Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07330/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7330 del 2025, proposto da
AU SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Paolo Salvia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maddaloni, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN RC Di MM, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dal comune di Maddaloni in ordine all’istanza di accesso civico generalizzato formulata dall’odierno ricorrente il 21/10/2025;
e per la condanna del comune ad esibire i documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa MA UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato il 19 dicembre 2025 e depositato il 29 dicembre 2025, il ricorrente agisce avverso il silenzio serbato dal comune di Maddaloni in relazione all’istanza di accesso civico generalizzata da lui presentata in data 21 ottobre 2025, avente ad oggetto la richiesta di accedere ai dati e ai documenti relativi alla definizione e pagamento delle spese legali relative al giudizio in cui lo stesso era costituito ed aveva prestato la propria opera unitamente ad un collega, e per la condanna del comune ad esibire la documentazione richiesta;
- il comune intimato non si è costituito in giudizio;
- parte ricorrente, in prossimità della camera di consiglio per la trattazione del ricorso, ha depositato note di udienza con cui ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere (in quanto, come da documentazione depositata, il comune intimato, in data 30 dicembre 2025, ha trasmesso all’interessato nota con cui ha dato riscontro alla richiesta di accesso) ma ha insistito per la condanna alle spese del comune;
- alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, parte ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere come da note di udienza depositate;
Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere avendo il comune soddisfatto la pretesa ostensiva del ricorrente;
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate, tenuto delle peculiarità della controversia e di tutte le circostanze del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT LE, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
MA UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA UZ | NT LE |
IL SEGRETARIO