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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Lucia Rocchi Giudice all'esito dell'udienza di discussione orale del 22/05/2025 e della camera di consiglio di pari data, preso atto dell'intervento del P.M. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 1761/2024 promossa
DA
, nato il [...] a [...]F. Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Bracciotti Maide C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE avente ad oggetto Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 22 maggio 2025
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 , premettendo di aver contratto il Parte_1
30 agosto 2023 a Cuba matrimonio in regime patrimoniale di separazione dei beni, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di S. Elpidio a Mare al n. 76 P. II S.C., con
[...]
conosciuta sui social media e giunta in Italia a marzo del 2024, e che la residenza CP_1
coniugale era stata fissata in un immobile di sua proprietà sito a S. Elpidio a Mare in via Celeste n.
15/a, esponeva che nel novembre del 2024 la consorte si era allontanata dalla casa coniugale e non vi aveva più fatto ritorno, comunicandogli di essersi trasferita da una connazionale residente nel medesimo Comune.
Rappresentando che dall'unione non erano nati figli e che ciascuno era indipendente economicamente, domandava la pronuncia di separazione personale congiuntamente a quella di scioglimento del matrimonio.
La convenuta, pur avendo ricevuto una valida notifica del ricorso, non si costituiva e la causa era discussa oralmente all'udienza del 22 maggio 2025, in cui la convenuta dava atto dell'accordo raggiunto a termini di separazione personale con esclusione di contributi economici, ed era posta in riserva di decisione.
Preliminarmente, sotto il profilo della giurisdizione, va dato atto della sussistenza di quella italiana a termini dell'art. 3 del reg. CE n. 2201/2003 del Consiglio, come modificato dal Reg. CE n.
1111/2019 sulla base dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, avendo entrambi i coniugi risieduto abitualmente a S. Elpidio a Mare, ove il ricorrente attualmente vive. La legge applicabile risulta quella italiana, sulla base della residenza abituale dei coniugi purché la domanda sia proposta entro un anno, alla stregua dell'art. 8 del Reg. UE n. 1259/2010.
Nel merito la domanda di separazione appare fondata, risultando cessata definitivamente la convivenza tra i coniugi e non risultando margini per una ripresa.
Nulla va disposto in ordine all'aspetto economico risultando entrambi i coniugi in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Segue ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S. Elpidio a Mare di provvedere alla relativa annotazione.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, va disposta, come da separata ordinanza, la trattazione all'esito dell'irrevocabilità della presente pronuncia.
In tale sede verranno definite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
unitisi il 30 agosto 20223 a La BA JA (Cuba) in matrimonio, trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di S. Elpidio a Mare del 2023, n. 76, parte II, S.C ed ordina all'ufficiale dello Stato Civile di tale Comune di provvedere alla relativa annotazione.
Dispone come da separata ordinanza quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese all'esito della definizione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente dott. Alberto Pavan dott.ssa Sara Marzialetti