Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 24.6.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 23086/2024 R.G.
TRA
- , nata a [...] in data [...] (c.f.: Parte_1
) C.F._1
- , nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._2
- , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_3
) C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Mastantuono
- ricorrenti -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.10.2024 i ricorrenti, premesso di essere la vedova Parte_1 di , deceduto il 18.2.2023, e gli altri ricorrenti figli di quest'ultimo, nonché Persona_1 CP_ di aver presentato, in data 18.2.2023, domanda di pensione indiretta, lamentano che l' ha riconosciuto tale prestazione solo in favore di . Parte_2 Hanno pertanto convenuto in giudizio l' al fine di sentir: CP_1
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, nella spiegata qualità di coniuge superstite e figli del Sig. C.F: nato a [...] il Persona_1 C.F._4
12.01.1973 e deceduto in data 18.02.2023 a conseguire le relative aliquote pensionistiche in conformità alla norma di cui all'art. all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e cuss. mod. e dunque alla liquidazione ed erogazione della prestazione n. 50666133 erogata dall' CP_1 con cointestazione in ragione del 60% in favore della Sig. , in Controparte_2 ragione del 20% in favore della sig. , in ragione del 20% in favore del sig. Parte_2
; Parte_3
2) stante la palese ed erronea violazione della normativa richiamata, per l'effetto ordinare all'l , in persona del suo legale rappresentante p.t., di porre in essere tutte le CP_1 consequenziali attività amministrative e contabili utili e necessarie;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito tardivamente in giudizio l' che ha eccepito il difetto di giurisdizione e, in CP_1 subordine, l'incompetenza territoriale.
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All'udienza odierna i procuratori, rappresentando di non aver trovato una soluzione stragiudiziale, hanno chiesto la decisione.
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Sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
CP_ I ricorrenti lamentano che l' ha riconosciuto la pensione indiretta solo in favore di e non anche in favore di e di Parte_2 Parte_1
, rispettivamente vedova e figlio di . Parte_3 Persona_1
CP_ Dalla missiva datata 12.4.2023, con cui l' ha comunicato a il Parte_2 provvedimento di riconoscimento in suo favore della Pensione indiretta ordinaria 50666133, quale “superstite orfano/a maggiorenne” di “ex dipendente dell'Ente Persona_1 MARINA MILITARE”, si evince che il de cuius era un dipendente pubblico e che, dunque, trattasi di pensione a carico dello stato.
Tanto, peraltro, trova conferma nella circostanza per la quale nella suindicata comunicazione è specificato che trattasi di “GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI”.
Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 1214/34, la Corte dei Conti “… giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o …”.
Pertanto, come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, “spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 63 del
R.D. 1214/34, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti” (Cass. S.U.
7.11.2000 n.1149).
A tale giurisdizione, inoltre, “non si sottraggono le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del “petitum sostanziale” secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale (Cass. S.U. 22.2.2001 n.193) (cfr. anche Cass.
Sez. U. n.152/99; TAR Toscana n.462/02; Consiglio di Stato-Sez. Giur. Sesta 2323/02, Corte dei
Conti n. 1084/01).
In ragione di quanto esposto, dunque, vertendosi in tema di accertamento della sussistenza del diritto a godere di pensione indiretta a carico dello stato - oltre che, in caso positivo, dell'ammontare della stessa - anche in capo ai ricorrenti e Parte_1 di (accertamento che presuppone la verifica della sussistenza o meno Parte_3 dei vari requisiti di legge, anche reddituali), la controversia in esame rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Per tali motivi, deve concludersi per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo quella della Corte dei Conti.
CP_ In ragione della peculiarità della vicenda, oltre che della costituzione tardiva dell' le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo quella della Corte dei
Conti; b) compensa le spese di lite.
In Napoli, il 24.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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