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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2803/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv.to G. Russo, con Parte_1
cui elettivamente domicilia in S. Maria di Castellabate, alla Via Colombo n. 13, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. Controparte_2
dall'avv.to C. Troianiello, elett.te dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 31/5/2024, la ha adito questo Giudice, proponendo opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n.10020249008643360, notificata il 21/5/2024,
limitatamente agli avvisi di addebito riportati nel predetto atto. Ha eccepito la nullità
dell'intimazione opposta per mancata comunicazione dell'avviso di presa in carico da parte dell' , la nullità dell'atto per erroneo calcolo degli oneri di riscossione e Controparte_3
l'infondatezza della pretesa creditoria. Ha concluso come da pagina 5 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , contestando le asserzioni CP_1
attoree e concludendo come da memoria in atti.
Si è costituita l' , concludendo come in atti. Controparte_2
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto.
Prima di tutto, è da rilevare che non esiste alcun obbligo per l di Controparte_3
notificare un avviso di presa in carico al soggetto interessato.
Riguardo alla doglianza relativa agli oneri di riscossione, è evidente che, per i carichi affidati all' prima del 1°/1/2022, nel caso di mancato pagamento entro i Controparte_3
sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, vanno calcolate nella percentuale degli oneri di riscossione anche le somme aggiuntive.
E' altresì chiaro che nell'intimazione opposta non sono stati calcolati gli oneri di riscossione in ordine agli avvisi di addebito affidati dopo il giorno 1/1/2022.
Da un esame della documentazione prodotta dall' si evince che gli avvisi di addebito CP_1
riportati nell'intimazione opposta sono stati tutti correttamente notificati alla parte ricorrente nelle date indicate nell'atto per cui è causa.
Ne consegue che, in assenza di qualsiasi tempestiva opposizione, i crediti di cui agli avvisi di addebito prodromici non possono essere più messi in discussione.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite tra l'ente impositore e la parte ricorrente sono poste a carico di quest'ultima,
mentre vanno compensate le spese tra l'opponente e l'Agente di riscossione.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' di € 1.000,00, oltre oneri CP_1
accessori come per legge;
c) compensa le spese di lite tra l'opponente e l . Controparte_4
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv.to G. Russo, con Parte_1
cui elettivamente domicilia in S. Maria di Castellabate, alla Via Colombo n. 13, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. Controparte_2
dall'avv.to C. Troianiello, elett.te dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 31/5/2024, la ha adito questo Giudice, proponendo opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n.10020249008643360, notificata il 21/5/2024,
limitatamente agli avvisi di addebito riportati nel predetto atto. Ha eccepito la nullità
dell'intimazione opposta per mancata comunicazione dell'avviso di presa in carico da parte dell' , la nullità dell'atto per erroneo calcolo degli oneri di riscossione e Controparte_3
l'infondatezza della pretesa creditoria. Ha concluso come da pagina 5 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , contestando le asserzioni CP_1
attoree e concludendo come da memoria in atti.
Si è costituita l' , concludendo come in atti. Controparte_2
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto.
Prima di tutto, è da rilevare che non esiste alcun obbligo per l di Controparte_3
notificare un avviso di presa in carico al soggetto interessato.
Riguardo alla doglianza relativa agli oneri di riscossione, è evidente che, per i carichi affidati all' prima del 1°/1/2022, nel caso di mancato pagamento entro i Controparte_3
sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, vanno calcolate nella percentuale degli oneri di riscossione anche le somme aggiuntive.
E' altresì chiaro che nell'intimazione opposta non sono stati calcolati gli oneri di riscossione in ordine agli avvisi di addebito affidati dopo il giorno 1/1/2022.
Da un esame della documentazione prodotta dall' si evince che gli avvisi di addebito CP_1
riportati nell'intimazione opposta sono stati tutti correttamente notificati alla parte ricorrente nelle date indicate nell'atto per cui è causa.
Ne consegue che, in assenza di qualsiasi tempestiva opposizione, i crediti di cui agli avvisi di addebito prodromici non possono essere più messi in discussione.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite tra l'ente impositore e la parte ricorrente sono poste a carico di quest'ultima,
mentre vanno compensate le spese tra l'opponente e l'Agente di riscossione.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' di € 1.000,00, oltre oneri CP_1
accessori come per legge;
c) compensa le spese di lite tra l'opponente e l . Controparte_4
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo