Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/11/2025, n. 7696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7696 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07696/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04713/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4713 del 2022, proposto dal Comune di San Salvatore Telesino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio ;
Agenzia Regionale per la promozione del turismo della Campania (in sigla ARETUR), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cinque e Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Campania Turismo n. 266 del 14 giugno 2022, di revoca dell’ammissione a finanziamento del “ Progetto segni del passato, tracce di futuro II edizione ”, notificato al Comune di San Salvatore Telesino in data 15 giugno 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale Campania Turismo;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Comune di San Salvatore Telesino espone:
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 12 giugno 2018 la Regione Campania ha approvato le direttive per la definizione di un Programma regionale di eventi di promozione turistica, prevedendo l’affidamento delle attività di verifica della rendicontazione e dell’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento all’Agenzia Regionale per il Turismo (affidamento poi disposto con decreto dirigenziale n. 13/2018);
- che con decreto dirigenziale n. 11 del 2 agosto 2018 la Regione Campania ha approvato l’elenco delle proposte progettuali beneficiarie del finanziamento regionale a valere sulle risorse del capitolo di spesa U05383, denominato “ Promozione turistica per il rafforzamento della competitività del sistema turistico regionale - Amministrazioni locali ” e con successivo decreto dirigenziale n. 12 del 9 agosto 2018 ha effettuato lo scorrimento dell’elenco graduatoria delle proposte progettuali ammissibili per i comuni in forma singola;
- che con nota PEC del 10 agosto 2018 l’Agenzia ha chiesto all’Amministrazione comunale ricorrente la documentazione necessaria per l’ammissione a finanziamento;
- che la proposta progettuale presentata dal Comune di San Salvatore Telesino è stata quindi ammessa a finanziamento, con decreto direttoriale n. 22 del 26 ottobre 2018, per un importo complessivo di € 28.000,00, di cui € 25.000,00 a valere sulle risorse regionali ed € 3.000,00 su quelle comunali e che dopo la sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e Agenzia il primo ha disposto l’affidamento esterno dei servizi per realizzare il progetto;
- che a seguito della richiesta di liquidazione del primo acconto, trasmessa dal Comune con nota PEC del 29 ottobre 2019, l’Agenzia ha chiesto un’integrazione documentale, ovvero la produzione di una relazione comprovante la corrispondenza tra attività svolta e programma finanziato, rilevando, altresì, l’esistenza di una discrasia tra la data della determina di affidamento dei lavori e quella del documento di stipula;
- che il Comune ha fornito la documentazione richiesta ma, ciononostante, l’Agenzia ha reiterato la richiesta documentale.
Soggiunge parte ricorrente che nonostante un nuovo invio della documentazione richiesta l’Agenzia, con nota PEC, ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento, contestando che:
- la determina di affidamento n. 58 del 06 giugno 2019 è successiva alla stipula dei contratti conclusi sulla piattaforma MEPA;
- la relazione trasmessa, a firma del direttore artistico e non del RUP, non è idonea a provare la rispondenza tra le attività realizzate ed il programma e il palinsesto dettagliato di cui alla delibera giuntale n. 5 del 17.1.2019;
- la documentazione presentata non integra i presupposti per la liquidazione del primo acconto;
- l’omessa trasmissione della documentazione prevista costituisce inadempimento agli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione e legittima la revoca del finanziamento in oggetto.
La revoca è stata poi effettivamente disposta con decreto del Direttore generale n. 266 del 14 giugno 2022 per mancata trasmissione della documentazione richiesta per la liquidazione del primo acconto di finanziamento, come previsto dall’art. 4.2 della convenzione.
Tanto premesso, l’Amministrazione ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca impugnato, deducendone l’illegittimità.
Si è costituita per resistere al ricorso l’Agenzia Regionale Campania Turismo, che ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del TAR in favore del giudice ordinario e, nel merito, ha replicato alle censure mosse nel ricorso, deducendone l’infondatezza.
Il Comune ricorrente non ha replicato.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, ove è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione comunale è fondata.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche va effettuato in base al criterio generale fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata in giudizio.
Ne discende che:
“( a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione e demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, e il quomodo dell'erogazione;
(b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato e titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui e subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
(c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
In particolare, la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19160; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023, n. 19966).
In ordine alla controversia originata dalla revoca di un contributo pubblico, la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario ( Cass., Sez. Un., 21 giugno 2023, n. 17757).
In altri termini, la controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed e pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi o di oneri al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità e revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico. ” (Cass. Civ., Sez. unite, ord. 18 gennaio 2024, n. 1946; Cass. Civ. Sez. Unite, ord. 1 agosto 2025, n. 22201).
Nel caso di cui è questione la revoca del finanziamento regionale è stata disposta non già per vizi di legittimità o contrasto con l’iniziale interesse pubblico del provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, ma per inadempienze del beneficiario agli obblighi assunti in sede di finanziamento; la posizione azionata in giudizio è quindi qualificabile come diritto soggettivo e non come interesse legittimo.
Per le ragioni illustrate va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia e individuato quale giudice competente il giudice ordinario, avanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ex art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le eventuali preclusioni e le decadenze intervenute.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione; indica come giudice competente il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi, nei termini e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
EN AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | AO ER |
IL SEGRETARIO