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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/12/2025, n. 4044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4044 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11542/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11542/2022 R.G. promossa da
(c.f. / p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Prisco (C.F.
[...]
, p.e.c. ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Visconti Venosta n. 4
ATTRICE contro in qualità di titolare della ditta individuale LA Controparte_1
GALLINA CUBISTA DI AN AC (p. i.v.a. ) P.IVA_2
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
ATTRICE
Nel merito condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle seguenti somme: € 241.500,00 a titolo di risarcimento per il lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i.; € 5.000,00 a titolo di N. 11542/2022 R.G. 2 / 7
risarcimento del danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p.; € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale ex artt. 125, comma I, e 650 c.p.; € 5.000,00 a titolo di risarcimento per danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226
c.c., oltre al pagamento della penale irrogata nel procedimento cautelare, nella misura di €
200,00/die, da commisurarsi in base alla durata dell'utilizzo.
In via subordinata condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice degli importi che saranno ritenuti dovuti ai sensi degli artt. 125 c.p.i., commi I e II, 1226 c.c. e 473 c.p., in quanto provati, ovvero conformi a equità e Giustizia.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria delle spese di causa.
In via istruttoria
Occorrendo, ammettersi la prova testimoniale del signor , corrente in via Ruggiero Testimone_1
Settimo n. 11 - 20146 Milano, sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che in data 1 giugno 2022 ho visualizzato i prodotti della La AL UB, in vendita sul sito web de La AL UB, gallinacubista.it;
2) vero che ho constatato personalmente la presenza di un analogo a quello oggetto della privativa di , denominato “V-Label” presso il sito web della La AL UB, come da Parte_1 doc. 3 che mi si rammostra, su 322 prodotti complessivi;
3) vero che, in ragione dell'uso del marchio da parte di La AL UB, in data 1 giugno
2022 ho inviato diffida tramite email come da doc. 4 che mi si rammostra;
4) vero che alla data del 10 ottobre 2022 il sito web lagallinacubista.it a contenere la riproduzione del marchio V-Label.
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice premesso di essere Pt_1 titolare del marchio figurativo n° 1253212 del 10/03/2010 per le classi nn° 3, 14,
16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42 e 43, rinnovato il 07/02/2019, consistente
“in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”, ha convenuto in giudizio
[...] in qualità di titolare dell'impresa individuale denominata La AL CP_1 N. 11542/2022 R.G. 3 / 7
UB, sostenendo di aver riscontrato l'utilizzo di tale marchio, da parte di quest'ultima, senza previa autorizzazione, su 322 prodotti sul suo sito web https://www.lagallinacubista.it, perciò deducendo la violazione dei propri diritti industriali e concorrenziali;
ha quindi chiesto l'inibitoria di tali condotte oltre al risarcimento del danno.
Prima di introdurre la presente causa di merito, l'attrice ha instaurato anche un giudizio cautelare con cui la resistente, rimasta contumace, è stata inibita dall'utilizzo del suddetto marchio, con contestuale previsione di una penale di €
100,00 per ogni giorno di permanenza del segno in qualsiasi luogo nella sua disponibilità.
Anche in questo giudizio la convenuta è rimasta contumace e la causa è stata istruita solo documentalmente.
*
Dalla documentazione in atti, è emerso che l'attrice è titolare del seguente marchio figurativo:
Del pari pacifico è che la convenuta ha utilizzato un segno del tutto simile per contraddistinguere alcuni prodotti venduti on line sul proprio sito web, come risulta dalla seguente pagina: N. 11542/2022 R.G. 4 / 7
Anche da un semplice raffronto visivo tra i due segni, infatti, emerge la chiara somiglianza, se non anche identità, del secondo al primo.
Ora, dalla documentazione prodotta, sebbene il doc. 3 non sia di alta risoluzione, è emerso che la convenuta ha utilizzato il marchio de quo per contraddistinguere la natura vegetariana e/o vegana di prodotti non propri, ma realizzati da terzi produttori, a prescindere dall'utilizzo del medesimo segno nei singoli prodotti.
Non è infatti possibile verificare se i singoli prodotti venduti online e contrassegnati dal marchio oggetto di contestazione abbiano, a loro volta, tale marchio identificativo della licenza di la condotta imputata alla conventa è Pt_1 comunque quella di aver utilizzato un segno identico al suo per identificare la natura di certi beni alimentari pur non avendo, la stessa convenuta, acquistato la licenza.
Stante l'identità dei due segni, si deve ritenere configurata la condotta contraffattiva imputata alla convenuta. ha altresì lamentato la violazione delle norme sulla concorrenza sleale, con Pt_1 particolare riferimento all'art. 2598, n. 1, c.c.: poiché il suo marchio registrato è finalizzato a contraddistinguere sul mercato i prodotti vegetariani e/o vegani che, previo specifico controllo, rispondono a determinati requisiti richiesti e sanciti a livello internazionale dall'EVU (European Vegetarian Union), le imprese che nel settore alimentare vogliono ottenere tale certificazione richiedono, dietro pagamento, la concessione della licenza d'uso del suddetto marchio;
N. 11542/2022 R.G. 5 / 7
conseguentemente, l'utilizzo illegittimo del segno determinerebbe un concreto rischio di confusione nel consumatore medio che, vedendo apposto un segno simile a quello di potrebbe essere indotto nell'errore di ritenere che sia stato Pt_1 oggetto di licenza dell'attrice e, quindi, di specifici controlli in ordine all'origine degli ingredienti.
Ad ogni modo, si deve rilevare come non sussista alcun rapporto concorrenziale tra le parti: ha infatti come oggetto sociale quello di commercializzare marchi e Pt_1 svolgere attività di consulenza, mentre La AL UB svolge attività di commercializzazione di prodotti alimentari.
Tra le parti non è configurabile, quindi, un rapporto di concorrenza, né orizzontale, occupandosi le due società di settori ed attività distinti, né verticale, giacché le due non si pongono a livelli diversi di una stessa filiera produttiva di beni destinati al consumatore finale, essendo l'oggetto dell'attrice finalizzato alla diversa attività di verifica di specifici requisiti necessari per il rilascio della licenza d'uso del marchio.
Passando alla quantificazione del danno derivante dalla condotta contraffattiva,
[...] ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del pregiudizio Pt_1 corrispondente, ai sensi dell'art. 125 commi 1 e 2 c.p.i., al corrispettivo contrattuale che avrebbe ottenuto a seguito del rilascio della licenza d'uso, che ha durata triennale, in base al tariffario previsto.
In base al preziario allegato dall'attrice, deve essere applicato il corrispettivo di €
750,00 a prodotto qualora questi siano più di 10 e dai documenti prodotti è emerso che il marchio dell'attrice è stato usato da La AL UB per contraddistinguere
20 prodotti (doc. 9), non essendo invece agli atti alcun elemento da cui arrivare a contarne 322, come indicato dall'attrice, né quest'ultima ha formulato istanze istruttorie a ciò finalizzate.
Quanto al periodo di riferimento per l'applicazione delle tariffe, la stessa attrice ha affermato che la condotta è iniziata a giugno 2022 ed è cessata ad ottobre del medesimo anno;
si ritiene pertanto di dover ridurre il corrispettivo dovuto in modo proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del marchio in assenza di licenza.
In particolare, se il prezzo di € 750,00 è previsto a prodotto per un triennio, significa che il costo è di € 250,00 all'anno e, considerato l'utilizzo limitato a 4/5 N. 11542/2022 R.G. 6 / 7
mesi, si ritiene congruo applicare la somma di € 100,00 per ciascun prodotto (€ 100
x 20 prodotti), così determinando il danno nel complessivo importo di € 2.000,00.
Alla somma così liquidata va aggiunta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore, la cui decorrenza deve essere individuata dalla data del 10 ottobre
2022. Poiché tale somma rappresenta il controvalore monetario del danno patrimoniale subìto, potrebbe in astratto essere riconosciuto al danneggiato anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali.
Tuttavia, poiché è “onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo” e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 18564 del 13/07/2018), nel caso di specie non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte dell'attrice. Sulla somma liquidata all'attualità sono, invece, dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
L'attrice ha altresì aggiunto la richiesta di liquidazione della penale applicata in sede cautelare e del risarcimento del cd. danno morale, derivante dall'omesso adempimento della stessa, equitativamente quantificato in € 5.000,00 e del danno all'immagine per altri € 5.000,00.
Si ritiene tuttavia che le richieste inerenti al danno morale ed al danno all'immagine siano generiche e prive di fondamento, poiché la mera indicazione di tali danni è insufficiente a provare l'effettivo pregiudizio eventualmente subìto da Pt_1 essendosi quest'ultima limitata a richiamare tali voci di danno senza neanche allegare in cosa si sostanzierebbero.
Quanto invece alla quantificazione della penale irrogata in sede cautelare, pari ad “€
100 per ogni giorno di permanenza del segno in punti vendita, materiale pubblicitario, siti internet, pagine social ed in qualunque altro luogo nella disponibilità della resistente, a partire dal quindicesimo successivo alla notificazione della presente ordinanza;
”, si deve precisare che il titolo per cui chiederne il pagamento è la stessa ordinanza cautelare, la quale deve essere azionata dalla creditrice mediante notifica del precetto. N. 11542/2022 R.G. 7 / 7
Ad ogni modo, si deve rilevare l'infondatezza della richiesta anche nel merito, giacché l'ordinanza è stata notificata il 7 ottobre 2022 (non il 2 settembre 2022, come indicato dall'attrice, essendo stata emessa il 29 settembre) e la stessa Pt_1 ha dichiarato che la condotta sarebbe terminata il 10 ottobre 2022, onde la non sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'astreinte.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
In particolare, questo tribunale ritiene di dover applicare il principio, anche da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione, in base al quale al fine di individuare la parte maggiormente soccombente occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/05/2024, n. 13611; Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 13/11/2023, n. 31444).
Nel caso che ci occupa, infatti, la domanda attorea di risarcimento del danno ex art. 125 c.p.i., per originari € 241.500,00, è stata ridotta ad € 2.000,00, con rigetto delle altre pretese risarcitorie, onde determinare la maggiore soccombenza dell'attrice.
Quindi, stante la contumacia della convenuta, si ritiene che nulla debba essere ripetuto in favore della Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna quale titolare della ditta individuale La AL Controparte_1
UB, a pagare in favore di la somma di € 2.000,00, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di risarcimento;
rigetta le altre domande attoree;
nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11542/2022 R.G. promossa da
(c.f. / p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Prisco (C.F.
[...]
, p.e.c. ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Visconti Venosta n. 4
ATTRICE contro in qualità di titolare della ditta individuale LA Controparte_1
GALLINA CUBISTA DI AN AC (p. i.v.a. ) P.IVA_2
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
ATTRICE
Nel merito condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle seguenti somme: € 241.500,00 a titolo di risarcimento per il lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i.; € 5.000,00 a titolo di N. 11542/2022 R.G. 2 / 7
risarcimento del danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p.; € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale ex artt. 125, comma I, e 650 c.p.; € 5.000,00 a titolo di risarcimento per danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226
c.c., oltre al pagamento della penale irrogata nel procedimento cautelare, nella misura di €
200,00/die, da commisurarsi in base alla durata dell'utilizzo.
In via subordinata condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice degli importi che saranno ritenuti dovuti ai sensi degli artt. 125 c.p.i., commi I e II, 1226 c.c. e 473 c.p., in quanto provati, ovvero conformi a equità e Giustizia.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria delle spese di causa.
In via istruttoria
Occorrendo, ammettersi la prova testimoniale del signor , corrente in via Ruggiero Testimone_1
Settimo n. 11 - 20146 Milano, sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che in data 1 giugno 2022 ho visualizzato i prodotti della La AL UB, in vendita sul sito web de La AL UB, gallinacubista.it;
2) vero che ho constatato personalmente la presenza di un analogo a quello oggetto della privativa di , denominato “V-Label” presso il sito web della La AL UB, come da Parte_1 doc. 3 che mi si rammostra, su 322 prodotti complessivi;
3) vero che, in ragione dell'uso del marchio da parte di La AL UB, in data 1 giugno
2022 ho inviato diffida tramite email come da doc. 4 che mi si rammostra;
4) vero che alla data del 10 ottobre 2022 il sito web lagallinacubista.it a contenere la riproduzione del marchio V-Label.
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice premesso di essere Pt_1 titolare del marchio figurativo n° 1253212 del 10/03/2010 per le classi nn° 3, 14,
16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42 e 43, rinnovato il 07/02/2019, consistente
“in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”, ha convenuto in giudizio
[...] in qualità di titolare dell'impresa individuale denominata La AL CP_1 N. 11542/2022 R.G. 3 / 7
UB, sostenendo di aver riscontrato l'utilizzo di tale marchio, da parte di quest'ultima, senza previa autorizzazione, su 322 prodotti sul suo sito web https://www.lagallinacubista.it, perciò deducendo la violazione dei propri diritti industriali e concorrenziali;
ha quindi chiesto l'inibitoria di tali condotte oltre al risarcimento del danno.
Prima di introdurre la presente causa di merito, l'attrice ha instaurato anche un giudizio cautelare con cui la resistente, rimasta contumace, è stata inibita dall'utilizzo del suddetto marchio, con contestuale previsione di una penale di €
100,00 per ogni giorno di permanenza del segno in qualsiasi luogo nella sua disponibilità.
Anche in questo giudizio la convenuta è rimasta contumace e la causa è stata istruita solo documentalmente.
*
Dalla documentazione in atti, è emerso che l'attrice è titolare del seguente marchio figurativo:
Del pari pacifico è che la convenuta ha utilizzato un segno del tutto simile per contraddistinguere alcuni prodotti venduti on line sul proprio sito web, come risulta dalla seguente pagina: N. 11542/2022 R.G. 4 / 7
Anche da un semplice raffronto visivo tra i due segni, infatti, emerge la chiara somiglianza, se non anche identità, del secondo al primo.
Ora, dalla documentazione prodotta, sebbene il doc. 3 non sia di alta risoluzione, è emerso che la convenuta ha utilizzato il marchio de quo per contraddistinguere la natura vegetariana e/o vegana di prodotti non propri, ma realizzati da terzi produttori, a prescindere dall'utilizzo del medesimo segno nei singoli prodotti.
Non è infatti possibile verificare se i singoli prodotti venduti online e contrassegnati dal marchio oggetto di contestazione abbiano, a loro volta, tale marchio identificativo della licenza di la condotta imputata alla conventa è Pt_1 comunque quella di aver utilizzato un segno identico al suo per identificare la natura di certi beni alimentari pur non avendo, la stessa convenuta, acquistato la licenza.
Stante l'identità dei due segni, si deve ritenere configurata la condotta contraffattiva imputata alla convenuta. ha altresì lamentato la violazione delle norme sulla concorrenza sleale, con Pt_1 particolare riferimento all'art. 2598, n. 1, c.c.: poiché il suo marchio registrato è finalizzato a contraddistinguere sul mercato i prodotti vegetariani e/o vegani che, previo specifico controllo, rispondono a determinati requisiti richiesti e sanciti a livello internazionale dall'EVU (European Vegetarian Union), le imprese che nel settore alimentare vogliono ottenere tale certificazione richiedono, dietro pagamento, la concessione della licenza d'uso del suddetto marchio;
N. 11542/2022 R.G. 5 / 7
conseguentemente, l'utilizzo illegittimo del segno determinerebbe un concreto rischio di confusione nel consumatore medio che, vedendo apposto un segno simile a quello di potrebbe essere indotto nell'errore di ritenere che sia stato Pt_1 oggetto di licenza dell'attrice e, quindi, di specifici controlli in ordine all'origine degli ingredienti.
Ad ogni modo, si deve rilevare come non sussista alcun rapporto concorrenziale tra le parti: ha infatti come oggetto sociale quello di commercializzare marchi e Pt_1 svolgere attività di consulenza, mentre La AL UB svolge attività di commercializzazione di prodotti alimentari.
Tra le parti non è configurabile, quindi, un rapporto di concorrenza, né orizzontale, occupandosi le due società di settori ed attività distinti, né verticale, giacché le due non si pongono a livelli diversi di una stessa filiera produttiva di beni destinati al consumatore finale, essendo l'oggetto dell'attrice finalizzato alla diversa attività di verifica di specifici requisiti necessari per il rilascio della licenza d'uso del marchio.
Passando alla quantificazione del danno derivante dalla condotta contraffattiva,
[...] ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del pregiudizio Pt_1 corrispondente, ai sensi dell'art. 125 commi 1 e 2 c.p.i., al corrispettivo contrattuale che avrebbe ottenuto a seguito del rilascio della licenza d'uso, che ha durata triennale, in base al tariffario previsto.
In base al preziario allegato dall'attrice, deve essere applicato il corrispettivo di €
750,00 a prodotto qualora questi siano più di 10 e dai documenti prodotti è emerso che il marchio dell'attrice è stato usato da La AL UB per contraddistinguere
20 prodotti (doc. 9), non essendo invece agli atti alcun elemento da cui arrivare a contarne 322, come indicato dall'attrice, né quest'ultima ha formulato istanze istruttorie a ciò finalizzate.
Quanto al periodo di riferimento per l'applicazione delle tariffe, la stessa attrice ha affermato che la condotta è iniziata a giugno 2022 ed è cessata ad ottobre del medesimo anno;
si ritiene pertanto di dover ridurre il corrispettivo dovuto in modo proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del marchio in assenza di licenza.
In particolare, se il prezzo di € 750,00 è previsto a prodotto per un triennio, significa che il costo è di € 250,00 all'anno e, considerato l'utilizzo limitato a 4/5 N. 11542/2022 R.G. 6 / 7
mesi, si ritiene congruo applicare la somma di € 100,00 per ciascun prodotto (€ 100
x 20 prodotti), così determinando il danno nel complessivo importo di € 2.000,00.
Alla somma così liquidata va aggiunta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore, la cui decorrenza deve essere individuata dalla data del 10 ottobre
2022. Poiché tale somma rappresenta il controvalore monetario del danno patrimoniale subìto, potrebbe in astratto essere riconosciuto al danneggiato anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali.
Tuttavia, poiché è “onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo” e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 18564 del 13/07/2018), nel caso di specie non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte dell'attrice. Sulla somma liquidata all'attualità sono, invece, dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
L'attrice ha altresì aggiunto la richiesta di liquidazione della penale applicata in sede cautelare e del risarcimento del cd. danno morale, derivante dall'omesso adempimento della stessa, equitativamente quantificato in € 5.000,00 e del danno all'immagine per altri € 5.000,00.
Si ritiene tuttavia che le richieste inerenti al danno morale ed al danno all'immagine siano generiche e prive di fondamento, poiché la mera indicazione di tali danni è insufficiente a provare l'effettivo pregiudizio eventualmente subìto da Pt_1 essendosi quest'ultima limitata a richiamare tali voci di danno senza neanche allegare in cosa si sostanzierebbero.
Quanto invece alla quantificazione della penale irrogata in sede cautelare, pari ad “€
100 per ogni giorno di permanenza del segno in punti vendita, materiale pubblicitario, siti internet, pagine social ed in qualunque altro luogo nella disponibilità della resistente, a partire dal quindicesimo successivo alla notificazione della presente ordinanza;
”, si deve precisare che il titolo per cui chiederne il pagamento è la stessa ordinanza cautelare, la quale deve essere azionata dalla creditrice mediante notifica del precetto. N. 11542/2022 R.G. 7 / 7
Ad ogni modo, si deve rilevare l'infondatezza della richiesta anche nel merito, giacché l'ordinanza è stata notificata il 7 ottobre 2022 (non il 2 settembre 2022, come indicato dall'attrice, essendo stata emessa il 29 settembre) e la stessa Pt_1 ha dichiarato che la condotta sarebbe terminata il 10 ottobre 2022, onde la non sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'astreinte.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
In particolare, questo tribunale ritiene di dover applicare il principio, anche da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione, in base al quale al fine di individuare la parte maggiormente soccombente occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/05/2024, n. 13611; Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 13/11/2023, n. 31444).
Nel caso che ci occupa, infatti, la domanda attorea di risarcimento del danno ex art. 125 c.p.i., per originari € 241.500,00, è stata ridotta ad € 2.000,00, con rigetto delle altre pretese risarcitorie, onde determinare la maggiore soccombenza dell'attrice.
Quindi, stante la contumacia della convenuta, si ritiene che nulla debba essere ripetuto in favore della Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna quale titolare della ditta individuale La AL Controparte_1
UB, a pagare in favore di la somma di € 2.000,00, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di risarcimento;
rigetta le altre domande attoree;
nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani