Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 712 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 04/07/1967. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ROSATI ANNABELLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a GATTINARA (VC) il 15/08/1971 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente Voglia l'On.le Tribunale di Novara ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza 704/2021 Tribunale Novara, così giudicare In via principale: Stabilire che l'importo per il contributo al mantenimento della figlia sia pari ad euro Per_1
500,00 mensili (o la diversa somma ritenuta do-vuta per legge o di giustizia) con rivalutazione Istat e a partire dal primo mese successivo all'udienza, Sempre in via principale: Stabilire che le spese straordinarie, come previsto dal protocollo di Novara, siano suddivise al 50% tra i genitori purché preventivamente concordate secondo le linee guida del protocollo.
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Stante la assoluta indisponibilità ad addivenire ad una soluzione conciliativa, spese legali a carico di parte resistente. Con riserva di indicare testimoni
Per la resistente Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara riunito in Camera di Consiglio Respingere il ricorso del dott. e conseguentemente confermare le statuizioni della sentenza di divorzio in quanto Pt_1 privo dei presupposti previsti dalla norma, atti a giustificare la riduzione dell'assegno divorzile e dell'assegno ex art. 337 ter c.c. In via istruttoria si chiede ordinarsi al dott. l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, Pt_1 degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote societarie, ovvero disporsi indagini tramite la Polizia Tributaria onde accertare le reali capacità economiche e patrimoniali del ricorrente Con il favore delle spese.
Per il P.M. Si rimette alla valutazione del Giudice
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 17.4.2024, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con , dalla cui relazione, in data 18.11.2008, nasceva la figlia CP_1 Per_1
A seguito della crisi della relazione coniugale, le due parti dapprima si separavano e, poi, in data 24.11.2021 il Tribunale di Novara emetteva sentenza n. 704/2021 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo le seguenti conclusioni consensuali delle parti: “con riferimento alla minore collocamento presso la casa coniugale assegnata alla madre ed un contributo al mantenimento della stessa pari ad € 1.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre con riferimento alla moglie veniva posto a carico del marito l'onere di corrispondere la somma di euro 1000,00 mensili fino a quando la moglie non avesse avuto uno stipendio e successivamente che l'assegno venisse ridotto ad euro 500,00”. Rappresentava il ricorrente che le condizioni di divorzio non erano più attuali, in quanto le condizioni economiche e patrimoniali delle parti erano mutate. In particolare, si evidenziava nel ricorso, che al momento del divorzio era titolare di Parte_1 alcune centrali idroelettriche, che venivano vendute a seguito del fallimento della CP_1 gli introiti della vendita venivano utilizzati “per far fronte all'acquisto dell'asset market dal fallimento, CP_1 ed in modo che la potesse continuare la sua attività quanto me-no nel settore artigianale commerciale”. CP_1
A seguito della vendita delle quote della società idroelettrica, il si vedeva ridurre Pt_1 notevolmente i propri introiti.
Pag. 2 Rappresentava, poi, di vantare crediti nei confronti di per oltre un milione di euro, CP_1
“relativi a rapporti societari intercorsi fra le parti nonché crediti per spese straordinarie relative a mai Per_1 corrisposti dalla . CP_1
Vi era inoltre un incremento della posizione debitoria del ricorrente, tanto che la casa coniugale veniva pignorata. Nel ricorso, poi, si evidenziava che invece le condizioni della erano notevolmente CP_1 migliorate, svolgendo attività lavorativa presso il “market del dolce a Romagnano Sesia”. Inoltre, parte resistente intratteneva una nuova convivenza con tale . Persona_2
Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
* In data 10.7.2024 si costituiva la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente;
in CP_1 particolare, parte resistente evidenziava quanto segue:
- La vendita delle centrali idroelettriche era avvenuta in epoca anteriore alla separazione dei coniugi;
- Il ricorrente aveva comunque percepito “ingenti importi” da parte della società FINPIRO s.r.l., era presidente della società FEDERINDROELETTRICA, e socio al 60% della società NCG s.r.l.;
- Il ricorrente svolge l'attività di commercialista;
- Il ricorrente ha intrattenuto una nuova relazione sentimentale e non è in regola con il versamento del mantenimento e delle spese straordinarie. Parte resistente, poi, lamentava che le condizioni economiche di non erano floride, CP_1 in quanto il Fallimento del Biscottificio Rossi S.p.a. non era ancora chiuso;
la società FINPIRO s.r.l. di cui la resistente è amministratrice era gravata da debiti tributari;
ancora, il compenso quale amministratrice percepito dalla non è “regolare, ma esclusivamente il minimo indispensabile per far CP_1 fronte alle basilari esigenze di vita e per far fronte alle spese scolastiche di , anche avuto riguardo al mancato Per_1 regolare versamento del mantenimento da parte del dott. ”. Pt_1
Evidenziava, inoltre, che la ra comproprietaria unitamente alla madre di tre appartamenti, CP_1 due dei quali posti in locazione ma i cui canoni (500,00 € mensili complessivi) vengono percepiti integralmente dalla madre della CP_1
Evidenziava, poi, che il reddito imponibile della ammontava ad € 5.190,00. Concludeva, CP_1 quindi, chiedendo il rigetto del ricorso.
* All'udienza del 10.9.2024 si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti. ha Parte_1 dichiarato di svolgere regolare attività lavorativa, come libero professionista, con un reddito lordo ammontante a circa 50.000,00 € annui, di essere comproprietario di tre beni immobili, rispettivamente siti nei comuni di Ghemme, Novara e Pietra Ligure. Ha precisato che il rapporto con la figlia minore è buono, seppur la veda meno di quanto desidererebbe. ha dichiarato, invece, di lavorare stabilmente e di essere amministratrice unica di una CP_1 società ma di non percepire un reddito fisso mensile, ma solo un contributo di circa 1.000,00 € per la propria attività. Ancora, ha dichiarato di essere comproprietaria, unitamente alla madre, di un bene immobile, concesso in locazione, il cui canone viene percepito integralmente dalla di lei madre. All'esito il Giudice ha adottato, con separata ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha rimesso la causa in decisione.
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2. Sul materiale probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. In particolare, quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata. L'ascolto della figlia minore della coppia è manifestamente superfluo, vertendo la causa solo ed esclusivamente su profili di natura economica.
3. Sul merito della decisione IO evidenziare che, attualmente, i rapporti tra le parti sono regolati dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 704 emessa dal Tribunale di Novara in data 24.11.2021, in accoglimento delle conclusioni congiunte formulate tra le parti. Per quanto qui rileva, la pronuncia citata prevede: un obbligo di mantenimento a carico del ricorrente dell'importo di € 1.000,00 mensili per il mantenimento della figlia oltre rivalutazione ISTAT e pagamento delle spese Per_1 straordinarie nella misura del 50%, nonché un assegno divorzile dell'importo di € 1.000,00 mensili in favore di “fino a quando la stessa non avrà uno stipendio;
in tal caso l'assegno verrà ridotto CP_1 ad euro 500,00 automaticamente adeguato agli indici ISTAT e verrà versato a titolo di contributo spese di casa” (così punto 9 del dispositivo). La causa verte esclusivamente su profili patrimoniali e, in particolare, sulla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e di revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge. IO rammentare che, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., infatti, “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Il Collegio, dunque, deve limitarsi ad accertare -se del caso- la sussistenza di un giustificato motivo tale da determinare la revoca o la riduzione dell'assegno a suo tempo previsto. IO, infatti, evidenziare come il Tribunale, nei procedimenti di modifica delle condizioni, non sia chiamato ad una rivalutazione di quanto già statuito dall'Autorità Giudiziaria ma debba accertare, in concreto, il verificarsi di una condizione oggettivamente modificativa della situazione delle parti, tali da giustificare un nuovo intervento del Tribunale. In particolare, sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il giudice “non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).
Pag. 4 Tale esigenza corrisponde ad un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione. Tuttavia, il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può sempre alterare, in modo anche significativo, la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti determinando conseguentemente la necessita di modificarle per adattarle alla nuova situazione venutasi a creare. La giurisprudenza -affermatasi nella vigenza della precedente normativa- ha specificato cosa debba intendersi per “giustificati motivi”, elaborando una nozione che deve ritenersi tutt'ora applicabile. In particolare, nell'accertamento dei giustificati motivi è necessario valorizzare “criteri di carattere oggettivo, avendo cioè riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi” (Così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 354 del 10/01/2023). Nel caso di specie deve, dunque, valutarsi se e in che misura la situazione economica delle parti sia mutata rispetto al momento in cui interveniva la sentenza n. 704/2021 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Come emerge dalle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio delle parti, ambedue i genitori della minore hanno avuto un miglioramento della propria situazione reddituale Risulta che il ricorrente ha avuto i seguenti redditi lordi: anno 2020 € 39.233,00, anno 2021 € 51.214,00 e anno 2022 € 70.035,00. L'analisi degli estratti conto non denota un apprezzabile peggioramento della situazione economica.
Di contro, parte resistente ha dichiarato i seguenti redditi lordi: anno 2020 € 2.363,00, anno 2021
€ 2.240,00, anno 2022 € 6.186,00. L'analisi degli estratti della resistente non evidenzia entrate stabili sino all'ottobre 2023, mentre dal novembre 2023 si evidenziano le seguenti entrate provenienti dalla società FINPIRO s.r.l.: novembre 2023: € 1.650,00, dicembre 2023: € 1.000,00, gennaio 2024: € 1.500,00, febbraio 2024: € 1.000,00, marzo 2024: € 1,000,00, aprile 2024: € 250,00, maggio 2024: € 1.400,00. L'analisi degli estratti conto della resistente del periodo in cui è intervenuta la sentenza di divorzio, invece, non evidenziava entrate. Inoltre, deve evidenziarsi che la , come si evince dalle dichiarazioni dei redditi, proprietaria CP_1 di beni immobili, alcuni dei quali -per sua stessa ammissione- concessi in locazione, dei quali però ha omesso la produzione del relativo contratto. Nessun dubbio sussiste, poi, sulla attuale capacità lavorativa della resistente. Non è, invece, provato l'avvio di una stabile convivenza da parte della resistente.
Pag. 5 Ancora, la circostanza che il ricorrente vanti ingenti crediti nei confronti della convenuta non è elemento da potersi valutare in questa sede, non essendo ammissibile alcuna forma di compensazione. Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che vi sia un oggettivo miglioramento della condizione economica della CP_1
Tale mutamento giustifica, una riduzione dell'assegno divorzile originariamente disposto ad € 500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTAT, come per legge. Per quanto concerne, invece, il mantenimento in favore della figlia minorenne ritiene il Collegio, in continuità con i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal giudice relatore, di confermare quanto statuito dal Tribunale di Novara, non essendovi fatti sopravvenuti tali da giustificare un mutamento. A fronte del miglioramento delle condizioni economiche di entrambi i genitori, la figlia adolescente passa un minor tempo con il padre, con conseguente riduzione degli oneri di mantenimento diretto da parte del ricorrente.
* Tenuto conto della parziale soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 704 emessa dal Tribunale di Novara in data 24.11.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Riduce l'assegno divorzile a carico di disposto in favore di ad Parte_1 CP_1
€ 500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge;
2. Rigetta la richiesta di riduzione del contributo di mantenimento in favore della figlia
[...]
Per_3
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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