CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
NO ON, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250005258016001 GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 624/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 16/10/2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.092202500052586001 notificata il 12/8/2025, evidenziando la carenza di un valido titolo esecutivo a supporto della cartella impugnata, in considerazione del fatto che la Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza n.304/25, aveva già annullato una precedente cartella sul presupposto che non risultava esser stato notificato l'avviso di accertamento posto a base della stessa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dopo aver esposto un excursus procedurale, dichiarava di aver adottato, in data 3/10/2025, il provvedimento di annullamento anagrafica della cartella di pagamento impugnata. Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, che concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, specificando che l'ente impositore, con provvedimento notificato il 6/10/2025, ha comunicato l'annullamento del credito iscritto a ruolo.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha rinunciato alla sospensiva, avendo entrambe le parti resistenti concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con il consenso del difensore dell'ADM. Il ricorrente ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con condanna alle spese, mentre il difensore dell'ADM si è associato a tale richiesta, differenziandosi solamente per la richiesta di compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte le parti processuali hanno convenuto sul fatto che l'importo richiesto con la cartella di pagamento è stato sgravato, per cui l'unica fattispecie controversa è riferita al pagamento o meno delle spese e compensi legali.
Sul punto è utile sottolineare che l'ente impositore non aveva alcun titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo delle somme poste a base della cartella di pagamento impugnata per l'esistenza di una precedente pronuncia passata in giudicato e più precisamente la sentenza n.304/25 depositata il 5/6/2025, con cui la Corte di
Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso ed ha annullato la cartella di pagamento sul presupposto che il titolo posto a base della stessa non è mai stato notificato.
L'emissione di una nuova cartella ha costretto il ricorrente a munirsi di Giustizia e l'ente, solo in data 3/10/2025, ha annullato il carico tributario, notificando il provvedimento all'AdER e non anche al ricorrente.
Appare del tutto pacifico che, in tali casi, vige il principio della soccombenza virtuale, per cui la parte che ha dato origine al giudizio deve essere onerata al pagamento delle spese. La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, con orientamento consolidato, ha precisato: “In tema di spese di lite, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela è correlata la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (nel caso di specie per errore di persona)” (ex multis Cass. Civ. ord. 18459 del 28/6/2023).
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'ADM e devono essere compensate tra ricorrente e
AdER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo stato sgravato l'importo posto a base della cartella di pagamento impugnata. Condanna ADM al pagamento, in favore di Ricorrente_1, della somma di € 1500,00 a titolo di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER. Potenza, 18/12/2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
NO ON, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250005258016001 GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 624/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 16/10/2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.092202500052586001 notificata il 12/8/2025, evidenziando la carenza di un valido titolo esecutivo a supporto della cartella impugnata, in considerazione del fatto che la Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza n.304/25, aveva già annullato una precedente cartella sul presupposto che non risultava esser stato notificato l'avviso di accertamento posto a base della stessa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dopo aver esposto un excursus procedurale, dichiarava di aver adottato, in data 3/10/2025, il provvedimento di annullamento anagrafica della cartella di pagamento impugnata. Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, che concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, specificando che l'ente impositore, con provvedimento notificato il 6/10/2025, ha comunicato l'annullamento del credito iscritto a ruolo.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha rinunciato alla sospensiva, avendo entrambe le parti resistenti concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con il consenso del difensore dell'ADM. Il ricorrente ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con condanna alle spese, mentre il difensore dell'ADM si è associato a tale richiesta, differenziandosi solamente per la richiesta di compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte le parti processuali hanno convenuto sul fatto che l'importo richiesto con la cartella di pagamento è stato sgravato, per cui l'unica fattispecie controversa è riferita al pagamento o meno delle spese e compensi legali.
Sul punto è utile sottolineare che l'ente impositore non aveva alcun titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo delle somme poste a base della cartella di pagamento impugnata per l'esistenza di una precedente pronuncia passata in giudicato e più precisamente la sentenza n.304/25 depositata il 5/6/2025, con cui la Corte di
Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso ed ha annullato la cartella di pagamento sul presupposto che il titolo posto a base della stessa non è mai stato notificato.
L'emissione di una nuova cartella ha costretto il ricorrente a munirsi di Giustizia e l'ente, solo in data 3/10/2025, ha annullato il carico tributario, notificando il provvedimento all'AdER e non anche al ricorrente.
Appare del tutto pacifico che, in tali casi, vige il principio della soccombenza virtuale, per cui la parte che ha dato origine al giudizio deve essere onerata al pagamento delle spese. La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, con orientamento consolidato, ha precisato: “In tema di spese di lite, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela è correlata la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (nel caso di specie per errore di persona)” (ex multis Cass. Civ. ord. 18459 del 28/6/2023).
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'ADM e devono essere compensate tra ricorrente e
AdER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo stato sgravato l'importo posto a base della cartella di pagamento impugnata. Condanna ADM al pagamento, in favore di Ricorrente_1, della somma di € 1500,00 a titolo di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER. Potenza, 18/12/2025