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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/10/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 893/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – cancel- lazione dagli elenchi dei braccianti agricoli – indennità di maternità pre e post partum promossa da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Illuminato Lupo –
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen- P.IVA_1 tato e difeso dall'avv. Marco Luzi – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro,
l'odierna appellante, premesso di aver svolto attività di lavoro dipendente come bracciante agricolo dal 21.12.2017 al 30.12.2017 per 5 giorni e dal
01.08.2018 al 30.09.2018 per 52 giorni presso la Ditta “La ER AT”
(da lei erroneamente indicato come “padre” laddove si tratta del suocero) esponeva di aver inoltrato all domanda di congedo di maternità ante- CP_1 partum per l'interdizione anticipata dal lavoro ex art. 17 comma 2 lett. a) –
D.Lgs. 151/2001 come modificato dall'art. 5 D.L. 05/2012 convertito in L.
35/12 nonché, domanda di astensione obbligatoria post-partum.
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Rilevava che l'ente previdenziale, con nota del 19.06.2019, comunicava il rigetto delle suddette domande, avendo disposto la cancellazione delle gior- nate agricole per gli anni 2017 e 2018.
Indi, lamentava l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione dagli elen- chi agricoli nonché di quello di rigetto delle domande di maternità, deducen- do che l'effettività del rapporto di lavoro era provata dalla documentazione versata in atti.
Concludeva chiedendo, previo accertamento dello svolgimento di attività la- vorativa di natura subordinata in qualità di bracciante agricolo negli anni
2017 e 2018 nell'azienda agricola “La ER AT”, l'annullamento dei provvedimenti di cancellazione dell'odierna appellante dagli elenchi dei
BB.AA per gli anni 2017 e 2018 con conseguente ordine di reiscrizione nei suddetti elenchi per lo stesso numero di giornate cancellate per ciascun anno;
nonché l'annullamento dei provvedimenti di rigetto delle suddette domande di congedo di maternità con condanna dell'ente previdenziale a corrispon- derle le relative indennità.
Il Tribunale, con sentenza n. 1367 dell'11.04.2022, rigettava il ricorso per difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro, ritenendo non atten- dibili le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Compensava le spese di lite per la complessità della vicenda.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la parte soccombente, con atto del 5.10.2022. Resisteva al gravame l . CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea interpre- tazione dei fatti di causa compiuta dal primo giudice omettendo di conside- rare le circostanze emergenti dal verbale ispettivo.
Contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, deduce, anzitutto, di aver riferito correttamente, in sede di accertamento ispettivo, i periodi di in-
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, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, le giornate lavorate, l'orario Pt_2 di lavoro, l'attività svolta, indicando, per l'anno 2018, anche i nominativi di altri operai presenti sui luoghi di lavoro.
Sostiene che dette dichiarazioni, provano la sussistenza del rapporto di lavo- ro la cui prestazione era a titolo oneroso, come si evince dalla copia, agli atti, degli assegni bancari consegnati dal datore di lavoro e mai oggetto di conte- stazione.
Si duole, quindi, del mancato esercizio da parte del giudice di primo grado dei poteri istruttori per non aver richiesto l'integrazione dei documenti alle- gati al verbale ispettivo, tra i quali le buste paga relative agli operai dell'azienda oggetto di accertamento. Quanto sopra è, a suo dire, sufficiente per provare la sussistenza del rapporto di lavoro.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata valu- tazione delle testimonianze assunte in primo grado.
Rileva che l'ente previdenziale non contesta, invero, l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, ma la natura non subordinata dello stesso.
Ed infatti, l'ispettore, dott.ssa sentita come teste, dopo aver di- Tes_1 chiarato che la ditta in questione svolgeva attività produttiva ravvisabile nel- la stessa coltivazione dei campi, a precisa domanda aveva risposto che la na- tura non subordinata del rapporto di lavoro si evinceva, per i periodi prece- denti al 2018, dalla mancanza di elementi probanti la corresponsione della retribuzione all'appellante.
Tale dichiarazione dovrebbe travolgere solo l'anno 2017, ma non anche il
2018, per il quale, invece, la prova documentale esisteva ed era inconfutabi- le, ricavandosi dal verbale ispettivo che gli assegni per l'anno 2018 sono sta- ti consegnati.
Contesta che il giudice di prime cure abbia ritenuto le deposizioni dei testi escussi all'udienza del 07/06/2021 poco attendibili sulla base del rapporto di amicizia che legava gli stessi al titolare dell'azienda. Sostiene, infatti, che il detto rapporto di amicizia giustifica non solo la presenza dei testi all'interno della proprietà privata dell'azienda, ma anche la conoscenza che gli stessi
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hanno avuto dei fatti e delle circostanze oggetto di causa. Aggiunge, altresì, che il teste era legato al titolare della ditta anche da Testimone_2 CP_2 ni di lavoro, atteso che si occupava, per conto della ditta della moglie, di consegnare materiale agricolo presso la Ditta “La ER AT”.
Assume che alla luce di quanto sopra, è, piuttosto, ragionevole pensare che, nelle diverse occasioni di accesso ai luoghi di lavoro, i testi avevano potuto constatare lo svolgimento di mansioni attinenti all'attività agricola, quali piantare alberi, usare la zappa o occuparsi dell'attività di raccolta dei frutti. È evidente, che le suddette attività, si svolgevano in tempi e modi diversi.
L'appellante critica, altresì, la sentenza per avere ritenuto non credibile la circostanza, riferita dal teste che, in una delle occasioni in cui aveva accom- pagnato il datore di lavoro sui terreni, aveva assistito alla consegna di som- me di denaro, a titolo di retribuzione riferibile all'anno 2017.
Evidenzia che, dalla ricostruzione appena fatta, emerge chiaramente che le deposizioni dei due testi non sono solo plausibili, ma anche attendibili e uni- tamente alla prova documentale dimostrano non solo la sussistenza del rap- porto di lavoro, mai contestato, ma anche la sua natura di lavoro subordina- to.
3. Con l'ultimo motivo di appello, infine, censura la disposta compensazione delle spese del giudizio.
4. I motivi, strettamente connessi tra oro, vanno esaminati congiuntamente.
4.1. Sotto il profilo probatorio giova muovere dal “Verbale unico di accer- tamento e notificazione n. 2018015041/DDL del 10/12/2018”, prodotto in atti;
dallo stesso si evince, come già evidenziato dal giudice di prime cure, in merito alle dichiarazioni rese agli ispettori dalla ricorrente, in questa sede appellante, che «le numerose imprecisioni circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro come il periodo di ingaggio, il luogo di lavoro,
l'ammontare della retribuzione, conducono a ritenere insussistente il suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda Al ER AT». Dun- que l'assunto ispettivo, fatto proprio dal primo giudice riguarda il carattere fittizio del rapporto lavoro denunciato e non solo l'assenza dei requisiti della
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subordinazione.
Invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità (Cass. civ. sez. lav. n. 13769 del 2022; Cass. 19 maggio 2003 n.7845, Cass. 12.06.2000
n.7995, Cass. 5 aprile 2000 n.4232, Cass. n. 28716/2011Cass. n. 2739/2016),
l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una fun- zione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione pro- batoria che, però, viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, di- CP_1 sconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9). In tal caso, il lavora- tore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rappor- to dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conse- quenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
È stato altresì precisato (Cass. n. 13877/2012) che: “... presupposto e giusti- ficazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. Lgt. n. 212 del 1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di la- voro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'inte- ressato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi con- fronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che l' previdenziale convenuto conte- CP_1 sti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (co- me, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato). In questo caso il giudice non può limitarsi a risolve- re la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presup- posto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevola- zione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente
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e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass. n. 26816 del2008, n. 16585 del
2004) ...”.
4.2. Nel caso in esame va confermato il giudizio di inattendibilità dei testi espresso dal primo giudice, dal confronto incrociato di più elementi probato- ri, che qui è necessario riportare.
L'odierna appellante, sentita dagli ispettori il 20.11.2018, ha reso le seguenti dichiarazioni, vaghe e contraddittorie: 1) dopo aver affermato di aver lavora- to nelle campagne del suocero, non ha saputo «dire dove si trovano i terre- ni»; 2) dopo aver affermato di aver lavorato nel mese di dicembre 2017, non ha saputo indicare i giorni, «per un paio di giorni ma non so indicarli»; 3) dopo aver affermato di aver provveduto a “strappare l'erba, raccogliere la legna” ha però dichiarato di non ricordarsi «di aver lavorato da sola o con altri colleghi»; 4) ha affermato di aver lavorato “dal 1° agosto al 30 settem- bre” «per tutti i giorni della settimana da lunedì al venerdì, anzi non mi ri- cordo con precisione»; 5) ha affermato: «iniziavo a lavorare alle ore 7.00 e finivo all'ora di pranzo, ma non mi ricordo per quanti giorni».
Sebbene poi l'appellante abbia anche dichiarato: «nel mese di agosto e set- tembre 2018 ho lavorato con mio marito [ ]», questi, pari- Controparte_3 menti sentito dagli ispettori, ha ammesso (il 23 ottobre 2018): «non mi ri- cordo quale periodo e per quanto tempo mia moglie ha lavorato insieme e a me» e, nell'audizione del 20 novembre 2018 ha precisato: «mia moglie ha lavorato insieme a me nel periodo di settembre 2018 per la raccolta del pi- stacchio, non mi ricordo se prima di settembre abbia lavorato […] preciso che mia moglie ha lavorato per qualche giornata prima del mese di settem- bre».
L'appellante ha anche precisato che «a dicembre 2017 ho lavorato in un solo terreno in cui vi erano degli alberi di pistacchio»
Quanto alla retribuzione, l'appellante ha riferito agli ispettori che «ad agosto
e settembre 2018 sono stata retribuita € 1.000 circa, con assegno che mi ha consegnato mio suocero […] nel 2017 sono stata pagata in contanti ma non
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so dire quanto».
Ora, il teste ha riferito di essersi recato «due o tre Testimone_3 volte su dei terreni di proprietà dell'Avvocato La Ferrara AT che si trovano in Saragoddio, Ginestrola e Ricolia in Comune di Bronte… nell'anno 2018» e, per il 2017, ha affermato di essere «andato sempre negli stessi terreni nel dicembre del 2017, in prossimità del natale e [di avere] vi- sto anche in questa occasione la signora ed il marito Pt_1 CP_3
, intenti a piantare alberelli», laddove la stessa appellante, come so-
[...] pra evidenziato, per l'anno 2017, ha detto di aver lavorato in un solo terreno.
Il teste inoltre ha riferito «di essere andato nel 2017 di venerdì, quindi ho vi- sto lavorare la signora in tale giornata e credo che la stessa lavorasse tutti i giorni tranne la domenica», laddove la stessa appellante ha affermato di aver lavorato per un paio di giorni.
Peraltro, il teste ha precisato di essersi «recato una volta nel dicembre
2017»,
«in prossimità del natale e [di avere] visto anche in questa occasione la si- gnora ed il marito , intenti a piantare alberelli», Pt_1 Controparte_3 laddove nel ricorso introduttivo è stato allegato che dal 21.12.2017 al
30.12.2107, per 5 giorni di lavoro, la ricorrente svolgeva «attività di pulitura dei terreni» (pag. 1 ricorso di primo grado).
Anzi, l'attività di piantumazione di alberelli non è nemmeno stata indicata nel ricorso di primo grado: «La Signora al pari svolgeva Parte_1
l'attività di lavoro subordinato e segnatamente quelle di raccogliere frutti
(olive, mandorle, pistacchi, pere, uva); togliere erbacce;
zappare i terreni;
togliere pietre;
raccogliere la legna, ed altri lavori inerenti alla coltivazione dei fondi» (pag. 3 ricorso di primo grado).
Quanto all'orario di lavoro, indicato nel ricorso di primo grado «dalle ore
7,00 alle ore 16,00 con un'ora di pausa pranzo dalle ore 12,00 alle ore
13,00», il teste non ha riferito di averlo appreso per diretta conoscenza Tes_3 ma solo perché «So che chi lavora in agricoltura osserva un orario di lavoro dalle ore 7.0 alle ore 16.0 con un 'ora di pausa pranzo». Invece l'appellante
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ha dichiarato agli ispettori – come visto sopra – di aver lavorato dalle 7 fino all'ora di pranzo.
4.3. Anche il teste ha riferito che «Su tali terreni ho visto Testimone_2 lavorare la signora ed il marito della stessa, il figlio dell'avvocato Pt_1 che si chiama […] Ribadisco di aver visto lavorare nei Controparte_3 terreni indicati, nell'anno 2017 a fine anno, […] la signora ed il fi- Pt_1 glio dell'Avvocato gettare il concime nelle piante, ricordo bene che era uno degli anni dispari per la raccolta del pistacchi. Nell'anno 2018, ho visto la signora ogni volta che ci andavo la signora intente a fare vari la- Pt_1 vori, raccolta della legna ,bruciare la legna, sistemare un muretto in pietra lavica, raccogliere pistacchi». La dichiarazione è già così palesemente inat- tendibile poiché il teste – da un lato – ha affermato di ricordare bene che il
2017 era uno degli anni dispari per la raccolta dei pistacchi e poi che anche nel 2018 ha visto la raccogliere pistacchi. Pt_1
Ma, soprattutto, è totalmente incongruente con le dichiarazioni rese dal mari- to dell'appellante, , secondo cui – come sopra visto – «non Controparte_3 mi ricordo quale periodo e per quanto tempo mia moglie ha lavorato insie- me e a me» e, «mia moglie ha lavorato insieme a me nel periodo di settem- bre 2018 per la raccolta del pistacchio, non mi ricordo se prima di settem- bre abbia lavorato […] preciso che mia moglie ha lavorato per qualche giornata prima del mese di settembre».
Parimenti le dichiarazioni del teste in merito agli orari di lavoro dell'appellante «quando mi recavo sui terreni ho visto la signora Pt_1 sia di mattina che di pomeriggio» contrastano con quanto affermato – come visto sopra –dall'appellante agli ispettori «iniziavo a lavorare alle ore 7.00 e finivo all'ora di pranzo, ma non mi ricordo per quanti giorni».
Quanto alle direttive che avrebbe impartito il datore di lavoro all'appellante, il teste, rispondendo al capitolato di prova sub 7 del ricorso introduttivo
(“vero o no che la Sig.ra prestava la propria attività di la- Parte_1 voro anzi descritta alle dipendenze e sotto la direzione del suddetto datore di lavoro (La ER AT)” ha risposto «ho visto l'Avvocato CP_3
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dare direttive su come svolgere l'attività lavorativa» ma, rispondendo poi al capitolato sub 9 del ricorso (“vero o no che la Sig.ra era Parte_1 obbligata a rispettare le direttive del Sig. La ER AT, non aveva al- cuna autonomia decisionale sull'attività da svolgere;
doveva recarsi sul luo- go di lavoro indicato negli orari suddetti, non poteva assentarsi senza forni- re alcuna preventiva comunicazione di giustificazione, oppure giustificarla successivamente;
che era sottoposta al potere disciplinare del ricorrente”) ha risposto «Non posso rispondere alla domanda in quanto nulla so in meri- to, posso dire che l'avvocato mi confidava che la nuora ascoltava le diretti- ve, quindi faceva bene il suo lavoro ed al contrario di suo figlio di cui si la- mentava;
non ho mai visto 1'Avvocato rimproverare la nuora, CP_3 mentre invece ho visto che spesso rimproverava il figlio».
Ma, soprattutto, le dichiarazioni del teste si scontrano con un dato di fatto incontrovertibile, ossia che La ER AT ha dichiarato agli ispettori
(verbale del 18 ottobre 2018) dapprima, di non svolgere «alcuna attività sui terreni perché sono invalido civile in quanto cieco e pensionato» e poi di occuparsi «personalmente della potatura di qualche pianta, come il pistac- chio, il pero».
È davvero arduo credere che il , cieco, possa avere “valutato” il CP_3 lavoro svolto dalla nuora e dal figlio tanto da averlo poi riferito anche al te- ste.
5. L'appello va dunque respinto.
6. Le spese vanno dichiarate irripetibili avendo l'appellante reso la dichiara- zione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ove dovu- to.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
spese irripetibili.
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Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 893/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – cancel- lazione dagli elenchi dei braccianti agricoli – indennità di maternità pre e post partum promossa da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Illuminato Lupo –
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen- P.IVA_1 tato e difeso dall'avv. Marco Luzi – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro,
l'odierna appellante, premesso di aver svolto attività di lavoro dipendente come bracciante agricolo dal 21.12.2017 al 30.12.2017 per 5 giorni e dal
01.08.2018 al 30.09.2018 per 52 giorni presso la Ditta “La ER AT”
(da lei erroneamente indicato come “padre” laddove si tratta del suocero) esponeva di aver inoltrato all domanda di congedo di maternità ante- CP_1 partum per l'interdizione anticipata dal lavoro ex art. 17 comma 2 lett. a) –
D.Lgs. 151/2001 come modificato dall'art. 5 D.L. 05/2012 convertito in L.
35/12 nonché, domanda di astensione obbligatoria post-partum.
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Rilevava che l'ente previdenziale, con nota del 19.06.2019, comunicava il rigetto delle suddette domande, avendo disposto la cancellazione delle gior- nate agricole per gli anni 2017 e 2018.
Indi, lamentava l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione dagli elen- chi agricoli nonché di quello di rigetto delle domande di maternità, deducen- do che l'effettività del rapporto di lavoro era provata dalla documentazione versata in atti.
Concludeva chiedendo, previo accertamento dello svolgimento di attività la- vorativa di natura subordinata in qualità di bracciante agricolo negli anni
2017 e 2018 nell'azienda agricola “La ER AT”, l'annullamento dei provvedimenti di cancellazione dell'odierna appellante dagli elenchi dei
BB.AA per gli anni 2017 e 2018 con conseguente ordine di reiscrizione nei suddetti elenchi per lo stesso numero di giornate cancellate per ciascun anno;
nonché l'annullamento dei provvedimenti di rigetto delle suddette domande di congedo di maternità con condanna dell'ente previdenziale a corrispon- derle le relative indennità.
Il Tribunale, con sentenza n. 1367 dell'11.04.2022, rigettava il ricorso per difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro, ritenendo non atten- dibili le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Compensava le spese di lite per la complessità della vicenda.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la parte soccombente, con atto del 5.10.2022. Resisteva al gravame l . CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea interpre- tazione dei fatti di causa compiuta dal primo giudice omettendo di conside- rare le circostanze emergenti dal verbale ispettivo.
Contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, deduce, anzitutto, di aver riferito correttamente, in sede di accertamento ispettivo, i periodi di in-
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, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, le giornate lavorate, l'orario Pt_2 di lavoro, l'attività svolta, indicando, per l'anno 2018, anche i nominativi di altri operai presenti sui luoghi di lavoro.
Sostiene che dette dichiarazioni, provano la sussistenza del rapporto di lavo- ro la cui prestazione era a titolo oneroso, come si evince dalla copia, agli atti, degli assegni bancari consegnati dal datore di lavoro e mai oggetto di conte- stazione.
Si duole, quindi, del mancato esercizio da parte del giudice di primo grado dei poteri istruttori per non aver richiesto l'integrazione dei documenti alle- gati al verbale ispettivo, tra i quali le buste paga relative agli operai dell'azienda oggetto di accertamento. Quanto sopra è, a suo dire, sufficiente per provare la sussistenza del rapporto di lavoro.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata valu- tazione delle testimonianze assunte in primo grado.
Rileva che l'ente previdenziale non contesta, invero, l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, ma la natura non subordinata dello stesso.
Ed infatti, l'ispettore, dott.ssa sentita come teste, dopo aver di- Tes_1 chiarato che la ditta in questione svolgeva attività produttiva ravvisabile nel- la stessa coltivazione dei campi, a precisa domanda aveva risposto che la na- tura non subordinata del rapporto di lavoro si evinceva, per i periodi prece- denti al 2018, dalla mancanza di elementi probanti la corresponsione della retribuzione all'appellante.
Tale dichiarazione dovrebbe travolgere solo l'anno 2017, ma non anche il
2018, per il quale, invece, la prova documentale esisteva ed era inconfutabi- le, ricavandosi dal verbale ispettivo che gli assegni per l'anno 2018 sono sta- ti consegnati.
Contesta che il giudice di prime cure abbia ritenuto le deposizioni dei testi escussi all'udienza del 07/06/2021 poco attendibili sulla base del rapporto di amicizia che legava gli stessi al titolare dell'azienda. Sostiene, infatti, che il detto rapporto di amicizia giustifica non solo la presenza dei testi all'interno della proprietà privata dell'azienda, ma anche la conoscenza che gli stessi
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hanno avuto dei fatti e delle circostanze oggetto di causa. Aggiunge, altresì, che il teste era legato al titolare della ditta anche da Testimone_2 CP_2 ni di lavoro, atteso che si occupava, per conto della ditta della moglie, di consegnare materiale agricolo presso la Ditta “La ER AT”.
Assume che alla luce di quanto sopra, è, piuttosto, ragionevole pensare che, nelle diverse occasioni di accesso ai luoghi di lavoro, i testi avevano potuto constatare lo svolgimento di mansioni attinenti all'attività agricola, quali piantare alberi, usare la zappa o occuparsi dell'attività di raccolta dei frutti. È evidente, che le suddette attività, si svolgevano in tempi e modi diversi.
L'appellante critica, altresì, la sentenza per avere ritenuto non credibile la circostanza, riferita dal teste che, in una delle occasioni in cui aveva accom- pagnato il datore di lavoro sui terreni, aveva assistito alla consegna di som- me di denaro, a titolo di retribuzione riferibile all'anno 2017.
Evidenzia che, dalla ricostruzione appena fatta, emerge chiaramente che le deposizioni dei due testi non sono solo plausibili, ma anche attendibili e uni- tamente alla prova documentale dimostrano non solo la sussistenza del rap- porto di lavoro, mai contestato, ma anche la sua natura di lavoro subordina- to.
3. Con l'ultimo motivo di appello, infine, censura la disposta compensazione delle spese del giudizio.
4. I motivi, strettamente connessi tra oro, vanno esaminati congiuntamente.
4.1. Sotto il profilo probatorio giova muovere dal “Verbale unico di accer- tamento e notificazione n. 2018015041/DDL del 10/12/2018”, prodotto in atti;
dallo stesso si evince, come già evidenziato dal giudice di prime cure, in merito alle dichiarazioni rese agli ispettori dalla ricorrente, in questa sede appellante, che «le numerose imprecisioni circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro come il periodo di ingaggio, il luogo di lavoro,
l'ammontare della retribuzione, conducono a ritenere insussistente il suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda Al ER AT». Dun- que l'assunto ispettivo, fatto proprio dal primo giudice riguarda il carattere fittizio del rapporto lavoro denunciato e non solo l'assenza dei requisiti della
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subordinazione.
Invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità (Cass. civ. sez. lav. n. 13769 del 2022; Cass. 19 maggio 2003 n.7845, Cass. 12.06.2000
n.7995, Cass. 5 aprile 2000 n.4232, Cass. n. 28716/2011Cass. n. 2739/2016),
l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una fun- zione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione pro- batoria che, però, viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, di- CP_1 sconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9). In tal caso, il lavora- tore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rappor- to dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conse- quenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
È stato altresì precisato (Cass. n. 13877/2012) che: “... presupposto e giusti- ficazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. Lgt. n. 212 del 1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di la- voro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'inte- ressato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi con- fronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che l' previdenziale convenuto conte- CP_1 sti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (co- me, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato). In questo caso il giudice non può limitarsi a risolve- re la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presup- posto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevola- zione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente
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e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass. n. 26816 del2008, n. 16585 del
2004) ...”.
4.2. Nel caso in esame va confermato il giudizio di inattendibilità dei testi espresso dal primo giudice, dal confronto incrociato di più elementi probato- ri, che qui è necessario riportare.
L'odierna appellante, sentita dagli ispettori il 20.11.2018, ha reso le seguenti dichiarazioni, vaghe e contraddittorie: 1) dopo aver affermato di aver lavora- to nelle campagne del suocero, non ha saputo «dire dove si trovano i terre- ni»; 2) dopo aver affermato di aver lavorato nel mese di dicembre 2017, non ha saputo indicare i giorni, «per un paio di giorni ma non so indicarli»; 3) dopo aver affermato di aver provveduto a “strappare l'erba, raccogliere la legna” ha però dichiarato di non ricordarsi «di aver lavorato da sola o con altri colleghi»; 4) ha affermato di aver lavorato “dal 1° agosto al 30 settem- bre” «per tutti i giorni della settimana da lunedì al venerdì, anzi non mi ri- cordo con precisione»; 5) ha affermato: «iniziavo a lavorare alle ore 7.00 e finivo all'ora di pranzo, ma non mi ricordo per quanti giorni».
Sebbene poi l'appellante abbia anche dichiarato: «nel mese di agosto e set- tembre 2018 ho lavorato con mio marito [ ]», questi, pari- Controparte_3 menti sentito dagli ispettori, ha ammesso (il 23 ottobre 2018): «non mi ri- cordo quale periodo e per quanto tempo mia moglie ha lavorato insieme e a me» e, nell'audizione del 20 novembre 2018 ha precisato: «mia moglie ha lavorato insieme a me nel periodo di settembre 2018 per la raccolta del pi- stacchio, non mi ricordo se prima di settembre abbia lavorato […] preciso che mia moglie ha lavorato per qualche giornata prima del mese di settem- bre».
L'appellante ha anche precisato che «a dicembre 2017 ho lavorato in un solo terreno in cui vi erano degli alberi di pistacchio»
Quanto alla retribuzione, l'appellante ha riferito agli ispettori che «ad agosto
e settembre 2018 sono stata retribuita € 1.000 circa, con assegno che mi ha consegnato mio suocero […] nel 2017 sono stata pagata in contanti ma non
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so dire quanto».
Ora, il teste ha riferito di essersi recato «due o tre Testimone_3 volte su dei terreni di proprietà dell'Avvocato La Ferrara AT che si trovano in Saragoddio, Ginestrola e Ricolia in Comune di Bronte… nell'anno 2018» e, per il 2017, ha affermato di essere «andato sempre negli stessi terreni nel dicembre del 2017, in prossimità del natale e [di avere] vi- sto anche in questa occasione la signora ed il marito Pt_1 CP_3
, intenti a piantare alberelli», laddove la stessa appellante, come so-
[...] pra evidenziato, per l'anno 2017, ha detto di aver lavorato in un solo terreno.
Il teste inoltre ha riferito «di essere andato nel 2017 di venerdì, quindi ho vi- sto lavorare la signora in tale giornata e credo che la stessa lavorasse tutti i giorni tranne la domenica», laddove la stessa appellante ha affermato di aver lavorato per un paio di giorni.
Peraltro, il teste ha precisato di essersi «recato una volta nel dicembre
2017»,
«in prossimità del natale e [di avere] visto anche in questa occasione la si- gnora ed il marito , intenti a piantare alberelli», Pt_1 Controparte_3 laddove nel ricorso introduttivo è stato allegato che dal 21.12.2017 al
30.12.2107, per 5 giorni di lavoro, la ricorrente svolgeva «attività di pulitura dei terreni» (pag. 1 ricorso di primo grado).
Anzi, l'attività di piantumazione di alberelli non è nemmeno stata indicata nel ricorso di primo grado: «La Signora al pari svolgeva Parte_1
l'attività di lavoro subordinato e segnatamente quelle di raccogliere frutti
(olive, mandorle, pistacchi, pere, uva); togliere erbacce;
zappare i terreni;
togliere pietre;
raccogliere la legna, ed altri lavori inerenti alla coltivazione dei fondi» (pag. 3 ricorso di primo grado).
Quanto all'orario di lavoro, indicato nel ricorso di primo grado «dalle ore
7,00 alle ore 16,00 con un'ora di pausa pranzo dalle ore 12,00 alle ore
13,00», il teste non ha riferito di averlo appreso per diretta conoscenza Tes_3 ma solo perché «So che chi lavora in agricoltura osserva un orario di lavoro dalle ore 7.0 alle ore 16.0 con un 'ora di pausa pranzo». Invece l'appellante
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ha dichiarato agli ispettori – come visto sopra – di aver lavorato dalle 7 fino all'ora di pranzo.
4.3. Anche il teste ha riferito che «Su tali terreni ho visto Testimone_2 lavorare la signora ed il marito della stessa, il figlio dell'avvocato Pt_1 che si chiama […] Ribadisco di aver visto lavorare nei Controparte_3 terreni indicati, nell'anno 2017 a fine anno, […] la signora ed il fi- Pt_1 glio dell'Avvocato gettare il concime nelle piante, ricordo bene che era uno degli anni dispari per la raccolta del pistacchi. Nell'anno 2018, ho visto la signora ogni volta che ci andavo la signora intente a fare vari la- Pt_1 vori, raccolta della legna ,bruciare la legna, sistemare un muretto in pietra lavica, raccogliere pistacchi». La dichiarazione è già così palesemente inat- tendibile poiché il teste – da un lato – ha affermato di ricordare bene che il
2017 era uno degli anni dispari per la raccolta dei pistacchi e poi che anche nel 2018 ha visto la raccogliere pistacchi. Pt_1
Ma, soprattutto, è totalmente incongruente con le dichiarazioni rese dal mari- to dell'appellante, , secondo cui – come sopra visto – «non Controparte_3 mi ricordo quale periodo e per quanto tempo mia moglie ha lavorato insie- me e a me» e, «mia moglie ha lavorato insieme a me nel periodo di settem- bre 2018 per la raccolta del pistacchio, non mi ricordo se prima di settem- bre abbia lavorato […] preciso che mia moglie ha lavorato per qualche giornata prima del mese di settembre».
Parimenti le dichiarazioni del teste in merito agli orari di lavoro dell'appellante «quando mi recavo sui terreni ho visto la signora Pt_1 sia di mattina che di pomeriggio» contrastano con quanto affermato – come visto sopra –dall'appellante agli ispettori «iniziavo a lavorare alle ore 7.00 e finivo all'ora di pranzo, ma non mi ricordo per quanti giorni».
Quanto alle direttive che avrebbe impartito il datore di lavoro all'appellante, il teste, rispondendo al capitolato di prova sub 7 del ricorso introduttivo
(“vero o no che la Sig.ra prestava la propria attività di la- Parte_1 voro anzi descritta alle dipendenze e sotto la direzione del suddetto datore di lavoro (La ER AT)” ha risposto «ho visto l'Avvocato CP_3
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dare direttive su come svolgere l'attività lavorativa» ma, rispondendo poi al capitolato sub 9 del ricorso (“vero o no che la Sig.ra era Parte_1 obbligata a rispettare le direttive del Sig. La ER AT, non aveva al- cuna autonomia decisionale sull'attività da svolgere;
doveva recarsi sul luo- go di lavoro indicato negli orari suddetti, non poteva assentarsi senza forni- re alcuna preventiva comunicazione di giustificazione, oppure giustificarla successivamente;
che era sottoposta al potere disciplinare del ricorrente”) ha risposto «Non posso rispondere alla domanda in quanto nulla so in meri- to, posso dire che l'avvocato mi confidava che la nuora ascoltava le diretti- ve, quindi faceva bene il suo lavoro ed al contrario di suo figlio di cui si la- mentava;
non ho mai visto 1'Avvocato rimproverare la nuora, CP_3 mentre invece ho visto che spesso rimproverava il figlio».
Ma, soprattutto, le dichiarazioni del teste si scontrano con un dato di fatto incontrovertibile, ossia che La ER AT ha dichiarato agli ispettori
(verbale del 18 ottobre 2018) dapprima, di non svolgere «alcuna attività sui terreni perché sono invalido civile in quanto cieco e pensionato» e poi di occuparsi «personalmente della potatura di qualche pianta, come il pistac- chio, il pero».
È davvero arduo credere che il , cieco, possa avere “valutato” il CP_3 lavoro svolto dalla nuora e dal figlio tanto da averlo poi riferito anche al te- ste.
5. L'appello va dunque respinto.
6. Le spese vanno dichiarate irripetibili avendo l'appellante reso la dichiara- zione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ove dovu- to.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
spese irripetibili.
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Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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