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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 6708 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6708 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. SPINA PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. LA VECCHIA ENZINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2024 e Parte_1 [...]
premesso: CP_1
- di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 21/09/2013;
- che dalla loro unione sono nati i figli (13.01.2015) e Per_1 Per_2
(07.01.2017);
1 - che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
06.12.2021, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
10231/2021 del 28.12.2021 alle seguenti condizioni: a) affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
b) contributo al mantenimento dei minori posto a carico del padre, genitore non collocatario, determinato in € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) diritto/dovere di visita tra i minori ed il padre;
d) assegno di mantenimento a carico del in favore della moglie determinato in € 200,00 mensili. Parte_1
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
All'udienza in presenza del 13.03.2025 comparivano personalmente le parti le quali dichiaravano di voler integrare gli accordi di divorzio come di seguito indicato: contributo al mantenimento dei minori da parte del padre nella misura di € 560,00 mensili e percezione per intero dell'assegno unico per i figli nella misura di €
400,00, attesa anche la attuale percezione di un minimo reddito della madre che contribuisce anche con il suo lavoro al mantenimento dei figli minori.
Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ 1. I loro rapporti economici e patrimoniali vengono definiti nel seguente modo:
2 a) il versa alla ex moglie a titolo di mantenimento dei figli minori Parte_1
e la somma di € 560,00 mensili con adeguamento Istat oltre Per_1 Per_2 al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate;
b) le spese ordinarie comprese di mantenimento, a titolo esemplificativo, si considerano il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze),
l'abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco, compresi anche gli antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
c) le spese straordinarie extra assegno si intendono quelle che sono oggettivamente imprevedibili nell'an, ma anche quelle relative ad attività prevedibili ma non sono determinabili nel quantum perché attengono ad esigenze episodiche e saltuarie;
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1) spese scolastiche: viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, doposcuola, corsi di lingua, corsi di informatica, centri estivi, ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, corsi di specializzazione;
2) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di tutto il necessario per il suo svolgimento;
3) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche.
Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno, spese sanitarie urgenti, esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra, tickets sanitari, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, abbonamento trasporto pubblico, spese per la patente.
Modalità di corresponsione delle spese straordinarie: le parti di comune accordo stabiliscono che per ogni capitolo di spesa
(medica/scolastica) superiore ad e 500,00 indicano un termine per versare la
3 somma dovuta. Il genitore che dovesse anticipare le spese è tenuto ad inviare il rendiconto con i giustificativi di spesa e l'altro genitore dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali o rimborsi i genitori devono tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali relative alle spese, cosi da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente.
Per tutte le spese non indicate le parti fanno riferimento al protocollo di intesa stilato dal Tribunale di Napoli ed il C.O.A. di Napoli in data 07.03.2018.
2. Il autorizza la sig.ra alla riscossione dell'intero importo Parte_1 CP_1 dell'AUU a partire dal mese di gennaio 2024;
d) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili da CP_1 parte del sig. da gennaio 2024; Parte_1
d) il , a seguito del precetto notificato a luglio 2023, deve versare alla Parte_1 sig.ra la somma complessiva (comprese le spese legali) di € 3538,66 CP_1
(comprensiva dell'adeguamento Istat dei figli minori) a rate mensili di € 100,00 fino all'effettivi saldo. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese a partire da dicembre 2023.
Tale importo comprende: l'assegno di mantenimento della sig.ra per CP_1 tutto l'anno 2023 pari ad € 3210,40 comprensivo di adeguamento ISTAT a lei spettante ed € 730,72 riguardante l'adeguamento Istat anno 2023 per i figli minori per il totale complessivo di € 3538,66.
3. Per quanto riguarda l'affidamento dei minori e gli ex Per_1 Per_2 coniugi di comune accordo stabiliscono:
a) che i minori rimangono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa materna;
b) che il padre terrà con sé i figli il martedi ed il giovedi dalla uscita da scuola alle ore 16,00 fino alle ore 21,00 per il periodo invernale, mentre per le ore 20,00 per il periodo estivo, per riaccompagnarli alla casa materna, puliti e rifocillati e seguiti nello svolgimento dei compiti scolastici.
d) i genitori di comune accordo autorizzano il Dirigente scolastico della scuola frequentata dai minori a consegnare gli stessi ai nonni paterni negli orari di uscita da scuola per i giorni di martedi e giovedi di spettanza del padre;
4 d) il sig. terrà con sé i figli e nei fine settimana CP_2 Per_1 Per_2 che saranno alternati, dal sabato mattina alle ore 9,00 fino alla domenica sera e saranno riaccompagnati alla casa materna entro le ore 21,00;
e) la sig.ra si impegna a comunicare in tempi brevi gli orari nei quali il CP_1
può sentire telefonicamente i minori nei giorni in cui non stanno con Parte_1 il padre;
4. Per le festività natalizie e pasquali i coniugi stabiliscono di comune accordo che tali festività verranno trascorse ad anni alterni nel seguente modo:
a) per il 25 e 26 dicembre presso la casa paterna e per il 31 e il 1 dell'anno presso la casa materna, an anni alterni, per la befana sempre ad anni alterni;
b) per le festività pasquali: il giorno di Pasqua e pasquetta con la madre o con il padre ad anni alterni;
c) per i compleanni dei minori sempre ad anni alterni tra i genitori.
d) per i compleanni dei genitori i minori li trascorreranno a seconda della ricorrenza con il padre o cola la madre.
5. Per le vacanze estive dei minori i genitori concordano:
a) per il periodo giugno/luglio/agosto il padre dovrà comunicare entro il mese di aprile alla sig.ra le due settimane (a scelta) nelle quali potrà tenere e CP_1 portare in vacanza i minori;
b) durante le vacanze ciascun genitore potrà telefonare ai figli senza alcun impedimento e informarlo dove si trovano i minori;
c) a fine anno scolastico i genitori si impegnano a comunicare in merito alla collocazione dei minori e di comune accordo se farli frequentare un campo estivo, corsi estivi ecc.
La sig.ra si impegna a non intraprendere o continuare alcuna azione CP_1 giudiziaria nei confronti del per il mancato pagamento degli arretrati Parte_1 dell'assegno di mantenimento non versato da gennaio del 2023 fino a dicembre c.a., e l'adeguamento ISTAT chiesto con raccomandata A/R dal mese di giugno
2023, a condizione che lo stesso esegua i pagamenti delle mensilità arretrate secondo le modalità stabilite nel presente ricorso”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento
5 e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 21/09/2013 (atto n. 136, parte II, S. A sez. U, reg.
Atti Matrimonio anno 2013);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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