Art. 4.
Al personale, di cui all'articolo 2 della presente legge, competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario in relazione ai servizi effettivamente prestati.
Al personale, di cui all'articolo 2 della presente legge, competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario in relazione ai servizi effettivamente prestati.