Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 13.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 343/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Alberto Maggio e Fiondo Antonino;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.1.2024 conveniva in Parte_1
giudizio l onde sentire accertare non dovuta la restituzione CP_1
della somma di euro €. 14.420,22 richiesta dall' con due CP_1
provvedimenti del 13/09/2023, somma in ipotesi indebitamente corrisposta a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento. La ricorrente lamentava la violazione dei termini di legge per il procedimento di revoca e la mancanza di dolo dell'accipiens.
L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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Il ricorso è infondato e va rigettato.
Innazitutto, resta irrilevante la mancata comunicazione del provvedimento di sospensione o di revoca.
Premesso che le prestazioni economiche in favore degli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni pubbliche ex lege in quanto nascenti dal verificarsi di atti previsti da norme, il diritto a dette prestazioni nasce dall'insorgere di tali requisiti.
Di talchè, il diritto non nasce per atto di concessione e non cessa con l'adozione di un atto di revoca . In entrambi i casi infatti il diritto nasce e cessa mediante l'adozione di un atto di ricognizione dell'ente preposto dei diritti da cui deriva la prestazione in applicazione dell'art 38 Cost.
Riguardo poi alla ripetibilità di prestazioni non spettanti rispetto alla questione al vaglio della richiesta di restituzione dell'indennità di accompagnamento, la Suprema Corte su un caso analogo ha chiarito che “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (v. Cass. n. 24180 del 2022).
2 Nella specie, l' ha dato prova della notifica a mezzo posta del CP_1
verbale di revisione con esito negativo all'indirizzo della ricorrente in data 27.5.2022
Pertanto, della validità della notifica non è lecito dubitare.
Ne deriva la legittimità della richiesta di restituzione dell'indennità di accompagnamento per il periodo 01/06/2022 -
31/10/2023.
La domanda è infondata anche per quanto attiene alla pensione di inabilità .
E' vero che la disciplina dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti peculiari rispetto alla regola della ripetibilità̀ di cui all'art. 2033 c.c. propria del sistema civilistico in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità̀ dei trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede.
In particolare, l'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme soltanto a partire dalla data di emissione del provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge. .( cfr. Cass. n. 28771 del 2018)
Nel caso in esame tuttavia, non può escludersi il dolo della ricorrente che nel periodo 2022 - 2023 percepiva un reddito personale di oltre euro 31.000,00 come dipendente statale a tempo indeterminato.
In definitiva, il reddito era talmente alto rispetto ai limiti di legge da rendere inequivocabile l'insussistenza dei presupposti del beneficio. A riprova del dolo dell'accipiens va considerato che la ricorrente in sede di domanda amministrativa ha dichiarato di
3 non possedere redditi, occultano il dato reddituale. Irrilevante resta ai fini della prova della condizione soggettiva dell'accipiens, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, la comunicazione dei redditi del coniuge rilevando ai fini della concessione della pensione di inabilità il reddito personale e non quello familiare .
Tali elementi inducono, pertanto, ad escludere il legittimo affidamento dell'accipiens sulla sussistenza del diritto alla percezione della prestazione in contestazione .
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre CP_1
rimborso spese generali al 15%
Torre Annunziata, 30.6.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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