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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 239 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1 omiciliata in Cosenza, viale Trieste n. 50, P.IVA_1 presso ll'AVV. GIUSEPPINA ANGELA TURANO, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di mandato posto in calce al ricorso in appello appellante E
Controparte_1 appellato non costituito Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA n. 254/2024 pubblicata il 07.02.2024 del Tribunale Civile – Sezione Lavoro e Previdenza – di Cosenza – resa a termine del giudizio iscritto al n. Rg. 3340/2023 e notificata in data 09.02.2024 1. AMMETTERE: nella forma ed ACCOGLIERE nel merito il presente ricorso in appello;
2. RIGETTARE la domanda formulata dal Sig.
per le motivazioni ampiamente dedotte in narrativa, e da Controparte_1 intendersi qui integralmente riportate;
3. ACCERTARE E DICHIARARE come non dovuta alcuna somma per tutte le altre motivazioni meglio esposte in narrativa;
Solo nella denegata ipotesi di non accoglimento nel merito del presente appello ed in riforma delle conclusioni riportate nella Sentenza oggi impugnata 4. ACCERTARE E DICHIARARE: l'intervenuta prescrizione quinquennale per tutte le motivazioni sopra espresse e da intendersi qui integralmente trascritte e;
ACCERTARE E DICHIARARE: in previsione dell'intervenuta prescrizione quinquennale, che la somma eventualmente spettante al Sig. Controparte_1 per tutte le motivazioni esposte in narrativa, è pari ad €.3.626,64 se viene applicata la prescrizione quinquennale (Doc. 4 _Doc 23 fascicolo di primo grado) ed €.4.730,40 se viene applicata la L. 92/2012 (Doc. 3 _ Doc. 24 del fascicolo di primo grado ) in ogni caso 5. CONDANNARE: l'odierno appellato al pagamento
1 delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario >>.
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§1.1 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: < Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di CP_2 maggio 2009, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della pretesa il ricorrente - premesso di essere dipendente di Controparte_1 peraio e con mansioni di “operatore di Parte_1 al livello 183B del CCNL Autoferrotranvieri, prestando la sua attività presso la sede di Rota Greca, ha dedotto: di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener conto delle indennità previste e retribuite, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare delle c.d. “indennità di turni avvicendati” e “indennità ad personam”; che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo maggio 2009/giugno 2022 (cfr. conteggi allegati) è pari ad euro 6.962,33. Si costituiva in via Parte_1 preliminare sollevando eccezione di parzia ti e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS. In particolare, deduceva l convenuta, di aver sempre corrisposto a tutti i dipendenti la CP_2 retribuzion riodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie. Evidenziando inoltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale
o personale dell'interessato. Ha, quindi, concluso chiedendo, il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto>>.
§2 Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, “Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 6.962,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
2 2.190,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.”.
§3 La sentenza è gravata d'appello da con atto Parte_1 depositato l'8 marzo 2024. L'udienza del 3 aprile 2025 è stata trattata dal Collegio nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter cpc.
L'appellante, tuttavia, non ha depositato le note di trattazione scritta, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello.
Per tale motivo va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui << Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>). La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004). Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita. A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato l'8 marzo 2024, avverso l
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 254/24, pubblicata in data 7 febbraio 2024, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
3
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 239 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1 omiciliata in Cosenza, viale Trieste n. 50, P.IVA_1 presso ll'AVV. GIUSEPPINA ANGELA TURANO, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di mandato posto in calce al ricorso in appello appellante E
Controparte_1 appellato non costituito Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA n. 254/2024 pubblicata il 07.02.2024 del Tribunale Civile – Sezione Lavoro e Previdenza – di Cosenza – resa a termine del giudizio iscritto al n. Rg. 3340/2023 e notificata in data 09.02.2024 1. AMMETTERE: nella forma ed ACCOGLIERE nel merito il presente ricorso in appello;
2. RIGETTARE la domanda formulata dal Sig.
per le motivazioni ampiamente dedotte in narrativa, e da Controparte_1 intendersi qui integralmente riportate;
3. ACCERTARE E DICHIARARE come non dovuta alcuna somma per tutte le altre motivazioni meglio esposte in narrativa;
Solo nella denegata ipotesi di non accoglimento nel merito del presente appello ed in riforma delle conclusioni riportate nella Sentenza oggi impugnata 4. ACCERTARE E DICHIARARE: l'intervenuta prescrizione quinquennale per tutte le motivazioni sopra espresse e da intendersi qui integralmente trascritte e;
ACCERTARE E DICHIARARE: in previsione dell'intervenuta prescrizione quinquennale, che la somma eventualmente spettante al Sig. Controparte_1 per tutte le motivazioni esposte in narrativa, è pari ad €.3.626,64 se viene applicata la prescrizione quinquennale (Doc. 4 _Doc 23 fascicolo di primo grado) ed €.4.730,40 se viene applicata la L. 92/2012 (Doc. 3 _ Doc. 24 del fascicolo di primo grado ) in ogni caso 5. CONDANNARE: l'odierno appellato al pagamento
1 delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario >>.
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§1.1 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: < Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di CP_2 maggio 2009, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della pretesa il ricorrente - premesso di essere dipendente di Controparte_1 peraio e con mansioni di “operatore di Parte_1 al livello 183B del CCNL Autoferrotranvieri, prestando la sua attività presso la sede di Rota Greca, ha dedotto: di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener conto delle indennità previste e retribuite, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare delle c.d. “indennità di turni avvicendati” e “indennità ad personam”; che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo maggio 2009/giugno 2022 (cfr. conteggi allegati) è pari ad euro 6.962,33. Si costituiva in via Parte_1 preliminare sollevando eccezione di parzia ti e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS. In particolare, deduceva l convenuta, di aver sempre corrisposto a tutti i dipendenti la CP_2 retribuzion riodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie. Evidenziando inoltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale
o personale dell'interessato. Ha, quindi, concluso chiedendo, il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto>>.
§2 Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, “Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 6.962,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
2 2.190,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.”.
§3 La sentenza è gravata d'appello da con atto Parte_1 depositato l'8 marzo 2024. L'udienza del 3 aprile 2025 è stata trattata dal Collegio nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter cpc.
L'appellante, tuttavia, non ha depositato le note di trattazione scritta, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello.
Per tale motivo va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui << Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>). La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004). Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita. A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato l'8 marzo 2024, avverso l
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 254/24, pubblicata in data 7 febbraio 2024, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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