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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/04/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 878/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 01.06.2023 da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
TO (AP), via Val Tiberina n. 96, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Rollino EL Foro di Ascoli
Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Cupra Marittima, via Di Girolami Don
Marcello n. 4;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
residente a [...], attualmente domiciliato a
Monteprandone (AP), via Borgo da Monte n. 64;
RESISTENTE-contumace
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: filiazione naturale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 01.06.2023, ha dedotto di aver intrattenuto Parte_1
una convivenza more uxorio con , nato a [...] il [...], CP_1 ELla quale sono nati due figli: nato ad [...] il [...], e nata a [...] Per_1 Per_2
DE EL TO (AP) il 08.08.2018; in costanza di convivenza, la famiglia ha stabilito la residenza abituale a San DE EL TO (AP), via Val Tiberina n. 96 in un appartamento condotto in locazione. La convivenza, inizialmente tranquilla, nel corso EL tempo si è deteriorata, sino ad interrompersi nel 2021, a seguito ELla scoperta da parte ELla ricorrente che il faceva CP_1 uso di sostanze stupefacenti. A seguito ELl'interruzione ELla relazione, i figli minori sono rimasti a vivere con la madre presso l'abitazione dei nonni materni sita a San DE EL TO (AP), via
Valtesino n.
4. non ha versato alla ricorrente alcuna somma a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli, né ha partecipato in alcuna misura alle spese straordinarie;
solo di recente ha versato piccole somme a titolo di contributo al mantenimento e rimborso ELle spese straordinarie: la ricorrente era riuscita a provvedere a tutti i bisogni dei figli minori grazie agli aiuti economici dei propri genitori.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di regolamentare le modalità di affidamento dei figli minori e di frequentazione tra il padre e i figli, nonché di determinare il contributo al mantenimento dei figli da parte EL padre.
Parte resistente, , non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
Il PM prendeva conoscenza degli atti EL processo in data 27.06.2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
La parte è comparsa personalmente, assistita dal proprio difensore, davanti al Giudice Parte_1 istruttore all'udienza EL 09.11.2023; constatata la regolarità ELla notifica alla parte resistente, ne veniva dichiarata la contumacia;
successivamente, sentita la parte ricorrente, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, con richiesta di accertamenti sui redditi EL resistente alla
Guardia di Finanza. Alla successiva udienza EL 14.03.2024, a seguito ELle dichiarazioni ELla parte ricorrente, il Giudice designato ha modificato parzialmente i precedenti provvedimenti provvisori ed urgenti in relazione all'affidamento ed al contributo al mantenimento dei figli minori da parte EL padre;
a seguito ELla discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda formulata da parte ricorrente, così come modificata all'udienza EL 14.03.2024, deve essere accolta, in quanto i fatti sopra esposti non sono stati contestati dalla parte resistente, che, come detto, non si è costituita nel presente giudizio, rimanendo contumace, oltretutto manifestando, anche nel comportamento processuale, il totale disinteresse per la vita e le vicende dei figli minori, con conseguente piena credibilità ELle affermazioni rese sul punto dalla ricorrente.
In particolare, per quanto riguarda la richiesta di affidamento in via super esclusiva alla madre,
[...]
dei figli minori, e , in luogo ELla richiesta di affidamento condiviso ad Pt_1 Per_1 Per_2 entrambi i genitori, così come modificata dalla ricorrente all'udienza EL 14.03.2024, stante il totale disinteresse EL padre per le questioni inerenti i figli minori, preme evidenziare che già la legge n.
54/2006 stabiliva all'art. 155, co. 3, cod. civ., che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori” ed obbligava il giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria, relegando l'affidamento cosiddetto monogenitoriale ad ipotesi eccezionali. In continuità con tale scelta legislativa, l'art. 337-ter, introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, non modificato sul punto dalla riforma Cartabia, prevede che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta ELla residenza abituale EL minore sono assunte di comune accordo tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni dei figli”; la norma conferma così il ruolo residuale ELl'affidamento esclusivo, che il giudice può disporre solo qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse EL minore. Tale forma di affidamento costituisce, pertanto, una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse preminente dei minori. Secondo costante giurisprudenza ELla Suprema Corte, il presupposto per l'affido esclusivo presuppone il “pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso” e “l'inidoneità educativa o la manifesta carenza ELl'altro genitore” (fra le altre, Cass. Civ. n. 27/2017); il contenuto EL pregiudizio nei confronti EL minore è rinvenibile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo il suo equilibrio e il suo sviluppo psico- fisico.
La giurisprudenza ha, poi, desunto l'istituto ELl'affidamento esclusivo rafforzato dal tenore ELl'art. 337 quater cod. civ., sempre introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, in base al rilievo che l'espressione
“salvo che non sia diversamente stabilito”, inserita prima ELla disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, afferma la derogabilità giudiziaria EL regime di affidamento esclusivo, in favore di uno ancora più stringente. Pertanto, nel nostro ordinamento la giurisprudenza ha ravvisato un tertium genus fra i regimi ordinari di affidamento condiviso ed affidamento esclusivo nel novero di crescente “gravità” EL provvedimento adottabile, che non solo si colloca al gradino più elevato di tutela, ma si caratterizza anche per la sua residualità.
Il regime esclusivo, infatti, lascia comunque in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per la prole, mentre l'affido super esclusivo permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti al minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, ELl'altro genitore.
Nel caso di specie, attesa la totale assenza EL pare nella vita dei minori, è evidente che, nell'interesse dei medesimi, deve essere confermato l'affido super esclusivo, ovvero esclusivo rafforzato dei figli alla madre, così come già stabilito dal Giudice istruttore in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Pertanto, ritenuto sussistente l'interesse dei figli minori ad avere un solo centro decisionale, tempestivo e funzionante, in considerazione EL totale disinteresse EL padre alle questioni inerenti i figli, ritiene il Collegio di confermare il provvedimento EL Giudice designato all'udienza EL
14.03.2024, con affido dei minori in via super esclusiva alla madre e con collocazione prevalente presso la stessa.
L'esercizio EL diritto di visita EL padre ai figli minori viene disciplinato come in dispositivo, compatibilmente con gli impegni dei minori e previo accordo con la madre.
Non emergendo dagli atti di causa un diverso quadro ELle condizioni economiche ELle parti, così come illustrate dalla ricorrente nei suoi scritti, considerate le risultanze ELla relazione ELla Guardia di Finanza acquisita, si ritiene che vadano confermati anche i provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati.
La ricorrente, , in qualità di affidataria super esclusiva dei minori, ha il diritto di riscuotere Parte_1
l'assegno unico familiare nella misura EL 100%, ELl'importo di circa 400,00 €; contrariamente a quanto sostenuto dal tuttavia, tale somma non è certamente sufficiente alle necessità dei figli;
CP_1
ritiene, pertanto, il Collegio di dover porre a carico EL padre un contributo per il mantenimento dei figli minori, e , di € 230,00 mensili per ciascun figlio, considerata l'età dei minori, Per_1 Per_2 nonché il fatto che tale somma costituisce il minimo vitale per il sostentamento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori;
quanto alla congruità ELla somma, va rilevato che la ricorrente non è nemmeno assegnataria ELl'abitazione familiare e che, pertanto, deve provvedere anche all'alloggio dei minori. Vengono inoltre posto a carico di il 50% ELle spese straordinarie che si CP_1 rendessero necessarie nell'interesse dei figli minori.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura ELla causa e il fatto che il resistente non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicate, così provvede:
- dispone l'affido super esclusivo dei figli minori, e , alla madre, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la stessa;
- il padre, , contribuirà al mantenimento dei figli minori con il versamento di CP_1
euro 230,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici e oltre al 50% ELle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse dei Org_1 figli, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio ELl'Ordine degli
Avvocati di Ascoli Piceno;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana e precisamente, salvo diversi accordi con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00, nonché per due fine settimana alternati, il primo e il terzo week-end di ogni mese, dalle ore 10.00, o dall'uscita da scuola nel giorno di sabato alle ore 22.00 ELla domenica;
le festività natalizie saranno trascorse dai figli con ciascun genitore secondo il criterio ELl'alternanza e, precisamente, a partire dal prossimo Natale, con la madre dal 23 al 30 dicembre e il Capodanno e l'Epifania con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio, ed ugualmente durante le festività pasquali, stabilendosi che la prossima Pasqua sarà trascorsa dai minori con la madre, salva la possibilità di entrambi (alternativamente) di portare con sé i bambini per una vacanza, previa intesa con l'altro genitore nel periodo estivo e/o nei periodi di sospensione ELla frequenza scolastica;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese EL giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 27.03.2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 878/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 01.06.2023 da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
TO (AP), via Val Tiberina n. 96, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Rollino EL Foro di Ascoli
Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Cupra Marittima, via Di Girolami Don
Marcello n. 4;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
residente a [...], attualmente domiciliato a
Monteprandone (AP), via Borgo da Monte n. 64;
RESISTENTE-contumace
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: filiazione naturale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 01.06.2023, ha dedotto di aver intrattenuto Parte_1
una convivenza more uxorio con , nato a [...] il [...], CP_1 ELla quale sono nati due figli: nato ad [...] il [...], e nata a [...] Per_1 Per_2
DE EL TO (AP) il 08.08.2018; in costanza di convivenza, la famiglia ha stabilito la residenza abituale a San DE EL TO (AP), via Val Tiberina n. 96 in un appartamento condotto in locazione. La convivenza, inizialmente tranquilla, nel corso EL tempo si è deteriorata, sino ad interrompersi nel 2021, a seguito ELla scoperta da parte ELla ricorrente che il faceva CP_1 uso di sostanze stupefacenti. A seguito ELl'interruzione ELla relazione, i figli minori sono rimasti a vivere con la madre presso l'abitazione dei nonni materni sita a San DE EL TO (AP), via
Valtesino n.
4. non ha versato alla ricorrente alcuna somma a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli, né ha partecipato in alcuna misura alle spese straordinarie;
solo di recente ha versato piccole somme a titolo di contributo al mantenimento e rimborso ELle spese straordinarie: la ricorrente era riuscita a provvedere a tutti i bisogni dei figli minori grazie agli aiuti economici dei propri genitori.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di regolamentare le modalità di affidamento dei figli minori e di frequentazione tra il padre e i figli, nonché di determinare il contributo al mantenimento dei figli da parte EL padre.
Parte resistente, , non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
Il PM prendeva conoscenza degli atti EL processo in data 27.06.2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
La parte è comparsa personalmente, assistita dal proprio difensore, davanti al Giudice Parte_1 istruttore all'udienza EL 09.11.2023; constatata la regolarità ELla notifica alla parte resistente, ne veniva dichiarata la contumacia;
successivamente, sentita la parte ricorrente, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, con richiesta di accertamenti sui redditi EL resistente alla
Guardia di Finanza. Alla successiva udienza EL 14.03.2024, a seguito ELle dichiarazioni ELla parte ricorrente, il Giudice designato ha modificato parzialmente i precedenti provvedimenti provvisori ed urgenti in relazione all'affidamento ed al contributo al mantenimento dei figli minori da parte EL padre;
a seguito ELla discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda formulata da parte ricorrente, così come modificata all'udienza EL 14.03.2024, deve essere accolta, in quanto i fatti sopra esposti non sono stati contestati dalla parte resistente, che, come detto, non si è costituita nel presente giudizio, rimanendo contumace, oltretutto manifestando, anche nel comportamento processuale, il totale disinteresse per la vita e le vicende dei figli minori, con conseguente piena credibilità ELle affermazioni rese sul punto dalla ricorrente.
In particolare, per quanto riguarda la richiesta di affidamento in via super esclusiva alla madre,
[...]
dei figli minori, e , in luogo ELla richiesta di affidamento condiviso ad Pt_1 Per_1 Per_2 entrambi i genitori, così come modificata dalla ricorrente all'udienza EL 14.03.2024, stante il totale disinteresse EL padre per le questioni inerenti i figli minori, preme evidenziare che già la legge n.
54/2006 stabiliva all'art. 155, co. 3, cod. civ., che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori” ed obbligava il giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria, relegando l'affidamento cosiddetto monogenitoriale ad ipotesi eccezionali. In continuità con tale scelta legislativa, l'art. 337-ter, introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, non modificato sul punto dalla riforma Cartabia, prevede che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta ELla residenza abituale EL minore sono assunte di comune accordo tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni dei figli”; la norma conferma così il ruolo residuale ELl'affidamento esclusivo, che il giudice può disporre solo qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse EL minore. Tale forma di affidamento costituisce, pertanto, una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse preminente dei minori. Secondo costante giurisprudenza ELla Suprema Corte, il presupposto per l'affido esclusivo presuppone il “pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso” e “l'inidoneità educativa o la manifesta carenza ELl'altro genitore” (fra le altre, Cass. Civ. n. 27/2017); il contenuto EL pregiudizio nei confronti EL minore è rinvenibile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo il suo equilibrio e il suo sviluppo psico- fisico.
La giurisprudenza ha, poi, desunto l'istituto ELl'affidamento esclusivo rafforzato dal tenore ELl'art. 337 quater cod. civ., sempre introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, in base al rilievo che l'espressione
“salvo che non sia diversamente stabilito”, inserita prima ELla disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, afferma la derogabilità giudiziaria EL regime di affidamento esclusivo, in favore di uno ancora più stringente. Pertanto, nel nostro ordinamento la giurisprudenza ha ravvisato un tertium genus fra i regimi ordinari di affidamento condiviso ed affidamento esclusivo nel novero di crescente “gravità” EL provvedimento adottabile, che non solo si colloca al gradino più elevato di tutela, ma si caratterizza anche per la sua residualità.
Il regime esclusivo, infatti, lascia comunque in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per la prole, mentre l'affido super esclusivo permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti al minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, ELl'altro genitore.
Nel caso di specie, attesa la totale assenza EL pare nella vita dei minori, è evidente che, nell'interesse dei medesimi, deve essere confermato l'affido super esclusivo, ovvero esclusivo rafforzato dei figli alla madre, così come già stabilito dal Giudice istruttore in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Pertanto, ritenuto sussistente l'interesse dei figli minori ad avere un solo centro decisionale, tempestivo e funzionante, in considerazione EL totale disinteresse EL padre alle questioni inerenti i figli, ritiene il Collegio di confermare il provvedimento EL Giudice designato all'udienza EL
14.03.2024, con affido dei minori in via super esclusiva alla madre e con collocazione prevalente presso la stessa.
L'esercizio EL diritto di visita EL padre ai figli minori viene disciplinato come in dispositivo, compatibilmente con gli impegni dei minori e previo accordo con la madre.
Non emergendo dagli atti di causa un diverso quadro ELle condizioni economiche ELle parti, così come illustrate dalla ricorrente nei suoi scritti, considerate le risultanze ELla relazione ELla Guardia di Finanza acquisita, si ritiene che vadano confermati anche i provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati.
La ricorrente, , in qualità di affidataria super esclusiva dei minori, ha il diritto di riscuotere Parte_1
l'assegno unico familiare nella misura EL 100%, ELl'importo di circa 400,00 €; contrariamente a quanto sostenuto dal tuttavia, tale somma non è certamente sufficiente alle necessità dei figli;
CP_1
ritiene, pertanto, il Collegio di dover porre a carico EL padre un contributo per il mantenimento dei figli minori, e , di € 230,00 mensili per ciascun figlio, considerata l'età dei minori, Per_1 Per_2 nonché il fatto che tale somma costituisce il minimo vitale per il sostentamento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori;
quanto alla congruità ELla somma, va rilevato che la ricorrente non è nemmeno assegnataria ELl'abitazione familiare e che, pertanto, deve provvedere anche all'alloggio dei minori. Vengono inoltre posto a carico di il 50% ELle spese straordinarie che si CP_1 rendessero necessarie nell'interesse dei figli minori.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura ELla causa e il fatto che il resistente non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicate, così provvede:
- dispone l'affido super esclusivo dei figli minori, e , alla madre, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la stessa;
- il padre, , contribuirà al mantenimento dei figli minori con il versamento di CP_1
euro 230,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici e oltre al 50% ELle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse dei Org_1 figli, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio ELl'Ordine degli
Avvocati di Ascoli Piceno;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana e precisamente, salvo diversi accordi con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00, nonché per due fine settimana alternati, il primo e il terzo week-end di ogni mese, dalle ore 10.00, o dall'uscita da scuola nel giorno di sabato alle ore 22.00 ELla domenica;
le festività natalizie saranno trascorse dai figli con ciascun genitore secondo il criterio ELl'alternanza e, precisamente, a partire dal prossimo Natale, con la madre dal 23 al 30 dicembre e il Capodanno e l'Epifania con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio, ed ugualmente durante le festività pasquali, stabilendosi che la prossima Pasqua sarà trascorsa dai minori con la madre, salva la possibilità di entrambi (alternativamente) di portare con sé i bambini per una vacanza, previa intesa con l'altro genitore nel periodo estivo e/o nei periodi di sospensione ELla frequenza scolastica;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese EL giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 27.03.2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo