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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5494/2022 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], E Parte_1 Parte_2
, nato ad [...] il [...], rappresentati e difesi, in virtù
[...] di procura a margine del ricorso, dall'avv. presso Parte_3 il cui studio in Barletta, alla via Mariano Sante n. 10, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via
Guido Rossa n. 12;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127
1 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni dalla data dell'udienza del
21.05.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e almeno una delle parti depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 15.09.2022, e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato gli avvisi di addebito n.314 2022 00032208 20 000, relativo a e n.314 2022 00032207 19 000, relativo a Parte_1
, notificati il 16.08.2022, dell'importo di € 1.050,01 Parte_2 ciascuno, per pretesi crediti vantati dall' a titolo di contributi CP_1 dovuti dall'ottobre al dicembre 2020 per iscrizione alla gestione commercianti.
A sostegno del ricorso, dopo aver premesso di essere stati soci amministratori della “Energia M.T.S.R.L.” hanno dedotto: che la società, di cui erano stati amministratori nel periodo suddetto, svolgeva “attività di gestione di stazioni di servizio, di impianti di distribuzione di carburanti ed impianti di autolavaggio, di officina meccanica, elettrauto, gommista e autocarrozzeria, di rivendita di prodotti petroliferi e di tutte quelle attività ad esse connesse come bar, ristorante, tavola calda, pizzeria, oltre che la rivendita di generi di monopolio come tabacchi, giornali, riviste e gestioni di ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio, totip, gratta e vinci e qualsiasi altro gioco SISAL, sale scommesse, sale gioco di ogni tipo, elettroniche e non, servizi vari di prestazioni telematiche di pagamento, di ricariche telefoniche, di accreditamento denaro su carte o conti correnti virtuali e qualsiasi altro servizio connesso a tali tecnologie[…]” con sede legale ad Andria alla Via Paisiello n.33; che erano entrambi qualificati come soci amministratori, titolari al 50% ciascuno della proprietà della società ed entrambi iscritti alla gestione separata;
che in data
10.08.2020 la società era iscritta alla Camera di Commercio di Bari con codice ATEC0 n.47.3, trattandosi di società che avrebbe dovuto svolgere come attività prevalente l'attività di “stazione di servizio per
2 distribuzione anche al minuto di carburanti e lubrificanti”; che in data
27.08.2020, la Energia M.T. S.R.L. stipulava con la “
[...]
un “Contratto di cessione gratuita dell'uso di Controparte_2 impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” (registrato in Barletta il
02.09.2020 al n.1452 – serie 3), in virtù del quale la concedeva CP_2 ad uso gratuito e consegnava alla società summenzionata il punto vendita, sito in Barletta alla via Violante n.1, composto da impianto per la distribuzione automatica di carburanti e lubrificanti per uso autotrazione, contraddistinto dai marchi, colori e insegne della
[...]
; che in data 09.09.2020 la concedeva in affitto alla CP_3 CP_2
Energia M.T. S.R.L. il complesso aziendale, ivi compresi i beni e le licenze, sito sempre in Barletta alla Via Violante n.1, annesso al punto vendita di cui al punto n.5, precisamente la concedeva in affitto il CP_2 bar con le relative licenze per somministrazione di alimenti e bevande per il consumo immediato e/o asporto;
che in data 06.10.2020 la
Energia M.T. s.r.l trasmetteva all'Agenzia delle Entrate, all' ed al CP_1
Registro delle Imprese, la “Comunicazione unica per la nascita d'impresa (art.9 D.L.7/2007)” (n. pratica A06Q4504), finalizzata a comunicare l'inizio dell'attività della società Energia M.T. s.r.l., già iscritta al Registro delle Imprese, la quale veniva evasa dalla competente CCIAA in data 13.10.2020 (protocollo n.BA/RI/PRA/2020/000093046/0200); che in data 15.10.2020, l' CP_1 comunicava l'accoglimento della richiesta e la non avvenuta iscrizione alla Gestione Previdenziale degli Esercenti attività commerciali per entrambi i soci;
che successivamente in data 16.10.2020 l' CP_1 comunicava ad entrambi i soci che “a seguito della domanda presentata in data 06.10.2020, erano iscritti (nella Gestione
Commercianti) come titolari dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 06.10.2020 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal
01.10.2020”; che alla luce di ciò i soci chiedevano che fosse ripristinata la non iscrizione alla gestione previdenziale Commercio o, quantomeno, che fosse fornita adeguata motivazione in caso di diniego così come disposto dall'art.3 della L.241/90).
3 Ciò posto, hanno dedotto l' inesistenza e/o illegittimità dell'iscrizione dell'istante nella gestione commercianti: per l'inesistenza di un provvedimento dell' d'iscrizione d'ufficio dell'istante nella gestione commercianti e/o, CP_1 comunque, anche se esistente, per la mancata notificazione dello stesso;
per la mancata specificazione, nell'avviso d'addebito, della motivazione dell'iscrizione d'ufficio dell'istante, se esistente, nella gestione commercianti, in violazione degli artt.3 della legge n. 241/1990 e 1 della deliberazione n.36/1991; per la CP_1 mancanza dei presupposti tali da giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti, poiché non hanno mai svolto nella società attività lavorativa o gestionale, se non quella tipica del legale rappresentante. Hanno dedotto altresì che, in virtù di principi consolidati in materia, grava sull' l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione alla gestione commercianti.
In conseguenza di ciò hanno chiesto, previa sospensione degli avvisi di addebito oggetto di impugnazione, che il Tribunale accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento dell' del 23.7.2022 (notificato il CP_1
16.8.2022) di iscrizione e cancellazione d'ufficio del nominativo dei ricorrenti nella gestione commercianti, nonché l'illegittimità dell'avviso di addebito conseguente alla suddetta iscrizione con conseguente declaratoria di insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e di non dover corrispondere alcunché a tale titolo;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' e la costituitisi in giudizio, hanno eccepito in via CP_1 CP_1 preliminare sia il difetto di legittimazione passiva della CP_4
di cartolarizzazione crediti contributivi sia il difetto di
[...] CP_1 legittimazione attiva dei ricorrenti per aver agito nella qualità di amministratori della “Energia M.T.S.R.L.” laddove l'avviso è emesso nei confronti degli stessi personalmente.
Nel merito, hanno eccepito l'infondatezza della domanda e la legittimità della iscrizione, evidenziando che dalla partecipazione dei ricorrenti alla società in qualità di amministratori può presumersi la loro effettiva partecipazione alla gestione aziendale, anche alla luce del fatto che a seguito di verifiche di ufficio dell' , i ricorrenti CP_1
4 non risultano svolgere alcuna altra attività prevalente rispetto a quella esercitata nella predetta società; sottolineando a tal proposito che i ricorrenti sono iscritti alla gestione separata, in qualità di amministratori della società. In conseguenza di ciò hanno concluso per il rigetto del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della essendo l'atto impugnato stato emesso e Controparte_1 notificato dall' , che è anche l'ente creditore e non risultando il CP_1 credito di cui all'avviso impugnato trasferito alla gestione della società di cartolarizzazione.
2. Sempre in via preliminare va osservato che sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che, sebbene nell'intestazione del ricorso si faccia riferimento alla qualità specifica dei ricorrenti di soci amministratori della Energia M.T. s.r.l. il tenore complessivo del ricorso, con continui riferimenti alla posizione dei ricorrenti e Pt_4
e alle circostanze di fatto e di diritto relativi al ruolo da Parte_2 essi svolto nell'amministrazione della società, con conseguente impugnazione degli avvisi di addebito e della contestata iscrizione alla gestione commercianti consentono di affermare che il ricorso sia stato correttamente proposto dai ricorrenti, dovendosi intendere il riferimento al ruolo di amministratori e soci della Energia M.T. s.r.l. come teso esclusivamente a circostanziare il presupposto dell'avviso di addebito;
del resto, è pacifico che gli avvisi di addebito impugnati siano stati emessi proprio con riferimento a tale presupposto.
3. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: gli avvisi di addebito impugnati, infatti risultano notificati il
16.08.2022 e il ricorso depositato in data 15.09.2022.
Il merito
4. Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
5 L'articolo 29, comma 1, della legge n. 160/75, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, prevede che: “L' obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Occorre, quindi, sulla scorta della citata disciplina che, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, il contribuente svolga un'attività o gestisca un esercizio commerciale, che sia da esso gestito direttamente come titolare o come familiare coadiuvante o come socio di una società; in quest'ultimo caso è pero necessario, secondo quanto previsto dalla norma, che il contribuente, pur non avendo la piena responsabilità dell'impresa, partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e permanenza”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240/10 “...ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante
6 rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
In termini analoghi, tra le altre, anche le più recenti decisioni n.
19273/18 della Suprema Corte, secondo cui “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”.
Inoltre, non è sufficiente per l'iscrizione alla Gestione Commercianti che un soggetto sia titolare di un'impresa ed abbia la piena responsabilità della stessa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione ma è, altresì, necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Sul punto, la Suprema Corte si è perciò espressa affermando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa.
Infatti, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono
7 da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n.
4440/2017).
Ancora, quanto ai rapporti tra ruolo di amministratore e iscrizione alla Gestione Commercianti i Giudici di Legittimità hanno affermato che “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. Civ., Sez.
Lav., ord. n. 19273/2018).
In virtù di tanto, quindi, è evidente che l'obbligo della iscrizione nel
Registro dei Commercianti di un socio/amministratore, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso l'analisi concreta dell'attività lavorativa svolta dal medesimo a favore della società, il cui onere probatorio grava sul soggetto creditore, ossia nel caso di specie l' . CP_1
5. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che non può dirsi assolto dall l'onere probatorio, che su di esso gravava CP_1 in quanto soggetto creditore che ha proceduto all'iscrizione d'ufficio
8 nella Gestione Commercianti, di dimostrare la sussistenza in capo alla ricorrente del presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In primo luogo, deve osservarsi che l'unico elemento che l' ha CP_1 posto a fondamento dell'iscrizione contestata in questa sede è rappresentato dal fatto che i ricorrenti hanno rivestito, nel periodo in cui sono stati iscritti alla gestione commercianti, l'incarico di soci e amministratori della Energia M.T. S.r.l; ciò, secondo la prospettazione dell , unitamente al fatto che i ricorrenti non risulterebbero CP_1 iscritti ad altra gestione contributiva, né risulterebbe abbiano percepito redditi da lavoro dipendente, consentirebbe di presumere la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
La prospettazione dell , tesa quindi a dimostrare, CP_1 sostanzialmente in via presuntiva, la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, non appare idonea a soddisfare l'onere probatorio che, sulla base dei consolidati e condivisibili principi di diritto innanzi richiamati, gravava sull' medesimo;
ciò tanto più se si considera, per un verso, CP_1 che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha specificamente contestato di partecipare all'attività lavorativa e aziendale della società, sia che è stata espletata attività istruttoria che ha confermato quanto prospettato in ricorso.
In particolare, le circostanze dedotte in ricorso hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste escusso nel corso del processo,
, che, dopo aver riferito di essere dipendente della Testimone_1
Energia MT dal dicembre del 2020 al settembre del 2024, con mansioni di barista, ha confermato le circostanze n. 36 (“la Energia
M.T. s.r.l. svolge come attività principale l'attività di “stazione di servizio per distribuzione anche al minuto di carburanti e lubrificanti”
e come attività secondaria l'attività di “bar con somministrazione di alimenti e bevande senza cucina”), 37 (“… L'attività principale viene svolta mediante la pratica del “self service”, mentre, per lo svolgimento dell'attività secondaria, è stata assunta una tirocinante, la sig.ra
9 , la quale, in caso di difficoltà del cliente, alle volte, si è Testimone_1 resa disponibile a spiegare il funzionamento dell'impianto e della colonnina di pagamento self -service. Nulla più.”) e 39 (“Per quanto concerne gli istanti, questi non sono presenti sempre in loco, assentandosi, alle volte, anche per giorni: svolgono un'attività di supervisione e sono referenti per i clienti e fornitori. La loro attività, quindi, non valica assolutamente i limiti della funzione, trattandosi di un facere sostanzialmente gestorio, proprio di chi ricopre il ruolo di socio ed amministratore della società del ricorso”).
In particolare, la teste ha dichiarato: “Conosco entrambi i ricorrenti e posso dire che non erano sempre presenti nel distributore e si assentavano anche per giorni: svolgevano attività di supervisione ed erano referenti di clienti e fornitori;
se avevo bisogno di indicazioni su come svolgere le mie mansioni, mi rivolgevo, o telefonicamente o di persona, quando veniva in azienda, al sig. ; la stazione di Parte_1 servizio in cui lavoravo non svolgeva anche attività di autolavaggio, officina meccanica, elettrauto e gommista.”.
Le dichiarazioni della teste, sufficientemente specifiche e perché frutto di cognizione diretta dei fatti di causa appaiono attendibili e confermano, quindi, la mancata partecipazione dei ricorrenti all'attività lavorativa e, in sostanza, anche a quella gestoria dell'attività, atteso che è stato confermato che i ricorrenti si recavano saltuariamente presso il distributore e si limitavano per lo più a gestire rapporti con clienti e fornitori.
Pertanto, anche in considerazione di quanto emerso in sede istruttoria e della natura sostanzialmente presuntiva della prova che l ha inteso fornire per dimostrare la sussistenza dei presupposti CP_1 per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti, non può dirsi fornita da parte dell'Istituto la prova l'effettiva partecipazione dei ricorrenti all'attività lavorativa, né comunque in via abituale e prevalente alla gestione della società.
Alla luce di ciò, quindi, deve escludersi che ricorrano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1 della legge n. 1397/1960, come
10 sostituito dall'art. 29 della legge n. 160/1975, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata e che quindi sussista una condizione di partecipazione della ricorrente alla gestione o cogestione della società in via abituale e prevalente, con la conseguenza che non sono dovuti i contributi pretesi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti da ottobre a dicembre 2020, con conseguente cancellazione della relativa iscrizione e annullamento degli avvisi di addebito n.314 2022 00032208 20 000 e n.314 2022
00032207 19 000.
Spese processuali l , le Controparte_5 CP_1 spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Parte_3 che ne ha fatto richiesta.
Relativamente al rapporto processuale tra i ricorrenti e la CP_1
sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali
[...] tra le parti, tenuto conto della natura e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5494/2022, come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dai ricorrenti e i contributi pretesi Parte_1 Parte_2 per l'iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo ottobre-dicembre 2020, ordina all' la cancellazione della CP_1 relativa iscrizione e annulla gli avvisi di addebito n.314 2022
00032208 20 000 e n. 314 2022 00032207 19 000;
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 CP_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dei
11 ricorrenti, che liquida in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Parte_3
3. compensa le spese processuali tra i ricorrenti e la Controparte_1
Trani, 26.05.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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