Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6577/2020 , posta in deliberazione all'udienza dell'11.03.2025
TRA
“ (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Ing. , Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Carso n. 71, nello studio dell'Avv. Nicola Pagnotta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto Carratelli (C.F.
, E C.F._1
(già Controparte_2 [...]
), in persona del pro tempore (C.F. ), Controparte_3 CP_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
), P.IVA_3
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6765/2020 del Tribunale di Roma, Sez. II Civile, pubblicata il 30.04.2020.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: Dichiarare nullo, ovvero annullare, o dichiarare inefficace il “decreto di revoca totale delle agevolazioni, concesse con Decreto di concessione provvisoria n.127564 del 05/08/2003 ai sensi del 1° Bando P.I.A. Innovazione, Misura 2.1 a del P.O.N. 2000-2006 “Sviluppo imprenditoriale locale”, relativo al programma proposto dalla ditta prog. D07/0224/P 91303-12, con Parte_1 recupero della complessiva somma di € 12.094.744,84”.- 2. dichiarare che, stante
3. dichiarare, pertanto, il diritto della Società appellante a conseguire il residuo importo di finanziamento agevolato non ancora erogato, e, pertanto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore della medesima Società, della somma di € 15.931.830,42 oltre interessi ex art.1284 c.c.- 4. ordinare, inoltre, all'Amministrazione appellata di svincolare la polizza assicurativa n. 054673393 emessa il 07.04.2004 dall'Agenzia di Reggio Calabria della Riunione Adriatica di Sicurtà spa per l'importo di € 7.212.238,00, a garanzia delle anticipazioni concesse, atteso che la stessa aveva validità soltanto fino all'avvenuta realizzazione del Il tutto con vittoria Pt_2 di spese e competenze del doppio grado di lite”.- In via istruttoria, chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare ed a quantificare il costo effettivo per la costruzione dell'opificio industriale in Candidoni per cui è causa, comprensivo anche dell'acquisto di tutte le attrezzature facenti parte del progetto finanziato».
Per l'appellato:rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato e non provato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.9.2015, la società “ Parte_1
conveniva in giudizio il (ora
[...] Controparte_3 [...]
) dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'annullamento o la Controparte_2 declaratoria di nullità/inefficacia del decreto ministeriale del 22.5.2015 (notificato il 17.6.2015), con cui erano state revocate le agevolazioni concesse con D.M. n. 127564 del
5.8.2003 ai sensi del 1° Bando P.I.A. Innovazione, con contestuale ordine di recupero delle somme erogate (€ 12.094.744,84). Chiedeva altresì l'accertamento dell'insussistenza degli inadempimenti contestati, la condanna del al pagamento del residuo CP_3 finanziamento (€ 15.931.830,42 oltre interessi) e lo svincolo di una polizza fideiussoria .
L'attrice deduceva l'illegittimità della revoca, fondata su accertamenti della Guardia di NZ (GD) nell'ambito di un procedimento penale, contestandone il valore probatorio e la fondatezza nel merito (asserita fittizietà di costi, mancata realizzazione del programma, insussistenza della morosità). Lamentava inoltre la nullità del procedimento amministrativo per mancato accesso alla documentazione .
Si costituiva il , resistendo alla domanda e sottolineando la pluralità dei motivi CP_3 di revoca: gravi irregolarità emerse dagli accertamenti GD (costi non sostenuti, documentazione falsa, sovrafatturazioni, fittizietà aumento capitale), applicazione di misura interdittiva ex D.Lgs. 231/01, sequestro preventivo disposto dal GIP e morosità ultrannuale nel rimborso del finanziamento (rate 2012 e 2013), quest'ultima costituente autonoma causa di revoca prevista dal decreto di concessione Cit. 4Cit. 12.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6765/2020 pubblicata il 30.04.2020, rigettava integralmente le domande attoree, condannando la società al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di nullità per mancato accesso, non essendo stato provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Nel merito, giudicava sufficienti a giustificare la revoca sia le gravi irregolarità emerse dagli accertamenti GD e dai provvedimenti giudiziari (configuranti un grave inadempimento), sia la morosità ultrannuale nel pagamento delle rate, operante di diritto e non necessitante di previa messa in mora .
Avverso tale sentenza proponeva appello la “ con atto Parte_1 notificato il 10.12.2020, articolando quattro motivi principali volti a contestare: 1) l'esclusione della nullità per mancato accesso documentale;
2) la valutazione degli accertamenti GD e dei provvedimenti giudiziari come idonei a fondare la revoca;
3) il riconoscimento della morosità come causa di revoca;
4) la sussistenza complessiva dei presupposti per la revoca e il recupero. Chiedeva altresì l'ammissione di TU .
Si costituiva in appello il , chiedendo il rigetto Controparte_2 del gravame e la confer-ma della sentenza impugnata .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sul primo motivo di appello: nullità del decreto di revoca per mancato accesso alla documentazione.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente escluso la nullità del decreto di revoca per violazione del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, sostenendo che tale vizio sussisterebbe *in re ipsa* senza necessità di dimostrare un pregiudizio concreto .
Il motivo è infondato.
Come correttamente statuito dal primo giudice, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, incluso il diritto di accesso, non determina l'annullabilità del provvedimento qualora l'amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies, comma 2, L. 241/90). Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcun elemento concreto per dimostrare che l'accesso alla documentazione (peraltro non specificata) avrebbe potuto condurre ad un esito diverso del procedimento di revoca. Non è stato allegato né provato quale specifico pregiudizio sia derivato al diritto di difesa.
Peraltro, come evidenziato dall'Amministrazione appellata , la società era pienamente a conoscenza degli elementi posti a fondamento della revoca: gli accertamenti della GD erano stati svolti in contraddittorio;
i provvedimenti giudiziari (misura interdittiva e sequestro) erano stati notificati;
la morosità era un fatto noto alla società, destinataria di solleciti . La documentazione relativa al procedimento penale era accessibile in quella sede. Le stesse articolate difese svolte in entrambi i gradi di giudizio dimostrano che l'appellante ha avuto piena contezza dei motivi della revoca e ha potuto ampiamente contraddire.
Il primo motivo deve, pertanto, essere respinto.
2. Sul secondo motivo di appello: valutazione degli accertamenti GD e dei provvedimenti giudiziari.
L'appellante critica la sentenza per aver ritenuto gli accertamenti della GD e i provvedimenti giudiziari sufficienti a giustificare la revoca, senza considerare le proprie contestazioni sulla loro efficacia probatoria e senza esaminare nel merito le specifiche difese .
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che le gravi irregolarità emerse dagli accertamenti della GD (costi non sostenuti, documentazione ideologicamente falsa, sovrafatturazione, fittizietà dell'aumento di capitale sociale) , corroborate dall'applicazione della misura interdittiva ex D.Lgs. 231/01 e dal sequestro preventivo , costituissero elementi sufficienti a fondare, in via autonoma rispetto all'esito del procedimento penale, la revoca delle agevolazioni.
I verbali redatti dalla GD nell'esercizio delle proprie funzioni fanno fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
(art. 2700 c.c.) e costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice. L'Amministrazione ha il potere-dovere di valutare autonomamente tali fatti ai fini della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle agevolazioni pubbliche, in virtù del principio di autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale. La non veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario o la commissione di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento comportano la decadenza dal beneficio, essendo venuto meno il rapporto fiduciario e il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa sulle agevolazioni.
Le contestazioni mosse dall'appellante nel merito delle singole irregolarità, pur ampiamente illustrate, non sono idonee a superare la gravità del quadro complessivo emerso dagli accertamenti e valutato congruamente sia dall'Amministrazione che dal Tribunale. Il giudice di merito ha legittimamente esercitato il proprio potere di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.), ritenendo prevalenti gli elementi a sostegno della revoca.
Il secondo motivo è quindi infondato.
3. Sul terzo motivo di appello: rilevanza della morosità.
L'appellante contesta la rilevanza della morosità nel pagamento delle rate 2012 e 2013 come causa di revoca, adducendo l'assenza di messa in mora, la richiesta di moratoria, gli effetti della sospensione e i presunti crediti vantati . Il motivo è manifestamente infondato.
L'art. 3, comma 5, lett. g) del decreto di concessione provvisoria del 5.8.2003 prevedeva espressamente la revoca delle agevolazioni in caso di “mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso” . Tale previsione è conforme alla normativa generale in materia di revoca di agevolazioni pubbliche.
La morosità ultrannuale per le rate scadute il 5.8.2012 e il 5.8.2013 è pacifica e non contestata nel suo fatto storico. Essa costituisce, pertanto, un'autonoma e sufficiente causa di revoca.
Le giustificazioni addotte dall'appellante sono irrilevanti: - La messa in mora non era necessaria, trattandosi di debito con scadenza determinata- La richiesta di moratoria è stata legittimamente respinta per carenza dei requisiti . - La sospensione delle erogazioni o l'avvio del procedimento di revoca non sospendevano l'obbligo di restituzione delle rate già scadute. Non è ammessa compensazione tra il debito certo, liquido ed esigibile per le rate scadute e i presunti crediti futuri e incerti relativi al saldo del finanziamento.
Anche il terzo motivo deve quindi essere rigettato.
4. Sul quarto motivo di appello: legittimità complessiva della revoca.
L'ultimo motivo, che riassume le censure precedenti contestando la sussistenza dei presupposti per la revoca , è parimenti infondato.
La revoca disposta dal e confermata dal Tribunale risulta legittima in quanto CP_3 fondata su plurimi, autonomi e gravi motivi: le irregolarità e le condotte fraudolente accertate dalla GD , l'ordine giudiziario derivante dalla misura interdittiva e la morosità ultrannuale nel rimborso del finanziamento . Ciascuno di tali motivi sarebbe stato di per sé sufficiente a giustificare la revoca totale delle agevolazioni e l'obbligo di restituzione delle somme percepite, a tutela delle risorse pubbliche.
L'asserita ultimazione dell'opificio non sana la gravità degli inadempimenti contestati.
5. Sulla richiesta di TU.
La richiesta di disporre TU per quantificare il costo dell'opificio è inammissibile in quanto irrilevante ai fini della decisione, che verte sulla legittimità della revoca per inadempimenti specifici, ed avente carattere meramente esplorativo .
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da “ contro il Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 6765/2020 del Tribunale di Roma, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2) Condanna la società appellante “ , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del , liquidate in € . 5800,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre accessori.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05 maggio 2025
Il Consigliere Estensore IL PRESIDENTE