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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/10/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 68/2023 R.G. tra
(p.iva ; (cf: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
); (cf: C.F._1 Parte_3 C.F._2
); rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Gervasi;
[...]
appellante
e
(cf: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Tito Monterosso;
appellata
e
(cf: , e per essa la procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_3
già (p.iva Parte_4 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso. P.IVA_4
All'udienza collegiale del 16 maggio 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO nonché i suoi fideiussori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
promuovevano, nel novembre 2017, innanzi al Tribunale di Catania,
[...]
un primo giudizio, nei confronti di assumendo l'illegittimo Controparte_4
addebito, sul conto corrente n. 13641 acceso in data 27.11.2005, sul conto anticipi n.2016 acceso in data 15.12.2005 e sul mutuo fondiario acceso il 18.5.2011, da parte della banca convenuta, di somme a titolo di interessi usurari ed altri oneri non dovuti, perché illegittimi, e chiedendo la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a tali titoli.
Resisteva la banca chiedendo a sua volta in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento del saldo debitorio del summenzionato conto corrente n.
1286/13641, pari a euro 156.642,74, oltre interessi convenzionali.
nonché e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nel novembre 2019, promuovevano innanzi al medesimo tribunale altro giudizio, questa volta nei confronti di e per essa la procuratrice Controparte_2 [...]
per opporsi al precetto loro notificato, dalla predetta società, quale Controparte_3
cessionaria in blocco di crediti dal col quale era stato intimato il Controparte_4
pagamento della somma di €.237.870,74 oltre interessi convenzionali, in forza del summenzionato contratto di mutuo fondiario stipulato il 18.5.2011 con . CP_4
Eccepivano il difetto di legittimazione attiva di , la nullità dell'atto di CP_2
precetto e l'usurarietà degli interessi pattuiti a corrispettivo del mutuo.
Resisteva la convenuta società di cartolarizzazione.
Il tribunale, dopo aver disposto la riunione dei giudizi, con sentenza pubblicata il
22.12.2022, disattese le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione attiva di e di nullità del precetto, indi rigettava le domande proposte da parte attrice CP_2
nei giudizi riuniti;
accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da CP_4
e per l'effetto condannava parte attrice al pagamento in favore di quest'ultima della somma di €.175.598,92 a titolo di saldo debitore derivante dal conto corrente n.1286/13641 e dal conto anticipi n.1286/2016; condannava gli attori a rifondere, in solido, in favore della banca e della cessionaria, le spese di lite.
2 Avverso detta pronunzia proponevano appello Parte_1 Pt_2
e , con atto notificato il 19.1.2023, cui resistevano
[...] Parte_3
nonchè e per essa la procuratrice speciale Controparte_4 Controparte_2
Parte_4
Compiuti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la controversia perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la decisione di primo grado per aver disposto - con riferimento alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 13641 - la sostituzione del tasso extra fido contrattuale
(quando usurario) con il tasso entro fido contrattuale (non usurario) nei trimestri in cui il CTU ha accertato che il TEG effettivamente applicato dalla banca nel corso del rapporto superava le soglie di usura tempo per tempo vigenti.
Il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto aderire al primo ricalcolo effettuato dal CTU (relazione tecnica del 30.11.2020) disponendo la radicale espunzione degli interessi ex art. 1815 c.c., ed avrebbe per conseguenza dovuto condannare la società attrice al pagamento in favore della banca convenuta della minor somma di €.
111.200,31 anzichè €. 175.598,92, perché il superamento delle soglie di usura, conseguente all'esercizio dello ius variandi, va inquadrato nell'ambito dell'usura originaria, disciplinata dall'art. 1815 c.c. (Cassazione n. 35118 del 29.11.2022).
2.) Tali le ragioni dell'impugnazione, occorre individuare l'oggetto del presente giudizio di appello.
Va preliminarmente dato atto che all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.5.2025 il difensore degli appellanti ha affermato di aver transatto la controversia con sicchè, avuto riguardo a quest'ultima, ha chiesto “dichiararsi Controparte_2
cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese”. Ha insistito, invece, nell'appello “limitatamente al capo di impugnazione relativo alla condanna alle spese disposta a carico degli appellanti in favore di , che non ha CP_4
preso parte alla transazione”.
a sua volta, si è associata alla richiesta di parte appellante. Controparte_2
3 ha dichiarato di insistere in atti “per la questione delle spese”. CP_4
Ciò premesso, occorre fare alcune necessarie precisazioni.
In realtà la transazione intercorsa tra gli appellanti e (che non è CP_2
stata, peraltro, allegata in atti e di cui, pertanto, non si conosce l'esatto contenuto) non può aver comportato, tra essi, alcuna cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, posto che la sentenza di primo grado non è stata investita da alcun motivo di impugnazione con riferimento al capo di decisione concernente l'opposizione al precetto notificato da in relazione al saldo del rapporto di CP_2
mutuo. L'appello, infatti, è limitato al solo capo di sentenza concernente il saldo del rapporto di conto corrente.
Sicchè deve ritenersi che la notifica dell'atto di impugnazione in esame, da parte degli appellanti, a assume il valore di semplice "litis denuntiatio", e non di CP_2
"vocatio in jus" (cfr. Cass. nn. 13444 del 1992, 7031/2020, 5508/2016). Non essendo, pertanto, detta società parte del presente giudizio di appello, nessuna cessazione della materia del contendere va di conseguenza dichiarata tra essa e gli appellanti, né sussistono i presupposti per la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese di lite in favore della (Cass. nn. 5508/16 cit., 34174/21). CP_2
Con riguardo alla proposta impugnazione nei confronti di , osserva il CP_4
collegio che il difensore dell'appellante, all'udienza del 16.5.2025, nel precisare le proprie conclusioni, ha insistito nell'appello “limitatamente al capo di impugnazione relativo alla condanna alle spese disposta a carico degli appellanti in favore di CP_4
”. Non è chiaro se egli abbia inteso rinunciare alla domanda diretta alla riforma
[...]
della pronuncia appellata, nella parte in cui condanna parte appellante al pagamento in favore di della somma di €. 175.598,92, anziché della minor somma CP_4
di €.111.200,31, anche considerato che l'appellante, nelle conclusionali, ha, da un lato, riproposto le ragioni di appello, ma, al contempo, ha invocato il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio sulla base della “soccombenza virtuale”.
Deve, d'altra parte, evidenziarsi che la statuizione di condanna degli appellanti alle spese del giudizio di primo grado in favore di non è stata oggetto di CP_4
un autonomo motivo di impugnazione, fondato su specifiche censure.
4 Sicchè solo la decisione dell'impugnazione sulla questione principale (la chiesta rideterminazione del saldo di conto corrente) potrebbe comportare, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno", la modificazione anche della statuizione dipendente, riguardante le spese di primo grado. Da ciò consegue che non è possibile concludere che parte appellante abbia inteso rinunciare alla decisione sulla questione principale, ma non anche su quella dipendente (la spese di lite), posto che la decisione di quest'ultima è indissolubilmente legata alla prima e che la rinuncia al motivo
(unico) di impugnazione proposto comporterebbe, necessariamente, il passaggio in giudicato della sentenza gravata, ivi compresa la statuizione sulle spese di primo grado, e l'estinzione del giudizio di appello. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità, del resto, il principio secondo cui “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente
a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass. 12756/24). Non essendo possibile apprezzare l'interesse della parte appellante alla rinuncia al motivo di impugnazione proposto, deve, pertanto, procedersi al suo esame.
3.) Il motivo è infondato.
Deve premettersi, al riguardo, che l'usurarietà dei tassi di interesse “oltre fido” applicati sul conto corrente n.1286/13641, accertata dal ctu di primo grado e recepita in sentenza, in relazione all'intero periodo dal 4° trimestre 2010 al 1° trimestre 2018
(con l'eccezione del solo 3° trimestre 2017), non può qui più essere in discussione, essendo ormai coperta dal giudicato, in difetto di appello incidentale sul punto (in conformità ai principi sanciti da SU n. 11799 del 2017).
Qui deve solo discutersi - in ragione del gravame proposto - delle conseguenze di detta usurarietà, e dunque se sia necessario sostituire, in applicazione dell'art. 1224
c. 1 c.c., i tassi usurari “oltre fido” con quelli corrispettivi “intra fido” lecitamente convenuti, come statuito dal tribunale.
5 Ovvero se debba ritenersi che l'indebitamento oltre i limiti del fido, prodottosi in un determinato arco temporale oltre la soglia usura, non debba generare alcun interesse, come sostiene l'appellante.
Va detto, anzitutto, che la pronuncia citata da parte appellante a sostegno del proprio assunto, ossia l'ordinanza della Cassazione n. 35118 del 29.11.2022, nulla dice sulla questione in esame, avendo dichiarato inammissibile il ricorso, rivolto contro l'ordinanza della Corte d'appello ex art.348 ter c.p.c., pronunciatasi sul tema.
Non è dato, pertanto, comprendere come l'appellante possa averne tratto spunto nel senso qui sostenuto.
Il tribunale è pervenuto alla soluzione adottata - per come si evince dal mandato integrativo assegnato, con ordinanza del 29.11.2021, al ctu, i cui conteggi sono stati recepiti in sentenza - “alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite n. 19597 del 18.9.2020”.
Per tal modo ha inteso, logicamente, fare applicazione del principio - espresso dalle SU citate con riferimento agli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo
- secondo cui “dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”. In effetti pare ragionevole assimilare gli interessi “extra fido” del conto corrente affidato agli interessi moratori, atteso che gli interessi pagati in caso di ritardo nel rientro dal fido o di superamento del limite pattuito servono a compensare il danno cagionato alla banca finanziatrice per l'inadempimento del debitore. Conseguentemente, anche in tal caso deve dunque trovare applicazione il disposto dell'art. 1224, comma 1, ultima parte, c.c., a mente del quale “se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.
Ma anche ove si aderisse alla tesi, recentemente affermata da Cass. Sez. 3 n. 27545 del 28/9/2023, secondo cui “In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto
l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al
6 principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto”, non sarebbe comunque giustificata, per il periodo di superamento del tasso soglia, la radicale espunzione degli interessi (nella specie
“oltre fido”), dovendo, piuttosto, affermarsene la spettanza nei limiti del tasso soglia.
Pertanto, ed in definitiva, l'appello va respinto.
5.) Le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e Controparte_4
seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri dettati dal DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda e dell'attività difensiva svolta.
Nulla per le spese di e per essa della procuratrice speciale Controparte_2
per le ragioni in precedenza esposte. Parte_4
Sussistono i presupposti di legge, in capo alla parte appellante, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_4
delle spese del presente grado, che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese tra gli appellanti e e per essa la procuratrice Controparte_2
speciale Parte_4
dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l.
24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 68/2023 R.G. tra
(p.iva ; (cf: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
); (cf: C.F._1 Parte_3 C.F._2
); rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Gervasi;
[...]
appellante
e
(cf: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Tito Monterosso;
appellata
e
(cf: , e per essa la procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_3
già (p.iva Parte_4 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso. P.IVA_4
All'udienza collegiale del 16 maggio 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO nonché i suoi fideiussori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
promuovevano, nel novembre 2017, innanzi al Tribunale di Catania,
[...]
un primo giudizio, nei confronti di assumendo l'illegittimo Controparte_4
addebito, sul conto corrente n. 13641 acceso in data 27.11.2005, sul conto anticipi n.2016 acceso in data 15.12.2005 e sul mutuo fondiario acceso il 18.5.2011, da parte della banca convenuta, di somme a titolo di interessi usurari ed altri oneri non dovuti, perché illegittimi, e chiedendo la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a tali titoli.
Resisteva la banca chiedendo a sua volta in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento del saldo debitorio del summenzionato conto corrente n.
1286/13641, pari a euro 156.642,74, oltre interessi convenzionali.
nonché e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nel novembre 2019, promuovevano innanzi al medesimo tribunale altro giudizio, questa volta nei confronti di e per essa la procuratrice Controparte_2 [...]
per opporsi al precetto loro notificato, dalla predetta società, quale Controparte_3
cessionaria in blocco di crediti dal col quale era stato intimato il Controparte_4
pagamento della somma di €.237.870,74 oltre interessi convenzionali, in forza del summenzionato contratto di mutuo fondiario stipulato il 18.5.2011 con . CP_4
Eccepivano il difetto di legittimazione attiva di , la nullità dell'atto di CP_2
precetto e l'usurarietà degli interessi pattuiti a corrispettivo del mutuo.
Resisteva la convenuta società di cartolarizzazione.
Il tribunale, dopo aver disposto la riunione dei giudizi, con sentenza pubblicata il
22.12.2022, disattese le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione attiva di e di nullità del precetto, indi rigettava le domande proposte da parte attrice CP_2
nei giudizi riuniti;
accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da CP_4
e per l'effetto condannava parte attrice al pagamento in favore di quest'ultima della somma di €.175.598,92 a titolo di saldo debitore derivante dal conto corrente n.1286/13641 e dal conto anticipi n.1286/2016; condannava gli attori a rifondere, in solido, in favore della banca e della cessionaria, le spese di lite.
2 Avverso detta pronunzia proponevano appello Parte_1 Pt_2
e , con atto notificato il 19.1.2023, cui resistevano
[...] Parte_3
nonchè e per essa la procuratrice speciale Controparte_4 Controparte_2
Parte_4
Compiuti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la controversia perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la decisione di primo grado per aver disposto - con riferimento alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 13641 - la sostituzione del tasso extra fido contrattuale
(quando usurario) con il tasso entro fido contrattuale (non usurario) nei trimestri in cui il CTU ha accertato che il TEG effettivamente applicato dalla banca nel corso del rapporto superava le soglie di usura tempo per tempo vigenti.
Il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto aderire al primo ricalcolo effettuato dal CTU (relazione tecnica del 30.11.2020) disponendo la radicale espunzione degli interessi ex art. 1815 c.c., ed avrebbe per conseguenza dovuto condannare la società attrice al pagamento in favore della banca convenuta della minor somma di €.
111.200,31 anzichè €. 175.598,92, perché il superamento delle soglie di usura, conseguente all'esercizio dello ius variandi, va inquadrato nell'ambito dell'usura originaria, disciplinata dall'art. 1815 c.c. (Cassazione n. 35118 del 29.11.2022).
2.) Tali le ragioni dell'impugnazione, occorre individuare l'oggetto del presente giudizio di appello.
Va preliminarmente dato atto che all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.5.2025 il difensore degli appellanti ha affermato di aver transatto la controversia con sicchè, avuto riguardo a quest'ultima, ha chiesto “dichiararsi Controparte_2
cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese”. Ha insistito, invece, nell'appello “limitatamente al capo di impugnazione relativo alla condanna alle spese disposta a carico degli appellanti in favore di , che non ha CP_4
preso parte alla transazione”.
a sua volta, si è associata alla richiesta di parte appellante. Controparte_2
3 ha dichiarato di insistere in atti “per la questione delle spese”. CP_4
Ciò premesso, occorre fare alcune necessarie precisazioni.
In realtà la transazione intercorsa tra gli appellanti e (che non è CP_2
stata, peraltro, allegata in atti e di cui, pertanto, non si conosce l'esatto contenuto) non può aver comportato, tra essi, alcuna cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, posto che la sentenza di primo grado non è stata investita da alcun motivo di impugnazione con riferimento al capo di decisione concernente l'opposizione al precetto notificato da in relazione al saldo del rapporto di CP_2
mutuo. L'appello, infatti, è limitato al solo capo di sentenza concernente il saldo del rapporto di conto corrente.
Sicchè deve ritenersi che la notifica dell'atto di impugnazione in esame, da parte degli appellanti, a assume il valore di semplice "litis denuntiatio", e non di CP_2
"vocatio in jus" (cfr. Cass. nn. 13444 del 1992, 7031/2020, 5508/2016). Non essendo, pertanto, detta società parte del presente giudizio di appello, nessuna cessazione della materia del contendere va di conseguenza dichiarata tra essa e gli appellanti, né sussistono i presupposti per la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese di lite in favore della (Cass. nn. 5508/16 cit., 34174/21). CP_2
Con riguardo alla proposta impugnazione nei confronti di , osserva il CP_4
collegio che il difensore dell'appellante, all'udienza del 16.5.2025, nel precisare le proprie conclusioni, ha insistito nell'appello “limitatamente al capo di impugnazione relativo alla condanna alle spese disposta a carico degli appellanti in favore di CP_4
”. Non è chiaro se egli abbia inteso rinunciare alla domanda diretta alla riforma
[...]
della pronuncia appellata, nella parte in cui condanna parte appellante al pagamento in favore di della somma di €. 175.598,92, anziché della minor somma CP_4
di €.111.200,31, anche considerato che l'appellante, nelle conclusionali, ha, da un lato, riproposto le ragioni di appello, ma, al contempo, ha invocato il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio sulla base della “soccombenza virtuale”.
Deve, d'altra parte, evidenziarsi che la statuizione di condanna degli appellanti alle spese del giudizio di primo grado in favore di non è stata oggetto di CP_4
un autonomo motivo di impugnazione, fondato su specifiche censure.
4 Sicchè solo la decisione dell'impugnazione sulla questione principale (la chiesta rideterminazione del saldo di conto corrente) potrebbe comportare, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno", la modificazione anche della statuizione dipendente, riguardante le spese di primo grado. Da ciò consegue che non è possibile concludere che parte appellante abbia inteso rinunciare alla decisione sulla questione principale, ma non anche su quella dipendente (la spese di lite), posto che la decisione di quest'ultima è indissolubilmente legata alla prima e che la rinuncia al motivo
(unico) di impugnazione proposto comporterebbe, necessariamente, il passaggio in giudicato della sentenza gravata, ivi compresa la statuizione sulle spese di primo grado, e l'estinzione del giudizio di appello. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità, del resto, il principio secondo cui “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente
a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass. 12756/24). Non essendo possibile apprezzare l'interesse della parte appellante alla rinuncia al motivo di impugnazione proposto, deve, pertanto, procedersi al suo esame.
3.) Il motivo è infondato.
Deve premettersi, al riguardo, che l'usurarietà dei tassi di interesse “oltre fido” applicati sul conto corrente n.1286/13641, accertata dal ctu di primo grado e recepita in sentenza, in relazione all'intero periodo dal 4° trimestre 2010 al 1° trimestre 2018
(con l'eccezione del solo 3° trimestre 2017), non può qui più essere in discussione, essendo ormai coperta dal giudicato, in difetto di appello incidentale sul punto (in conformità ai principi sanciti da SU n. 11799 del 2017).
Qui deve solo discutersi - in ragione del gravame proposto - delle conseguenze di detta usurarietà, e dunque se sia necessario sostituire, in applicazione dell'art. 1224
c. 1 c.c., i tassi usurari “oltre fido” con quelli corrispettivi “intra fido” lecitamente convenuti, come statuito dal tribunale.
5 Ovvero se debba ritenersi che l'indebitamento oltre i limiti del fido, prodottosi in un determinato arco temporale oltre la soglia usura, non debba generare alcun interesse, come sostiene l'appellante.
Va detto, anzitutto, che la pronuncia citata da parte appellante a sostegno del proprio assunto, ossia l'ordinanza della Cassazione n. 35118 del 29.11.2022, nulla dice sulla questione in esame, avendo dichiarato inammissibile il ricorso, rivolto contro l'ordinanza della Corte d'appello ex art.348 ter c.p.c., pronunciatasi sul tema.
Non è dato, pertanto, comprendere come l'appellante possa averne tratto spunto nel senso qui sostenuto.
Il tribunale è pervenuto alla soluzione adottata - per come si evince dal mandato integrativo assegnato, con ordinanza del 29.11.2021, al ctu, i cui conteggi sono stati recepiti in sentenza - “alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite n. 19597 del 18.9.2020”.
Per tal modo ha inteso, logicamente, fare applicazione del principio - espresso dalle SU citate con riferimento agli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo
- secondo cui “dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”. In effetti pare ragionevole assimilare gli interessi “extra fido” del conto corrente affidato agli interessi moratori, atteso che gli interessi pagati in caso di ritardo nel rientro dal fido o di superamento del limite pattuito servono a compensare il danno cagionato alla banca finanziatrice per l'inadempimento del debitore. Conseguentemente, anche in tal caso deve dunque trovare applicazione il disposto dell'art. 1224, comma 1, ultima parte, c.c., a mente del quale “se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.
Ma anche ove si aderisse alla tesi, recentemente affermata da Cass. Sez. 3 n. 27545 del 28/9/2023, secondo cui “In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto
l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al
6 principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto”, non sarebbe comunque giustificata, per il periodo di superamento del tasso soglia, la radicale espunzione degli interessi (nella specie
“oltre fido”), dovendo, piuttosto, affermarsene la spettanza nei limiti del tasso soglia.
Pertanto, ed in definitiva, l'appello va respinto.
5.) Le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e Controparte_4
seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri dettati dal DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda e dell'attività difensiva svolta.
Nulla per le spese di e per essa della procuratrice speciale Controparte_2
per le ragioni in precedenza esposte. Parte_4
Sussistono i presupposti di legge, in capo alla parte appellante, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_4
delle spese del presente grado, che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese tra gli appellanti e e per essa la procuratrice Controparte_2
speciale Parte_4
dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l.
24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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