Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 1938
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Accoglimento
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile la clausola compromissoria contenuta nella convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Ferrara e la società attuatrice

    La Corte ha ritenuto che la posizione giuridica fatta valere dal Condominio appellante integri un diritto soggettivo indisponibile, strettamente connesso al dovere dell’amministrazione comunale di assumere in carico le opere di urbanizzazione e di provvedere alla loro gestione e manutenzione. Pertanto, la controversia non è devolvibile alla cognizione arbitrale e la sentenza impugnata, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in ragione della clausola compromissoria, deve essere riformata.

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    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile la clausola compromissoria contenuta nella convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Ferrara e la società attuatrice

    La Corte ha ritenuto che la posizione giuridica fatta valere dal Condominio appellante integri un diritto soggettivo indisponibile, strettamente connesso al dovere dell’amministrazione comunale di assumere in carico le opere di urbanizzazione e di provvedere alla loro gestione e manutenzione. Pertanto, la controversia non è devolvibile alla cognizione arbitrale e la sentenza impugnata, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in ragione della clausola compromissoria, deve essere riformata.

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    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile la clausola compromissoria contenuta nella convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Ferrara e la società attuatrice

    La Corte ha ritenuto che la posizione giuridica fatta valere dal Condominio appellante integri un diritto soggettivo indisponibile, strettamente connesso al dovere dell’amministrazione comunale di assumere in carico le opere di urbanizzazione e di provvedere alla loro gestione e manutenzione. Pertanto, la controversia non è devolvibile alla cognizione arbitrale e la sentenza impugnata, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in ragione della clausola compromissoria, deve essere riformata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 1938
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1938
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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