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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 339 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]ed ivi elettivamente Parte_1
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Simone Valentini, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 29.7.2024
appellante
contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuditta CP_1
Alessio, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
e contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. Maurizio Falqui Cao che,
unitamente all'avv. Stefania Sotgia, lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti 22
marzo 2024 notaio Per_1
appellato
e con l'intervento del Procuratore Generale
All'udienza del 7.3.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della : l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni avversa domanda, Pt_1
istanza, eccezione, deduzione e produzione, voglia in accoglimento della presente impugnazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della stessa, riconoscere il diritto della signora a percepire Parte_1
mensilmente una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto signor CP
in concorso con l'ex coniuge, nella misura del 50% o in quell'altra misura che sarà ritenuta
[...]
di giustizia ma comunque superiore al 20%, con effetto a decorrere dal mese di febbraio 2021.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare tutte le domande di parte CP_1
appellante, così come formulate nel ricorso introduttivo, poiché infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, con la corresponsione alla signora della quota parte pari al 80% della pensione di reversibilità a far data dal mese Parte_2
di febbraio con i relativi interessi.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell' la Corte “rigettata ogni contraria istanza, voglia adottare le CP_2
determinazioni che riterrà di giustizia, specificando che l'Istituto. Spese di lite anche del presente
grado secondo giustizia”.
P.G.: la Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, voglia rivedere in aumento la percentuale della pensione di reversibilità di spettante alla appellante . CP Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 9, comma 3, L. 898/70, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Cagliari
in data 10.1.2023, espose che il 17.1.2021 era deceduto con Parte_2 CP
il quale ella aveva contratto matrimonio il 1.2.1978; su ricorso congiunto delle parti, con sentenza del 29.7.2014 il Tribunale di Cagliari aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, determinando in € 550,00 mensili la somma che il le doveva corrispondere a CP titolo di assegno divorzile.
La ricorrente dedusse che, in data 10.10.2015, il aveva contratto nuovo matrimonio con CP
, la quale, fin dal mese successivo al decesso del marito, aveva percepito per intero Parte_1
dall' la pensione di reversibilità, pari a € 675,00 al mese;
sostenne di aver, a propria volta, CP_2
diritto ad una quota della pensione di reversibilità, non avendo contratto nuovo matrimonio e trovandosi in uno stato di bisogno, per essere rimasta priva del reddito costituito dall'assegno divorzile.
Chiese, pertanto, la quantificazione e l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità del con condanna dell' a corrisponderle gli arretrati con decorrenza dal primo mese CP CP_2
successivo al decesso del oltre interessi. CP
La costituitasi, dedusse che la ripartizione delle quote non doveva essere effettuata in base Pt_1
all'esclusivo criterio matematico della durata legale dei rispettivi matrimoni, ed in rigorosa proporzione con i relativi periodi, dovendosi valutare tutte le circostanze caratterizzanti il singolo caso concreto;
affermò che il matrimonio da lei contratto con il era stato preceduto da una CP
convivenza iniziata nel 2013; di essere priva di occupazione lavorativa, che durante il matrimonio il aveva provveduto al suo integrale mantenimento, oltre che a quello di due figli che ella CP
aveva avuto da altra relazione, e infine che il patrimonio relitto era ancora indiviso con gli altri due eredi, figli del e della CP CP_1
L' , a sua volta costituitosi, espose che dal mese di febbraio 2021 stava corrispondendo l'intera CP_2
pensione di reversibilità, pari a € 675,06, alla di essere per l'Istituto indifferente l'esito del Pt_1
giudizio tra la e la ma sostenne di non essere tenuto al pagamento degli arretrati in CP_1 Pt_1
favore della che al riguardo avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese nei confronti della CP_1
Pt_1
Con sentenza n. 329/24 il Tribunale adito osservò che la ripartizione del trattamento di reversibilità
tra il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, e quello superstite, doveva essere effettuato ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni con quelli correttivi, eventualmente presenti,
costituiti dalla durata della convivenza prematrimoniale, dalle condizioni economiche delle parti e dall'entità dell'assegno divorzile.
Ciò posto, nel caso in esame il matrimonio del con la aveva avuto la durata di 36 CP CP_1
anni, mentre quello con la di 6 anni circa. Doveva, altresì, tenersi conto dell'età delle parti Pt_1
(66 anni la e 33 anni la , nonché del fatto che entrambe avevano allegato di essere CP_1 Pt_1
prive di occupazione.
Pertanto, considerati tutti i predetti elementi, il Tribunale determinò la quota spettante alla CP_1
nell'importo di € 540,00, pari al 80% della pensione di reversibilità, e quella spettata alla in € Pt_1
135,00, pari al 20% della medesima pensione.
Infine, il Tribunale osservò che il diritto al trattamento di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato, e che tale decorrenza nasce, sia per il coniuge divorziato che per quello superstite, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore;
di conseguenza quest'ultimo era tenuto al pagamento in favore del coniuge divorziato degli arretrati, salva ovviamente la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c.
La ha proposto reclamo, cui ha resistito la Pt_1 CP_1
L' si è costituito. CP_2
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto appello la ha, anzitutto, lamentato che il Tribunale aveva del tutto omesso di Pt_1
considerare, oltre alla durata del matrimonio, anche gli altri elementi correlati alla finalità
solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, ed in particolare di quelli del caso concreto,
quali la durata della convivenza prematrimoniale tra essa ed il iniziata nel 2013; Pt_1 CP
doveva, inoltre, essere considerato che la situazione reddituale delle aventi diritto non poteva ritenersi equivalente, trovandosi essa appellante in una posizione svantaggiata, essendo priva di occupazione lavorativa, con due figli minori a carico e costituendo la pensione di reversibilità la sua unica fonte di reddito.
Per altro verso, il patrimonio immobiliare relitto era ancora indiviso con gli altri due eredi, e pertanto non costituiva fonte di alcun reddito. Per contro, la aveva la disponibilità esclusiva della ex casa coniugale, non doveva provvedere CP_1
al mantenimento di figli, e l'importo dell'assegno divorzile, certamente modesto, era indice del fatto che, al momento della sua determinazione, si era tenuto conto di una condizione economico-
patrimoniale della stessa tutt'altro che disagiata.
Con note di udienza del 6.3.2025, quindi, l'appellante ha eccepito la tardività della costituzione nel presente grado della e quindi anche della documentazione con tale costituzione prodotta;
in CP_1
ogni caso, con riferimento ai beni immobili relitti dal analiticamente indicati dalla già CP CP_1
nel primo grado del giudizio, ha dedotto che, oltre che ancora indivisi, trattasi di un piccolo appartamento già adibito a casa familiare, mentre gli altri sono posti auto e cantine;
quanto, poi,
all'immobile sito in Uta, di sua proprietà esclusiva e da lei venduto nel 2022, ha allegato di aver impiegato la gran parte del ricavato per saldare precedenti posizioni debitorie e per le esigenze di mantenimento proprie e dei due figli.
La quindi, ha concluso per l'attribuzione, a proprio favore, del 50% della pensione di Pt_1
reversibilità o, in subordine, di una quota comunque superiore a quella del 20% determinata dal
Tribunale.
L'appello non è fondato.
Con riferimento alla costituzione della deve anzitutto rilevarsi che la Cancelleria, con nota CP_1
del 7.2.2025, ha attesto che la stessa aveva inviato busta telematica in data 31.1.2024, che peraltro era stata rifiutata in quanto erroneamente depositata nel registro contenzioso civile anziché sul registro della volontaria giurisdizione;
a seguito di detta attestazione questa Corte, con ordinanza del 10.2.2015, ha rilevato un mero errore nella costituzione della ed ha pertanto disposto un CP_1
rinvio per consentire alla appellata di correggere e formalizzare la propria costituzione.
Non può, pertanto, ritenersi la tardività della costituzione della in ogni caso, va rilevato che CP_1
la stessa aveva analiticamente indicato, fin dal primo grado, i numerosi beni immobili costituenti il patrimonio relitto, mentre la stessa non ha contestato di aver proceduto, in data 18.10.2022, Pt_1
alla vendita di un immobile di sua proprietà sito in Uta per il prezzo di € 88.000,00.
Ciò posto, si osserva che, in materia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 149 del 1999, ha affermato che la mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile, paradossalmente, che il coniuge superstite consegua una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto, senza che il giudice possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione.
Sulla scorta del predetto principio, la Suprema Corte ha da tempo osservato che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta "tenendo conto"
della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. 898 del 1970;
espressione da intendersi secondo il suo significato letterale, cosicché il giudice deve "tenere conto"
dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare;
a tale elemento può
essere riconosciuto valore preponderante, a volte anche decisivo, ma non tale da farlo divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, dunque, “la ripartizione del trattamento
di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i
requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della
durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto
della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica
che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità
dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due,
nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro,
devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del
prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto”
(Cass. 8263/20; Cass. 5268/20).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata convivenze prematrimoniali;
in particolare, è stato affermato che “il meccanismo
divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è
preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex
coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento
dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni” (Cass. 5839/25).
Di conseguenza, va evidenziato che il requisito funzionale della pensione di reversibilità è
riconducibile al presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, e si giustifica con le stesse ragioni che ne giustificavano il sostegno economico.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei predetti principi, e dunque si ritiene che la suddivisione di percentuali (80% in favore dell'ex moglie e 20% in favore del coniuge superstite)
sia equa;
invero, l'applicazione dei criteri correttivi, a fronte di una così grande differenza di durata tra i due matrimoni (da quello con l'ex moglie, durato 36 anni, sono anche nati due figli), anche volendo considerare una convivenza prematrimoniale della dal 2013, peraltro al provata dal Pt_1
2014, anno in cui la stessa aveva trasferito la propria residenza presso quella del non piò CP
portare a incrementare la percentuale stabilita dal Tribunale in favore della Pt_1
Deve essere, invero, considerato che la attualmente ha 67 anni, mentre la ha 34 anni e CP_1 Pt_1
quindi è nel pieno della età e capacità lavorativa. Inoltre, la percepiva un assegno divorzile di CP_1
€ 550,00, mentre la è coerede di un cospicuo patrimonio ereditario;
la stessa, poi, nel 2022, Pt_1
quindi in epoca successiva al decesso del ha venduto un immobile per l'importo di € CP
88.000,00 che, considerato che dal febbraio 2021 percepisce per intero la pensione di reversibilità,
non appare verosimile essere ormai esaurito per far fronte ad esigenze di mantenimento, ovvero per il pagamento di debiti, meramente allegati.
Considerati nel loro complesso tutti gli elementi sopra citati, e soprattutto che la quota di pensione attribuita alla è anche inferiore, se pur di poco, a quanto la stessa percepiva a titolo di CP_1
assegno divorzile, si ritiene che non vi siano elementi, nel caso in esame, tali da giustificare una diversa modulazione delle percentuali stabilite dal Tribunale. Da ultimo, si osserva che l' , nel costituirsi, ha chiesto che questa Corte affermi che l'ente ha CP_2
un diritto di ripetere dalla le somme corrispostele a titolo di integrale pensione di Pt_1
reversibilità, ma non dovute per l'intero.
Al riguardo non pare necessaria siffatta pronuncia, sia perché la sussistenza dell'indebito è stata sostanzialmente già rilevata dal Tribunale, sia perché comunque si tratterebbe di una domanda nuova, formulata per la prima volta nel presente grado.
Le spese del presente grado, che si liquidano secondo lo scaglione di valore determinato ex art. 13
c.p.c., e quindi tra € 5.200 e € 26.000, e secondo il valore minimo attesa la non complessità delle questioni trattate, vanno poste a carico della per effetto della soccombenza nei confronti Pt_1
della mentre vanno compensate con l' , che di fatto ha esposto di trovarsi in una CP_1 CP_2
posizione neutra relativamente alla determinazione delle quote di pensione tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DR 115/2002,
comportanti l'obbligo per l'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 329/24 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna la alla rifusione, in favore della delle spese del presente grado, che Pt_1 CP_1
liquida in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara interamente compensate le spese del presente grado tra la e l' . Pt_1 CP_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DR 115/2002,
comportanti l'obbligo per l'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 339 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]ed ivi elettivamente Parte_1
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Simone Valentini, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 29.7.2024
appellante
contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuditta CP_1
Alessio, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
e contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. Maurizio Falqui Cao che,
unitamente all'avv. Stefania Sotgia, lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti 22
marzo 2024 notaio Per_1
appellato
e con l'intervento del Procuratore Generale
All'udienza del 7.3.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della : l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni avversa domanda, Pt_1
istanza, eccezione, deduzione e produzione, voglia in accoglimento della presente impugnazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della stessa, riconoscere il diritto della signora a percepire Parte_1
mensilmente una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto signor CP
in concorso con l'ex coniuge, nella misura del 50% o in quell'altra misura che sarà ritenuta
[...]
di giustizia ma comunque superiore al 20%, con effetto a decorrere dal mese di febbraio 2021.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare tutte le domande di parte CP_1
appellante, così come formulate nel ricorso introduttivo, poiché infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, con la corresponsione alla signora della quota parte pari al 80% della pensione di reversibilità a far data dal mese Parte_2
di febbraio con i relativi interessi.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell' la Corte “rigettata ogni contraria istanza, voglia adottare le CP_2
determinazioni che riterrà di giustizia, specificando che l'Istituto. Spese di lite anche del presente
grado secondo giustizia”.
P.G.: la Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, voglia rivedere in aumento la percentuale della pensione di reversibilità di spettante alla appellante . CP Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 9, comma 3, L. 898/70, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Cagliari
in data 10.1.2023, espose che il 17.1.2021 era deceduto con Parte_2 CP
il quale ella aveva contratto matrimonio il 1.2.1978; su ricorso congiunto delle parti, con sentenza del 29.7.2014 il Tribunale di Cagliari aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, determinando in € 550,00 mensili la somma che il le doveva corrispondere a CP titolo di assegno divorzile.
La ricorrente dedusse che, in data 10.10.2015, il aveva contratto nuovo matrimonio con CP
, la quale, fin dal mese successivo al decesso del marito, aveva percepito per intero Parte_1
dall' la pensione di reversibilità, pari a € 675,00 al mese;
sostenne di aver, a propria volta, CP_2
diritto ad una quota della pensione di reversibilità, non avendo contratto nuovo matrimonio e trovandosi in uno stato di bisogno, per essere rimasta priva del reddito costituito dall'assegno divorzile.
Chiese, pertanto, la quantificazione e l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità del con condanna dell' a corrisponderle gli arretrati con decorrenza dal primo mese CP CP_2
successivo al decesso del oltre interessi. CP
La costituitasi, dedusse che la ripartizione delle quote non doveva essere effettuata in base Pt_1
all'esclusivo criterio matematico della durata legale dei rispettivi matrimoni, ed in rigorosa proporzione con i relativi periodi, dovendosi valutare tutte le circostanze caratterizzanti il singolo caso concreto;
affermò che il matrimonio da lei contratto con il era stato preceduto da una CP
convivenza iniziata nel 2013; di essere priva di occupazione lavorativa, che durante il matrimonio il aveva provveduto al suo integrale mantenimento, oltre che a quello di due figli che ella CP
aveva avuto da altra relazione, e infine che il patrimonio relitto era ancora indiviso con gli altri due eredi, figli del e della CP CP_1
L' , a sua volta costituitosi, espose che dal mese di febbraio 2021 stava corrispondendo l'intera CP_2
pensione di reversibilità, pari a € 675,06, alla di essere per l'Istituto indifferente l'esito del Pt_1
giudizio tra la e la ma sostenne di non essere tenuto al pagamento degli arretrati in CP_1 Pt_1
favore della che al riguardo avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese nei confronti della CP_1
Pt_1
Con sentenza n. 329/24 il Tribunale adito osservò che la ripartizione del trattamento di reversibilità
tra il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, e quello superstite, doveva essere effettuato ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni con quelli correttivi, eventualmente presenti,
costituiti dalla durata della convivenza prematrimoniale, dalle condizioni economiche delle parti e dall'entità dell'assegno divorzile.
Ciò posto, nel caso in esame il matrimonio del con la aveva avuto la durata di 36 CP CP_1
anni, mentre quello con la di 6 anni circa. Doveva, altresì, tenersi conto dell'età delle parti Pt_1
(66 anni la e 33 anni la , nonché del fatto che entrambe avevano allegato di essere CP_1 Pt_1
prive di occupazione.
Pertanto, considerati tutti i predetti elementi, il Tribunale determinò la quota spettante alla CP_1
nell'importo di € 540,00, pari al 80% della pensione di reversibilità, e quella spettata alla in € Pt_1
135,00, pari al 20% della medesima pensione.
Infine, il Tribunale osservò che il diritto al trattamento di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato, e che tale decorrenza nasce, sia per il coniuge divorziato che per quello superstite, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore;
di conseguenza quest'ultimo era tenuto al pagamento in favore del coniuge divorziato degli arretrati, salva ovviamente la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c.
La ha proposto reclamo, cui ha resistito la Pt_1 CP_1
L' si è costituito. CP_2
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto appello la ha, anzitutto, lamentato che il Tribunale aveva del tutto omesso di Pt_1
considerare, oltre alla durata del matrimonio, anche gli altri elementi correlati alla finalità
solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, ed in particolare di quelli del caso concreto,
quali la durata della convivenza prematrimoniale tra essa ed il iniziata nel 2013; Pt_1 CP
doveva, inoltre, essere considerato che la situazione reddituale delle aventi diritto non poteva ritenersi equivalente, trovandosi essa appellante in una posizione svantaggiata, essendo priva di occupazione lavorativa, con due figli minori a carico e costituendo la pensione di reversibilità la sua unica fonte di reddito.
Per altro verso, il patrimonio immobiliare relitto era ancora indiviso con gli altri due eredi, e pertanto non costituiva fonte di alcun reddito. Per contro, la aveva la disponibilità esclusiva della ex casa coniugale, non doveva provvedere CP_1
al mantenimento di figli, e l'importo dell'assegno divorzile, certamente modesto, era indice del fatto che, al momento della sua determinazione, si era tenuto conto di una condizione economico-
patrimoniale della stessa tutt'altro che disagiata.
Con note di udienza del 6.3.2025, quindi, l'appellante ha eccepito la tardività della costituzione nel presente grado della e quindi anche della documentazione con tale costituzione prodotta;
in CP_1
ogni caso, con riferimento ai beni immobili relitti dal analiticamente indicati dalla già CP CP_1
nel primo grado del giudizio, ha dedotto che, oltre che ancora indivisi, trattasi di un piccolo appartamento già adibito a casa familiare, mentre gli altri sono posti auto e cantine;
quanto, poi,
all'immobile sito in Uta, di sua proprietà esclusiva e da lei venduto nel 2022, ha allegato di aver impiegato la gran parte del ricavato per saldare precedenti posizioni debitorie e per le esigenze di mantenimento proprie e dei due figli.
La quindi, ha concluso per l'attribuzione, a proprio favore, del 50% della pensione di Pt_1
reversibilità o, in subordine, di una quota comunque superiore a quella del 20% determinata dal
Tribunale.
L'appello non è fondato.
Con riferimento alla costituzione della deve anzitutto rilevarsi che la Cancelleria, con nota CP_1
del 7.2.2025, ha attesto che la stessa aveva inviato busta telematica in data 31.1.2024, che peraltro era stata rifiutata in quanto erroneamente depositata nel registro contenzioso civile anziché sul registro della volontaria giurisdizione;
a seguito di detta attestazione questa Corte, con ordinanza del 10.2.2015, ha rilevato un mero errore nella costituzione della ed ha pertanto disposto un CP_1
rinvio per consentire alla appellata di correggere e formalizzare la propria costituzione.
Non può, pertanto, ritenersi la tardività della costituzione della in ogni caso, va rilevato che CP_1
la stessa aveva analiticamente indicato, fin dal primo grado, i numerosi beni immobili costituenti il patrimonio relitto, mentre la stessa non ha contestato di aver proceduto, in data 18.10.2022, Pt_1
alla vendita di un immobile di sua proprietà sito in Uta per il prezzo di € 88.000,00.
Ciò posto, si osserva che, in materia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 149 del 1999, ha affermato che la mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile, paradossalmente, che il coniuge superstite consegua una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto, senza che il giudice possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione.
Sulla scorta del predetto principio, la Suprema Corte ha da tempo osservato che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta "tenendo conto"
della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. 898 del 1970;
espressione da intendersi secondo il suo significato letterale, cosicché il giudice deve "tenere conto"
dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare;
a tale elemento può
essere riconosciuto valore preponderante, a volte anche decisivo, ma non tale da farlo divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, dunque, “la ripartizione del trattamento
di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i
requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della
durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto
della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica
che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità
dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due,
nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro,
devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del
prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto”
(Cass. 8263/20; Cass. 5268/20).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata convivenze prematrimoniali;
in particolare, è stato affermato che “il meccanismo
divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è
preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex
coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento
dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni” (Cass. 5839/25).
Di conseguenza, va evidenziato che il requisito funzionale della pensione di reversibilità è
riconducibile al presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, e si giustifica con le stesse ragioni che ne giustificavano il sostegno economico.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei predetti principi, e dunque si ritiene che la suddivisione di percentuali (80% in favore dell'ex moglie e 20% in favore del coniuge superstite)
sia equa;
invero, l'applicazione dei criteri correttivi, a fronte di una così grande differenza di durata tra i due matrimoni (da quello con l'ex moglie, durato 36 anni, sono anche nati due figli), anche volendo considerare una convivenza prematrimoniale della dal 2013, peraltro al provata dal Pt_1
2014, anno in cui la stessa aveva trasferito la propria residenza presso quella del non piò CP
portare a incrementare la percentuale stabilita dal Tribunale in favore della Pt_1
Deve essere, invero, considerato che la attualmente ha 67 anni, mentre la ha 34 anni e CP_1 Pt_1
quindi è nel pieno della età e capacità lavorativa. Inoltre, la percepiva un assegno divorzile di CP_1
€ 550,00, mentre la è coerede di un cospicuo patrimonio ereditario;
la stessa, poi, nel 2022, Pt_1
quindi in epoca successiva al decesso del ha venduto un immobile per l'importo di € CP
88.000,00 che, considerato che dal febbraio 2021 percepisce per intero la pensione di reversibilità,
non appare verosimile essere ormai esaurito per far fronte ad esigenze di mantenimento, ovvero per il pagamento di debiti, meramente allegati.
Considerati nel loro complesso tutti gli elementi sopra citati, e soprattutto che la quota di pensione attribuita alla è anche inferiore, se pur di poco, a quanto la stessa percepiva a titolo di CP_1
assegno divorzile, si ritiene che non vi siano elementi, nel caso in esame, tali da giustificare una diversa modulazione delle percentuali stabilite dal Tribunale. Da ultimo, si osserva che l' , nel costituirsi, ha chiesto che questa Corte affermi che l'ente ha CP_2
un diritto di ripetere dalla le somme corrispostele a titolo di integrale pensione di Pt_1
reversibilità, ma non dovute per l'intero.
Al riguardo non pare necessaria siffatta pronuncia, sia perché la sussistenza dell'indebito è stata sostanzialmente già rilevata dal Tribunale, sia perché comunque si tratterebbe di una domanda nuova, formulata per la prima volta nel presente grado.
Le spese del presente grado, che si liquidano secondo lo scaglione di valore determinato ex art. 13
c.p.c., e quindi tra € 5.200 e € 26.000, e secondo il valore minimo attesa la non complessità delle questioni trattate, vanno poste a carico della per effetto della soccombenza nei confronti Pt_1
della mentre vanno compensate con l' , che di fatto ha esposto di trovarsi in una CP_1 CP_2
posizione neutra relativamente alla determinazione delle quote di pensione tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DR 115/2002,
comportanti l'obbligo per l'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 329/24 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna la alla rifusione, in favore della delle spese del presente grado, che Pt_1 CP_1
liquida in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara interamente compensate le spese del presente grado tra la e l' . Pt_1 CP_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DR 115/2002,
comportanti l'obbligo per l'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu