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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1296/2022 promossa in grado di appello da
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Sergio Palesano.
-APPELLANTE –
Contro
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
e quest'ultimo CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 nella qualità di erede di , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Persona_1
Galleano.
APPELANTI INCIDENTALI - CP_9
E nei confronti di rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna CP_10
Rizzo.
- APPELLATO -
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 10/10/2022 il Tribunale di Palermo ha accolto, in parte qua, le Pt_2 domande proposte dai lavoratori oggi appellati , i quali, premettendo di essere occupati in attività socialmente utili ex D. Lgs n. 81/2000 dal Comune di e deducendo il Pt_1 carattere subordinato delle prestazioni di lavoro in concreto svolte, avevano chiesto :
1. Accertarsi e dichiararsi che tra gli attuali ricorrenti e l'ente convenuto sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dalla data di inizio dei rapporti Lsu o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia, condannandoli al pagamento di tutte le differenze retributive dovute rispetto ad un lavoratore comparabile per livello ed orario di lavoro, con rivalutazione ed interessi, oltre alla corrispondente copertura contributiva;
2. Accertarsi e dichiararsi che l'ente convenuto ha commesso un abuso nei confronti dei ricorrenti, in violazione delle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva UE 1999/70 attraverso l'utilizzo reiterato di contratti a termine senza ragioni oggettive presso l'ente ove operano e per l'effetto condannare detti enti al risarcimento del danno: a. In forma specifica, ordinando al comune convenuto di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra i ricorrenti e l'ente ove operano a far data dal 36° mese di servizio a termine, ovvero dalla avvenuta interruzione dei rapporti a termine (ove sopravvenga nel corso del giudizio) o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, condannando gli enti a retribuirli come tali dalla data di costituzione di detto rapporto, ovvero nella misura ritenuta di legge e liquidando loro il risarcimento forfettario di cui all'art. 32 legge 183/2010 (ora art. 22 d.lgs. 81/2015); b. In subordine, condannarsi l'ente convenuto a risarcire il danno subito in forma monetaria, quale misura alternativa alla costituzione del rapporto, nella misura dell'indennità forfettaria di cui all'art. 32, oltre all'ulteriore danno ex SS.UU. 5072/2016 in caso di mancata stabilizzazione ad opera dell'ente convenuto in forza del d.lgs. 75/2017 e L.R. 27/2016, pari al danno subito per la perdita delle retribuzioni e dei benefici pensionistici dalla data della perdita del posto di lavoro ad opera degli enti convenuti sino al raggiungimento dell'età pensionabile o in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia. c. in ulteriore subordine, qualora l'ente convenuto proceda alla stabilizzazione dei ricorrenti in corso di causa, condannarsi comunque lo stesso ente a risarcire il danno subito dai ricorrenti nella misura dell'indennità forfettaria di cui all'art. 32, in applicazione della clausola 4 della Direttiva. Ha ritenuto il G.L.:
- che a seguito della intervenuta stabilizzazione, disposta con decorrenza dal 31/12/2019, doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla sola domanda di conversione;
- che rispetto al rapporto intrattenuto con la P.A. dai lavoratori socialmente utili, doveva ritenersi accertato alla luce delle risultanze istruttorie date – ordini di servizio indirizzati a ciascuno dei ricorrenti - e della posizione processuale assunta dal che non aveva Pt_1 contestato l'adempimento di mansioni di supporto alle ordinarie funzioni istituzionali svolte dall'ente territoriale, che la prestazione espletata si era discostata dal programma originario conformandosi al paradigma del lavoro subordinato;
- che sul piano della qualità della prestazione di collaborazione svolta, essa poteva essere ricondotta all'attività meramente esecutiva rientrante nella cat. A e che a tale stregua poteva essere disposta la condanna del al pagamento delle differenze Parte_1 retributive oltre alla correlata contribuzione previdenziale;
- che risultava destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione formulata dal
[...]
atteso che il rapporto di lavoro in oggetto non era assistito dalla garanzia della Parte_1 stabilità onde il termine prescrizionale aveva cominciato a decorrere soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro;
che quanto al profilo del danno risarcibile , essendo pacifico che i rapporti come LSU erano stati reiterati per moltissimi anni con un durata ben superiore a trentasei mesi, doveva ritenersi verificato il fenomeno dell' ”abuso” consistito nella illegittima precarizzazione del rapporto e che, d'altra parte, nessuna efficacia estintiva del suddetto abuso poteva essere ricondotta alla sopraggiunta stabilizzazione essendo essa intervenuta in forza di una procedura selettiva per un numero limitato di posti, di tal che il pregiudizio poteva essere riconosciuto nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La sentenza di primo grado è stata appellata in via principale dal e Parte_1 incidentalmente dai lavoratori. Il primo si duole dalla male intesa applicazione della disciplina in materia di contratti a termine operata dal GL. quantunque nella fattispecie i rapporti di lavoro intercorsi non fossero sorretti da alcun contratto di diritto privato bensì da disposizioni normative via via reiterate che avevano disposto l'utilizzazione in regime di proroga dei predetti lavoratori socialmente utili. Censura l'affermazione del G.L. di ritenere provato lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle dei dipendenti di ruolo, siccome poggiante sui soli ordini di servizio prodotti in causa delimitati temporalmente e non idonei per il loro contenuto a dimostrare oltre l'effettuazione di una generica attività di collaborazione “ supporto” di quelle istituzionali. Lamenta l'indebita applicazione del principio di non contestazione atteso che la stessa difesa dei lavoratori non aveva concretamente descritto le mansioni di assegnazione onde impropriamente il G.L aveva ritenuto la necessità di una specifica contestazione al riguardo.
Oppone il riconoscimento del c.d. danno comunitario da precarizzazione per avere il G.L. ingiustificatamente disatteso la portata estintiva riconducibile alla stabilizzazione medio tempre effettuata , in relazione alla quale insiste nella richiesta di acquisizione documentale degli atti della procedura concorsuale finalizzata a dimostrare che le assunzioni erano state effettuate all'esito di un percorso riservato ai soli lavoratori rientranti nello specifico bacino regionale . Infine reitera in forma di gravame l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive con riferimento alla disattesa decorrenza in costanza di rapporto siccome derivante dal connotato di stabilità proprio della natura pubblicistica dei rapporti azionati. Con l'appello incidentale i lavoratori contestano la parametrazione delle differenze retributive operata dal G.L. sulla cat. A del CCNL stante che la natura delle mansioni svolte di “supporto ammnistrativo” ne avrebbe legittimato piuttosto la sussunzione nell'ambito delle superiori categorie impiegatizie.
Con un secondo motivo si invoca l'applicazione della disciplina sopravvenuta (art. 12 D. L. 131/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 166/2024 ) recante la normazione della indennità risarcitoria correlata all'abusiva successione di rapporti a termine nella misura da 4 a 24 mensilità. In subordine i lavoratori hanno dichiarato di insistere nell'ammissione dei mezzi di prova dei quali il G.L. aveva inizialmente disposto l'ammissione salvo poi a revocarla. CP_1 Si è costituito in giudizio l' quale ente destinatario degli effetti previdenziali dell'accertata subordinazione.
******
L'appello proposto dal appare fondato per quanto di ragione. Parte_1
E' noto che la materia dei lavori socialmente utili originariamente disciplinata dal D. Lgs. n. 468/1997 poi integrato dal D. Lgs. n. 81/2000, inquadra tali attività in una cornice di carattere assistenziale alla quale è estranea ogni connotazione di subordinazione.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, infatti, L'istituto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità (LPU) ovvero ai lavori socialmente utili (LSU) nasce con una connotazione marcatamente previdenziale-assistenziale ed ha ad oggetto, l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (oltre che da soggetti privati e società miste) attraverso il coinvolgimento di soggetti privi di occupazione, ai quali viene riconosciuto un emolumento, prima denominato "sussidio", che evoca la matrice assistenziale dell'istituto, e poi "assegno", che mostra invece l'evoluzione verso una forma di tirocinio/praticantato. L'occupazione temporanea nei suddetti lavori non può qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato (vedi, per tutte: Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. SU 26 novembre 2004 n. 22276; Cass. SU 22 febbraio 2005, n. 3508; Cass. SU 30 maggio 2005 n. 11346), essendo siffatta natura esplicitamente esclusa dal D.Lgs. n. 468 dei 1997, art. 8, poi riprodotto, negli stessi termini, dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 4, i quali prevedono che l'utilizzazione dei lavoratori in questione "non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ((ex pluribus Cass. 13472 del 30/6/2016). Peraltro, la natura previdenziale del rapporto dei suddetti lavoratori non osta alla applicabilità della regola dettata dall'art. 2126 cod. civ., per quella parte del lavoro che si discosti per contenuto ed orario della prestazione socialmente utile.
Se risulta che è stato prestato un diverso e ulteriore lavoro rispetto a quello oggetto del lavoro socialmente utile e che tale diverso ed ulteriore lavoro si è svolto in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, troverà applicazione la misura di garanzia sopra enunciata. A tale regola di giudizio si è ispirata la Corte di cassazione con la nota pronuncia n.25672/17 (cui sono seguite le nn. 25673, 25674 e 25675 del 2017) con la quale la S.C. su questione del tutto sovrapponibile a quella per cui si procede in questa sede, ha annullato con rinvio le sentenze di questa Corte fondate, giust'appunto ed in estrema sintesi, sulla non applicabilità della disciplina dell'accordo quadro di cui alla Direttiva n. 1999/70 UE ai contratti per cui è causa in ragione della loro diversità strutturale in uno alla riconducibilità degli stessi alla normativa regionale emanata nell'esercizio della potestà legislativa concorrente. Dopo aver ricordato, sul solco tracciato dalla Corte di Giustizia, che “la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (decisioni causa C-177/10, Per_2
sentenza 7 settembre 2006, in causa C-53/04, e causa C-212/04,
[...] Per_3 Per_4
” ha osservato che nel caso controverso assumeva specifico rilievo “la Per_5 decisione della CGUE n. 157 del 15 marzo 2012, in causa C-157/11, ” secondo cui Per_6
“con riguardo al punto 1 della clausola 2 … la qualificazione formale, da parte del legislatore nazionale, del rapporto costituito tra una persona che svolge lavori socialmente utili e l'amministrazione pubblica per cui vengono effettuati questi lavori non può escludere che a detta persona debba tuttavia essere conferita la qualità di lavoratore in base al diritto nazionale, se tale qualifica formale è solamente fittizia e nasconde in tal modo un reale rapporto di lavoro ai sensi di tale diritto».
In siffatto contesto la Suprema Corte ha avuto cura ribadire quanto già affermato - giust'appunto in relazione al punto 2 della clausola 2 dell'accordo quadro – dalla CGUE secondo cui “«…. anche se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che, tenuto conto delle sue caratteristiche e delle circostanze in cui vengono effettuati i lavori socialmente utili da persone quali il ricorrente principale, il rapporto tra quest'ultimo e l'amministrazione pubblica italiana che lo ha assunto costituisce, in realtà, un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, occorre comunque ricordare che la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità riguardo all'applicazione dell'accordo quadro a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro. Infatti, la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro offre agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro i " rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché i "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici"» …. che l'applicazione dei criteri stabiliti sul fondamento di detto potere discrezionale deve essere indubbiamente effettuata in modo trasparente e poter essere controllata per impedire che un lavoratore impiegato in un programma che non rientri nelle categorie elencate nella clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro sia privato della tutela che quest'ultimo intende garantirgli (cfr., sentenza CGUE 8 settembre 2011, Rosado Santana, C- 177/10, par. 77, intervenuta con riguardo alla clausola 4 dell'accordo quadro)”.
Affrontando, quindi, nello specifico la motivazione di questa Corte, i Giudici di legittimità, nella sentenza n.25672/17, hanno ritenuto non condivisibile fare
“discendere la non applicabilità della disciplina dell'accordo quadro ai contratti per cui è causa in ragione della riconducibilità delle fonti regionali che prevedono le fattispecie legali alla potestà legislativa concorrente ex art 17, comma 1, lettera f), dello statuto di autonomia, operando una assimilazione tra la materia "legislazione sociale;
rapporti di lavoro" e, in particolare … il punto 2, lettera b), della clausola 2 "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici", senza un compiuto e esteso vaglio dei rapporti di lavoro in questione con riguardo non solo alle fonti, ma all'atto negoziale costitutivo e al concreto conformarsi degli stessi in ragione dell'attività prestata, senza effettuare quindi, correttamente il processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, disciplinata dal legislatore, al fine di ravvisare le condizioni di esclusione dell'applicabilità dell'accordo quadro, così dando luogo, nei sensi indicati nella presente motivazione, ai vizi prospettati dal ricorrente con il primo ed il secondo motivo di ricorso (cfr., Cass., n. 18715 del 2016).” Hanno, altresì, aggiunto che “la affermata diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, che ne escluderebbe la riconducibilità all'accordo quadro, non può trarsi, …né dalle generali esigenze di natura politico-sociale che ne avrebbero costituito l'origine, né dalla finalità …. di superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile contemperando l'esigenza di mantenere i livelli occupazionali e il contenimento della spesa pubblica con quella della stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, da cui deriverebbe la causa tipica degli stessi, atteso che ai fini della non applicabilità dell'accordo quadro in ragione della clausola 2 dell'accordo quadro medesimo, deve procedersi all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse”. In siffatto contesto, quindi, dopo aver richiamato i più recenti approdi giurisprudenziali in materia di contratto di apprendistato, di formazione e lavoro e di lavori socialmente utili dei lavoratori in trattamento di cassa integrazione, la
Suprema Corte ha chiarito (citando l'ordinanza Cass., n.17101/17), che “in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione», non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”. Non può, dunque, prescindersi, ha concluso la Suprema Corte “dall'esteso vaglio analitico dei contratti posti a fondamento della domanda del ricorrente in relazione a numero, oggetto, causale e durata dei contratti stipulati tra i lavoratori ed il Pt_1 qualifiche e mansioni previste, non bastando la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale”. Orbene, come già ritenuto da questa Corte in cause di analogo oggetto (n. 1407/2021 e 642/2022 R.G. App.) calando i suesposti principi al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che gli odierni appellati, senza la stipulazione di alcun contratto di lavoro di diritto privato ma unicamente in base all'attingimento dalle liste di collocamento a ciò destinate, hanno per circa un ventennio lavorato svolgendo mansioni utili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune appellato;
non risulta sconfessato dalla documentazione prodotta dal che essi si sono trovati, nel periodo Pt_1 considerato, ad affrontare patenti vuoti di organico, provocati dalla legislazione vincolistica dagli stessi – anzi - segnalata, che aveva indotto il blocco delle assunzioni e, sebbene sia stato genericamente contestato che l'utilizzazione dei lavoratori sia stata finalizzata a coprire tali vuoti di organico, di fatto è innegabile (e non contestato) che il loro inserimento nei diversi uffici non ha fatto altro che integrare l'efficientamento degli stessi (mediante la loro utilizzazione in mansioni di “supporto”); il che equivale a dire che, in mancanza di vuoti di organico, detto efficientamento non si sarebbe reso necessario. Dalla documentazione in atti non è, inoltre emersa la sussistenza di alcuno specifico percorso di formazione, inserimento e riqualificazione professionale predisposto dagli enti locali utilizzatori delle suddette prestazioni.
Irrilevante, pertanto, nel contesto fin qui delineato, è la mancanza di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti giacchè l'esistenza e la natura del rapporto (oggetto di ripetute ed unilaterali proroghe nel corso degli anni) emerge per tabulas dagli stessi documenti di provenienza datoriale e dalla natura delle mansioni svolte che appalesano univocamente lo stabile inserimento degli appellanti nella struttura organizzativa del Comune appellato, finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali del medesimo ente. Del tutto incontestata è, ancora, rimasta la loro sottoposizione “all'obbligo di timbratura, giustificazione delle assenze, visite fiscali, pianificazione delle ferie, ecc”: caratteri già ritenuti dal primo giudice compatibili con il rapporto di tipo assistenziale ma che, invero, riletti nel complessivo contesto sopra delineato, assumono una forte valenza indiziaria della loro sottoposizione ad un vincolo di subordinazione. Pur tuttavia va dato atto che nella descrizione delle attività singolarmente assegnate ai ricorrenti all'interno della struttura organizzativa del convenuto il ricorso dei Pt_1 lavoratori aveva omesso l'allegazione delle posizioni contrattuali che contrassegnavano livelli ed i profili di inquadramento delle specifiche mansioni assegnate. Trattasi di una lacuna non colmabile né dalla male intesa non contestazione dell'amministrazione convenuta – oggettivamente inesigibile a fronte della mancata esplicitazione dei parametri contrattuali sulla base dei quali formulare la necessaria attività di sussunzione - nè con la sola attività interpretativa e/o qualificatoria del giudice
.
Rilevante altresì appare la genericità e lacunosità delle allegazioni riguardanti l'ammontare dei sussidi percepiti e la retribuzione che si ritiene gli stessi lavoratori avrebbero avuto diritto a percepire, anche in considerazione dei limiti orari delle relative prestazioni, tale da non consentire di accogliere la domanda di differenze retributive, non essendo noti i due termini di paragone né, a monte, se tale credito possa essersi in concreto realizzato;
il che osta anche alla pronuncia di una condanna meramente generica. Alla stregua delle ragioni di riforma sopra enunciate, anche le prove testimoniali articolate dai lavoratori e subordinatamente reiterate in grado di appello, si palesano irrilevanti.
La statuizione che precede ha efficacia assorbente della reiterata eccezione di prescrizione e del primo motivo di appello incidentale formulato dai lavoratori. Passando all'esame del successivo capo di sentenza oggetto del gravame principale, è noto che, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso, solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso "percorsi riservati" a detto personale (questa Corte ha già evidenziato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una "stretta correlazione" fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo -nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di "causa-effetto" tra abuso ed assunzione- Cass. n. 15353/2020). La stessa Corte di legittimità, poi, ha ulteriormente chiarito che “la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 14815 del 27 maggio 2021 e in termini anche Cass,n.32548/2022). Si è che nel caso di specie il bando pubblicato dal Comune di per la procedura di Pt_1 stabilizzazione a n. 110 posti di collaboratore professionale amministrativo a tempo parziale con selezione per prova pratica, ancorché riservato al personale LSU rientrante nel bacino regionale, contemplava la necessità del superamento di prove concorsuali a cui subordinava l'assunzione, il che ne escludeva la natura di selezione “blanda” funzionalmente destinata allo scopo di assicurare il passaggio del personale precario nei ruoli della P.A.. Dal che la conferma della disposta misura risarcitoria la quale resiste pure al motivo incidentale articolato dai lavoratori sul presupposto della entrata in vigore dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024. Tale disposizione, nel codificare la misura della sanzione ricollegata all'abusiva successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, prevede una forbice tra un minimo ed un massimo - da quattro a 24 mensilità dell'ultima retribuzione riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – e fissa innovativi parametri di calcolo -– gravità della violazione, anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto – a fronte dei quali l'applicazione diretta della sanzione ai giudizi pendenti collide con la portata afflittiva della misura e con la necessità, in difetto di una specifica disposizione transitoria che lo consenta, di offrire alla parte di apprestare idonee difese sul punto. Il che conduce a ritenere la non applicabilità della novella ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio. Deve nondimeno darsi atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 relativamente all'appello incidentale dei lavoratori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 3200/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 22 ottobre 2022, rigetta la domanda proposta da
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , e nei confronti del
[...] CP_6 Controparte_7 Persona_1 Parte_1
limitatamente alle differenze retributive riconosciute dalla sentenza di primo
[...] grado.. Conferma nel resto la sentenza impugnata Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002 relativamente all'appello incidentale . Palermo 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria