TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17210 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 52280/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 26.11.2025, e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Calabria Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Renato Zelindo Coletta Controparte_1
APPELLATO
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Umberto Maria Sclafani CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6796/2023 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e note ex art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in primo grado in data 11.4.2022, il sig. – premesso di aver ricevuto, CP_1 in data 15.3.2022, la notifica della cartella n. 097 2019 0197014644, recante credito per sanzione amministrativa a fronte di infrazione al codice della strada (vav 13161834772 del 25.10.2016) - ha evidenziato la prescrizione del credito e chiesto di annullare l'atto impugnato.
Costituitesi l' e il giudice ha accolto l'opposizione, regolando le spese in base CP_3 CP_2 al principio di soccombenza.
L'agente per la riscossione ha proposto appello per i seguenti motivi:
1 a) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda ai sensi del d. lgs n. 150/2011, posto che il ricorso era stato proposto oltre il termine dei 30 gg dalla notifica della cartella di pagamento opposta;
b) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva dichiarato la prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento opposta, senza tenere conto e correttamente interpretare la normativa derivante dall'emergenza sanitaria per gli eventi pandemici da Covid 19.
Il sig. ha chiesto di respingere l'appello, mentre ha aderito al medesimo. CP_1 CP_2
2 Sebbene il primo motivo di appello sia privo di fondamento – e ciò in quanto, essendo stata l'opposizione in primo grado basata sulla prescrizione, e deducendosi, quindi, la caducazione del titolo in momento successivo alla sua formazione, la domanda proposta era da qualificarsi a sensi dell'art. 615 cpc, azione alla quale non sono applicabili i termini decadenziali di cui agli articoli 6 e
7 del D. Lgs n. 150/2011 – è invece fondato il secondo motivo di appello.
Al riguardo deve rilevarsi che:
- come può evincersi dalla sentenza di primo grado (e come peraltro risultante dagli atti), cartella n.
097 2019 0197014644 è stata notificata in data in data 15.3.2022;
- la cartella risulta emessa a fronte della sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada,
e segnatamente vav 13161834772 del 25.10.2016, notificato in data 27.12.2016 (cfr. atti depositati in primo grado da;
CP_2
- l'originario termine di prescrizione quinquennale era da individuarsi quindi in data 27.12.2021;
- su tale termine tuttavia ha influito la normativa emanata a fronte dell'emergenza sanitaria e segnatamente l'articolo 68 del D.L. n. 18/2020, che così reca: “Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”;
- ai sensi poi del citato art. 12, comma 2 “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori
2 di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti
e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”;
- la circostanza che la cartella in argomento sia stata emessa (ed il ruolo reso esecutivo) nel 2019, e quindi in data antecedente a quella di sospensione dei versamenti di cui al citato art. 68, comma, 1, non determina l'inapplicabilità della norma, e ciò in quanto tale circostanza ha rilievo, al più, ai fini dell'applicabilità del comma 4 bis dell'art. 68, ove si disciplinano i diversi casi di carichi “affidati” all'agente per la riscossione durante il periodo di sospensione, avendo il primo comma, al contrario, ad oggetto tutte le cartelle emesse, a prescindere da quando il carico sia stato affidato;
- aggiunto poi che il termine di prescrizione originariamente previsto scadeva in data 27.12.2021, e quindi, “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” (cfr. art. 12, comma 2 cit), per effetto della normativa citata tale termine è stato prorogato “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, e, quindi, fino al
31.12.2023;
- tale termine è stato, pertanto, utilmente interrotto con la notifica della cartella di pagamento, eseguita in data 15.3.2022.
La sentenza deve essere quindi riformata, con reiezione nel merito dell'opposizione proposta in primo grado dal sig. . CP_1
3. Le spese dei due gradi di giudizio, nei rapporti tra e sig. , seguono i principi di CP_3 CP_1 soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello. Spese compensate nei rapporti con
[...]
, costituita in primo grado a mezzo funzionario, e che ha aderito al gravame proposto CP_2 dall' , senza tuttavia appellare in proprio la sentenza. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 6796/2023 così provvede: CP_2
1) respinge l'opposizione proposta da ; Controparte_1
3 2) condanna al rimborso delle spese di lite, a favore dell' Controparte_1 [...]
, che liquida, per il primo grado, in 300,00 euro per compensi, oltre spese Parte_1 generali, Iva e Cassa, e, per il grado di appello, in 360,00 euro per compensi, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, spese generali, Iva e Cassa;
3) compensa le spese nei rapporti con CP_2
Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 52280/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 26.11.2025, e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Calabria Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Renato Zelindo Coletta Controparte_1
APPELLATO
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Umberto Maria Sclafani CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6796/2023 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e note ex art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in primo grado in data 11.4.2022, il sig. – premesso di aver ricevuto, CP_1 in data 15.3.2022, la notifica della cartella n. 097 2019 0197014644, recante credito per sanzione amministrativa a fronte di infrazione al codice della strada (vav 13161834772 del 25.10.2016) - ha evidenziato la prescrizione del credito e chiesto di annullare l'atto impugnato.
Costituitesi l' e il giudice ha accolto l'opposizione, regolando le spese in base CP_3 CP_2 al principio di soccombenza.
L'agente per la riscossione ha proposto appello per i seguenti motivi:
1 a) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda ai sensi del d. lgs n. 150/2011, posto che il ricorso era stato proposto oltre il termine dei 30 gg dalla notifica della cartella di pagamento opposta;
b) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva dichiarato la prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento opposta, senza tenere conto e correttamente interpretare la normativa derivante dall'emergenza sanitaria per gli eventi pandemici da Covid 19.
Il sig. ha chiesto di respingere l'appello, mentre ha aderito al medesimo. CP_1 CP_2
2 Sebbene il primo motivo di appello sia privo di fondamento – e ciò in quanto, essendo stata l'opposizione in primo grado basata sulla prescrizione, e deducendosi, quindi, la caducazione del titolo in momento successivo alla sua formazione, la domanda proposta era da qualificarsi a sensi dell'art. 615 cpc, azione alla quale non sono applicabili i termini decadenziali di cui agli articoli 6 e
7 del D. Lgs n. 150/2011 – è invece fondato il secondo motivo di appello.
Al riguardo deve rilevarsi che:
- come può evincersi dalla sentenza di primo grado (e come peraltro risultante dagli atti), cartella n.
097 2019 0197014644 è stata notificata in data in data 15.3.2022;
- la cartella risulta emessa a fronte della sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada,
e segnatamente vav 13161834772 del 25.10.2016, notificato in data 27.12.2016 (cfr. atti depositati in primo grado da;
CP_2
- l'originario termine di prescrizione quinquennale era da individuarsi quindi in data 27.12.2021;
- su tale termine tuttavia ha influito la normativa emanata a fronte dell'emergenza sanitaria e segnatamente l'articolo 68 del D.L. n. 18/2020, che così reca: “Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”;
- ai sensi poi del citato art. 12, comma 2 “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori
2 di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti
e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”;
- la circostanza che la cartella in argomento sia stata emessa (ed il ruolo reso esecutivo) nel 2019, e quindi in data antecedente a quella di sospensione dei versamenti di cui al citato art. 68, comma, 1, non determina l'inapplicabilità della norma, e ciò in quanto tale circostanza ha rilievo, al più, ai fini dell'applicabilità del comma 4 bis dell'art. 68, ove si disciplinano i diversi casi di carichi “affidati” all'agente per la riscossione durante il periodo di sospensione, avendo il primo comma, al contrario, ad oggetto tutte le cartelle emesse, a prescindere da quando il carico sia stato affidato;
- aggiunto poi che il termine di prescrizione originariamente previsto scadeva in data 27.12.2021, e quindi, “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” (cfr. art. 12, comma 2 cit), per effetto della normativa citata tale termine è stato prorogato “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, e, quindi, fino al
31.12.2023;
- tale termine è stato, pertanto, utilmente interrotto con la notifica della cartella di pagamento, eseguita in data 15.3.2022.
La sentenza deve essere quindi riformata, con reiezione nel merito dell'opposizione proposta in primo grado dal sig. . CP_1
3. Le spese dei due gradi di giudizio, nei rapporti tra e sig. , seguono i principi di CP_3 CP_1 soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello. Spese compensate nei rapporti con
[...]
, costituita in primo grado a mezzo funzionario, e che ha aderito al gravame proposto CP_2 dall' , senza tuttavia appellare in proprio la sentenza. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 6796/2023 così provvede: CP_2
1) respinge l'opposizione proposta da ; Controparte_1
3 2) condanna al rimborso delle spese di lite, a favore dell' Controparte_1 [...]
, che liquida, per il primo grado, in 300,00 euro per compensi, oltre spese Parte_1 generali, Iva e Cassa, e, per il grado di appello, in 360,00 euro per compensi, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, spese generali, Iva e Cassa;
3) compensa le spese nei rapporti con CP_2
Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4