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Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sentenza 30 dicembre 2025
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Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/12/2025, n. 10394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10394 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06133/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 30/12/2025
N. 10394 /2025 REG.PROV.COLL. N. 06133/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6133 del 2025, proposto da
MA Di LA e EL DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria
CA RA, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma N. 06133/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 15 luglio
2025 n. 2680, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere Angela
AN, udito per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'avvocato dello Stato
LL RU e viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellanti, quali procuratori antistatari, per l'ottemperanza delle sentenze del Tar Lombardia, sez. III, n. 3419/2024, pubblicata in data in data 28 novembre 2024
e n. 3723/2024, pubblicata in data 18 dicembre 2024, al fine di conseguire il pagamento delle spese di lite, ed ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in € 500,00, oltre accessori di legge.
2. Gli appellanti impugnano il capo della sentenza che ha statuito sulle spese di lite, lamentando con un unico motivo di diritto: “Erroneità, illegittimità, ingiustizia, sproporzione ed abnormità del capo della decisione di primo grado, in punto di quantificazione e liquidazione delle spese di lite. Violazione degli artt. 24, cost., 26, cod. proc. amm., 91, 92 e ss. cod. proc. civ. Violazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 a decorrere dal 27.4.2018, e da ultimo dal d.m. n.
147/2022. Difetto di motivazione e/o motivazione apparente e/o, comunque, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile.”.
2.1. Si è costituito il Ministero intimato, con atto di mero stile.
2.2. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, la causa è passata in decisione. N. 06133/2025 REG.RIC.
3. L'appello è infondato.
4. Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe liquidato le spese di lite al di sotto dei limiti tariffari, previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 37/2018 a decorrere dal 27 aprile 2018, e da ultimo dal D.M. n. 147/2022, sulla base di una motivazione meramente apparente e stereotipata, tale, comunque, da non soddisfare il rigoroso onere motivazionale richiesto dagli artt. 26, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., nonché dagli artt. 91, 92 e ss. e 132, cod. proc. civ.; sostiene, in particolare, che il primo giudice avrebbe errato nel ridurre la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, ricompreso nello scaglione €
1.101,00 -5.200,00, esclusivamente in ragione della “natura seriale del contenzioso”; deduce, infine, che la liquidazione delle spese di lite operata in sentenza si profilerebbe come macroscopicamente inferiore ai parametri di legge e meramente simbolica, quindi anche lesiva del decoro professionale.
5. Le doglianze non possono essere accolte, per le seguenti motivazioni.
6. Preliminarmente deve evidenziarsi che il Tar Lombardia:
- con sentenza n. 3419 del 28 novembre 2024, ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
- con sentenza n. 3723 del 18 dicembre 2024 ha condannato il Ministero resistente alla rifusione del contributo unificato e al pagamento delle spese di lite, liquidandole nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
6.1. Gli appellanti, già originari ricorrenti, hanno agito in sede giurisdizionale, per l'ottemperanza delle su indicate sentenze, al fine di ottenere il pagamento delle spese di lite, da distrarsi in loro favore in quanto procuratori dichiaratisi antistatari. N. 06133/2025 REG.RIC.
6.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che la pretesa attorea ad una maggiore quantificazione delle spese processuali liquidate dal primo giudice non può essere accolta.
6.3. Deve, infatti, considerarsi che il valore della controversia è solo quello delle spese legali, liquidate da ciascuna delle sentenze sopra indicate, oggetto dei ricorsi per ottemperanza, nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
6.4. Pertanto, la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, quantificata dalla sentenza appellata in € 500,00 non appare erronea, avuto riguardo al valore esiguo del petitum del giudizio (consistente, come detto, nelle sole spese legali liquidate dalle sentenze ottemperande) e alla non particolare complessità dell'unica questione giuridica affrontata, avente ad oggetto il mancato pagamento di un credito pecuniario ben definito, nonché alla serialità della pretesa azionata.
6.5. In relazione a quest'ultimo profilo si deve, in particolare, rilevare che, come questa Sezione ha statuito in similari vicende, la serialità del contenzioso è un elemento che necessariamente va preso in considerazione nella liquidazione delle spese, «venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”» (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5201; Cons. Stato, VII, 25 novembre
2025, n. 9291).
6.6. Se, dunque, è vero che, come dedotto nell'appello, la serialità del contenzioso non
è prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, tuttavia essa ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione della misura del compenso in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, in quanto indice di un minor impegno difensivo.
6.7. Infatti, il rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 assicura la proporzione tra la prestazione professionale resa dall'avvocato e il compenso a questi liquidato (negli stessi termini, Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270). A norma N. 06133/2025 REG.RIC.
dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto, «il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”.
6.8. Nel caso in esame il ricorso proposto nel presente giudizio non è connotato da particolare complessità ed è contraddistinto, invece, da una elevata serialità, aspetto che correttamente il primo giudice ha preso in esame nella liquidazione delle spese di lite.
6.9. Per le ragioni sopra evidenziate, non può dunque ritenersi che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata sia meramente simbolica e non costituisca il frutto di una congrua commisurazione delle spese all'impegno professionale effettivamente richiesto per la proposizione del ricorso.
7. In conclusione, l'appello va respinto.
8. Sussistono, nondimeno, giusti motivi, in ragione della costituzione solo formale del
Ministero appellato e della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente F/F
Angela AN, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere N. 06133/2025 REG.RIC.
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE
Angela AN
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
IO CO
Pubblicato il 30/12/2025
N. 10394 /2025 REG.PROV.COLL. N. 06133/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6133 del 2025, proposto da
MA Di LA e EL DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria
CA RA, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma N. 06133/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 15 luglio
2025 n. 2680, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere Angela
AN, udito per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'avvocato dello Stato
LL RU e viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellanti, quali procuratori antistatari, per l'ottemperanza delle sentenze del Tar Lombardia, sez. III, n. 3419/2024, pubblicata in data in data 28 novembre 2024
e n. 3723/2024, pubblicata in data 18 dicembre 2024, al fine di conseguire il pagamento delle spese di lite, ed ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in € 500,00, oltre accessori di legge.
2. Gli appellanti impugnano il capo della sentenza che ha statuito sulle spese di lite, lamentando con un unico motivo di diritto: “Erroneità, illegittimità, ingiustizia, sproporzione ed abnormità del capo della decisione di primo grado, in punto di quantificazione e liquidazione delle spese di lite. Violazione degli artt. 24, cost., 26, cod. proc. amm., 91, 92 e ss. cod. proc. civ. Violazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 a decorrere dal 27.4.2018, e da ultimo dal d.m. n.
147/2022. Difetto di motivazione e/o motivazione apparente e/o, comunque, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile.”.
2.1. Si è costituito il Ministero intimato, con atto di mero stile.
2.2. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, la causa è passata in decisione. N. 06133/2025 REG.RIC.
3. L'appello è infondato.
4. Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe liquidato le spese di lite al di sotto dei limiti tariffari, previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 37/2018 a decorrere dal 27 aprile 2018, e da ultimo dal D.M. n. 147/2022, sulla base di una motivazione meramente apparente e stereotipata, tale, comunque, da non soddisfare il rigoroso onere motivazionale richiesto dagli artt. 26, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., nonché dagli artt. 91, 92 e ss. e 132, cod. proc. civ.; sostiene, in particolare, che il primo giudice avrebbe errato nel ridurre la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, ricompreso nello scaglione €
1.101,00 -5.200,00, esclusivamente in ragione della “natura seriale del contenzioso”; deduce, infine, che la liquidazione delle spese di lite operata in sentenza si profilerebbe come macroscopicamente inferiore ai parametri di legge e meramente simbolica, quindi anche lesiva del decoro professionale.
5. Le doglianze non possono essere accolte, per le seguenti motivazioni.
6. Preliminarmente deve evidenziarsi che il Tar Lombardia:
- con sentenza n. 3419 del 28 novembre 2024, ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
- con sentenza n. 3723 del 18 dicembre 2024 ha condannato il Ministero resistente alla rifusione del contributo unificato e al pagamento delle spese di lite, liquidandole nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
6.1. Gli appellanti, già originari ricorrenti, hanno agito in sede giurisdizionale, per l'ottemperanza delle su indicate sentenze, al fine di ottenere il pagamento delle spese di lite, da distrarsi in loro favore in quanto procuratori dichiaratisi antistatari. N. 06133/2025 REG.RIC.
6.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che la pretesa attorea ad una maggiore quantificazione delle spese processuali liquidate dal primo giudice non può essere accolta.
6.3. Deve, infatti, considerarsi che il valore della controversia è solo quello delle spese legali, liquidate da ciascuna delle sentenze sopra indicate, oggetto dei ricorsi per ottemperanza, nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
6.4. Pertanto, la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, quantificata dalla sentenza appellata in € 500,00 non appare erronea, avuto riguardo al valore esiguo del petitum del giudizio (consistente, come detto, nelle sole spese legali liquidate dalle sentenze ottemperande) e alla non particolare complessità dell'unica questione giuridica affrontata, avente ad oggetto il mancato pagamento di un credito pecuniario ben definito, nonché alla serialità della pretesa azionata.
6.5. In relazione a quest'ultimo profilo si deve, in particolare, rilevare che, come questa Sezione ha statuito in similari vicende, la serialità del contenzioso è un elemento che necessariamente va preso in considerazione nella liquidazione delle spese, «venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”» (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5201; Cons. Stato, VII, 25 novembre
2025, n. 9291).
6.6. Se, dunque, è vero che, come dedotto nell'appello, la serialità del contenzioso non
è prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, tuttavia essa ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione della misura del compenso in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, in quanto indice di un minor impegno difensivo.
6.7. Infatti, il rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 assicura la proporzione tra la prestazione professionale resa dall'avvocato e il compenso a questi liquidato (negli stessi termini, Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270). A norma N. 06133/2025 REG.RIC.
dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto, «il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”.
6.8. Nel caso in esame il ricorso proposto nel presente giudizio non è connotato da particolare complessità ed è contraddistinto, invece, da una elevata serialità, aspetto che correttamente il primo giudice ha preso in esame nella liquidazione delle spese di lite.
6.9. Per le ragioni sopra evidenziate, non può dunque ritenersi che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata sia meramente simbolica e non costituisca il frutto di una congrua commisurazione delle spese all'impegno professionale effettivamente richiesto per la proposizione del ricorso.
7. In conclusione, l'appello va respinto.
8. Sussistono, nondimeno, giusti motivi, in ragione della costituzione solo formale del
Ministero appellato e della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente F/F
Angela AN, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere N. 06133/2025 REG.RIC.
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE
Angela AN
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
IO CO