TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16594/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VERGALLITO CONCETTA che lo rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. DEVITO ANGELA AZZURRA che la rappresenta CP_1
e difende, quale Amministratore di Sostegno, in virtù di decreto di nomina del 20.7.2016 e decreto di autorizzazione del GT del 15/1/2025
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da verbale di udienza del 18.2.2025
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in GRUGLIASCO il 13.04.1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
286 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3.3.1997 e l 21.7.1999. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 79/2021 emessa dal Tribunale di
Torino in data 14.12.2020.
Con ricorso depositato il 26.09.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale unicamente di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con decreto del 15.10.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 18.2.2025.
Si costitutiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla domanda in punto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva accertarsi e dichiararsi, in favore della sig.ra , il diritto di abitazione perpetua relativamente alla quota del 50% di proprietà del sig. Pt_2 dell'unità immobiliare sita in Torino, Via Cimabue n. 8b. Pt_1
All'udienza del 18.2.2025, il Giudice, sentite le rispettive difese, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in conformità dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che le parti concordano che la GN potrà rimanere ad abitare nell'ex casa Pt_2 coniugale finché non avrà trovato adeguata sistemazione all'interno di una struttura;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16594/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VERGALLITO CONCETTA che lo rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. DEVITO ANGELA AZZURRA che la rappresenta CP_1
e difende, quale Amministratore di Sostegno, in virtù di decreto di nomina del 20.7.2016 e decreto di autorizzazione del GT del 15/1/2025
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da verbale di udienza del 18.2.2025
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in GRUGLIASCO il 13.04.1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
286 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3.3.1997 e l 21.7.1999. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 79/2021 emessa dal Tribunale di
Torino in data 14.12.2020.
Con ricorso depositato il 26.09.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale unicamente di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con decreto del 15.10.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 18.2.2025.
Si costitutiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla domanda in punto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva accertarsi e dichiararsi, in favore della sig.ra , il diritto di abitazione perpetua relativamente alla quota del 50% di proprietà del sig. Pt_2 dell'unità immobiliare sita in Torino, Via Cimabue n. 8b. Pt_1
All'udienza del 18.2.2025, il Giudice, sentite le rispettive difese, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in conformità dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che le parti concordano che la GN potrà rimanere ad abitare nell'ex casa Pt_2 coniugale finché non avrà trovato adeguata sistemazione all'interno di una struttura;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.