Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2874 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo De Tata ed elettivamente domiciliata presso lo studio di San Giorgio del Sannio, Piazza dell'Aquila n. 7.
Attrice
E
(cod. fiscale e part. I.V.A. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Luigi Greco
Convenuto
NONCHE'
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]
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Avente ad oggetto: Risarcimento danni.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la società convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 02 agosto 2022, conveniva in giudizio, Parte_1
davanti a questo Tribunale, e la esponendo che il Controparte_2 Controparte_1
suocero, , era deceduto in data 15 maggio 2008 in conseguenza di un sinistro Persona_1
stradale verificatosi in S. Giorgio del Sannio (BN) in data 10 aprile 2008, alle ore 21.40, allorchè, impegnato in un attraversamento della sede stradale utilizzando le strisce pedonali, era stato investito dalla vettura Fiat Panda tg. CN845MG di proprietà e condotta dal sig. . L'attrice Controparte_2
proseguiva riferendo che con il compianto suocero aveva un rapporto di quotidiana frequentazione che aveva determinato, nel corso del tempo, un particolare legame affettivo e, ritenendo che la dipartita improvvisa del le avesse provocato un forte turbamento emotivo e Persona_1 sofferenza interiore, chiedeva a questo Tribunale l'emissione di sentenza con la quale i convenuti fossero condannati al ristoro del danno subìto sotto ogni profilo di legge. Provvedeva alla costituzione in giudizio la convenuta la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione Controparte_1
del diritto al risarcimento dei danni per il decorso del termine di legge;
in ogni caso concludeva per il rigetto di ogni domanda attorea, ritenendola infondata in fatto e diritto.
, pur raggiunto dalla notifica dell'atto introduttivo, non provvedeva alla costituzione Controparte_2
in giudizio.
Il G.I. assegnava alle pari i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, senza ritenere necessaria l'assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e riservava la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è risultata prescritta per i seguenti
MOTIVI
Preliminarmente occorre riferire che nella presente controversia si ritiene di dover far applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite 3
della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008
n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di altre questioni.
Parte convenuta ha sollevato, tempestivamente e nelle forme di legge, eccezione di intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria promossa dalla attrice Parte_1
Anzitutto, occorre individuare quale sia il termine prescrizionale applicabile al caso concreto all'esame del Tribunale.
Recita l'art. 2947 cc: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.”
La norma, al comma terzo, è molto chiara: se è intervenuta sentenza penale irrevocabile, come nella fattispecie in esame, e si verte in tema di circolazione di veicoli (ed è questo il caso), il termine prescrizionale applicabile è quello biennale con dies a quo fissato dalla data di intervenuta irrevocabilità della sentenza penale.
Occorre peraltro precisare che:“In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, l'applicazione della seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 cc. – ai sensi della quale il termine breve di prescrizione di due anni decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile – esige che deve trattarsi non di qualsivoglia sentenza penale ma solo di sentenze che non dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione e, cioè, di sentenze di condanna nonché di assoluzione per motivi diversi dalla predetta estinzione;
peraltro, poiché a norma dell'art. 4
648/1 cpp., sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, l'irrevocabilità di una sentenza penale non dipende dal suo contenuto, ma discende solo dal fatto che essa sia stata pronunziata in giudizio e non sia impugnabile, per cui la qualità della irrevocabilità delle sentenze penali investe sia quelle di condanna che di proscioglimento (art. 529 cpp., sentenze di proscioglimento, e art. 530 cpp. sentenze di assoluzione”, ex multis Cass. 22883/2007)”.
Altro discorso sarebbe stato nel caso di avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale a carico del responsabile del fatto dannoso, ma non è questa l'ipotesi che ricorre nel caso in esame, poiché non è stata esercitata alcuna azione civile nel processo penale che vedeva imputato il . CP_2
Riassumendo, a carico del è stata pronunciata sentenza penale di condanna n. 970/12, CP_2
divenuta irrevocabile in data 16 aprile 2017, come riportato nella stessa sentenza e, poiché trattasi di sinistro stradale, da tale data occorre computare il termine biennale per la verifica dell'avvenuto decorso del termine prescrizionale.
Orbene, pur volendo disattendere tutti rilievi formulati da parte convenuta in ordine alla riferibilità alla domanda risarcitoria della delle attestazioni postali di ricevimento allegate alla Parte_1 domanda introduttiva, dall'esame di dette ricevute si ricava la seguente scansione temporale:
1. Ricevuta recapitata 13.3.2010 Parte_2
2. Ricevuta recapitata 8.3.2011 Parte_2
3. Ricevuta recapitata 18.3.2013 Parte_2
4. Ricevuta recapitata 18.11.2015 CP_1
5. Ricevuta recapitata 30.1.2017 CP_1
6. Ricevuta consegna PEC 16.10.2019 CP_1
7. Ricevuta recapitata 21.10.2021 CP_1
In buona sostanza, dalla data dell'irrevocabilità della sentenza penale a carico del – 16 aprile CP_2
2017 – il primo atto che si rinviene è una ricevuta di consegna PEC del 10.10.2019; orbene, anche a voler sottacere che in detto messaggio di posta elettronica non si fa alcun riferimento alla posizione della attuale attrice, è evidente che essa è intervenuta dopo lo spirare del biennio dal 16.4.2017, con la conseguenza che il termine prescrizionale deve ritenersi certamente spirato in data anteriore all'introduzione del presente giudizio.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile per intervenuto decorso della prescrizione. 5
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
e di per intervenuto decorso del termine Controparte_1 Controparte_2
prescrizionale di legge.
2) Condanna alla refusione in favore della Parte_1 Controparte_1
delle competenze di giudizio, quantificate in Euro 2.200,00, oltre rimborso spese
[...]
generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
3) Compensa le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_2
Benevento, li 6 marzo 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio