TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
N. R.G. 3429/2016
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Giudice on. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.08.1972 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, C.so Gelone n. 103, presso lo studio dell'Avv.
RIZZA MILAZZO MARINELLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.05.1976, ivi residente nella 2° Traversa Mangiappicca n. 2/B, Int. 18, elettivamente domiciliato in Siracusa, V.le S. Panagia n. 136/A, presso lo studio dell'Avv. Cristina Elia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.06.2016, esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 13.06.2001, trascritto al n. 165
P. II S.A. del registro dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
2001, optando per il regime della separazione dei beni, con
[...]
dalla cui unione è nata la LI , in Siracusa il CP_1 Per_1
23.10.2001. Sosteneva che, trascorsi i primi anni all'insegna della serenità familiare, a partire dal 2006 il rapporto di coniugio è divenuto intollerabile,
a causa dei comportamenti particolarmente violenti e contrari ai doveri coniugali posti in essere dallo , il quale, peraltro, avendo deciso di CP_1
proseguire gli studi universitari, faceva venir meno il proprio apporto nell'approvvigionamento delle risorse economiche necessarie al sostentamento familiare. Affermava, inoltre, la ricorrente che il marito, in diverse occasioni in presenza della LI minore , avesse Per_1
manifestato attacchi d'ira, usando violenza nei confronti della stessa e danneggiando in danno di diversi mobili della casa coniugale. Dichiarava, dunque, che i coniugi si fossero di fatto separati sin dal 2014, allorquando si trasferiva dapprima presso il fratello e Controparte_1
successivamente in un immobile condotto in locazione in Floridia.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione dal coniuge, con addebito al marito, nonché l'affidamento condiviso della LI , con Per_1
collocazione presso la madre e con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonchè di porre a carico dello un assegno per CP_1
il mantenimento della moglie di € 700,00 mensili e per il mantenimento della LI di € 550,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, che si
Pag. 2 di 9 sarebbero rese necessarie per la LI .- Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.11.2016, si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla pronuncia della Controparte_1
separazione e personale, chiedendone, tuttavia l'addebito della stessa al coniuge, per violazione degli obblighi e dei doveri coniugali.
Spiegava inoltre, domanda per asserita PAS adducendo che, la ricorrente avesse assunto comportamenti atti a far alienare la figura paterna alla LI . Tale domanda è stata successivamente rinunciata, Per_1
essendo già stata oggetto di altro giudizio ( n. 3278/2016 R.G. Tribunale di SR), in cui è stata definitivamente rigettata.
In ordine ai provvedimenti riguardanti la prole, instava per l'affidamento della minore al padre, con collocazione presso la ex casa coniugale, previa audizione della minore;
in via subordinata chiedeva l'affidamento congiunto della minore con collocazione presso la madre e rigettarsi la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla stessa, essendosi entrambe trasferite altrove. Chiedeva, ancora, in caso di collocazione della minore presso la madre, regolamentarsi il diritto di visita del padre secondo le modalità esposte nelle conclusioni della comparsa, e disporsi l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI in misura non superiore ad €
200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del
19.12.2016, il Presidente, preliminarmente, procedeva all'audizione della LI minore . Indi, sentiti separatamente i coniugi, tentava, Per_1
infruttuosamente, la conciliazione e, con successiva ordinanza del
22.12.2016, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la LI minore ad entrambi i coniugi, collocandola presso la madre
Pag. 3 di 9 nell'abitazione di Siracusa, via Monsignor Carabelli n. 11; -regolando il diritto di visita del padre in base a liberi accordi tra le parti;
-ponendo a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore mediante versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese della somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Non disponeva alcun assegno per il mantenimento della moglie, ritenendo che la stessa potesse provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Quindi rimetteva le parti innanzi al Giudice istruttore.
La causa veniva istruita mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti e l'assunzione delle prove orali. Indi acquisite ai sensi dell'art. 210 c.p.c gli accertamenti sui redditi dei coniugi disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5160/2022 R.G.N.R. Mod. 21, con ordinanza del
24.03.2021, a conclusione del sub procedimento incoato da parte ricorrente, il G.I. disponeva l'aumento ad €. 350,00 dell'assegno per il mantenimento della LI, attese le accresciute esigenze della LI, divenuta maggiorenne, ed iscritta ad un corso di studi universitari, fermo restando l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'udienza del 22.06.2021, le parti precisavano le conclusioni in ordine alla sola pronuncia sullo status e, con sentenza non definitiva n. 901/2022 pubblicata il 23.05.2022, veniva pronunciata la separazione tra i coniugi.
Il presente giudizio verte, pertanto esclusivamente sulla domanda di addebito della separazione al coniuge formulata dalla ricorrente e sulle questioni patrimoniali. Va dichiarata invece, cessata la materia del
Pag. 4 di 9 contendere in ordine alla domanda di affidamento dell' unica LI della coppia , avendo già raggiunto la maggiore età. Per_1
Quindi, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla
, avendovi questa rinunciato a seguito del trasferimento da parte del Pt_1
padre della nuda proprietà della casa coniugale alla LI , con Per_1
riserva dell'usufrutto in suo favore. In relazione alla domanda di addebito della separazione allo , stante la rinuncia da parte di quest'ultimo CP_1
della domanda di addebito della separazione alla moglie, occorre richiamare il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale (Cass. Civ., sez I, ord. 05/08/2020 n.
16691).
Solo in caso di raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione con addebito (ex plurimis: Cass. Sentenza n.
1402 del 28 maggio 2008).
Ebbene, a fondamento della domanda di addebito della Parte_1
separazione, asserisce che il marito durante la convivenza avrebbe usato
Pag. 5 di 9 violenza nei suoi confronti, nonché avesse danneggiato alcuni beni della casa coniugale, l'autovettura ed i vestiti anche in presenza della LI all'epoca minorenne. Tuttavia dal compendio probatori- prove documentali acquisite e prove orali raccolte nel corso dell'istruttoria- non è emerso che la causa della separazione sia riconducibile a comportamenti dello contrari ai doveri scaturenti dal matrimonio. Al contrario CP_1
dalla richiesta di archiviazione del procedimento penale n° 4584/2014 iscritto in danno di a seguito della denuncia sporta dalla Controparte_1
per le presunte lesioni e danneggiamenti è emerso la inattendibilità Pt_1
della dichiarante. Il PM ha infatti affermato in merito alle lesioni subite: che “ sorgono dubbi anche sulle modalità con cui la può essersele Pt_1
procurate”; infatti sebbene via sia in atti il certificato medico che attesta la presenza di un trauma alla caviglia, manca, la prova della riconducibilità di tale evento ad una condotta dell'indagato, piuttosto che, ad esempio, ad una caduta accidentale, così testualmente, motivando la richiesta di archiviazione: “ non vi è, allora, alcun solido elemento da portare in giudizio a sostegno del'accusa”. Parimenti alcuna valenza probatoria ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito hanno le dichiarazioni rese dai testi testi e rispettivamente fratello e Tes_1 Tes_2
madre della ricorrente, i quali, hanno dichiarato di essere a conoscenza dei fatti dedotti dalla ricorrente, perché riferite dalla stessa ricorrente o dalla nipote, , che all'epoca dei fatti viveva un rapporto conflittuale, Per_1
con il padre.
Dunque i testi, non avevano conoscenza diretta dei fatti ma solo de relato da fonti prossime alla Zingale.
Inoltre, dalle ulteriori testimonianze rese nel corso dell'istruttoria, è emerso
Pag. 6 di 9 che il rapporto tra le parti fosse caratterizzato da un elevato indice di litigiosità, alimentato dai comportamenti di entrambi i coniugi, tali, comunque, da escludere che la crisi del rapporto di coniugio possa essere addebitato all'una o all'altra parte.
Ordunque secondo una recente pronuncia di Legittimità: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza n. 40795/2021). In virtù delle superiori argomentazioni, la richiesta di addebito della separazione al resistente va dunque rigettata, non essendo stata fornita prova della riconducibilità della crisi coniugale esclusivamente ai comportamenti del resistente. In ordine alla richiesta di assegno per il mantenimento della moglie, osservare il Collegio come la stessa non può essere accolta, atteso che, per come statuito già dal
Presidente in seno all'ordinanza del 22.12.2016 e per come emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, la anche in costanza di Pt_1
matrimonio, ha sempre svolto un'attività lavorativa, ed ha continuato a svolgerla anche negli anni successivi, al punto che, all'udienza del
17.02.2023 per il tramite del suo procuratore in sede di proposta
Pag. 7 di 9 conciliativa rinunciava al predetto assegno di mantenimento con ciò dimostrando di essere in grado di provvedere autonomamente al suo mantenimento.
In relazione all' assegno per il mantenimento della LI ormai Per_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale dello , per come emersa dalla relazione CP_1
della Guardia di Finanza depositata in atti, ritenendo superflua oltre che esplorativa ogni ulteriore indagine patrimoniale, atteso il breve lasso di tempo trascorso da quella in atti, e delle accresciute esigenze di vita della LI studente universitaria fuori sede, il Collegio ritiene di dover rideterminare il contributo per il mantenimento della LI a Per_1
carico di nella misura di €. 500,00 mensili oltre alla Controparte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In ragione della comprovata sperequazione reddituale tra i coniugi, va disposto che contribuisca al pagamento delle spese Controparte_1
straordinarie, individuabili come da Protocollo in uso a questo Tribunale, occorrenti per la LI , nella misura del 60%, ivi comprese le Per_1
spese per tasse universitarie e di alloggio nella città di frequenza dei relativi corsi.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in ragione della reciproca soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa in composizione collegiale, vista la sentenza non definitiva n. 901/2022 che ha pronunciato la separazione tra i coniugi e definitivamente pronunciando nel Parte_1 Controparte_1
Pag. 8 di 9 giudizio in epigrafe emarginato:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domande di affidamento della LI e di assegnazione della Per_1
casa coniugale;
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione a Controparte_1
3. Rigetta la domanda di assegno per il mantenimento di
[...]
; Parte_1
4. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
ricorrente a titolo di mantenimento della LI maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente la somma di € 500,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. Dispone che contribuisca nella misura del 60% alle Controparte_1
spese straordinarie necessarie per la LI;
6. Compensa per intero le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera d Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa in data 19/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Dott.ssa Veronica Milone
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
N. R.G. 3429/2016
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Giudice on. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.08.1972 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, C.so Gelone n. 103, presso lo studio dell'Avv.
RIZZA MILAZZO MARINELLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.05.1976, ivi residente nella 2° Traversa Mangiappicca n. 2/B, Int. 18, elettivamente domiciliato in Siracusa, V.le S. Panagia n. 136/A, presso lo studio dell'Avv. Cristina Elia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.06.2016, esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 13.06.2001, trascritto al n. 165
P. II S.A. del registro dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
2001, optando per il regime della separazione dei beni, con
[...]
dalla cui unione è nata la LI , in Siracusa il CP_1 Per_1
23.10.2001. Sosteneva che, trascorsi i primi anni all'insegna della serenità familiare, a partire dal 2006 il rapporto di coniugio è divenuto intollerabile,
a causa dei comportamenti particolarmente violenti e contrari ai doveri coniugali posti in essere dallo , il quale, peraltro, avendo deciso di CP_1
proseguire gli studi universitari, faceva venir meno il proprio apporto nell'approvvigionamento delle risorse economiche necessarie al sostentamento familiare. Affermava, inoltre, la ricorrente che il marito, in diverse occasioni in presenza della LI minore , avesse Per_1
manifestato attacchi d'ira, usando violenza nei confronti della stessa e danneggiando in danno di diversi mobili della casa coniugale. Dichiarava, dunque, che i coniugi si fossero di fatto separati sin dal 2014, allorquando si trasferiva dapprima presso il fratello e Controparte_1
successivamente in un immobile condotto in locazione in Floridia.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione dal coniuge, con addebito al marito, nonché l'affidamento condiviso della LI , con Per_1
collocazione presso la madre e con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonchè di porre a carico dello un assegno per CP_1
il mantenimento della moglie di € 700,00 mensili e per il mantenimento della LI di € 550,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, che si
Pag. 2 di 9 sarebbero rese necessarie per la LI .- Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.11.2016, si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla pronuncia della Controparte_1
separazione e personale, chiedendone, tuttavia l'addebito della stessa al coniuge, per violazione degli obblighi e dei doveri coniugali.
Spiegava inoltre, domanda per asserita PAS adducendo che, la ricorrente avesse assunto comportamenti atti a far alienare la figura paterna alla LI . Tale domanda è stata successivamente rinunciata, Per_1
essendo già stata oggetto di altro giudizio ( n. 3278/2016 R.G. Tribunale di SR), in cui è stata definitivamente rigettata.
In ordine ai provvedimenti riguardanti la prole, instava per l'affidamento della minore al padre, con collocazione presso la ex casa coniugale, previa audizione della minore;
in via subordinata chiedeva l'affidamento congiunto della minore con collocazione presso la madre e rigettarsi la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla stessa, essendosi entrambe trasferite altrove. Chiedeva, ancora, in caso di collocazione della minore presso la madre, regolamentarsi il diritto di visita del padre secondo le modalità esposte nelle conclusioni della comparsa, e disporsi l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI in misura non superiore ad €
200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del
19.12.2016, il Presidente, preliminarmente, procedeva all'audizione della LI minore . Indi, sentiti separatamente i coniugi, tentava, Per_1
infruttuosamente, la conciliazione e, con successiva ordinanza del
22.12.2016, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la LI minore ad entrambi i coniugi, collocandola presso la madre
Pag. 3 di 9 nell'abitazione di Siracusa, via Monsignor Carabelli n. 11; -regolando il diritto di visita del padre in base a liberi accordi tra le parti;
-ponendo a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore mediante versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese della somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Non disponeva alcun assegno per il mantenimento della moglie, ritenendo che la stessa potesse provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Quindi rimetteva le parti innanzi al Giudice istruttore.
La causa veniva istruita mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti e l'assunzione delle prove orali. Indi acquisite ai sensi dell'art. 210 c.p.c gli accertamenti sui redditi dei coniugi disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5160/2022 R.G.N.R. Mod. 21, con ordinanza del
24.03.2021, a conclusione del sub procedimento incoato da parte ricorrente, il G.I. disponeva l'aumento ad €. 350,00 dell'assegno per il mantenimento della LI, attese le accresciute esigenze della LI, divenuta maggiorenne, ed iscritta ad un corso di studi universitari, fermo restando l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'udienza del 22.06.2021, le parti precisavano le conclusioni in ordine alla sola pronuncia sullo status e, con sentenza non definitiva n. 901/2022 pubblicata il 23.05.2022, veniva pronunciata la separazione tra i coniugi.
Il presente giudizio verte, pertanto esclusivamente sulla domanda di addebito della separazione al coniuge formulata dalla ricorrente e sulle questioni patrimoniali. Va dichiarata invece, cessata la materia del
Pag. 4 di 9 contendere in ordine alla domanda di affidamento dell' unica LI della coppia , avendo già raggiunto la maggiore età. Per_1
Quindi, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla
, avendovi questa rinunciato a seguito del trasferimento da parte del Pt_1
padre della nuda proprietà della casa coniugale alla LI , con Per_1
riserva dell'usufrutto in suo favore. In relazione alla domanda di addebito della separazione allo , stante la rinuncia da parte di quest'ultimo CP_1
della domanda di addebito della separazione alla moglie, occorre richiamare il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale (Cass. Civ., sez I, ord. 05/08/2020 n.
16691).
Solo in caso di raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione con addebito (ex plurimis: Cass. Sentenza n.
1402 del 28 maggio 2008).
Ebbene, a fondamento della domanda di addebito della Parte_1
separazione, asserisce che il marito durante la convivenza avrebbe usato
Pag. 5 di 9 violenza nei suoi confronti, nonché avesse danneggiato alcuni beni della casa coniugale, l'autovettura ed i vestiti anche in presenza della LI all'epoca minorenne. Tuttavia dal compendio probatori- prove documentali acquisite e prove orali raccolte nel corso dell'istruttoria- non è emerso che la causa della separazione sia riconducibile a comportamenti dello contrari ai doveri scaturenti dal matrimonio. Al contrario CP_1
dalla richiesta di archiviazione del procedimento penale n° 4584/2014 iscritto in danno di a seguito della denuncia sporta dalla Controparte_1
per le presunte lesioni e danneggiamenti è emerso la inattendibilità Pt_1
della dichiarante. Il PM ha infatti affermato in merito alle lesioni subite: che “ sorgono dubbi anche sulle modalità con cui la può essersele Pt_1
procurate”; infatti sebbene via sia in atti il certificato medico che attesta la presenza di un trauma alla caviglia, manca, la prova della riconducibilità di tale evento ad una condotta dell'indagato, piuttosto che, ad esempio, ad una caduta accidentale, così testualmente, motivando la richiesta di archiviazione: “ non vi è, allora, alcun solido elemento da portare in giudizio a sostegno del'accusa”. Parimenti alcuna valenza probatoria ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito hanno le dichiarazioni rese dai testi testi e rispettivamente fratello e Tes_1 Tes_2
madre della ricorrente, i quali, hanno dichiarato di essere a conoscenza dei fatti dedotti dalla ricorrente, perché riferite dalla stessa ricorrente o dalla nipote, , che all'epoca dei fatti viveva un rapporto conflittuale, Per_1
con il padre.
Dunque i testi, non avevano conoscenza diretta dei fatti ma solo de relato da fonti prossime alla Zingale.
Inoltre, dalle ulteriori testimonianze rese nel corso dell'istruttoria, è emerso
Pag. 6 di 9 che il rapporto tra le parti fosse caratterizzato da un elevato indice di litigiosità, alimentato dai comportamenti di entrambi i coniugi, tali, comunque, da escludere che la crisi del rapporto di coniugio possa essere addebitato all'una o all'altra parte.
Ordunque secondo una recente pronuncia di Legittimità: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza n. 40795/2021). In virtù delle superiori argomentazioni, la richiesta di addebito della separazione al resistente va dunque rigettata, non essendo stata fornita prova della riconducibilità della crisi coniugale esclusivamente ai comportamenti del resistente. In ordine alla richiesta di assegno per il mantenimento della moglie, osservare il Collegio come la stessa non può essere accolta, atteso che, per come statuito già dal
Presidente in seno all'ordinanza del 22.12.2016 e per come emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, la anche in costanza di Pt_1
matrimonio, ha sempre svolto un'attività lavorativa, ed ha continuato a svolgerla anche negli anni successivi, al punto che, all'udienza del
17.02.2023 per il tramite del suo procuratore in sede di proposta
Pag. 7 di 9 conciliativa rinunciava al predetto assegno di mantenimento con ciò dimostrando di essere in grado di provvedere autonomamente al suo mantenimento.
In relazione all' assegno per il mantenimento della LI ormai Per_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale dello , per come emersa dalla relazione CP_1
della Guardia di Finanza depositata in atti, ritenendo superflua oltre che esplorativa ogni ulteriore indagine patrimoniale, atteso il breve lasso di tempo trascorso da quella in atti, e delle accresciute esigenze di vita della LI studente universitaria fuori sede, il Collegio ritiene di dover rideterminare il contributo per il mantenimento della LI a Per_1
carico di nella misura di €. 500,00 mensili oltre alla Controparte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In ragione della comprovata sperequazione reddituale tra i coniugi, va disposto che contribuisca al pagamento delle spese Controparte_1
straordinarie, individuabili come da Protocollo in uso a questo Tribunale, occorrenti per la LI , nella misura del 60%, ivi comprese le Per_1
spese per tasse universitarie e di alloggio nella città di frequenza dei relativi corsi.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in ragione della reciproca soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa in composizione collegiale, vista la sentenza non definitiva n. 901/2022 che ha pronunciato la separazione tra i coniugi e definitivamente pronunciando nel Parte_1 Controparte_1
Pag. 8 di 9 giudizio in epigrafe emarginato:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domande di affidamento della LI e di assegnazione della Per_1
casa coniugale;
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione a Controparte_1
3. Rigetta la domanda di assegno per il mantenimento di
[...]
; Parte_1
4. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
ricorrente a titolo di mantenimento della LI maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente la somma di € 500,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. Dispone che contribuisca nella misura del 60% alle Controparte_1
spese straordinarie necessarie per la LI;
6. Compensa per intero le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera d Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa in data 19/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Dott.ssa Veronica Milone
Pag. 9 di 9