le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; - le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; - i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341; 25 ottobre 2023, n. 354; 14 agosto 2023, n. 1181). Come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione resistente, il conflitto d’interessi appare concreto nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, tutti coinvolti nella medesima comparazione valutativa regionale, risultano in competizione concorsuale tra loro, con la conseguenza che il soddisfacimento delle pretese di taluni potrebbe andare a detrimento dell’interesse di altri. “Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d’interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda” (Cons. Stato, sez. III, n. 111 del 2014). I ricorrenti, genericamente chiedendo il loro inserimento nella graduatoria dei vincitori ovvero nell’elenco degli idonei, non hanno assolto all’onere di specificare il concreto interesse ad agire di ognuno di essi. Oltre a quanto sopra, i ricorrenti, che hanno riportato punteggi diversi fra loro, non hanno allegato né dimostrato l’utilità dei voti conseguiti da ciascuno ai fini del conseguimento dell’assunzione in caso di scorrimento della graduatoria. D’altro canto, come già detto, la scelta in merito al se procedere o meno allo scorrimento della graduatoria rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione.

  • Inammissibile
    Profili di inammissibilità delle censure irritualmente introdotte con memoria successiva

    In primo luogo, il Collegio conferma l’inammissibilità dei profili di censura irritualmente introdotti dagli istanti, in ordine alla predetta questione, con la memoria del 3 maggio 2025. Come già rilevato nell’ordinanza collegiale n. 10053/2025, tali censure risultano volte, in parte, a esplicitare doglianze nuove avverso gli atti gravati con il ricorso (che sarebbero derivate dall’esame dell’elenco degli idonei depositato in giudizio dall’Amministrazione) e, in parte, a contestare direttamente il predetto elenco, che, tuttavia, non risulta essere stato oggetto di specifica impugnazione. Ricorda, tuttavia, il Collegio che tanto i motivi aggiunti “propri”, che comportano l’introduzione in giudizio di nuove ragioni a sostegno delle domande originariamente proposte, quanto i motivi aggiunti “impropri”, ossia le nuove domande connesse a quelle già formulate, devono essere proposti - diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie - con apposito atto da notificarsi e depositarsi nei termini di cui all’art. 43, c.p.a.

  • Improcedibile
    Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Peraltro, la mancata impugnazione dell’atto prodotto dall’Amministrazione comporta anche, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, la quale sarebbe, attesa l’ormai intervenuta definitività delle determinazioni assunte dall’Amministrazione così come esplicitate nell’elenco de quo, inutiliter data.

  • Improcedibile
    Ulteriore profilo di improcedibilità per mancata impugnazione degli atti di scorrimento della graduatoria

    Oltre a quanto sopra, come eccepito dall’Amministrazione resistente, i ricorrenti non risultano avere impugnato i successivi decreti di surroga/rettifica e integrazione a scorrimento della graduatoria di merito, nonchè gli atti con i quali l’Ufficio ha proceduto al reclutamento dei docenti per la Regione Puglia, relativamente alla classe di concorso A022, e ad integrare, nei limiti delle rinunce pervenute alla data del provvedimento, la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati e tenuto conto delle preferenze e delle riserve. Da ciò, rileva il Collegio, è suscettibile di derivare un ulteriore profilo di improcedibilità del ricorso in parte qua, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Con l’adozione delle graduatorie di concorso rettificate, nelle more intervenute, l'Amministrazione ha, infatti, espresso nuove determinazioni in ordine ai punteggi attribuiti ai candidati e relativamente al loro posizionamento nella graduatoria finale, provvedendo alla sostituzione di candidati rinunciatari con altri idonei e ai consequenziali riposizionamenti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto dei presupposti del gravame collettivo

    Da ultimo, il Collegio rileva l’inammissibilità delle domande di cui ai motivi di ricorso in esame poiché, rispetto ad esse, risulta evidente il difetto dei presupposti del gravame collettivo a cagione della disomogeneità e del potenziale conflitto delle posizioni azionate in giudizio. Quanto sopra, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria del 3 maggio 2025: “si rende necessaria … la collocazione in graduatoria dei ricorrenti – tra i vincitori o tra gli idonei – nel poziore posto cui essi hanno diritto” (pagg. 5 e 6). La circostanza che solo alcuni dei ricorrenti chiedano la collocazione in graduatoria nella qualità di vincitori, mentre altri insistano nel domandare il loro mero inserimento quali idonei non vincitori, rende manifesta la diversità delle situazioni fatte valere, oltre alla possibilità di un conflitto di interessi proprio tra coloro che ambiscono alla vittoria. Ricorda il Collegio che “Affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. E’, in particolare, necessario che: - le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; - le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; - i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341; 25 ottobre 2023, n. 354; 14 agosto 2023, n. 1181). Come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione resistente, il conflitto d’interessi appare concreto nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, tutti coinvolti nella medesima comparazione valutativa regionale, risultano in competizione concorsuale tra loro, con la conseguenza che il soddisfacimento delle pretese di taluni potrebbe andare a detrimento dell’interesse di altri. “Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d’interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda” (Cons. Stato, sez. III, n. 111 del 2014). I ricorrenti, genericamente chiedendo il loro inserimento nella graduatoria dei vincitori ovvero nell’elenco degli idonei, non hanno assolto all’onere di specificare il concreto interesse ad agire di ognuno di essi. Oltre a quanto sopra, i ricorrenti, che hanno riportato punteggi diversi fra loro, non hanno allegato né dimostrato l’utilità dei voti conseguiti da ciascuno ai fini del conseguimento dell’assunzione in caso di scorrimento della graduatoria. D’altro canto, come già detto, la scelta in merito al se procedere o meno allo scorrimento della graduatoria rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione.

  • Inammissibile
    Profili di inammissibilità delle censure irritualmente introdotte con memoria successiva

    In primo luogo, il Collegio conferma l’inammissibilità dei profili di censura irritualmente introdotti dagli istanti, in ordine alla predetta questione, con la memoria del 3 maggio 2025. Come già rilevato nell’ordinanza collegiale n. 10053/2025, tali censure risultano volte, in parte, a esplicitare doglianze nuove avverso gli atti gravati con il ricorso (che sarebbero derivate dall’esame dell’elenco degli idonei depositato in giudizio dall’Amministrazione) e, in parte, a contestare direttamente il predetto elenco, che, tuttavia, non risulta essere stato oggetto di specifica impugnazione. Ricorda, tuttavia, il Collegio che tanto i motivi aggiunti “propri”, che comportano l’introduzione in giudizio di nuove ragioni a sostegno delle domande originariamente proposte, quanto i motivi aggiunti “impropri”, ossia le nuove domande connesse a quelle già formulate, devono essere proposti - diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie - con apposito atto da notificarsi e depositarsi nei termini di cui all’art. 43, c.p.a.

  • Improcedibile
    Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Peraltro, la mancata impugnazione dell’atto prodotto dall’Amministrazione comporta anche, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, la quale sarebbe, attesa l’ormai intervenuta definitività delle determinazioni assunte dall’Amministrazione così come esplicitate nell’elenco de quo, inutiliter data.

  • Improcedibile
    Ulteriore profilo di improcedibilità per mancata impugnazione degli atti di scorrimento della graduatoria

    Oltre a quanto sopra, come eccepito dall’Amministrazione resistente, i ricorrenti non risultano avere impugnato i successivi decreti di surroga/rettifica e integrazione a scorrimento della graduatoria di merito, nonchè gli atti con i quali l’Ufficio ha proceduto al reclutamento dei docenti per la Regione Puglia, relativamente alla classe di concorso A022, e ad integrare, nei limiti delle rinunce pervenute alla data del provvedimento, la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati e tenuto conto delle preferenze e delle riserve. Da ciò, rileva il Collegio, è suscettibile di derivare un ulteriore profilo di improcedibilità del ricorso in parte qua, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Con l’adozione delle graduatorie di concorso rettificate, nelle more intervenute, l'Amministrazione ha, infatti, espresso nuove determinazioni in ordine ai punteggi attribuiti ai candidati e relativamente al loro posizionamento nella graduatoria finale, provvedendo alla sostituzione di candidati rinunciatari con altri idonei e ai consequenziali riposizionamenti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto dei presupposti del gravame collettivo

    Da ultimo, il Collegio rileva l’inammissibilità delle domande di cui ai motivi di ricorso in esame poiché, rispetto ad esse, risulta evidente il difetto dei presupposti del gravame collettivo a cagione della disomogeneità e del potenziale conflitto delle posizioni azionate in giudizio. Quanto sopra, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria del 3 maggio 2025: “si rende necessaria … la collocazione in graduatoria dei ricorrenti – tra i vincitori o tra gli idonei – nel poziore posto cui essi hanno diritto” (pagg. 5 e 6). La circostanza che solo alcuni dei ricorrenti chiedano la collocazione in graduatoria nella qualità di vincitori, mentre altri insistano nel domandare il loro mero inserimento quali idonei non vincitori, rende manifesta la diversità delle situazioni fatte valere, oltre alla possibilità di un conflitto di interessi proprio tra coloro che ambiscono alla vittoria. Ricorda il Collegio che “Affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. E’, in particolare, necessario che: - le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; - le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; - i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341; 25 ottobre 2023, n. 354; 14 agosto 2023, n. 1181). Come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione resistente, il conflitto d’interessi appare concreto nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, tutti coinvolti nella medesima comparazione valutativa regionale, risultano in competizione concorsuale tra loro, con la conseguenza che il soddisfacimento delle pretese di taluni potrebbe andare a detrimento dell’interesse di altri. “Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d’interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda” (Cons. Stato, sez. III, n. 111 del 2014). I ricorrenti, genericamente chiedendo il loro inserimento nella graduatoria dei vincitori ovvero nell’elenco degli idonei, non hanno assolto all’onere di specificare il concreto interesse ad agire di ognuno di essi. Oltre a quanto sopra, i ricorrenti, che hanno riportato punteggi diversi fra loro, non hanno allegato né dimostrato l’utilità dei voti conseguiti da ciascuno ai fini del conseguimento dell’assunzione in caso di scorrimento della graduatoria. D’altro canto, come già detto, la scelta in merito al se procedere o meno allo scorrimento della graduatoria rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione.

  • Inammissibile
    Profili di inammissibilità delle censure irritualmente introdotte con memoria successiva

    In primo luogo, il Collegio conferma l’inammissibilità dei profili di censura irritualmente introdotti dagli istanti, in ordine alla predetta questione, con la memoria del 3 maggio 2025. Come già rilevato nell’ordinanza collegiale n. 10053/2025, tali censure risultano volte, in parte, a esplicitare doglianze nuove avverso gli atti gravati con il ricorso (che sarebbero derivate dall’esame dell’elenco degli idonei depositato in giudizio dall’Amministrazione) e, in parte, a contestare direttamente il predetto elenco, che, tuttavia, non risulta essere stato oggetto di specifica impugnazione. Ricorda, tuttavia, il Collegio che tanto i motivi aggiunti “propri”, che comportano l’introduzione in giudizio di nuove ragioni a sostegno delle domande originariamente proposte, quanto i motivi aggiunti “impropri”, ossia le nuove domande connesse a quelle già formulate, devono essere proposti - diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie - con apposito atto da notificarsi e depositarsi nei termini di cui all’art. 43, c.p.a.

  • Improcedibile
    Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Peraltro, la mancata impugnazione dell’atto prodotto dall’Amministrazione comporta anche, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, la quale sarebbe, attesa l’ormai intervenuta definitività delle determinazioni assunte dall’Amministrazione così come esplicitate nell’elenco de quo, inutiliter data.

  • Improcedibile
    Ulteriore profilo di improcedibilità per mancata impugnazione degli atti di scorrimento della graduatoria

    Oltre a quanto sopra, come eccepito dall’Amministrazione resistente, i ricorrenti non risultano avere impugnato i successivi decreti di surroga/rettifica e integrazione a scorrimento della graduatoria di merito, nonchè gli atti con i quali l’Ufficio ha proceduto al reclutamento dei docenti per la Regione Puglia, relativamente alla classe di concorso A022, e ad integrare, nei limiti delle rinunce pervenute alla data del provvedimento, la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati e tenuto conto delle preferenze e delle riserve. Da ciò, rileva il Collegio, è suscettibile di derivare un ulteriore profilo di improcedibilità del ricorso in parte qua, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Con l’adozione delle graduatorie di concorso rettificate, nelle more intervenute, l'Amministrazione ha, infatti, espresso nuove determinazioni in ordine ai punteggi attribuiti ai candidati e relativamente al loro posizionamento nella graduatoria finale, provvedendo alla sostituzione di candidati rinunciatari con altri idonei e ai consequenziali riposizionamenti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto dei presupposti del gravame collettivo

    Da ultimo, il Collegio rileva l’inammissibilità delle domande di cui ai motivi di ricorso in esame poiché, rispetto ad esse, risulta evidente il difetto dei presupposti del gravame collettivo a cagione della disomogeneità e del potenziale conflitto delle posizioni azionate in giudizio. Quanto sopra, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria del 3 maggio 2025: “si rende necessaria … la collocazione in graduatoria dei ricorrenti – tra i vincitori o tra gli idonei – nel poziore posto cui essi hanno diritto” (pagg. 5 e 6). La circostanza che solo alcuni dei ricorrenti chiedano la collocazione in graduatoria nella qualità di vincitori, mentre altri insistano nel domandare il loro mero inserimento quali idonei non vincitori, rende manifesta la diversità delle situazioni fatte valere, oltre alla possibilità di un conflitto di interessi proprio tra coloro che ambiscono alla vittoria. Ricorda il Collegio che “Affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. E’, in particolare, necessario che: - le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; - le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; - i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341; 25 ottobre 2023, n. 354; 14 agosto 2023, n. 1181). Come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione resistente, il conflitto d’interessi appare concreto nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, tutti coinvolti nella medesima comparazione valutativa regionale, risultano in competizione concorsuale tra loro, con la conseguenza che il soddisfacimento delle pretese di taluni potrebbe andare a detrimento dell’interesse di altri. “Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d’interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda” (Cons. Stato, sez. III, n. 111 del 2014). I ricorrenti, genericamente chiedendo il loro inserimento nella graduatoria dei vincitori ovvero nell’elenco degli idonei, non hanno assolto all’onere di specificare il concreto interesse ad agire di ognuno di essi. Oltre a quanto sopra, i ricorrenti, che hanno riportato punteggi diversi fra loro, non hanno allegato né dimostrato l’utilità dei voti conseguiti da ciascuno ai fini del conseguimento dell’assunzione in caso di scorrimento della graduatoria. D’altro canto, come già detto, la scelta in merito al se procedere o meno allo scorrimento della graduatoria rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/02/2026, n. 2278
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2278
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo