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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. ssa Daniela
Ammendola, all'udienza di discussione del 5.2.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato mediante dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3222/2023 RG avente ad OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato e ripetizione di indebito
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Capolongo Gioia e dall'avv.to Parte_1
Marianna Spiezia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della illegittimità del provvedimento
CP_ dell' n. 0156827 del 13.5.2022 con il quale è stata disconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze del Centro Socio Educativo M.M.
Kolbe srl, nel periodo dal 14.09.2016 al 31.08.2017 con qualifica di collaboratore scolastico, nonchè della conseguente illegittimità della richiesta del 27.3.2023 inoltrata CP_ dall' avente ad oggetto la ripetizione della somma di euro 837,35 indebitamente percepita dalla a titolo di Naspi nel periodo dal 08.09.2017 al 21.12.2027 . Pt_1
A sostegno del ricorso la parte ricorrente ha dedotto l'esistenza di tutti gli indici della subordinazione, come evincibile anche dalla documentazione versata in atti, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Centro
Socio Educativo M.M. Kolbe srl nel periodo innanzi indicato e di annullare l'indebito. CP_ Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda sulla base degli esiti degli accertamenti ispettivi compiuti, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, all'udienza del 5.2.2025 sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del Centro Socio Educativo
M.M. Kolbe srl dal 14.09.2016 al 31.08.2017 con mansioni di collaboratore scolastico, osservando un orario di lavoro articolato su 5 giorni a settimana, ricevendo le direttive del datore di lavoro che le venivano impartite a mezzo email, sms nonché informalmente sul luogo di lavoro, percependo la retribuzione risultante dai prospetti paga agli atti, utilizzando sempre le strutture e i mezzi messi a disposizione del datore di lavoro.
Al riguardo, l' ha dedotto che il disconoscimento di tale rapporto di lavoro CP_1
subordinato è derivato dagli esiti degli accertamenti ispettivi svolti nei confronti dell'Istituto scolastico paritario società a responsabilità limitata CENTRO SOCIO
EDUCATIVO M.M. KOLBE, con sede legale in Nola (NA) alla Via Marciano 58, esercente attività di scuole private laiche (P.IVA – P.IVA_1 CP_2
), riguardanti il periodo dal 09/2015 al 08/2020, nonché la singola mensilità P.IVA_2
di giugno 2021. Vi sono stati tre accessi con redazione dei relativi verbali prodotti in giudizio dall' e precisamente: verbale di primo accesso ispettivo del 5.11.2021. CP_1
verbale interlocutorio del 23.11.2021; verbale di accertamento del 15.3.2022.
L'ispezione trae origine da una segnalazione degli uffici amministrativi della sede i Nola, avente ad oggetto l'inoltro da parte della società di CP_3 denunce previdenziali telematiche per periodi e/o mensilità precedenti. Infatti, la società ispezionata ha denunciato all' l'inizio dell'attività con dipendenti a far data dal CP_1
07/10/1997 e risulta titolare di matricola n. 5118837315, e nel periodo dal CP_1
02/2021 al 03/2021, la stessa ha inoltrato all' centinaia denunce previdenziali c.d. CP_1
di variazione, con cui ha provveduto a denunciare per periodi pregressi (dall'anno 2015 al 2019) rapporti di lavoro subordinato non indicati nelle denunce contributive inoltrate originariamente, modificando e/o integrando queste ultime.
Dalla lettura del verbale ispettivo si evince che tale criticità riguarda segnatamente il personale non docente, nel novero del quale rientra la ricorrente.
Inoltre gli ispettori hanno riscontrato assunzioni di personale, segnatamente non docente, in misura non proporzionale alle esigenze produttive, sia la presenza di denunce di rapporti di lavoro eseguite a distanza di anni dai periodi in cui si sarebbero svolti i rapporti di lavoro. A conferma di quanto sopra, si evidenzia che nel solo anno scolastico 2016/2017 l' ha provveduto a denunciare l'assunzione di Parte_2
oltre 100 unità di personale non docente, numero di gran lunga superiore e sproporzionato anche rispetto al numero dei docenti assunti per il medesimo anno, oltretutto da adibire al lavoro in locali aziendali di cui risulta un'estensione non superiore a mq 300 (come emerge dalla pianta dello stabile aziendale acquisita dagli ispettori).
Inoltre, la rappresentante legale dell'impresa scolastica CENTRO SOCIO EDUCATIVO
M.M. KOLBE s.r.l., già dipendente della società Parte_3
ascoltata dagli ispettori ha sostenuto di non aver mai autorizzato l'assunzione del gran numero di soggetti che invece risultano formalmente assunti dalla scuola e, analogamente, il consulente aziendale ha dichiarato di aver mai provveduto a tali assunzioni, salvo che in un unico caso.
Gli ispettori hanno poi eseguito accurate verifiche, oltre che nei data-base dell'Istituto e del Ministero del lavoro, anche con esame della documentazione fornita dal
Provveditorato agli Studi, con particolare riguardo alle verbalizzazioni delle ispezioni eseguite dagli organi di tale Ente presso l'istituto scolastico in parola negli anni scolastici 2016/2017 e 2018/2019, ed alle cosiddette schede di funzionamento inviate dal CENTRO SOCIO EDUCATIVO M.M. KOLBE s.r.l. e relative agli anni scolastici 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (non sono risultate disponibili le Schede relative all'anno scolastico 2016/2017).
Hanno inoltre raccolto le dichiarazioni del legale rappresentante ed hanno successivamente convocato presso la sede tutti i soggetti denunciati CP_1 Parte_4
come lavoratori dipendenti dalla società ispezionata nel periodo oggetto del presente accertamento. Di tutti i soggetti così convocati, hanno ottemperato all'invito n. 215 persone le quali, previamente identificate dai verbalizzanti, hanno rilasciato libere dichiarazioni scritte in ordine ai periodi occupazionali e alle mansioni svolte per la società ispezionata.
Il Centro Socio Educativo Kolbe srl non ha poi ottemperato alla richiesta di
CP_ produzione dell'ulteriore documentazione avanzata dall' con verbale interlocutorio del 23.11.2021 ed pertanto non sono stati esibiti i Registri di presenza del personale
(docente e non docente) relativi agli anni oggetto di verifica ispettiva né è stato esibito il
Libro Unico del Lavoro. In ordine ad elementi di prova inerenti la tracciabilità delle retribuzioni al personale dipendente denunciato, si segnala che sono state esibite copie dei bonifici di pagamento a far data dal 07/2018, mentre non è stata esibita alcuna prova inerente il pagamento delle retribuzioni relativa ai periodi precedenti.
In ordine alla posizione dell'odierna ricorrente (cfr. n. 21 alla pagina 15/39 del verbale ispettivo) si osserva che nella dichiarazione rilasciata ai verbalizzanti, ella ha affermato:
“ Negli ultimi 5 anni ho lavorato per l' , nell'anno scolastico 2016/2017 Parte_2
come collaboratore scolastico. • Ero assunta per 6 ore settimanali, andavo il martedì ed il venerdì, talvolta il pomeriggio dalle 13.00 alle 16.00, altre volte di mattina dalle
11.00 alle 14.00. • Ho svolto mansioni di collaboratore, che consistevano in pulizia di circa 4 aule. • Ricordo che c'era un registro, con l'elenco del personale. • Ricordo i colleghi , di venerdì; ricordo una signora più grande di me di nome Persona_1
, che c'era il martedì; poi altri che non ricordo;
in segreteria Per_2 [...]
, (DSGA), Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
. • Non ricordo docenti, forse un prof. . • Ricordo che la scuola Per_6 CP_4
era sita in Nola, in via Marciano. • Ricordo che il numero di aule era di circa 10/15. •
Ricordo di avere lavorato al piano terra. • Il numero degli impiegati amministrativi era di circa 5; il numero dei collaboratori scolastici era di circa 3. • Ricordo che il Preside era , la ricordo dai tempi in cui mi sono diplomata. • Ho ricevuto Persona_7 la retribuzione in contanti, per circa 100,00 euro”.
Tuttavia dall'esame incrociato delle dichiarazioni rese dagli altri soggetti ascoltati dagli ispettori risulta che nessuno di essi ha riferito di conoscere o la ricorrente e che ella ha menzionato colleghi dei quali non si hanno riscontri.
Ritiene il Giudicante che, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, tratte da elementi contabili e documentali oltre che dal contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori presenti in sede di accesso, il verbale assume un rilevante grado di attendibilità.
Giova rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte,:“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N° 15073\2008).
Pertanto, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso;
prova che nel caso in esame non è stata assolta.
Infatti, la prova testimoniale articolata dalla parte attrice è inammissibile per la genericità dei fatti storici sulla quale avrebbe dovuto vertere;
nei capitoli di prova, infatti, non è indicato nominativamente il soggetto che impartiva le direttive, non sono indicati i giorni e gli orari di lavoro osservati e neppure il periodo in cui è stata prestato attività lavorativa, né la misura della retribuzione percepita e la cadenza e le modalità con la quale veniva versata.
Altri elementi documentali prodotti in giudizio (contratto di lavoro, ultima busta paga) devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e degli accertamenti ispettivi.
L' accertata fittizietà del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze del
Centro Socio Educativo M.M. Kolbe srl dal 14.09.2016 al 31.08.2017 determina il venir meno del diritto alla prestazione NASPI, mancando il rapporto di lavoro subordinato perduto involontariamente Di qui la legittimità della richiesta di ripetizione
CP_ del 27.3.2023 inoltrata dall' avente ad oggetto la ripetizione della somma di euro
837,35 indebitamente percepita dalla a titolo di Naspi nel periodo dal Pt_1
08.09.2017 al 21.12.2027.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo .
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
A) Rigetta il ricorso
CP_ B) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 341,00 oltre accessori di legge
C) Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Nola, il 5.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. ssa Daniela
Ammendola, all'udienza di discussione del 5.2.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato mediante dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3222/2023 RG avente ad OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato e ripetizione di indebito
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Capolongo Gioia e dall'avv.to Parte_1
Marianna Spiezia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della illegittimità del provvedimento
CP_ dell' n. 0156827 del 13.5.2022 con il quale è stata disconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze del Centro Socio Educativo M.M.
Kolbe srl, nel periodo dal 14.09.2016 al 31.08.2017 con qualifica di collaboratore scolastico, nonchè della conseguente illegittimità della richiesta del 27.3.2023 inoltrata CP_ dall' avente ad oggetto la ripetizione della somma di euro 837,35 indebitamente percepita dalla a titolo di Naspi nel periodo dal 08.09.2017 al 21.12.2027 . Pt_1
A sostegno del ricorso la parte ricorrente ha dedotto l'esistenza di tutti gli indici della subordinazione, come evincibile anche dalla documentazione versata in atti, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Centro
Socio Educativo M.M. Kolbe srl nel periodo innanzi indicato e di annullare l'indebito. CP_ Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda sulla base degli esiti degli accertamenti ispettivi compiuti, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, all'udienza del 5.2.2025 sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del Centro Socio Educativo
M.M. Kolbe srl dal 14.09.2016 al 31.08.2017 con mansioni di collaboratore scolastico, osservando un orario di lavoro articolato su 5 giorni a settimana, ricevendo le direttive del datore di lavoro che le venivano impartite a mezzo email, sms nonché informalmente sul luogo di lavoro, percependo la retribuzione risultante dai prospetti paga agli atti, utilizzando sempre le strutture e i mezzi messi a disposizione del datore di lavoro.
Al riguardo, l' ha dedotto che il disconoscimento di tale rapporto di lavoro CP_1
subordinato è derivato dagli esiti degli accertamenti ispettivi svolti nei confronti dell'Istituto scolastico paritario società a responsabilità limitata CENTRO SOCIO
EDUCATIVO M.M. KOLBE, con sede legale in Nola (NA) alla Via Marciano 58, esercente attività di scuole private laiche (P.IVA – P.IVA_1 CP_2
), riguardanti il periodo dal 09/2015 al 08/2020, nonché la singola mensilità P.IVA_2
di giugno 2021. Vi sono stati tre accessi con redazione dei relativi verbali prodotti in giudizio dall' e precisamente: verbale di primo accesso ispettivo del 5.11.2021. CP_1
verbale interlocutorio del 23.11.2021; verbale di accertamento del 15.3.2022.
L'ispezione trae origine da una segnalazione degli uffici amministrativi della sede i Nola, avente ad oggetto l'inoltro da parte della società di CP_3 denunce previdenziali telematiche per periodi e/o mensilità precedenti. Infatti, la società ispezionata ha denunciato all' l'inizio dell'attività con dipendenti a far data dal CP_1
07/10/1997 e risulta titolare di matricola n. 5118837315, e nel periodo dal CP_1
02/2021 al 03/2021, la stessa ha inoltrato all' centinaia denunce previdenziali c.d. CP_1
di variazione, con cui ha provveduto a denunciare per periodi pregressi (dall'anno 2015 al 2019) rapporti di lavoro subordinato non indicati nelle denunce contributive inoltrate originariamente, modificando e/o integrando queste ultime.
Dalla lettura del verbale ispettivo si evince che tale criticità riguarda segnatamente il personale non docente, nel novero del quale rientra la ricorrente.
Inoltre gli ispettori hanno riscontrato assunzioni di personale, segnatamente non docente, in misura non proporzionale alle esigenze produttive, sia la presenza di denunce di rapporti di lavoro eseguite a distanza di anni dai periodi in cui si sarebbero svolti i rapporti di lavoro. A conferma di quanto sopra, si evidenzia che nel solo anno scolastico 2016/2017 l' ha provveduto a denunciare l'assunzione di Parte_2
oltre 100 unità di personale non docente, numero di gran lunga superiore e sproporzionato anche rispetto al numero dei docenti assunti per il medesimo anno, oltretutto da adibire al lavoro in locali aziendali di cui risulta un'estensione non superiore a mq 300 (come emerge dalla pianta dello stabile aziendale acquisita dagli ispettori).
Inoltre, la rappresentante legale dell'impresa scolastica CENTRO SOCIO EDUCATIVO
M.M. KOLBE s.r.l., già dipendente della società Parte_3
ascoltata dagli ispettori ha sostenuto di non aver mai autorizzato l'assunzione del gran numero di soggetti che invece risultano formalmente assunti dalla scuola e, analogamente, il consulente aziendale ha dichiarato di aver mai provveduto a tali assunzioni, salvo che in un unico caso.
Gli ispettori hanno poi eseguito accurate verifiche, oltre che nei data-base dell'Istituto e del Ministero del lavoro, anche con esame della documentazione fornita dal
Provveditorato agli Studi, con particolare riguardo alle verbalizzazioni delle ispezioni eseguite dagli organi di tale Ente presso l'istituto scolastico in parola negli anni scolastici 2016/2017 e 2018/2019, ed alle cosiddette schede di funzionamento inviate dal CENTRO SOCIO EDUCATIVO M.M. KOLBE s.r.l. e relative agli anni scolastici 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (non sono risultate disponibili le Schede relative all'anno scolastico 2016/2017).
Hanno inoltre raccolto le dichiarazioni del legale rappresentante ed hanno successivamente convocato presso la sede tutti i soggetti denunciati CP_1 Parte_4
come lavoratori dipendenti dalla società ispezionata nel periodo oggetto del presente accertamento. Di tutti i soggetti così convocati, hanno ottemperato all'invito n. 215 persone le quali, previamente identificate dai verbalizzanti, hanno rilasciato libere dichiarazioni scritte in ordine ai periodi occupazionali e alle mansioni svolte per la società ispezionata.
Il Centro Socio Educativo Kolbe srl non ha poi ottemperato alla richiesta di
CP_ produzione dell'ulteriore documentazione avanzata dall' con verbale interlocutorio del 23.11.2021 ed pertanto non sono stati esibiti i Registri di presenza del personale
(docente e non docente) relativi agli anni oggetto di verifica ispettiva né è stato esibito il
Libro Unico del Lavoro. In ordine ad elementi di prova inerenti la tracciabilità delle retribuzioni al personale dipendente denunciato, si segnala che sono state esibite copie dei bonifici di pagamento a far data dal 07/2018, mentre non è stata esibita alcuna prova inerente il pagamento delle retribuzioni relativa ai periodi precedenti.
In ordine alla posizione dell'odierna ricorrente (cfr. n. 21 alla pagina 15/39 del verbale ispettivo) si osserva che nella dichiarazione rilasciata ai verbalizzanti, ella ha affermato:
“ Negli ultimi 5 anni ho lavorato per l' , nell'anno scolastico 2016/2017 Parte_2
come collaboratore scolastico. • Ero assunta per 6 ore settimanali, andavo il martedì ed il venerdì, talvolta il pomeriggio dalle 13.00 alle 16.00, altre volte di mattina dalle
11.00 alle 14.00. • Ho svolto mansioni di collaboratore, che consistevano in pulizia di circa 4 aule. • Ricordo che c'era un registro, con l'elenco del personale. • Ricordo i colleghi , di venerdì; ricordo una signora più grande di me di nome Persona_1
, che c'era il martedì; poi altri che non ricordo;
in segreteria Per_2 [...]
, (DSGA), Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
. • Non ricordo docenti, forse un prof. . • Ricordo che la scuola Per_6 CP_4
era sita in Nola, in via Marciano. • Ricordo che il numero di aule era di circa 10/15. •
Ricordo di avere lavorato al piano terra. • Il numero degli impiegati amministrativi era di circa 5; il numero dei collaboratori scolastici era di circa 3. • Ricordo che il Preside era , la ricordo dai tempi in cui mi sono diplomata. • Ho ricevuto Persona_7 la retribuzione in contanti, per circa 100,00 euro”.
Tuttavia dall'esame incrociato delle dichiarazioni rese dagli altri soggetti ascoltati dagli ispettori risulta che nessuno di essi ha riferito di conoscere o la ricorrente e che ella ha menzionato colleghi dei quali non si hanno riscontri.
Ritiene il Giudicante che, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, tratte da elementi contabili e documentali oltre che dal contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori presenti in sede di accesso, il verbale assume un rilevante grado di attendibilità.
Giova rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte,:“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N° 15073\2008).
Pertanto, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso;
prova che nel caso in esame non è stata assolta.
Infatti, la prova testimoniale articolata dalla parte attrice è inammissibile per la genericità dei fatti storici sulla quale avrebbe dovuto vertere;
nei capitoli di prova, infatti, non è indicato nominativamente il soggetto che impartiva le direttive, non sono indicati i giorni e gli orari di lavoro osservati e neppure il periodo in cui è stata prestato attività lavorativa, né la misura della retribuzione percepita e la cadenza e le modalità con la quale veniva versata.
Altri elementi documentali prodotti in giudizio (contratto di lavoro, ultima busta paga) devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e degli accertamenti ispettivi.
L' accertata fittizietà del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze del
Centro Socio Educativo M.M. Kolbe srl dal 14.09.2016 al 31.08.2017 determina il venir meno del diritto alla prestazione NASPI, mancando il rapporto di lavoro subordinato perduto involontariamente Di qui la legittimità della richiesta di ripetizione
CP_ del 27.3.2023 inoltrata dall' avente ad oggetto la ripetizione della somma di euro
837,35 indebitamente percepita dalla a titolo di Naspi nel periodo dal Pt_1
08.09.2017 al 21.12.2027.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo .
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
A) Rigetta il ricorso
CP_ B) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 341,00 oltre accessori di legge
C) Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Nola, il 5.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola