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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 805 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.07.1982; (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 15.05.1980; (c.f. ), nata a Parte_3 C.F._3
Benevento il 28/06/1985; (c.f. ), nato Parte_2 C.F._4
a San Giorgio del Sannio il 13.02.1966; (c.f. Parte_4
), nato a [...] il [...]; C.F._5 [...]
(c.f. ), nato a [...] il Parte_5 C.F._6
01.10.1996, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Cavuoto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù dei mandati in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e/o alle comparse di costituzione per riassunzione;
opponenti
E
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._7
l'11.08.1974, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chiusolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione. opposto
1 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri , Parte_1 [...]
, , ed proponevano Parte_6 Parte_2 Parte_4 Parte_7
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 166/2020, emesso dal Tribunale di
Benevento in data 23.01.2020, già munito di formula esecutiva, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento, in solido, in favore del sig. , della somma di € CP_1
40.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'ingiunzione di pagamento traeva origine da una scrittura privata tra le parti con la quale essi opponenti si erano impegnati a restituire al sig. la somma di € CP_1
40.000,00 entro la data del 15.05.2019, senza, poi, provvedervi materialmente.
A fondamento dell'opposizione i sig.ri esponevano che: Parte_8
a) in data 21.06.2018, in qualità di promittenti venditori, avevano sottoscritto con il sig. , un contratto preliminare di compravendita del Controparte_1
terreno di loro proprietà, sito in San Giorgio del Sannio (BN), via dei Sanniti, identificato in catasto terreni al foglio 22, particelle n. 443, 116, 501, 390 e 389
(cfr. contratto preliminare, allegato alla produzione di parte attorea);
b) all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare, il sig. aveva CP_1
versato loro, anticipatamente, a titolo di caparra, la somma di € 40.000,00, a fronte del prezzo complessivo della compravendita pattuito in € 200.000,00;
c) nelle more della stipula dell'atto pubblico, in data 21.11.2018, il sig. CP_1
aveva depositato presso il Comune di San Giorgio del Sannio una richiesta di permesso a costruire sulle particelle oggetto della compravendita, deducendo di essere venuto a conoscenza solo in quell'occasione del gravare sul fondo di una serie di servitù che ne riducevano l'edificabilità;
d) il sig. aveva contestato loro tale circostanza e, preso atto del venir CP_1 meno dell'interesse dell'acquirente alla conclusione dell'affare, le parti, consensualmente, avevano deciso di risolvere il contratto preliminare, sottoscrivendo un nuovo accordo in cui, il promissario acquirente si CP_1 impegnava a ritirare il progetto depositato presso l'ufficio Tecnico Comunale di San Giorgio del Sannio, e loro promittenti venditori si impegnavano a restituirgli la caparra di € 40.000,00 (cfr. recesso consensuale dal preliminare di vendita, allegato alla medesima produzione di parte);
2 e) precisavano gli opponenti che, in realtà, era stato il sig. , come pure CP_1
riconosciuto da egli stesso nel ricorso monitorio, a non aver dato seguito alla stipula del contratto definitivo, ritenendo non più di proprio interesse la conclusione dell'affare in virtù dei gravami emersi, rendendosi così inadempiente.
Di conseguenza, essi ritenevano che il sig. non avesse diritto alla CP_1
restituzione della caparra, essendo parte inadempiente del contratto e che il preliminare di vendita si fosse già risolto, ipso iure, con lo spirare del termine indicato nel preliminare per la stipula del contratto definitivo, ragion per cui la successiva scrittura di “recesso consensuale del preliminare”, stipulata tra le parti, era da considerarsi nulla e priva di effetti.
Gli stessi deducevano, infatti, la nullità della menzionata scrittura di scioglimento del contratto preliminare per illiceità della causa, relativa alla circostanza che il CP_1
non avesse titolo per depositare la richiesta di permesso a costruire presso il Comune, eccependo, di conseguenza, l'inesigibilità del credito vantato dallo stesso e la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Gli opponenti, inoltre, eccepivano anche il difetto di legittimazione passiva della sig.ra e dei sig.ri , e , per carenza di Parte_7 Pt_6 Pt_4 Parte_2
solidarietà passiva nel pagamento dell'obbligazione pecuniaria, giacché l'assegno bancario di € 40.000,00 era stato intestato dal compratore al solo venditore CP_1
ed incassato esclusivamente da quest'ultimo. Parte_1
Alla luce di tali difese, chiedevano, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa declaratoria di risoluzione, ipso iure, del contratto preliminare per inadempimento dell'altra parte e di nullità dell'accordo di recesso.
Con comparsa di risposta del 12.05.2020, si costituiva in giudizio il sig. CP_1
, contestando l'avversa opposizione ed affermando:
[...]
- di avere versato alle controparti, a titolo di anticipo sul prezzo complessivo del terreno, l'importo di € 40.000,00, consegnando, d'accordo con i venditori, nelle mani di un assegno bancario di pari importo che Parte_1 quest'ultimo si era impegnato a ripartire tra gli altri venditori in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà;
3 - di avere – successivamente - depositato, presso l'ufficio Tecnico Comunale, la richiesta di permesso a costruire sulle particelle oggetto della compravendita, in accordo con i venditori stessi, i quali, per consentirgli il completamento della pratica urbanistica, avevano addirittura integrato il preliminare di vendita con una postilla di differimento della data di stipula del definitivo;
- che preso atto dell'esistenza dei gravami sul fondo, le parti, concordemente, avevano sottoscritto la scrittura di risoluzione del preliminare nella quale era stata convenuta la restituzione dell'acconto a fronte del ritiro, da parte sua, della richiesta depositata presso il Comune;
- nonostante detta richiesta fosse stata ritirata in data 11.02.2019, le controparti non avevano dato seguito all'impegno assunto, ragion per cui si era resa necessaria l'azione giudiziaria per il recupero del credito.
Chiedeva, pertanto, previo rigetto dell'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la conferma dello stesso con condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 14.06.2020 il precedente Giudice Istruttore rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 10.02.2021.
Successivamente, il giudizio subiva tre interruzioni, per morte del sig. Parte_1
, prima, e poi dei sig.ri e e veniva
[...] Parte_7 Parte_6
tempestivamente riassunto dai loro rispettivi eredi.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 21.11.2024 la sottoscritta, che nelle more aveva ereditato il ruolo, tratteneva la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei sig.ri , e , per Parte_7 Parte_6 Parte_4 Parte_2 aver il sig. versato l'acconto del prezzo di acquisto del terreno nelle mani CP_1
del solo sig. , mediante assegno bancario dell'importo di € Parte_1
40.000,00, intestato esclusivamente a quest'ultimo.
4 Il preliminare di vendita sottoscritto in data 21.06.2018 indicava in maniera chiara le modalità, concordate tra le parti, per il pagamento del prezzo: “il prezzo sarà pagato come segue: quanto ad €. 40.000,00 (dico quarantamila euro) quale anticipato prezzo alla firma de1 presente preliminare con assegno n. 1069461695-03 intestato al sig. che provvederà alla ripartizione di detta Parte_1 somma in rapporto alle quote di proprietà innanzi citate”.
Di conseguenza il , facendo legittimo affidamento sul consenso prestato CP_1 dai comproprietari al versamento dell'acconto nelle mani di uno solo di essi, si liberava da ogni obbligo ai sensi dell'art. 1188, comma 1, c.c., che prevede “il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo”, restando, poi, onere del sig. la successiva effettiva distribuzione della Parte_1
somma agli altri promittenti venditori.
Nel merito, gli opponenti con il presente giudizio, agivano per Parte_8 ottenere la revoca dell'ingiunzione di ripetizione della somma loro corrisposta dal sig. , a titolo di acconto sul prezzo complessivo pattuito nel preliminare di CP_1
vendita del 21.06.2018, ritenendo che il contratto si sarebbe risolto ipso iure per inadempimento del promissario acquirente allo spirare del termine fissato per la stipula del contratto definitivo.
Sotto tale aspetto, occorre premettere che il contratto preliminare è un vincolo negoziale preparatorio che incide sulla volontà di contrarre: con esso, infatti, le parti si impegnano e si vincolano a stipulare un successivo contratto definitivo, il cui contenuto è nella gran parte già definito e consacrato nel preliminare stesso.
Una questione di particolare interesse attiene alla natura del termine indicato nel contratto preliminare per la stipula del contratto definitivo: in particolare, è necessario domandarsi se detto termine – ove indicato – possa essere ritenuto essenziale o, di contro, debba ritenersi “semplice”.
Sovente, infatti, nei contratti preliminari è prevista la stipula del definitivo “entro e non oltre” una determinata data.
La differenza è di non poco conto: con la locuzione “termine essenziale” si fa riferimento al termine la cui scadenza provoca la risoluzione di diritto del contratto con efficacia automatica, come previsto dall'art. 1457 c.c..
5 Sotto il profilo degli effetti, dunque, il termine essenziale si comporta come la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), ma opera in modo speculare, in quanto la risoluzione si attiva automaticamente all'avverarsi della condizione (il superamento invano del termine dedotto), prevedendosi solo la volontà contraria per escludere la risoluzione di diritto del contratto.
Ove, invece, il termine fosse da considerare “semplice” (o non essenziale), qualora l'indicazione temporale del preliminare non venisse rispettata da una delle parti, questa sarà inadempiente e in mora, ma il contratto resterà comunque ancora vincolante.
È evidente, pertanto, che la differenza è notevole: se nell'un caso (termine essenziale) al mancato rispetto dell'indicazione temporale il contratto potrà considerarsi risolto di diritto, nell'altro la parte inadempiente sarà in mora ma il preliminare spiegherà ancora la sua efficacia obbligatoria tra i contraenti.
Sulla definizione della natura del termine la giurisprudenza si è espressa a più riprese, sostenendo che la mera locuzione “entro e non oltre” non sia di per sé sufficiente a individuare un termine essenziale: una tale conclusione potrebbe, al più, ottenersi a seguito di una indagine sugli elementi del contratto, al fine di individuare la reale volontà delle parti.
La Cassazione a tal riguardo ha affermato che: “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo;
tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell''espressione “entro e non oltre”, quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (cfr. in tal senso Cass. 17.3.2005, n.
5797; nella specie questa Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione “entro e non oltre”, avevano fissato per il rogito;
6 altresì Cass. 6.12.2007, n. 25549; Cass. 26.4.1983, n. 2870)” (Cassazione civile, sez.
II, 22 ottobre 2014 n. 22454).
Il termine per la stipulazione del contratto definitivo, dunque, non è di per sé essenziale, ma può esserlo laddove tale caratteristica sia ravvisabile nell'oggetto del negozio e, quindi, risulti, inequivocabilmente, che - a causa del ritardo nell'adempimento (stipula del definitivo) - l'utilità economica delle parti sia perduta.
L'essenzialità del termine, infatti, è connessa alla causa del contratto ed è correlata alle ragioni che hanno indotto le parti alla fissazione di quel termine, che, perché si attivi il meccanismo risolutivo, devono essere esplicitate nel preliminare.
In presenza di un termine essenziale, quindi, ove questo sia decorso senza che l'obbligazione sia stata adempiuta, il contratto preliminare sarà risolto di diritto, anche se il contraente adempiente non abbia intimato una diffida ad adempiere.
D'altro canto, il contraente adempiente potrà in ogni caso rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi, ripristinando così l'obbligazione contrattuale.
Ove, invece, il termine indicato nel preliminare non sia essenziale e questo sia scaduto senza il relativo adempimento, la parte adempiente potrà diffidare l'adempimento, realizzando gli effetti risolutivi collegati al mancato rispetto del termine individuato nella diffida, quest'ultimo avente natura “essenziale”.
Infatti: “in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi;
tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454
c.c. (Cass. Sentenza n. 23315 del 08/11/2007)” (Cassazione Civile, sez. II, 6 marzo
2012, n. 3477).
7 In conclusione, dunque, sembra corretto ritenere che l'individuazione di un termine finale di efficacia (in senso tecnico) non comporta la risoluzione automatica del contratto preliminare;
tale efficacia risolutiva potrà essere al più individuata espressamente dalle parti, evidenziando, nel corpo del contratto preliminare, che il mancato rispetto del termine dedotto per l'adempimento (dell'obbligazione a contrarre il definitivo) sia ostativo al raggiungimento dello scopo (economico) del preliminare stesso.
Di tale circostanza, inoltre, è opportuno che le parti diano atto individuando elementi concreti e non limitandosi a dedurre “letteralmente” detta essenzialità, ma fornendo all'interprete indici inequivoci in tal senso.
Nel caso di specie difettano elementi concreti da cui poter evincere l'essenzialità del termine fissato per l'adempimento: il preliminare di vendita conteneva esclusivamente la previsione: “il rogito notarile sarà stipulato entro il 30.09.2018 e non oltre il 15.10.2018” (cfr. pag.2 preliminare di vendita), senza chiarire quali fossero le ragioni oggettive o soggettive che rendessero essenziale la stipula del definitivo entro le date indicate.
A ciò si aggiunga che, successivamente e di comune accordo, le parti sottoscrivevano una postilla in calce al preliminare, differendo il termine inizialmente fissato al 30.11.2018 (cfr. pag. 3 preliminare di vendita), elemento ulteriormente indicativo della accidentalità del termine di adempimento nella prospettiva delle parti.
Dalla sottoscrizione di comune accordo del “recesso consensuale dal preliminare di vendita”, infine, risulta evidente che né il primo, né il secondo termine di adempimento, venivano ritenuti essenziali da alcuna delle parti.
L'eccezione di risoluzione - ipso iure - del contratto preliminare e di conseguente nullità del successivo accordo di risoluzione dello stesso, spiegata dagli opponenti, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Passando all'esame del “recesso consensuale dal preliminare di vendita sottoscritto il 21.06.2018”, questo Giudicante condivide l'impostazione resa dal precedente
Giudice Istruttore nell'ordinanza del 14.06.2020, secondo cui detto accordo debba essere qualificato come transazione: nel caso di specie, infatti, mediante una reciproca concessione – la restituzione della caparra (meglio dell'acconto, stante il
8 tenore letterale del preliminare di vendita nella parte in cui specifica le modalità di pagamento del terreno e prevede il versamento dell'importo di € 40.000,00 quale
“anticipato prezzo” - pag. 2) a fronte del ritiro della richiesta di permesso a costruire
- le parti dichiaravano “reciprocamente di non aver null'altro a pretendere”, prevenendo, così, un inutile contenzioso futuro.
Gli odierni opponenti, tuttavia, dopo aver sottoscritto l'accordo contenente il loro impegno a restituire al la somma di € 40.000,00 entro la data del CP_1
15.5.2019, ne contestavano la validità, adducendo una supposta illiceità della causa dell'accordo stesso, relativa alla circostanza che il non avesse titolo per CP_1
depositare la richiesta di permesso a costruire presso l'Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio del Sannio, poiché, alla data della richiesta, non risultava formalmente ancora proprietario del terreno.
Ebbene, ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.P.R. 380/2001, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
È stato affermato (C. Stato 29/03/2021, n. 2627) che il permesso può essere rilasciato, non solo al proprietario dell'immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo, inteso come soggetto che abbia la legittima disponibilità di un'area, in base ad una relazione qualificata con il bene di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché vi sia comunque il consenso del proprietario (C. Stato
23/02/2012, n. 983; C. Stato 16/03/2012, n. 1488; C. Stato 05/06/2012, n. 3300 e C.
Stato 08/06/2007, n. 3027).
Sulla base di tale premessa, la giurisprudenza ha di volta in volta individuato i soggetti che possono o meno richiedere il titolo edilizio e ha fornito chiarimenti sugli oneri della P.A. relativi all'accertamento sulla legittimazione del richiedente.
Relativamente proprio al promissario acquirente, questi è stato ritenuto legittimato a proporre domanda di permesso di costruire (TAR Sardegna-Cagliari sentenza
11/05/2017, n. 332; C. Stato 16/03/2012, n. 1488; anche TAR Puglia-Bari
18/06/2012, n. 1195; TAR Abruzzo-Pescara 01/09/2011, n. 504), laddove il proprietario “catastale” abbia assentito alla presentazione della domanda di rilascio del permesso, oppure l'obbligo di acquisto dell'immobile sia subordinato all'ottenimento del permesso di costruire.
9 Senonché, in questi casi, la legittimazione a chiedere il permesso trova fondamento, non tanto nella posizione giuridica soggettiva di promissario acquirente in sé, quanto nell'autorizzazione o delega del promittente venditore, effettivo proprietario dell'immobile fino alla sua definitiva vendita con l'atto pubblico soggetto a trascrizione.
Non è infatti sufficiente, in ogni caso, il solo rapporto obbligatorio tra richiedente e area o immobile interessati all'intervento edilizio.
Per quanto attiene, invece, ai controlli della P.A. sulla legittimazione, secondo la giurisprudenza, a fronte di un intervento edilizio che risulti soggetto al preventivo rilascio di un permesso di costruire (art. 20, D.P.R. 380/2001), ovvero che rientri nel novero di quelle attività che possono essere realizzate previa segnalazione certificata, la pubblica amministrazione è sempre tenuta ad accertare, con serietà e rigore, che il soggetto interessato abbia titolo per attuare detto intervento (TAR Calabria
10/01/2019, n. 56 e precedenti ivi richiamati).
Più precisamente, la P.A. deve accertare che l'istante sia proprietario dell'immobile oggetto dell'attività edilizia proposta o che, comunque, abbia un titolo di disponibilità tale da giustificarne la realizzazione.
Il Comune non è, tuttavia, tenuto a spingersi fino a ricostruire tutte le vicende relative al regime di proprietà dell'immobile in relazione al quale viene richiesto il rilascio del titolo abilitante (TAR Sardegna 25/02/2022, n. 135).
Sul punto Cass. pen. 14/02/2012, n. 5633 ha chiarito che l'amministrazione non ha il compito di effettuare complessi e laboriosi accertamenti a tal fine, ed anzi, in ossequio al principio generale del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, la stessa P.A. può semplificare e accelerare tutte le attività di verifica sul titolo prodotto, valorizzando gli elementi documentali forniti dalla parte interessata.
In ogni caso, però, la funzione autorizzatoria richiede un livello di istruttoria che comprende l'acquisizione di tutti gli elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un qualificato collegamento soggettivo tra chi propone l'istanza ed il bene giuridico oggetto dell'autorizzazione e non si può prescindere dal considerare i presupposti di fatto e di diritto che comunque possono incidere sulla disponibilità dell'area da edificare da parte del richiedente.
10 Nel caso in esame, in definitiva, la causa dell'accordo transattivo relativo al preliminare di vendita deve ritenersi del tutto lecita, in virtù dell'autorizzazione accordata dai venditori al Tranfaglia per il deposito della richiesta del permesso a costruire.
Tale circostanza si evince pacificamente, non solo dalla postilla di differimento della data di stipula del definitivo in calce al preliminare di vendita, sottoscritta dai venditori per consentire all'altra parte il completamento della pratica urbanistica, ma anche dall'accoglimento della domanda, da parte del Comune, che rilevava la sussistenza di un qualificato collegamento soggettivo tra il sig. ed il bene CP_1
giuridico oggetto dell'autorizzazione.
Di conseguenza, l'accordo transattivo di risoluzione del preliminare deve considerarsi pienamente valido ed efficace tra le parti, poiché il aveva CP_1
provveduto, in data 11.02.2019, al ritiro/rinuncia della richiesta di permesso a costruire, come attestato dal Comune di San Giorgio del Sannio (cfr. pag. 1 permesso di costruire, allegato alla produzione di parte opponente) egli ha diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipo sul prezzo della compravendita.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata, con condanna degli opponenti al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/22, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
166/2020, emesso dal Tribunale di Benevento in data 23.01.2020, già munito di formula esecutiva;
2) CONDANNA, in solido, i sig.ri , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
al pagamento, direttamente in favore dell'Avv. Mario Chiusolo –
[...]
dichiaratosi antistatario – delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per onorari (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione ed €
11 2.905,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 12.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_2
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