TRIB
Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2024, n. 5749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5749 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di RE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott. ssa Enrica Ciocca Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 32511 per l'anno 2019, trattenuta in decisione alla udienza del 21/11/2023,vertente
TRA
c.f./p. i.v.a. ), con sede legale in Roma, Via Tiberina n°425, in persona Parte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, Geom. elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Paganica Controparte_1
n° 13, presso lo studio dell'Avv. Luca Maria Petrone, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di costituzione in sostituzione del precedente difensore, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/98383319 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTRICE
E
p. i.v.a. ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro- CP_2 P.IVA_2 Con tempore, Dott. , domiciliato per la carica presso la sede dell' sita in Roma, Borgo Santo CP_3
Spirito n°3, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n°12, presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Belletti, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 80687954 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA.
All'udienza del 21 novembre 2023 l'Avv. Federica Brugnoletti, in sostituzione dell'Avv. Massimiliano
Brugnoletti, per l' precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria CP_2 ex art. 183 6° comma n°1 c.p.c..
L'Avv. Carlo Ponzano, in sostituzione dell'Avv. Alessandra Belletti, per la si riportava CP_4 Parte_2 al foglio di precisazione delle conclusioni che depositava dichiarando di averlo già depositato con modalità digitale.
Svolgimento del processo
CP_ Con atto di citazione ritualmente notificato alla breviter Controparte_5 CP_2 la . premesso che: CP_4 Parte_2
- con deliberazione D.G. n°773 del 15 dicembre 2011 l' ( già aveva indetto CP_2 Parte_3 una procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n°163/2006, avente ad oggetto l'affidamento biennale dei servizi manutentivi edili ed accessori da eseguirsi nelle strutture componenti il patrimonio immobiliare di proprietà, in locazione ed in comodato dell' Organizzazione_1
nonché del servizio accessorio di call center;
Pt_3
- il 04 gennaio 2013, a seguito di aggiudicazione della relativa procedura ad evidenza pubblica, essa attrice( che agiva per il recupero di importi unicamente di propria spettanza, in quanto frutto di prestazioni rese direttamente) - nella qualità di mandataria di con mandanti CP_6 [...]
aveva sottoscritto il contratto di appalto CP_7 Controparte_8 Controparte_9 per il valore annuo di € 2.540.253,26;
- il contratto, avente inizialmente una durata biennale, era stato più volte sottoposto alle seguenti proroghe semestrali di natura tecnica da parte della stazione appaltante, fino a concludersi definitivamente in data 30 giugno 2017:
- 1) con atto n. prot. 873 del 31/12/2014 era stata disposta la proroga dall'01/01/2015 al 30/06/2015;
- 2) con atto n. prot. 709 del 16/09/2015 era stata disposta la proroga dall'01/07/2015 al 31/12/2015;
- 3) con atto n. prot. 27 del 02/02/2016 era stata disposta la proroga dall'01/01/2016 al 30/06/2016;
- 4) con atto n. prot. 617 del 14/07/2016 era stata disposta la proroga dall'01/07/2016 al 31/12/2016;
- 5) con atto n. prot. 177 del 22/02/2017 era stata disposta la proroga dall'01/01/2017 al 30/06/2017; - l'appalto in esame, come ordinariamente accadeva per gli appalti di manutenzione immobiliare, era di tipo misto in quanto prevedeva sia l'esecuzione di una parte di attività qualificabili come servizi
( “a canone “) e sia l'esecuzione di altre attività afferenti la categoria dei lavori( “a richiesta”);
- in particolare le molteplici attività oggetto del contratto erano suddivise fra attività “ periodiche”
( cioè da eseguire secondo cadenze prestabilite negli atti di gara e nell'offerta del concorrente), remunerate “ a canone” fisso ed attività “ a richiesta” ( da eseguire cioè soltanto dietro richiesta Con della e remunerate “ a misura” secondo l'elenco prezzi offerto in gara;
- segnatamente l'appalto prevedeva le seguenti attività:
- servizio tecnico gestionale( remunerato esclusivamente “ a canone”);
- servizio gestione e manutenzione opere edili, ripartito fra:
- manutenzione edile ordinaria/ pronto intervento ( “a canone”);
- manutenzione edile ordinaria a richiesta ( “ a misura”);
- servizio gestione e manutenzione del verde ( “ a canone”);
- servizio gestione e manutenzione arredi infissi ed attrezzature non sanitarie, ripartito fra:
- manutenzione “ a canone”;
- manutenzione “ a misura”;
- per quanto concernente le modalità di esecuzione del contratto era previsto che il Controparte_10 eseguisse le proprie prestazioni “ con autonomia di iniziativa e sotto gli indirizzi del DEC e del RUP del Committente ciascuno per le proprie competenze”;
- ciò significava che le prestazioni affidate- conformemente alle caratteristiche proprie di un contratto di appalto- erano gestite in autonomia dall'appaltatore , sia nell'ipotesi di interventi fissi, eseguiti periodicamente secondo la calendarizzazione prevista dalla lex specialis
( per le prestazioni “ a canone”),sia per le prestazioni c.c. extra canone/ a misura, eseguite previa richiesta da parte degli organi della stazione appaltante attraverso ordinativi di servizio ad hoc;
Con
- data la tipologia del servizio reso ( parzialmente variabile a seconda delle esigenze della , conseguentemente il compenso riconosciuto all'appaltatore si componeva di una parte “ fissa “
( il c.d. canone) a remunerazione delle prestazioni periodiche rese dall'appaltatore e di una parte
“ variabile” remunerata “ a misura”/extra canone, a seconda delle quantità di prestazioni che fossero state richieste nel periodo di riferimento dal committente;
- in merito alle tempistiche di pagamento il contratto prevedeva che “ saranno corrisposte all'impresa rate di acconto a cadenza trimestrale”; Con
- nel corso dell'esecuzione dei lavori la ovvero Dirigenti tecnico/amministrativi, Dirigenti
Sanitari e personale sanitario, Capisala, infermieri, ecc.. dei vari reparti/presidi ospedalieri, non aveva/avevano mai segnalato e/o contestato disservizi ad essa istante, mai applicato penali per eventuali inadempimenti riscontrati né tanto meno mai aperto alcun sinistro;
- considerata la particolare natura dei luoghi presso i quali avrebbero dovuto essere rese le prestazioni ( tutti ambienti ospedalieri) nella legge di gara era previsto che l'appaltatore si dovesse assumere la responsabilità nei confronti degli enti controllori quali Org_2 Con ( Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro interno all' , Vigili del Fuoco ed Ispettorato Con del , al pari della Org_3
- nessuno di questi enti- che nel corso dell'appalto avevano costantemente vigilato sull'andamento delle prestazioni- aveva mai sollevato rilievi in merito ad inadempienze o irregolarità nella gestione Con del servizio di manutenzione in capo al
- tuttavia, nonostante la incontestata regolarità nell'esecuzione delle prestazioni da parte di essa esponente, una parte consistente di esse, pari ad € 1.612.205,35, risultava( a quasi tre ani dalla conclusione del contratto) ancora non pagata;
- una parte dei crediti azionati per l'importo di € 1.131.311,60 riguardava appunto il mancato pagamento delle fatture relative alle prestazioni periodiche rese da essa attrice nel corso dell'esecuzione del contratto corrispondenti alle pattuizioni sottoscritte fra le parti( segnatamente gli ultimi nove mesi di durata contrattuale, dall'01/01/2016 al 30/06/2017);
- nel corso del rapporto contrattuale ( di durata complessiva di quattro anni e mezzo, Con dall'01/01/2013 al 30/06/2017) la aveva richiesto all'appaltatore l'esecuzione di numerosissime prestazioni quotidiane anche festive e notturne, riguardanti la manutenzione del proprio complesso immobiliare, “ complementari” o “ accessorie” al contratto principale;
- detti affidamenti, avvenuti a favore del erano stati disposti con singoli Controparte_10 provvedimenti amministrativi( i quali ne avevano previsto altresì lo specifico importo economico, aggiuntivo rispetto a quello contrattuale) ed operavano rinvio al contratto di manutenzione principale sottoscritto fra le parti in data 04/01/2013;
- in virtù del richiamato rinvio le modalità tecniche per l'esecuzione, la contabilizzazione e la remunerazione di dette prestazioni, erano pertanto le medesime previste dal contratto principale del 04/01/2013;
- una ulteriore parte del credito azionata da essa istante per l'importo di € 235.954,01 riguardava il mancato pagamento di dette prestazioni complementari;
- era altresì contrattualmente previsto che sui pagamenti disposti in favore dell'appaltatore venissero effettuate le c.d. “ ritenute a garanzia” ( di seguito “ R.A.G.”) che, a mente dell'art. 7 del contratto, avrebbero dovuto essere svincolate “ dopo ogni collaudo annuale”;
- I periodici collaudi annuali, previsti contrattualmente, non erano mai stati svolti per ragioni imputabili ad atteggiamenti prevaricatori, superficiali e dilatori, se non a comportamenti emulativi, Con della nel corso della esecuzione del contratto e, di conseguenza, detti importi non erano mai stati svincolati né pagati dalla committente che era incorsa in tal modo in un grave inadempimento dei patti contrattuali;
- una parte dei crediti azionati per l'importo di € 21.234,44 riguardava, pertanto, le ritenute Con a garanzia indebitamente trattenute dalla sui pagamenti effettuati in favore di essa esponente
( sia per le prestazioni periodiche sia per gli affidamenti complementari) nel corso dei quattro anni e mezzo di rapporto contrattuale;
- fra gli affidamenti complementari disposti in favore di essa attrice nel corso del rapporto contrattuale vi era in particolare quello di cui alla deliberazione del Direttore Generale della
[...]
n°62 del 29/01/2015 con il quale- nel richiedere, riconoscere ed accettare l'installazione CP_2 Con di alcune opere provvisionali da parte di essa istante presso gli immobili della “ a tutela del patrimonio aziendale e per la messa in sicurezza a garanzia della pubblica incolumità”- erano Con stati determinati i relativi canoni da corrispondere per relativo noleggio da parte della
- Il noleggio delle opere provvisionali ( che erano tuttora presenti presso le strutture facenti parte Con del patrimonio aziendale della e da questa utilizzate e godute ancora a seguito di una precisa richiesta nonostante la conclusione di tutti i rapporti contrattuali inter partes alla data Con del 30/06/2017) non era stato corrisposto dalla a partire dall'ultimo semestre del 2015;
- una parte dei crediti azionati riguardava il mancato pagamento di parte dei canoni per il noleggio delle opere provvisionali installate da essa attrice per un importo di € 223.705,30;
- tutti gli inadempimenti contrattuali, in particolare gli omessi pagamenti delle prestazioni eseguite, persistevano dopo quasi tre anni dalla conclusione in data 30/06/2017 del contratto di appalto de quo;
Con
- I crediti vantati da essa istante nei confronti della in relazione al contratto d'appalto del 04/01/2013, erano pari ad € 1.616.995,71 per i seguenti titoli: - A) mancati pagamenti per prestazioni periodiche rese in relazione al contratto principale: fattura n°5/2017, periodo 30/10/2016-31/12/2016 di € 471.415,04 e non pagata per l'intero; fattura n°9/2017, periodo 01/01/2017-31/03/2017 di € 358.320,86 e non pagata per l'intero; fattura n°1/2018, periodo 01/04/2017-30/06/2017 di € 301.575,70 e non pagata per l'intero; Con B) mancato pagamento dei compensi per lavorazioni extra affidate dalla ad nel corso dell'esecuzione del contratto principale: CP_10
- fattura n°2/2015 relativa ai lavori di messa in sicurezza del presidio di Via Fornovo a completamento dell'intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 D.P.R. 207/2010 per un importo di € 49.750,01 e non pagate per l'intero( lavori approvati con del. D.G. n°830 del 29 dicembre 2014);
- fattura n° 8/2016 per l'esecuzione dei lavori propedeutici alla realizzazione di una cabina elettrica presso lo spazio esterno del presidio di Via Boccea 271, di importo pari ad € 79.729,13 e non pagata per l'intero( lavori approvati con del. 392 del 2015); fattura n° 27/2016 per lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del manto di copertura e dei terrazzini del padiglione VI del comprensorio di S. Maria della Pietà in Roma, di importo pari ad
€ 106.474,87 e non pagata per l'intero( lavori approvati con del. 388 del 2016);
C) mancato svincolo degli importi trattenuti a titolo di ritenuta a garanzia per gli importi corrisposti:
- fattura n°9/2015: R.A.G. dai pagamenti disposti in relazione al contratto principale per il periodo
01 gennaio 2013-31 dicembre 2013 per un importo pari ad € 8.540,74 e non pagata per l'intero;
- fattura n°10/2015: R.A.G. dai pagamenti disposti in relazione al contratto principale per il periodo
01 gennaio 2014-31 dicembre 2014, per un importo pari ad € 10.741.03 e non pagata per l'intero;
- fattura n° 47/2015: R.A.G. per l'affidamento straordinario relativo alla rimozione e prevenzione dello stato di pericolo causato dagli alberi di alto fusto e dal dissesto stradale nonché dal rifacimento di più punti della recinzione che delimitava il comprensorio di S. Maria della Pietà per un importo pari ad € 772,03 e non pagata per l'intero;
- fattura n° 24/2015: R.A.G. per l'affidamento straordinario relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e revisione del tratto fognario relativo al padiglione 12 nel comprensorio di Santa
Maria della Pietà, approvati con det. dir. N°91/2014 per un importo pari ad € 439,60 e non pagata per l'intero;
- fattura n° 25/2015: R.A.G. per i lavori di affidamento e revisione dell'intero sistema fognario con mappatura e bonifica delle linee di scorrimento esistenti nell' , approvati Org_4 Parte_4 Org_ con ir. N°90/2014 per un importo pari ad € 205,99 e non pagata per l'intero; fattura n°36/2016: R.A.G. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del manto di copertura e dei terrazzini del padiglione VI del comprensorio di S. Maria della Pietà in Roma, approvati con Del. Comm. Str. N°388 del 04 gennaio 2016, finanziamento DGR 79/2014 per un importo pari ad € 535,05 e non pagata per l'intero;
D) mancato pagamento dei canoni per i noleggi delle opere provvisionali:
- fattura n°5/2016: nolo ponteggi periodo 01/07/2015-31/12/2015 per un importo pari ad € 45.151,59 e non pagata per l'intero;
- fattura n° 33/2016: nolo ponteggi periodo 01/01/2016-30/06/2016 per un importo pari ad € 45.151,59 e non pagata per l'intero;
- fattura n°4/2017: nolo periodo 01/07/2016-31/12/2016 per un importo pari Org_6 ad € 35.802,12 e non pagata per l'intero;
- fattura n° 10/2017: nolo ponteggi periodo 01/01/2017-30/06/2017 per un importo pari ad € 73.200,00 e non pagata per l'intero; - fattura n°15/2017: nolo periodo 01/07/2017-31/07/2017 per un importo pari Org_6 ad € 12.200,00 e non pagata per l'intero;
- fattura 16/2017: nolo ponteggi periodo 01/08/2017-31/08/2017 per un importo pari ad € 12.200,00 e non pagata per l'intero;
- le fatture per la locazione dei ponteggi erano state emesse sino al 31/08/2017 compreso Con nonostante le stesse fossero ancora presenti presso le strutture della e dalla stessa utilizzate e godute;
- successivamente alla scadenza del contratto ( in data 30 giugno 2017) nonostante le ripetute Con richieste di essa esponente la non aveva mai consentito che esse fossero smontate rifiutandosi per di più di pagarne il canone di locazione;
- nelle more essa attrice aveva ceduto parzialmente all'impresa Controparte_11 la proprietà di parte delle predette opere provvisionali con efficacia a far data dall'01 febbraio
[...]
2018; pertanto sino alla data del 30 gennaio 2018 essa istante aveva mantenuto la intera proprietà Con ( e messo a disposizione della delle opere provvisionali con corrispondente diritto a riceverne i canoni di locazione per l'intero;
successivamente alla cessione in favore della detto importo avrebbe dovuto essere CP_11 riconosciuto ad essa esponente per la parte delle opere provvisionali rimaste nella propria titolarità;
a detti importi, oggetto di fatturazione, dovevano essere aggiunti i compensi per ulteriori opere provvisionali installate sempre in favore dell' al di fuori degli ambienti CP_2 dell' , come da nota di ricognizione delle stesse installazioni trasmessa in data Parte_5 Org 29/05/2017- Prot. 2017104 sde 749; pertanto si chiedeva di accertare il diritto ad ottenere il pagamento:
a) per i ponteggi presenti all'interno degli ambienti dell : Parte_5
- per l'intero canone di locazione dei ponteggi sino alla data del 30/01/2018,
- a far data dall'01 febbraio 2018 e fino al godimento delle opere provvisionali installate da essa attrice per la parte residua successivamente alla parziale cessione all'impresa CP_11
- b) per i ponteggi presenti al di fuori degli ambienti dell' a far data dalla Org_4 Controparte_12 relativa installazione e sino all'effettivo godimento da parte di essa istante;
- tutte le fatture, originariamente oggetto di cessione da parte di essa esponente in favore di CP_13
[...
, erano rientrate nella titolarità di essa esponente giusta scrittura privata intercorsa fra le parti in data 25 febbraio 2019;
- tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
- “ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto che il contratto di appalto del 04/01/2013 si è concluso in data 30/06/2017, come già dichiarato dalla Sezione Specializzata in materia d'impresa presso codesto Tribunale, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
- in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento e, per l'effetto, CP_4 Parte_2 condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 dei seguenti importi, o del diverso importo che codesto Giudice vorrà quantificare in corso di giudizio, nonché interessi e rivalutazione monetaria per il mancato pagamento delle stesse:
- - € 1.131.311,60 oltre interessi legali e moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09 ottobre 2002
n°231 dalla scadenza delle fatture di cui al precedente punto A) della parte in diritto fino al dì dell'effettivo soddisfo o il diverso importo che codesto Giudice vorrà quantificare, nonché rivalutazione monetaria per il mancato pagamento delle stesse;
- - € 4.790,36 oltre I.V.A. per complessivi € 5.844,23 a titolo di ritenute a garanzia per le fatture di cui al punto precedente ( parte A) o il diverso importo che codesto Giudice vorrà quantificare nonché rivalutazione monetaria per il mancato pagamento delle stesse;
- € 235.954,01 oltre interessi legali e moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09 ottobre 2002 n°231 per gli affidamenti in via d'urgenza/ complementari assegnati all'odierna istante in costanza del rapporto contrattuale principale di cui al punto B della parte in diritto o, comunque, il diverso importo che codesto Giudice vorrà quantificare;
in relazione a questi specifici affidamenti, qualora ritenuto necessario, si chiede a codesto Giudice di voler dichiarare, previo accertamento della Con regolarità e della consistenza delle prestazioni rese da l'obbligo della Parte_1 convenuta di sottoscrivere un apposito contratto e, eventualmente, emettere un provvedimento ad effetti equipollenti che, tenendo luogo dell'inerzia dell'Amministrazione, costituisca un valido titolo per poter ottenere il pagamento delle prestazioni rese;
- € 21.234,44 per gli importi indebitamente trattenuti dalla a titolo di ritenute a garanzia, CP_2
o il diverso importo che codesto Giudice vorrà quantificare, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il mancato pagamento delle fatture di cui al punto C della parte in diritto;
- € 2.233.705,30 a titolo di canone per il noleggio delle opere provvisionali installate da Parte_1 Con presso la fino al 31/08/2017, o il diverso importo che codesto Giudice vorrà
[...] CP_2 quantificare, a compensazione delle fatture riportate nel punto D della parte in diritto;
in ogni caso, si chiede altresì a codesto Giudice di voler accertare e dichiarare il diritto di a Parte_1 Con ricevere i pagamenti per l'intero periodo di godimento delle opere provvisionali da parte della Con ( presenti presso la ancora oggi, dalla data di stesura del presente contratto) e conseguentemente condannare la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_2 pagamento del relativo canone dalla data di installazione di ciascun ponteggio e sino alla cessazione del godimento delle opere provvisionali, in applicazione del criterio di cui alla delibera D.G.
n°62/2015 che riconosce € 1.56 mq per tutto il periodo di godimento delle opere provvisionali installate da oltre interessi e rivalutazione monetaria per il mancato pagamento. Parte_1
In relazione a questo profilo, ci si riserva sin d'ora di indicare in corso di giudizio l'effettiva consistenza delle installazioni eseguite, il relativo posizionamento e il corrispondente importo dovuto, eventualmente anche a mezzo di C.T.U. la cui richiesta si articolerà secondo i termini di rito;
- In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della convenuta per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento dell'intera somma per cui si agisce nell'importo che sarà determinato in corso di giudizio- o, alternativamente, anche se solo per parte di essa qualora solo per parte delle prestazioni ricorrano i presupposti dell'art. 2041 c.c.- per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.;
- in ogni caso:
- accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno subito da in virtù del CP_4 Parte_2 Con comportamento della e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dall'odierna attrice, nella misura che sarà riconosciuta come dovuta da codesto Giudice;
- con riserva di modificare, precisare ed integrare gli importi dovuti dalla alla CP_2
nella summenzionata qualità, qualora si rinvenissero altri interventi, forniture e Parte_1 quant'altro, non richieste nel presente atto, o di agire in ulteriore e diverso giudizio per richiederne il pagamento.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. - Si costituiva la e, con comparsa di risposta, deduceva che: CP_4 Parte_2
- Il contratto dei servizi manutentivi edili ed accessori, in relazione al quale la controparte rivendicava la esistenza di crediti, era stato definito con relazione e certificato di collaudo, approvato con delibera n°738 del 02 agosto 2019, a mezzo del quale erano state accertate gravissime lacune ed omissioni contabili riconducibili alla mala gestio dei precedenti responsabili dell'appalto per conto Con dell' ( R.U.P. e D.L., sottoposti a procedimenti disciplinari e licenziati nonché sottoposti anche a giudizio penale ed erariale); il tutto con palese consapevolezza della parte attrice e tali da determinare pagamenti risultati non dovuti da parte dell'Amministrazione, a danno dunque della stessa e della collettività ( come emerso in sede di collaudo) per un importo pari ad €
6.4711.610,84, poi rettificato come da delibera citata in € 6.431.298,04;
- dall'avvio del contratto, ossia dal mese di gennaio del 2013( prorogato successivamente) sino al mese di giugno del 2017, mai nessuna contestazione era stata formalizzata dagli organi Con di essa convenuta al tanto che per lavori sino a tutto il 30 settembre 2016 erano state regolarmente contabilizzate le attività asseritamente eseguite e liquidate le relative fatture emesse Con dal senza contestazione alcuna sia dal lato del committente che dal lato dell'appaltatore, che non aveva mai formulato riserva né aveva addotto alcuna doglianza;
- dal mese di marzo del 2017 però il rapporto aveva iniziato a subire importanti mutamenti;
segnatamente in data 15 marzo 2017 essa convenuta aveva avuto notizia dell'avvenuta adozione di misure cautelari restrittive della liberà personale nei confronti del RUP e della P.O. Attività
Amministrative dell'Ufficio Tecnico, da parte della Procura della Repubblica di Roma nell'ambito Con di indagini penali relative a presunti illeciti commessi in relazione ad una gara indetta dall' cui aveva partecipato la . CP_4 Pt_2
- le predette indagini avevano coinvolto sia alcuni soggetti delle società componenti il RTI affidatario del contratto dei Servizi Manutentivi e del Contratto di ristrutturazione del DEA del Santo Spirito che soggetti interni alla stessa amministrazione committente che rivestivano ruoli ufficiali nell'ambito dei contratti affidati al CP_14
- in tale ambito erano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di due soggetti interni di essa convenuta, i quali rivestivano rispettivamente il ruolo di RUP nell'appalto dei Servizi Manutentivi nonché Direttore della UOC Servizio Tecnico, Arch.
[...]
, nonché il titolare della P.O. Funzione Amministrativa afferente alla medesima UOC;
CP_15
- in ragione di quanto sopra la Direzione Aziendale, oltre a sospendere cautelativamente dal servizio il Dirigente ed il Funzionario interessati dai citati provvedimenti, aveva deciso di procedere ad una complessiva analisi e rivisitazione dell'attività della UOC Servizio Tecnico effettuando in particolare le dovute sostituzioni negli incarichi e l'attivazione di un apposito audit con cadenza settimanale, supportato anche da professionisti esterni appositamente incaricati, avente ad oggetto il monitoraggio di tutti i contratti di appalto in corso di competenza della UOC Servizio Tecnico;
- in detto contesto si era inserita anche una revisione dei rapporti intercorsi con il CP_14
- in particolare essa convenuta:
- a) aveva promosso una revisione della contabilità con riguardo al collegato appalto Con di ristrutturazione del , affidato allo stesso in quanto Organizzazione_8 complementare al Contratto di Servizi Manutentivi nonostante l'appalto del Pronto Soccorso fosse stato già eseguito collaudato;
ebbene gli esiti aberranti della richiamata revisione contabile affidata a consulenti esterni avevano indotto essa convenuta all'annullamento in autotutela della deliberazione di approvazione del collaudo;
- b) inoltre proprio per gli esiti della revisione della contabilità del Pronto Soccorso dell
[...]
aveva promosso, sempre in relazione ai medesimi lavori, un accertamento tecnico Org_9 preventivo( Tribunale di Roma, Sezione VII, R.G. n° 74626/2017, Giudice Dott. Persico) che si era concluso con il deposito da parte del C.T.U., Ing. di una relazione che sanciva come dovuto Per_1 Con al quasi la metà di quanto contabilizzato nella documentazione predisposta dai funzionari al tempo in carica ( i medesimi del contratto di appalto in esame) rilevando una serie di discrasie e criticità sia nella documentazione contabile che nella verifica dei lavori eseguiti;
- c) aveva adottato provvedimenti disciplinari, fino alla più grave sanzione del licenziamento, Con nei confronti dei sopra nominati funzionari della - che avevano ricoperto fino al 2017 proprio i ruoli di RUP e di DL dell'appalto dei Servizi Manutentivi e di quelli del Pronto Soccorso-
i quali, nel frattempo, erano stati interessati dai provvedimenti penali in relazione anche ai lavori del Pronto Soccorso di cui al precedente punto I) unitamente ad alcuni esponenti apicali Part della della;
CP_4 CP_8 Org Or
- d) aveva sostituito i soggetti incaricati dei ruoli di e di dell'appalto oggetto di indagine;
Part Con
- e) aveva ottenuto la esclusione della dalle gare bandite dalla in applicazione CP_4 dell'art. 80 comma 5° lett. c. del d.lgs. n°50 del 2016 per grave illecito professionale sotto il profilo della gravissima ipotesi di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante come da sentenza del TAR Lazio- sede Roma n°2668 dell'08 marzo 2018( n.r.g. 1465/2018) mai appellata, venendo meno il requisito di affidabilità dell'operatore;
- f) si era opposta al decreto ingiuntivo( Tribunale di Roma, nrg 83566/2017, Giudice Dott.ssa Bifano) con il quale, a fronte di una contabilità del tutto lacunosa, carente e contraddittoria, come accertato in sede di ATP di cui al precedente punto II, era stato ingiunto ad essa convenuta il pagamento del saldo lavori dell'appalto di ristrutturazione del Pronto Soccorso che non erano risultati eseguiti né accertabili e che anzi avevano evidenziato importanti vizi;
giudizio che non aveva condotto alla provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e che era già alle conclusioni;
- g) a seguito della nomina del nuovo DL e del nuovo RUP aveva disposto la revisione della contabilità degli ultimi nove mesi dell'appalto dei Servizi Manutentivi, revisione dalla quale si evincevano
Con importi, per le prestazioni accertate come effettivamente rese dal radicalmente diversi da quelli fino ad allora contabilizzati dai DL e RUP precedenti, e quindi aveva confermato per fatti
Con concludenti una gestione dissennata del rapporto contrattuale con la chiara consapevolezza del appaltatore;
si trattava di un passaggio significativo per il giudizio in oggetto atteso che le fatture
Con azionate dal attore per l'importo di € 1.131.311,60 afferivano proprio ad asseriti crediti
Con auto-quantificati dal attore e non supportati da alcuna documentazione contabile, poi annullati e superati dalla revisione contabile svolta dal nuovo DL;
- h) verificata la mancata esecuzione dei collaudi annuali, in difformità dalle previsioni normative, non eseguite dai precedenti funzionari dipendenti da essa convenuta, né mai sollecitati dallo stesso Con aveva nominato il Collaudatore nella persona dell'Ing. che aveva svolto le operazioni Per_2 di collaudo i cui esiti avevano dato luogo alle domande formulate in via riconvenzionale da essa convenuta;
- come anticipato erano proprio gli esiti delle operazioni di collaudo che, comportando una revisione contabile della commessa, avevano palesato gravissime carenze, contraddizioni e criticità nella contabilità predisposta dai precedenti organi di committenza, criticità peraltro del tutto analoghe a quelle che si erano rivelate nel connesso appalto del Pronto Soccorso e che avevano condotto al già citato ATP che aveva quasi dimezzato( rispetto al contabilizzato e collaudato)
l'importo riconoscibile al RTI appaltatore( peraltro già corrisposto da essa convenuta); - i dati emersi dal collaudo del contratto dei Servizi manutentivi erano definitivi e rivelavano elementi gravissimi, che avevano fatto dichiarare al collaudatore che risultavano collaudabili soltanto lavori per € 1.171.376,59 a fronte di una somma liquidata pari ad € 7.642.987,43;
- peraltro, in esito alla apposizione delle riserve in calce al certificato di collaudo da parte della mandataria della mandante , il RUP aveva rettificato l'importo CP_4 Pt_2 CP_7 dei lavori collaudabili in € 1.211.689,39, risultando così un debito definitivo del . CP_16 Pt_2 nei confronti di essa convenuta pari alla somma di € 6.431.298,04;
- a fronte di siffatti dati sconcertanti essa convenuta aveva investito degli accadimenti tutte le autorità competenti, compresa la magistratura contabile, già interessata degli accertamenti svolti in merito ai lavori del Pronto Soccorso, affidati alla medesima compagine opponente e gestita dai Con medesimi funzionari dell' sottoposti a procedimento penale;
- in ordine alle pattuizioni intercorse fra le parti ed in relazione agli accadimenti che avevano alterato la sinallagmaticità del contratto si precisava che:
- il contratto dei Servizi manutentivi, regolato anche dal Capitolato Tecnico, aveva un valore annuo pari ad € 2.540.253,26 i.v.a. esclusa di cui:
- a) € 2.171.030,40 per lavori, a sua volta suddivisi in
- € 1.298.382,86 a canone;
- € 801.000,00 stimati come importo annuo a misura;
- b) € 369.222,86 per servizi;
- Il RUP dell'appalto dei lavori era stato individuato nella persona dell'Arch. , Controparte_15 nominato con delibera n°773 del 15/12/2011 ed il DL era l'Arch. nominato con Controparte_17 determina n°193 del 28/12/2012;
- Il contratto aveva una durata originariamente limitata al biennio 2013-2014, semestralmente prorogata, sino al 30 giugno 2017;
- per ogni proroga semestrale si affidavano servizi ulteriori per € 1.270.386,01;
- nel periodo del rapporto contrattuale, intercorrente fra il 2013 e la fine del mese di marzo del 2017, Org Or in costanza di gestione dell'appalto affidata all'allora e allo stato licenziati e sottoposti a procedimenti penali per i lavori del Pronto Soccorso, nessuna contestazione era stata formulata Con al n merito alle attività prestate, contabilizzate e liquidate per le ragioni infra chiarite;
- l'affidamento dei servizi manutentivi edili, come da contratto e da capitolato tecnico, consisteva nella gestione integrata, per tutti gli immobili di cui allo stato patrimoniale allegato al contratto, delle seguenti prestazioni:
- a) predisposizione di un servizio tecnico/gestionale:
- una centrale operativa/call center;
- sistema informativo;
- gestione tecnica;
- gestione dei contratti in corso;
- b) gestione e manutenzione opere edili e del verde:
- manutenzione ordinaria opere edili e del verde( canone);
- opere di manutenzione ordinaria su richiesta( misura);
- prestazioni integrative;
- pronto intervento;
- c) gestione e manutenzione infissi arredi ed apparecchi non medicali:
- gestione e manutenzione ordinaria infissi arredi ed attrezzature non sanitarie( canone);
- opere di manutenzione ordinaria su richiesta( misura);
- prestazioni integrative;
- pronto intervento;
- nello specifico il RTI era tenuto ad ottemperare alle seguenti prestazioni:
- 1) programma provvisorio di manutenzione riparativa: entro trenta giorni dalla consegna delle richieste di intervento giacenti prima dell'avvio del contratto, l'appaltatore, unitamente al verbale di presa in consegna, avrebbe dovuto predisporre un “ programma provvisorio di manutenzione riparativa” necessario ad evidenziare tutte le anomalie preesistenti e comunque venutesi a creare per fattori non connessi con le prestazioni di manutenzione;
- 2) programmi di manutenzione ordinaria: tutti i programmi dovevano essere aggiornati ogni semestre ed inseriti su sistema informatizzato;
- 3) sistema informativo: il sistema informatizzato avrebbe dovuto contenere:
- la documentazione degli interventi richiesti ed eseguiti;
- le tabelle di sintesi degli interventi( tempi di intervento, risorse impiegate, ecc..);
- altri elementi desumibili attraverso l'elaborazione dei dati inseriti nel sistema;
- …il controllo di tutta la contabilità dei servizi con corrispettivo a canone ed a misura, delle somme rimborsate per le forniture e per le prestazioni particolari…;
- 4) programma annuale: all'inizio di ciascun esercizio l'appaltatore avrebbe dovuto provvedere a redigere un programma dettagliato di interventi con indicazione delle date, della natura e dei luoghi degli interventi, con specifico trattamento degli edifici soggetti a vincolo di tutela del bene culturale e da sottoporre all'approvazione del committente ed inserirlo su sistema informativo;
- 5) censimento e monitoraggio: stampa e/o visualizzazione digitale del censimento ed il monitoraggio del patrimonio per la determinazione dello stato d'uso e di conservazione e della presenza e permanenza dei requisiti normativi e del rispetto delle norme di legge, con specifico trattamento per il censimento degli edifici soggetti a vincolo di tutela del bene culturale;
- 6) project control( sistema di controllo): incluso nel sistema informativo relativo ai livelli di servizio attesi dall'appalto per il quale era prevista una clausola risolutiva a fronte dell'abbassamento delle prestazioni contrattuali;
- 7) verifiche delle risultanze degli standard di servizio finalizzati al rispetto degli obiettivi e delle prestazioni minimali indicate nei vari capitolati ed in particolare:
- a) soddisfazione dell'utenza;
- b) qualità tecnica delle prestazioni;
- c) rapporto fra manutenzione riparativa e programmata;
- d) progetto qualità;
- e) manuale d'uso per il sistema edificio: interfaccia con gli utenti;
- f) manuale di manutenzione per il sistema edificio: predisposto in sede di progettazione del servizio manutentivo;
- tali attività avrebbero dovuto essere articolate come segue:
- sub a) predisposizione di un servizio tecnico/gestionale:
- con riferimento alla presente attività il capitolato tecnico individuava le prestazioni da fornire nell'ambito del servizio tecnico gestionale, illustrate e definite al punto C) del capitolato tecnico;
- in concreto l'obbligo contrattuale, in capo al RTI, era finalizzato alla predisposizione di un sistema informatico in grado di coordinare e gestire l'intero appalto attraverso un costante flusso di informazioni, preventive e a consuntivo, riguardante l'andamento delle varie attività del servizio dell'appalto nonché un supporto logistico, tecnico, amministrativo ed informatico alle attività della committente anche al fine di permettere alla stessa, segnatamente ai suoi organi un più rapido controllo e valutazione del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi dal RTI;
- tanto avrebbe permesso un più ampio e tempestivo controllo di tutta la contabilità delle prestazioni anche con riferimento alla correttezza dei corrispettivi maturati a canone e a misura e delle somme rimborsate per le forniture e per le prestazioni particolari;
- sub b) e sub c) gestione e manutenzione opere edili e del verde e gestione e manutenzione infissi arredi ed apparecchi non medicali:
- con riferimento alle presenti attività il capitolato tecnico individuava le prestazioni di manutenzione Con affidate al alcune delle quali contabilizzate a canone ed altre a misura;
il tutto con l'obiettivo di mantenere in efficienza lo stato di conservazione degli immobili costituenti il patrimonio Con dell' la sua piena fungibilità mediante interventi preventivi e/o tempestivi di ripristino degli stati di degrado, con specifico trattamento degli edifici soggetti a vincolo di tutela del bene culturale;
- per ciò che concerneva la manutenzione contabilizzata a canone era previsto che l'attività dovesse essere svolta sulla base di programmi di monitoraggio e manutenzione poliennali inseriti su sistemi informativi per tutta la durata del contratto secondo gli standard dettati dal patrimonio immobiliare( c.d. censimenti) ed articolata nel seguente modo:
- manutenzione ordinaria programmata preventiva;
- manutenzione riparativa periodica programmata;
- manutenzione riparativa aperiodica a guasto, a richiesta/chiamata;
- per ciò che invece concerneva la manutenzione contabilizzata a misura si trattava di prestazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria su richiesta del committente;
in tal caso la manutenzione sarebbe stata compensata a misura sulla base dei prezzi contrattuali ed ogni singolo intervento avrebbe richiesto la necessaria approvazione, previo preventivo del RTI, da parte del DL;
- sulla base degli obiettivi contrattuali l'esecuzione dell'attività di manutenzione sia a canone che a misura richiedeva specifiche procedure e modalità che coinvolgevano da un canto gli organi dell'amministrazione(RUP e DL) e dall'altro il RTI per ogni specifica attività;
- esemplificativamente il sistema gestionale avrebbe dovuto contenere sia tutte le attività programmate di manutenzione sia tutte le richieste di manutenzione da parte della committente;
le richieste avrebbero dovuto essere inserite e archiviate nel sistema e per ogni richiesta/ prestazione avrebbe dovuto esserci la comunicazione dell'attività eseguita attraverso Con l'inserimento dei dati da parte del e del successivo controllo del DL e dell'esecuzione delle attività di manutenzione( modalità di gestione che assolveva non soltanto alla funzione di Con constatare come gli obblighi del ossero di volta in volta ottemperati, ma anche, a fini contabili, per permettere in maniera trasparente ed efficace di controllare la contabilizzazione delle attività e Con la relativa liquidazione dei compensi al
- in ragione degli incresciosi accadimenti narrati, con delibera n°1071 del 27 novembre 2017, era stato nominato quale nuovo DL l'Ing. il quale, nella sua qualità, aveva proceduto CP_18 alla verifica della contabilità ed alla emissione dell'ultimo SAL dell'ultimo trimestre del 2016, denominato dal nuovo DL Sal n°1 per lavori a tutto il 31 dicembre 2016, che sotto la vecchia gestione era risultato incompleto per le vicende illustrate( precisamente mancava la firma del RUP nel certificato di pagamento) ed alla amissione del primo( ed ultimo) SAL del 2017( che abbracciava un arco temporale di sei mesi ossia fino a tutto il 30/06/2017);
- ebbene il nuovo DL, a fronte di un esame scrupoloso della contabilità, aveva emesso il SAL dell'ultimo trimestre 2016 per un importo di gran lunga inferiore rispetto a quello, incompleto, predisposto sotto la vecchia gestione;
in particolare mentre il precedente SAL riportava un importo di € 386.405,77 il nuovo riferiva un importo, sulla scorta della contabilità, di soli € 73.200,00; - sorprendeva come a fronte di stati di avanzamento lavori sino ad allora nell'ordine di circa
( in media) € 500.000,00 ogni trimestre, risultassero contabilizzate attività per soli € 73.200,00, quasi 1/6 rispetto agli importi fino all'epoca contabilizzati;
- ed ancora, con riferimento al primo semestre del 2017( ultimo SAL della commessa) il nuovo DL aveva contabilizzato attività per soli € 97.057,90;
- anche da questi accadimenti risultava evidente come una scrupolosa e doverosa verifica delle attività contabilizzate producesse il riconoscimento per l'appaltatore di importi di gran lunga inferiori a quelli sino ad allora quantificati( sotto la precedente gestione);
- d'altro canto, a riprova della infondatezza dei crediti sia nel quantum che nella forma, deponeva la circostanza che l'attrice si era limitata al deposito di mere fatture contabili ed elaborati contabili autoprodotti e privi di qualsivoglia documentazione giustificativa, senza allegare in atti il propedeutico e necessario corrispondente SAL ed il relativo certificato di pagamento, come richiesto dalla legge di settore e dallo stesso contratto;
- mentre erano in corso quelle misure di riesame e di controllo dei contratti in essere con il RTI attore, in data 30 giugno 2017, l'appalto della manutenzione era venuto a scadenza avendo l' nel frattempo indetto altra gara ponte per l'affidamento dei lavori di manutenzione, CP_5 poi aggiudicata nel mese di agosto del 2017;
- cosicchè, al fine di giungere al collaudo dell'appalto della manutenzione, dunque, alla corretta determinazione dei rapporti contabili di dare/avere con il RTI, con determina n°2443 dell'08/09/2017, era stato nominato quale collaudatore tecnico, l'Ing. Persona_3
- da ultimo, in data 16 maggio 2018, il collaudatore aveva trasmesso la propria relazione redatta sulla base della documentazione disponibile ed avente ad oggetto l'esame della contabilità
a misura e a canone relativa all'anno solare 2013( quindi per il primo anno di esecuzione del contratto di manutenzione);
- in particolare il nominato collaudatore, in una relazione esplicativa, aveva formulato i seguenti addebiti:
- totale carenza documentale e di popolamento del sistema informatico di gestione dell'appalto;
- errata imputazione delle voci di spesa;
- assenza di preventiva autorizzazione del DL in ordine alla attività liquidata a misura;
- anomalie nella contabilizzazione a misura;
- carenze documentali;
- sulla scorta di tali gravissime carenze ed anomalie il collaudatore aveva dovuto elaborare un criterio per accertare contabilmente i lavori;
in particolare per la revisione dei lavori a misura il collaudatore aveva proceduto:
- 1) all'annullamento delle partite contabili relative a lavori impropriamente contabilizzati a misura che rientravano nella liquidazione a canone;
- 2) all'annullamento delle partite contabili relative a lavori che non erano corredati dalle schede tecniche di intervento, degli allegati contabili, grafici, bolle di accompagnamento relative ai noli o materiali, ecc…;
- 3) alla revisione delle partite contabili secondo i prezziari previsti nel capitolato d'oneri, utilizzando, per quelle attività ove era presente, la scheda interventi e/o l'allegato contabile, o se perfettamente riscontrabile sul posto;
- per l'effetto il collaudatore, sulla scorta dei criteri sopra individuati, aveva potuto concludere che:
- per l'anno 2013 l'importo del servizio che poteva essere certificato e collaudabile era pari ad € 313.109,41 oltre i.v.a. a fronte dell'importo pari ad € 1.831.766,23 oltre i.v.a. già liquidato;
- per l'anno 2014 l'importo del servizio che poteva essere certificato e collaudabile risultava pari ad € 202.412,74 oltre i.v.a. a fronte dell'importo pari ad € 2.066.177,34 oltre i.v.a. già liquidato;
- per l'anno 2015 l'importo del servizio che poteva essere certificato e collaudabile risultava pari ad € 263.323,54 oltre i.v.a. a fronte dell'importo pari ad € 2.063.203,42 oltre i.v.a. già liquidato;
- per l'anno del 2016 l'importo del servizio che poteva essere certificato e collaudabile risultava pari ad € 287.640,88 oltre i.v.a. a fronte dell'importo pari ad € 1.586.340,43 oltre i.v.a. già liquidato;
- per l'anno 2017 l'importo del servizio collaudabile risultava pari ad € 104.890,22;
- quanto sopra risultava accertato e formalizzato nella relazione e nel certificato di collaudo, Con tramesso all' in data 06 giugno 2019 con protocollo n° 83939 nel quale il collaudatore, richiamando ed allegando le revisioni contabili di ciascun anno di contratto, aveva confermato in larga parte quanto già emerso concludendo come a fronte di € 7.642.987,43 corrisposti alla risultavano collaudabili soltanto lavori per € 1.171.376,59 con la conseguenza CP_10 che il maggior importo liquidato al RTI di € 6.471.610,84( oltre i.v.a.) per gli anni contabili
2013-2014-2015 e 2016( eccetto per l'ultimo trimestre) non trovasse corrispondenza alcuna nei documenti di contabilità dell'appalto;
- da ultimo a seguito di relazione riservata del RUP, in conseguenza delle riserve delle componenti del RTI, in particolare della , era stato rettificato l'importo dei lavori collaudabili CP_7 in € 1.211.689,39, risultando così un debito definitivo del pari ad € 6.431.298,04; Controparte_10 tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
- “ 1) accertare e dichiarare come non dovute le pretese azionate dall'attrice per le considerazioni esposte nella parte in fatto e in diritto del presente atto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e dichiarare nulla dovuto all'attrice;
- 2) in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte illustrate nel presente atto e avuto riguardo alle risultanze del certificato di collaudo, come non dovuti i corrispettivi indebitamente percepiti dalla in proprio e quale mandataria con rappresentanza delle RE Parte_1 [...]
, con la prima temporaneamente riunite) Controparte_19 Controparte_8 Con erroneamente riconosciuti dalla al RTI in carenza delle prestazioni presupposte, e, comunque, in carenza della imprescindibile documentazione tecnico-amministrativa per la valida liquidazione e, per l'effetto, condannare ex art. 2033 c.c. per le ragioni meglio illustrate ai paragrafi V.1 e V.2 della esposizione in diritto-o in subordine anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.- la in persona del legale rappresentante pro-tempore( in propri e quale mandataria Parte_1 con rappresentanza delle RE , e Controparte_19 Controparte_8
con la prima temporaneamente riunite) a corrispondere in favore dell' il Controparte_9 CP_2 complessivo importo di € 6.431.298,04 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali a decorrere dalla data di ciascun pagamento o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
- 3) in ogni caso disporre la compensazione fra eventuali crediti che dovessero essere riconosciuti a favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore( in proprio e quale CP_4 Parte_2 mandataria con rappresentanza delle RE , Controparte_19 Controparte_8
e con la prima temporaneamente riunite) con quelli riconosciuti a favore della
[...] Controparte_9 Con a titolo di ripetizione o a titolo di indebito arricchimento;
- 4) condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e Parte_1 quale mandataria con rappresentanza della , Controparte_20 [...]
e al risarcimento del danno all'immagine in favore della Controparte_8 Controparte_9 CP_2
1, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. per i titoli e le causali meglio descritte al
[...] precedente paragrafo V.3 della esposizione in diritto, da intendersi qui integralmente richiamate. - 5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
- Espletata la C.T.U.( ammessa al fine di accertare le ragioni di dare/ avere della parti contrapposte) la causa, all'udienza del 21 novembre 2023, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti , veniva trattenuta in decisione
( con decorrenza dei termini per la redazione degli scritti defensionali conclusivi dal 21/12/2023, giorno compreso).
Motivi della decisione
In via istruttoria deve essere ribadito che la causa è di natura documentale sicchè l'invocato ingresso ad opera della parte attrice di riscontri orali ( che giammai potrebbero validamente contrastare le evidenze documentali) non sarebbe atto ad apportare materiale probatorio suppletivo.
In rito deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale perché
- asseritamente- fondata su un titolo invalido ( id est la certificazione di collaudo).
Osserva il Collegio che, nella fase iniziale del presente processo, erano ancora in corso le operazioni di collaudo sicchè la parte convenuta, all'atto della redazione del proprio libello difensivo, essendo a conoscenza degli esiti delle predette operazioni, a mezzo delle quali era stata accertata la esistenza di un'eccedenza di pagamento rispetto alle prestazioni rese, legittimamente ha agito per ottenere il supero a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.( chiaro essendo che presupposto onde richiedere la ripetizione dell'indebito fosse l'accertamento della invalidità del procedimento contabile adottato).
La richiamata domanda riconvenzionale è stata proposta nei confronti della Parte_1 in proprio e quale mandataria delle imprese con la stessa costituite in R.T.I., e non nei confronti della ( una delle imprese mandanti) sicchè non appare fondata la richiesta Controparte_8 di limitazione dell'accertamento- e della conseguente condanna- alla sola quota( pari al 67% dell'intero) di specifica spettanza della società attrice.
Sempre in via procedurale mette conto considerare che la reconventio reconventionis, che avrebbe dovuto essere specificata con modalità analitiche nella prima udienza di comparizione delle parti,
è stata genericamente circoscritta alla richiesta di annullamento dell'atto di approvazione del collaudo.
Ne consegue che il tema di indagine non può essere integrato a mezzo della specificazione nella prima memoria istruttoria di parte attrice della richiesta di annullamento per dolo e per errore essenziale.
A maggior ragione nel predetto atto processuale non può essere invocata ex novo la declaratoria di nullità dell'atto di approvazione di collaudo per dover essere verificate le opere de quibus in corso d'opera( e non anche a mezzo di collaudo) nonché essere formulate richieste di pagamento ulteriori rispetto a quelle azionate in limine litis.
Opina il Tribunale che ove- in forma denegata- fosse consentito l'ampliamento del thema decidendum dovrebbe essere rilevato che risulta legittima la collaudazione delle opere de quibus risultando prevalente la misura dei lavori rispetto a quelle dei servizi. Del pari non sono stati forniti concreti riscontri onde corroborare l'eccezione di invalidità delle operazione di collaudo per dolo ovvero per errore essenziale.
Appare al contrario pienamente legittima la condotta di avviare le operazioni di collaudo essendo emerso che gli organi di controllo della regolarità dell'appalto si sono sottratti ai propri adempimenti sicchè sono stati sostituiti con elevazione a loro carico anche di addebiti di natura penale.
Essendo allarmante il quadro fattuale accertato ( con conseguente estromissione della dal novero dei futuri interlocutori della parte convenuta) è stato del tutto CP_4 Parte_2 legittimo dar luogo alle operazioni di collaudo, che hanno consentito di accertare la ripetibilità della somma pari ad € 6.431.689,39.
Essendo stato lamentato che il collaudo fosse stato operato in violazione delle regole del contraddittorio, è stata ammessa C.T.U., il cui perimetro è stato circoscritto ai seguenti profili:
“ 1) accertare se le prestazioni per le quali sono state emesse le fatture sono state eseguite;
2) accertare se siano congrui i corrispettivi pretesi;
3) procedere alla quantificazione delle somme di spettanza della parte attrice per le prestazioni effettivamente eseguite;
4) verificare la fondatezza tecnica delle contestazioni poste a base della riconvenzionale;
5) quantificare l'importo versato in eccedenza”.
Orbene il nominato esperto con elaborato definitivo( tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) verificando la documentazione contrattuale, ha, anche in dissenso con talune valutazioni adottate in ambito di collaudo, chiarito che:
“ le prestazioni per le quali risultano emesse le fatture risultano parzialmente eseguite”( quesito sub 1);
“ i corrispettivi pretesi dalla parte attrice non sono congrui rispetto alle prestazioni rese”( quesito sub 2);
“ l'importo dovuto per prestazioni contrattuali è pari ad € 641.803,31 oltre i.v.a. e quello per prestazioni extra-contrattuali pari ad € 351.929,93 oltre i.v.a.”( quesito sub 3);
“ sono fondate le contestazioni poste a base della domanda riconvenzionale”( quesito sub 4);
“ l'importo ripetibile è pari ad € 2.259.863,39 in quanto l'importo spettante per le prestazioni a canone dall'01/01/2013 al 30/09/2016 è pari ad € 2.498.196,76 a fronte di quello corrisposto pari ad € 4.758.060,15”.
Alle seguenti conclusioni il nominato esperto è pervenuto sulla scorta dei seguenti opinamenti:
a) “ dalla documentazione agli atti emerge in maniera chiara che il processo di rilievo, rendicontazione, verifica e contabilizzazione previsto da tutti i documenti contrattuali risulta essere stato ampiamente disatteso da entrambe le parti per le rispettive competenze”
( cfr. pag 45 dell'elaborato peritale);
b) Il sistema informativo risulta “ essere stato popolato in modo non conforme alle previsioni atteso che dai dati estratti dal sistema acquisiti dall'appaltatore a seguito delle istanze Con di accesso presentate risulta che sono registrate solo richieste di intervento dell e gli ordini di lavoro aperti ma non sono registrate le attività di manutenzione programmata e i dati degli ordini di lavoro eseguiti non sono completi ed accurati”;
c) “ nel complesso i dati disponibili non permettono di raggiungere lo scopo per il quale il sistema informativo era stato previsto: quello di una verifica completa delle prestazioni svolte sia singolarmente che in maniera aggregata”
d) le carenze, che non si limitano al mancato popolamento del sistema informativo, ma anche dal punto di vista della rendicontazione documentale degli interventi da parte dell'appaltatore, risultano essere stata accertate rispetto a quanto previsto dal Capitolato sia per quanto riguarda gli interventi a richiesta da contabilizzare a misura sia per interventi periodici rientranti fra le prestazioni a canone;
e) sussistono carenze anche nell'attività di verifica e controllo in capo alla Committenza;
f) le attività svolte per tutta la durata del primo DEC/DL, ossia per i primi 15 trimestri di appalto,
“ non sono minimamente documentate e si risolvono nella sola emissione di SAL a partire dal 1° trimestre 2013 al 3° trimestre 2016”.
L'ausiliario di giustizia ha altresì valutato che:
1) le attività svolte per la verifica dei livelli prestazionali previste dal Capitolato risultano completamente mancanti;
2) risulta una “ generale carenza dell'attività di controllo in capo ai soggetti incaricati dalla committenza a tale scopo”; Org
3) “ alla cattiva gestione dell'appalto da parte di e per conto della committente Org_12 si affianca la mancata nomina del collaudatore in corso d'opera da parte della stazione appaltante”;
4) “ per tutta la durata del servizio entrambe le parti..omissis… hanno attuato una gestione quantomeno approssimativa dell'appalto in difformità rispetto ai requisiti previsti da documenti contrattuali”; “tale circostanza rende complicata una verifica ex post delle prestazioni svolte dall'appaltatore in considerazione delle oggettive carenze documentali di cui si è accennato”.
Essendo state confermate in sede peritale ( anche se con ridimensionamento) le censure elevate in sede di operazioni di collaudo, tenuto conto delle ragioni causali contrapposte, deve essere condannata la . a versare alla parte convenuta l'importo CP_4 Parte_2
a titolo di sorte capitale pari ad € 2.259.863,39 oltre interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale definitiva sino a quella di effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Per il medesimo principio le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico della parte attrice in ragione dell'esito propizio dell'accertamento in favore dell' . CP_2
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
accoglie parzialmente la domanda attorea nonché parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, tenuto conto delle ragioni di credito contrapposte, in adesione all'accertamento peritale, condanna la parte attrice a pagare alla la somma complessiva pari ad € 2.259.863,30 oltre CP_2 interessi legali a far data dal dì del deposito della relazione peritale definitiva sino a quella di effettivo soddisfo.
Dichiara la inammissibilità della reconventio reconventionis inerente la declaratoria di nullità delle operazioni di collaudo.
Respinge la reconventio reconventionis inerente l'annullamento delle operazioni di collaudo. Condanna la parte attrice a rifondere in favore della le spese del presente giudizio che si CP_2 liquidano nell'importo complessivo di € 49.336,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Spese di C.T.U.-liquidate come in atti- a carico definitivo della parte attrice.
Così deciso il 12 marzo 2024 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Maurizio Manzi
Il PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale Civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di RE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott. ssa Enrica Ciocca Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 32511 per l'anno 2019, trattenuta in decisione alla udienza del 21/11/2023,vertente
TRA
c.f./p. i.v.a. ), con sede legale in Roma, Via Tiberina n°425, in persona Parte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, Geom. elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Paganica Controparte_1
n° 13, presso lo studio dell'Avv. Luca Maria Petrone, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di costituzione in sostituzione del precedente difensore, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/98383319 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTRICE
E
p. i.v.a. ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro- CP_2 P.IVA_2 Con tempore, Dott. , domiciliato per la carica presso la sede dell' sita in Roma, Borgo Santo CP_3
Spirito n°3, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n°12, presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Belletti, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 80687954 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA.
All'udienza del 21 novembre 2023 l'Avv. Federica Brugnoletti, in sostituzione dell'Avv. Massimiliano
Brugnoletti, per l' precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria CP_2 ex art. 183 6° comma n°1 c.p.c..
L'Avv. Carlo Ponzano, in sostituzione dell'Avv. Alessandra Belletti, per la si riportava CP_4 Parte_2 al foglio di precisazione delle conclusioni che depositava dichiarando di averlo già depositato con modalità digitale.
Svolgimento del processo
CP_ Con atto di citazione ritualmente notificato alla breviter Controparte_5 CP_2 la . premesso che: CP_4 Parte_2
- con deliberazione D.G. n°773 del 15 dicembre 2011 l' ( già aveva indetto CP_2 Parte_3 una procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n°163/2006, avente ad oggetto l'affidamento biennale dei servizi manutentivi edili ed accessori da eseguirsi nelle strutture componenti il patrimonio immobiliare di proprietà, in locazione ed in comodato dell' Organizzazione_1
nonché del servizio accessorio di call center;
Pt_3
- il 04 gennaio 2013, a seguito di aggiudicazione della relativa procedura ad evidenza pubblica, essa attrice( che agiva per il recupero di importi unicamente di propria spettanza, in quanto frutto di prestazioni rese direttamente) - nella qualità di mandataria di con mandanti CP_6 [...]
aveva sottoscritto il contratto di appalto CP_7 Controparte_8 Controparte_9 per il valore annuo di € 2.540.253,26;
- il contratto, avente inizialmente una durata biennale, era stato più volte sottoposto alle seguenti proroghe semestrali di natura tecnica da parte della stazione appaltante, fino a concludersi definitivamente in data 30 giugno 2017:
- 1) con atto n. prot. 873 del 31/12/2014 era stata disposta la proroga dall'01/01/2015 al 30/06/2015;
- 2) con atto n. prot. 709 del 16/09/2015 era stata disposta la proroga dall'01/07/2015 al 31/12/2015;
- 3) con atto n. prot. 27 del 02/02/2016 era stata disposta la proroga dall'01/01/2016 al 30/06/2016;
- 4) con atto n. prot. 617 del 14/07/2016 era stata disposta la proroga dall'01/07/2016 al 31/12/2016;
- 5) con atto n. prot. 177 del 22/02/2017 era stata disposta la proroga dall'01/01/2017 al 30/06/2017; - l'appalto in esame, come ordinariamente accadeva per gli appalti di manutenzione immobiliare, era di tipo misto in quanto prevedeva sia l'esecuzione di una parte di attività qualificabili come servizi
( “a canone “) e sia l'esecuzione di altre attività afferenti la categoria dei lavori( “a richiesta”);
- in particolare le molteplici attività oggetto del contratto erano suddivise fra attività “ periodiche”
( cioè da eseguire secondo cadenze prestabilite negli atti di gara e nell'offerta del concorrente), remunerate “ a canone” fisso ed attività “ a richiesta” ( da eseguire cioè soltanto dietro richiesta Con della e remunerate “ a misura” secondo l'elenco prezzi offerto in gara;
- segnatamente l'appalto prevedeva le seguenti attività:
- servizio tecnico gestionale( remunerato esclusivamente “ a canone”);
- servizio gestione e manutenzione opere edili, ripartito fra:
- manutenzione edile ordinaria/ pronto intervento ( “a canone”);
- manutenzione edile ordinaria a richiesta ( “ a misura”);
- servizio gestione e manutenzione del verde ( “ a canone”);
- servizio gestione e manutenzione arredi infissi ed attrezzature non sanitarie, ripartito fra:
- manutenzione “ a canone”;
- manutenzione “ a misura”;
- per quanto concernente le modalità di esecuzione del contratto era previsto che il Controparte_10 eseguisse le proprie prestazioni “ con autonomia di iniziativa e sotto gli indirizzi del DEC e del RUP del Committente ciascuno per le proprie competenze”;
- ciò significava che le prestazioni affidate- conformemente alle caratteristiche proprie di un contratto di appalto- erano gestite in autonomia dall'appaltatore , sia nell'ipotesi di interventi fissi, eseguiti periodicamente secondo la calendarizzazione prevista dalla lex specialis
( per le prestazioni “ a canone”),sia per le prestazioni c.c. extra canone/ a misura, eseguite previa richiesta da parte degli organi della stazione appaltante attraverso ordinativi di servizio ad hoc;
Con
- data la tipologia del servizio reso ( parzialmente variabile a seconda delle esigenze della , conseguentemente il compenso riconosciuto all'appaltatore si componeva di una parte “ fissa “
( il c.d. canone) a remunerazione delle prestazioni periodiche rese dall'appaltatore e di una parte
“ variabile” remunerata “ a misura”/extra canone, a seconda delle quantità di prestazioni che fossero state richieste nel periodo di riferimento dal committente;
- in merito alle tempistiche di pagamento il contratto prevedeva che “ saranno corrisposte all'impresa rate di acconto a cadenza trimestrale”; Con
- nel corso dell'esecuzione dei lavori la ovvero Dirigenti tecnico/amministrativi, Dirigenti
Sanitari e personale sanitario, Capisala, infermieri, ecc.. dei vari reparti/presidi ospedalieri, non aveva/avevano mai segnalato e/o contestato disservizi ad essa istante, mai applicato penali per eventuali inadempimenti riscontrati né tanto meno mai aperto alcun sinistro;
- considerata la particolare natura dei luoghi presso i quali avrebbero dovuto essere rese le prestazioni ( tutti ambienti ospedalieri) nella legge di gara era previsto che l'appaltatore si dovesse assumere la responsabilità nei confronti degli enti controllori quali Org_2 Con ( Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro interno all' , Vigili del Fuoco ed Ispettorato Con del , al pari della Org_3
- nessuno di questi enti- che nel corso dell'appalto avevano costantemente vigilato sull'andamento delle prestazioni- aveva mai sollevato rilievi in merito ad inadempienze o irregolarità nella gestione Con del servizio di manutenzione in capo al
- tuttavia, nonostante la incontestata regolarità nell'esecuzione delle prestazioni da parte di essa esponente, una parte consistente di esse, pari ad € 1.612.205,35, risultava( a quasi tre ani dalla conclusione del contratto) ancora non pagata;
- una parte dei crediti azionati per l'importo di € 1.131.311,60 riguardava appunto il mancato pagamento delle fatture relative alle prestazioni periodiche rese da essa attrice nel corso dell'esecuzione del contratto corrispondenti alle pattuizioni sottoscritte fra le parti( segnatamente gli ultimi nove mesi di durata contrattuale, dall'01/01/2016 al 30/06/2017);
- nel corso del rapporto contrattuale ( di durata complessiva di quattro anni e mezzo, Con dall'01/01/2013 al 30/06/2017) la aveva richiesto all'appaltatore l'esecuzione di numerosissime prestazioni quotidiane anche festive e notturne, riguardanti la manutenzione del proprio complesso immobiliare, “ complementari” o “ accessorie” al contratto principale;
- detti affidamenti, avvenuti a favore del erano stati disposti con singoli Controparte_10 provvedimenti amministrativi( i quali ne avevano previsto altresì lo specifico importo economico, aggiuntivo rispetto a quello contrattuale) ed operavano rinvio al contratto di manutenzione principale sottoscritto fra le parti in data 04/01/2013;
- in virtù del richiamato rinvio le modalità tecniche per l'esecuzione, la contabilizzazione e la remunerazione di dette prestazioni, erano pertanto le medesime previste dal contratto principale del 04/01/2013;
- una ulteriore parte del credito azionata da essa istante per l'importo di € 235.954,01 riguardava il mancato pagamento di dette prestazioni complementari;
- era altresì contrattualmente previsto che sui pagamenti disposti in favore dell'appaltatore venissero effettuate le c.d. “ ritenute a garanzia” ( di seguito “ R.A.G.”) che, a mente dell'art. 7 del contratto, avrebbero dovuto essere svincolate “ dopo ogni collaudo annuale”;
- I periodici collaudi annuali, previsti contrattualmente, non erano mai stati svolti per ragioni imputabili ad atteggiamenti prevaricatori, superficiali e dilatori, se non a comportamenti emulativi, Con della nel corso della esecuzione del contratto e, di conseguenza, detti importi non erano mai stati svincolati né pagati dalla committente che era incorsa in tal modo in un grave inadempimento dei patti contrattuali;
- una parte dei crediti azionati per l'importo di € 21.234,44 riguardava, pertanto, le ritenute Con a garanzia indebitamente trattenute dalla sui pagamenti effettuati in favore di essa esponente
( sia per le prestazioni periodiche sia per gli affidamenti complementari) nel corso dei quattro anni e mezzo di rapporto contrattuale;
- fra gli affidamenti complementari disposti in favore di essa attrice nel corso del rapporto contrattuale vi era in particolare quello di cui alla deliberazione del Direttore Generale della
[...]
n°62 del 29/01/2015 con il quale- nel richiedere, riconoscere ed accettare l'installazione CP_2 Con di alcune opere provvisionali da parte di essa istante presso gli immobili della “ a tutela del patrimonio aziendale e per la messa in sicurezza a garanzia della pubblica incolumità”- erano Con stati determinati i relativi canoni da corrispondere per relativo noleggio da parte della
- Il noleggio delle opere provvisionali ( che erano tuttora presenti presso le strutture facenti parte Con del patrimonio aziendale della e da questa utilizzate e godute ancora a seguito di una precisa richiesta nonostante la conclusione di tutti i rapporti contrattuali inter partes alla data Con del 30/06/2017) non era stato corrisposto dalla a partire dall'ultimo semestre del 2015;
- una parte dei crediti azionati riguardava il mancato pagamento di parte dei canoni per il noleggio delle opere provvisionali installate da essa attrice per un importo di € 223.705,30;
- tutti gli inadempimenti contrattuali, in particolare gli omessi pagamenti delle prestazioni eseguite, persistevano dopo quasi tre anni dalla conclusione in data 30/06/2017 del contratto di appalto de quo;
Con
- I crediti vantati da essa istante nei confronti della in relazione al contratto d'appalto del 04/01/2013, erano pari ad € 1.616.995,71 per i seguenti titoli: - A) mancati pagamenti per prestazioni periodiche rese in relazione al contratto principale: fattura n°5/2017, periodo 30/10/2016-31/12/2016 di € 471.415,04 e non pagata per l'intero; fattura n°9/2017, periodo 01/01/2017-31/03/2017 di € 358.320,86 e non pagata per l'intero; fattura n°1/2018, periodo 01/04/2017-30/06/2017 di € 301.575,70 e non pagata per l'intero; Con B) mancato pagamento dei compensi per lavorazioni extra affidate dalla ad nel corso dell'esecuzione del contratto principale: CP_10
- fattura n°2/2015 relativa ai lavori di messa in sicurezza del presidio di Via Fornovo a completamento dell'intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 D.P.R. 207/2010 per un importo di € 49.750,01 e non pagate per l'intero( lavori approvati con del. D.G. n°830 del 29 dicembre 2014);
- fattura n° 8/2016 per l'esecuzione dei lavori propedeutici alla realizzazione di una cabina elettrica presso lo spazio esterno del presidio di Via Boccea 271, di importo pari ad € 79.729,13 e non pagata per l'intero( lavori approvati con del. 392 del 2015); fattura n° 27/2016 per lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del manto di copertura e dei terrazzini del padiglione VI del comprensorio di S. Maria della Pietà in Roma, di importo pari ad
€ 106.474,87 e non pagata per l'intero( lavori approvati con del. 388 del 2016);
C) mancato svincolo degli importi trattenuti a titolo di ritenuta a garanzia per gli importi corrisposti:
- fattura n°9/2015: R.A.G. dai pagamenti disposti in relazione al contratto principale per il periodo
01 gennaio 2013-31 dicembre 2013 per un importo pari ad € 8.540,74 e non pagata per l'intero;
- fattura n°10/2015: R.A.G. dai pagamenti disposti in relazione al contratto principale per il periodo
01 gennaio 2014-31 dicembre 2014, per un importo pari ad € 10.741.03 e non pagata per l'intero;
- fattura n° 47/2015: R.A.G. per l'affidamento straordinario relativo alla rimozione e prevenzione dello stato di pericolo causato dagli alberi di alto fusto e dal dissesto stradale nonché dal rifacimento di più punti della recinzione che delimitava il comprensorio di S. Maria della Pietà per un importo pari ad € 772,03 e non pagata per l'intero;
- fattura n° 24/2015: R.A.G. per l'affidamento straordinario relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e revisione del tratto fognario relativo al padiglione 12 nel comprensorio di Santa
Maria della Pietà, approvati con det. dir. N°91/2014 per un importo pari ad € 439,60 e non pagata per l'intero;
- fattura n° 25/2015: R.A.G. per i lavori di affidamento e revisione dell'intero sistema fognario con mappatura e bonifica delle linee di scorrimento esistenti nell' , approvati Org_4 Parte_4 Org_ con ir. N°90/2014 per un importo pari ad € 205,99 e non pagata per l'intero; fattura n°36/2016: R.A.G. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del manto di copertura e dei terrazzini del padiglione VI del comprensorio di S. Maria della Pietà in Roma, approvati con Del. Comm. Str. N°388 del 04 gennaio 2016, finanziamento DGR 79/2014 per un importo pari ad € 535,05 e non pagata per l'intero;
D) mancato pagamento dei canoni per i noleggi delle opere provvisionali:
- fattura n°5/2016: nolo ponteggi periodo 01/07/2015-31/12/2015 per un importo pari ad € 45.151,59 e non pagata per l'intero;
- fattura n° 33/2016: nolo ponteggi periodo 01/01/2016-30/06/2016 per un importo pari ad € 45.151,59 e non pagata per l'intero;
- fattura n°4/2017: nolo periodo 01/07/2016-31/12/2016 per un importo pari Org_6 ad € 35.802,12 e non pagata per l'intero;
- fattura n° 10/2017: nolo ponteggi periodo 01/01/2017-30/06/2017 per un importo pari ad € 73.200,00 e non pagata per l'intero; - fattura n°15/2017: nolo periodo 01/07/2017-31/07/2017 per un importo pari Org_6 ad € 12.200,00 e non pagata per l'intero;
- fattura 16/2017: nolo ponteggi periodo 01/08/2017-31/08/2017 per un importo pari ad € 12.200,00 e non pagata per l'intero;
- le fatture per la locazione dei ponteggi erano state emesse sino al 31/08/2017 compreso Con nonostante le stesse fossero ancora presenti presso le strutture della e dalla stessa utilizzate e godute;
- successivamente alla scadenza del contratto ( in data 30 giugno 2017) nonostante le ripetute Con richieste di essa esponente la non aveva mai consentito che esse fossero smontate rifiutandosi per di più di pagarne il canone di locazione;
- nelle more essa attrice aveva ceduto parzialmente all'impresa Controparte_11 la proprietà di parte delle predette opere provvisionali con efficacia a far data dall'01 febbraio
[...]
2018; pertanto sino alla data del 30 gennaio 2018 essa istante aveva mantenuto la intera proprietà Con ( e messo a disposizione della delle opere provvisionali con corrispondente diritto a riceverne i canoni di locazione per l'intero;
successivamente alla cessione in favore della detto importo avrebbe dovuto essere CP_11 riconosciuto ad essa esponente per la parte delle opere provvisionali rimaste nella propria titolarità;
a detti importi, oggetto di fatturazione, dovevano essere aggiunti i compensi per ulteriori opere provvisionali installate sempre in favore dell' al di fuori degli ambienti CP_2 dell' , come da nota di ricognizione delle stesse installazioni trasmessa in data Parte_5 Org 29/05/2017- Prot. 2017104 sde 749; pertanto si chiedeva di accertare il diritto ad ottenere il pagamento:
a) per i ponteggi presenti all'interno degli ambienti dell : Parte_5
- per l'intero canone di locazione dei ponteggi sino alla data del 30/01/2018,
- a far data dall'01 febbraio 2018 e fino al godimento delle opere provvisionali installate da essa attrice per la parte residua successivamente alla parziale cessione all'impresa CP_11
- b) per i ponteggi presenti al di fuori degli ambienti dell' a far data dalla Org_4 Controparte_12 relativa installazione e sino all'effettivo godimento da parte di essa istante;
- tutte le fatture, originariamente oggetto di cessione da parte di essa esponente in favore di CP_13
[...
, erano rientrate nella titolarità di essa esponente giusta scrittura privata intercorsa fra le parti in data 25 febbraio 2019;
- tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
- “ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto che il contratto di appalto del 04/01/2013 si è concluso in data 30/06/2017, come già dichiarato dalla Sezione Specializzata in materia d'impresa presso codesto Tribunale, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
- in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento e, per l'effetto, CP_4 Parte_2 condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 dei seguenti importi, o del diverso importo che codesto Giudice vorrà quantificare in corso di giudizio, nonché interessi e rivalutazione monetaria per il mancato pagamento delle stesse:
- - € 1.131.311,60 oltre interessi legali e moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09 ottobre 2002
n°231 dalla scadenza delle fatture di cui al precedente punto A) della parte in diritto fino al dì dell'effettivo soddisfo o il diverso importo che codesto Giudice vorrà quantificare, nonché rivalutazione monetaria per il mancato pagamento delle stesse;
- - € 4.790,36 oltre I.V.A. per complessivi € 5.844,23 a titolo di ritenute a garanzia per le fatture di cui al punto precedente ( parte A) o il diverso importo che codesto Giudice vorrà quantificare nonché rivalutazione monetaria per il mancato pagamento delle stesse;
- € 235.954,01 oltre interessi legali e moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09 ottobre 2002 n°231 per gli affidamenti in via d'urgenza/ complementari assegnati all'odierna istante in costanza del rapporto contrattuale principale di cui al punto B della parte in diritto o, comunque, il diverso importo che codesto Giudice vorrà quantificare;
in relazione a questi specifici affidamenti, qualora ritenuto necessario, si chiede a codesto Giudice di voler dichiarare, previo accertamento della Con regolarità e della consistenza delle prestazioni rese da l'obbligo della Parte_1 convenuta di sottoscrivere un apposito contratto e, eventualmente, emettere un provvedimento ad effetti equipollenti che, tenendo luogo dell'inerzia dell'Amministrazione, costituisca un valido titolo per poter ottenere il pagamento delle prestazioni rese;
- € 21.234,44 per gli importi indebitamente trattenuti dalla a titolo di ritenute a garanzia, CP_2
o il diverso importo che codesto Giudice vorrà quantificare, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il mancato pagamento delle fatture di cui al punto C della parte in diritto;
- € 2.233.705,30 a titolo di canone per il noleggio delle opere provvisionali installate da Parte_1 Con presso la fino al 31/08/2017, o il diverso importo che codesto Giudice vorrà
[...] CP_2 quantificare, a compensazione delle fatture riportate nel punto D della parte in diritto;
in ogni caso, si chiede altresì a codesto Giudice di voler accertare e dichiarare il diritto di a Parte_1 Con ricevere i pagamenti per l'intero periodo di godimento delle opere provvisionali da parte della Con ( presenti presso la ancora oggi, dalla data di stesura del presente contratto) e conseguentemente condannare la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_2 pagamento del relativo canone dalla data di installazione di ciascun ponteggio e sino alla cessazione del godimento delle opere provvisionali, in applicazione del criterio di cui alla delibera D.G.
n°62/2015 che riconosce € 1.56 mq per tutto il periodo di godimento delle opere provvisionali installate da oltre interessi e rivalutazione monetaria per il mancato pagamento. Parte_1
In relazione a questo profilo, ci si riserva sin d'ora di indicare in corso di giudizio l'effettiva consistenza delle installazioni eseguite, il relativo posizionamento e il corrispondente importo dovuto, eventualmente anche a mezzo di C.T.U. la cui richiesta si articolerà secondo i termini di rito;
- In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della convenuta per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento dell'intera somma per cui si agisce nell'importo che sarà determinato in corso di giudizio- o, alternativamente, anche se solo per parte di essa qualora solo per parte delle prestazioni ricorrano i presupposti dell'art. 2041 c.c.- per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.;
- in ogni caso:
- accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno subito da in virtù del CP_4 Parte_2 Con comportamento della e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dall'odierna attrice, nella misura che sarà riconosciuta come dovuta da codesto Giudice;
- con riserva di modificare, precisare ed integrare gli importi dovuti dalla alla CP_2
nella summenzionata qualità, qualora si rinvenissero altri interventi, forniture e Parte_1 quant'altro, non richieste nel presente atto, o di agire in ulteriore e diverso giudizio per richiederne il pagamento.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. - Si costituiva la e, con comparsa di risposta, deduceva che: CP_4 Parte_2
- Il contratto dei servizi manutentivi edili ed accessori, in relazione al quale la controparte rivendicava la esistenza di crediti, era stato definito con relazione e certificato di collaudo, approvato con delibera n°738 del 02 agosto 2019, a mezzo del quale erano state accertate gravissime lacune ed omissioni contabili riconducibili alla mala gestio dei precedenti responsabili dell'appalto per conto Con dell' ( R.U.P. e D.L., sottoposti a procedimenti disciplinari e licenziati nonché sottoposti anche a giudizio penale ed erariale); il tutto con palese consapevolezza della parte attrice e tali da determinare pagamenti risultati non dovuti da parte dell'Amministrazione, a danno dunque della stessa e della collettività ( come emerso in sede di collaudo) per un importo pari ad €
6.4711.610,84, poi rettificato come da delibera citata in € 6.431.298,04;
- dall'avvio del contratto, ossia dal mese di gennaio del 2013( prorogato successivamente) sino al mese di giugno del 2017, mai nessuna contestazione era stata formalizzata dagli organi Con di essa convenuta al tanto che per lavori sino a tutto il 30 settembre 2016 erano state regolarmente contabilizzate le attività asseritamente eseguite e liquidate le relative fatture emesse Con dal senza contestazione alcuna sia dal lato del committente che dal lato dell'appaltatore, che non aveva mai formulato riserva né aveva addotto alcuna doglianza;
- dal mese di marzo del 2017 però il rapporto aveva iniziato a subire importanti mutamenti;
segnatamente in data 15 marzo 2017 essa convenuta aveva avuto notizia dell'avvenuta adozione di misure cautelari restrittive della liberà personale nei confronti del RUP e della P.O. Attività
Amministrative dell'Ufficio Tecnico, da parte della Procura della Repubblica di Roma nell'ambito Con di indagini penali relative a presunti illeciti commessi in relazione ad una gara indetta dall' cui aveva partecipato la . CP_4 Pt_2
- le predette indagini avevano coinvolto sia alcuni soggetti delle società componenti il RTI affidatario del contratto dei Servizi Manutentivi e del Contratto di ristrutturazione del DEA del Santo Spirito che soggetti interni alla stessa amministrazione committente che rivestivano ruoli ufficiali nell'ambito dei contratti affidati al CP_14
- in tale ambito erano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di due soggetti interni di essa convenuta, i quali rivestivano rispettivamente il ruolo di RUP nell'appalto dei Servizi Manutentivi nonché Direttore della UOC Servizio Tecnico, Arch.
[...]
, nonché il titolare della P.O. Funzione Amministrativa afferente alla medesima UOC;
CP_15
- in ragione di quanto sopra la Direzione Aziendale, oltre a sospendere cautelativamente dal servizio il Dirigente ed il Funzionario interessati dai citati provvedimenti, aveva deciso di procedere ad una complessiva analisi e rivisitazione dell'attività della UOC Servizio Tecnico effettuando in particolare le dovute sostituzioni negli incarichi e l'attivazione di un apposito audit con cadenza settimanale, supportato anche da professionisti esterni appositamente incaricati, avente ad oggetto il monitoraggio di tutti i contratti di appalto in corso di competenza della UOC Servizio Tecnico;
- in detto contesto si era inserita anche una revisione dei rapporti intercorsi con il CP_14
- in particolare essa convenuta:
- a) aveva promosso una revisione della contabilità con riguardo al collegato appalto Con di ristrutturazione del , affidato allo stesso in quanto Organizzazione_8 complementare al Contratto di Servizi Manutentivi nonostante l'appalto del Pronto Soccorso fosse stato già eseguito collaudato;
ebbene gli esiti aberranti della richiamata revisione contabile affidata a consulenti esterni avevano indotto essa convenuta all'annullamento in autotutela della deliberazione di approvazione del collaudo;
- b) inoltre proprio per gli esiti della revisione della contabilità del Pronto Soccorso dell
[...]
aveva promosso, sempre in relazione ai medesimi lavori, un accertamento tecnico Org_9 preventivo( Tribunale di Roma, Sezione VII, R.G. n° 74626/2017, Giudice Dott. Persico) che si era concluso con il deposito da parte del C.T.U., Ing. di una relazione che sanciva come dovuto Per_1 Con al quasi la metà di quanto contabilizzato nella documentazione predisposta dai funzionari al tempo in carica ( i medesimi del contratto di appalto in esame) rilevando una serie di discrasie e criticità sia nella documentazione contabile che nella verifica dei lavori eseguiti;
- c) aveva adottato provvedimenti disciplinari, fino alla più grave sanzione del licenziamento, Con nei confronti dei sopra nominati funzionari della - che avevano ricoperto fino al 2017 proprio i ruoli di RUP e di DL dell'appalto dei Servizi Manutentivi e di quelli del Pronto Soccorso-
i quali, nel frattempo, erano stati interessati dai provvedimenti penali in relazione anche ai lavori del Pronto Soccorso di cui al precedente punto I) unitamente ad alcuni esponenti apicali Part della della;
CP_4 CP_8 Org Or
- d) aveva sostituito i soggetti incaricati dei ruoli di e di dell'appalto oggetto di indagine;
Part Con
- e) aveva ottenuto la esclusione della dalle gare bandite dalla in applicazione CP_4 dell'art. 80 comma 5° lett. c. del d.lgs. n°50 del 2016 per grave illecito professionale sotto il profilo della gravissima ipotesi di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante come da sentenza del TAR Lazio- sede Roma n°2668 dell'08 marzo 2018( n.r.g. 1465/2018) mai appellata, venendo meno il requisito di affidabilità dell'operatore;
- f) si era opposta al decreto ingiuntivo( Tribunale di Roma, nrg 83566/2017, Giudice Dott.ssa Bifano) con il quale, a fronte di una contabilità del tutto lacunosa, carente e contraddittoria, come accertato in sede di ATP di cui al precedente punto II, era stato ingiunto ad essa convenuta il pagamento del saldo lavori dell'appalto di ristrutturazione del Pronto Soccorso che non erano risultati eseguiti né accertabili e che anzi avevano evidenziato importanti vizi;
giudizio che non aveva condotto alla provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e che era già alle conclusioni;
- g) a seguito della nomina del nuovo DL e del nuovo RUP aveva disposto la revisione della contabilità degli ultimi nove mesi dell'appalto dei Servizi Manutentivi, revisione dalla quale si evincevano
Con importi, per le prestazioni accertate come effettivamente rese dal radicalmente diversi da quelli fino ad allora contabilizzati dai DL e RUP precedenti, e quindi aveva confermato per fatti
Con concludenti una gestione dissennata del rapporto contrattuale con la chiara consapevolezza del appaltatore;
si trattava di un passaggio significativo per il giudizio in oggetto atteso che le fatture
Con azionate dal attore per l'importo di € 1.131.311,60 afferivano proprio ad asseriti crediti
Con auto-quantificati dal attore e non supportati da alcuna documentazione contabile, poi annullati e superati dalla revisione contabile svolta dal nuovo DL;
- h) verificata la mancata esecuzione dei collaudi annuali, in difformità dalle previsioni normative, non eseguite dai precedenti funzionari dipendenti da essa convenuta, né mai sollecitati dallo stesso Con aveva nominato il Collaudatore nella persona dell'Ing. che aveva svolto le operazioni Per_2 di collaudo i cui esiti avevano dato luogo alle domande formulate in via riconvenzionale da essa convenuta;
- come anticipato erano proprio gli esiti delle operazioni di collaudo che, comportando una revisione contabile della commessa, avevano palesato gravissime carenze, contraddizioni e criticità nella contabilità predisposta dai precedenti organi di committenza, criticità peraltro del tutto analoghe a quelle che si erano rivelate nel connesso appalto del Pronto Soccorso e che avevano condotto al già citato ATP che aveva quasi dimezzato( rispetto al contabilizzato e collaudato)
l'importo riconoscibile al RTI appaltatore( peraltro già corrisposto da essa convenuta); - i dati emersi dal collaudo del contratto dei Servizi manutentivi erano definitivi e rivelavano elementi gravissimi, che avevano fatto dichiarare al collaudatore che risultavano collaudabili soltanto lavori per € 1.171.376,59 a fronte di una somma liquidata pari ad € 7.642.987,43;
- peraltro, in esito alla apposizione delle riserve in calce al certificato di collaudo da parte della mandataria della mandante , il RUP aveva rettificato l'importo CP_4 Pt_2 CP_7 dei lavori collaudabili in € 1.211.689,39, risultando così un debito definitivo del . CP_16 Pt_2 nei confronti di essa convenuta pari alla somma di € 6.431.298,04;
- a fronte di siffatti dati sconcertanti essa convenuta aveva investito degli accadimenti tutte le autorità competenti, compresa la magistratura contabile, già interessata degli accertamenti svolti in merito ai lavori del Pronto Soccorso, affidati alla medesima compagine opponente e gestita dai Con medesimi funzionari dell' sottoposti a procedimento penale;
- in ordine alle pattuizioni intercorse fra le parti ed in relazione agli accadimenti che avevano alterato la sinallagmaticità del contratto si precisava che:
- il contratto dei Servizi manutentivi, regolato anche dal Capitolato Tecnico, aveva un valore annuo pari ad € 2.540.253,26 i.v.a. esclusa di cui:
- a) € 2.171.030,40 per lavori, a sua volta suddivisi in
- € 1.298.382,86 a canone;
- € 801.000,00 stimati come importo annuo a misura;
- b) € 369.222,86 per servizi;
- Il RUP dell'appalto dei lavori era stato individuato nella persona dell'Arch. , Controparte_15 nominato con delibera n°773 del 15/12/2011 ed il DL era l'Arch. nominato con Controparte_17 determina n°193 del 28/12/2012;
- Il contratto aveva una durata originariamente limitata al biennio 2013-2014, semestralmente prorogata, sino al 30 giugno 2017;
- per ogni proroga semestrale si affidavano servizi ulteriori per € 1.270.386,01;
- nel periodo del rapporto contrattuale, intercorrente fra il 2013 e la fine del mese di marzo del 2017, Org Or in costanza di gestione dell'appalto affidata all'allora e allo stato licenziati e sottoposti a procedimenti penali per i lavori del Pronto Soccorso, nessuna contestazione era stata formulata Con al n merito alle attività prestate, contabilizzate e liquidate per le ragioni infra chiarite;
- l'affidamento dei servizi manutentivi edili, come da contratto e da capitolato tecnico, consisteva nella gestione integrata, per tutti gli immobili di cui allo stato patrimoniale allegato al contratto, delle seguenti prestazioni:
- a) predisposizione di un servizio tecnico/gestionale:
- una centrale operativa/call center;
- sistema informativo;
- gestione tecnica;
- gestione dei contratti in corso;
- b) gestione e manutenzione opere edili e del verde:
- manutenzione ordinaria opere edili e del verde( canone);
- opere di manutenzione ordinaria su richiesta( misura);
- prestazioni integrative;
- pronto intervento;
- c) gestione e manutenzione infissi arredi ed apparecchi non medicali:
- gestione e manutenzione ordinaria infissi arredi ed attrezzature non sanitarie( canone);
- opere di manutenzione ordinaria su richiesta( misura);
- prestazioni integrative;
- pronto intervento;
- nello specifico il RTI era tenuto ad ottemperare alle seguenti prestazioni:
- 1) programma provvisorio di manutenzione riparativa: entro trenta giorni dalla consegna delle richieste di intervento giacenti prima dell'avvio del contratto, l'appaltatore, unitamente al verbale di presa in consegna, avrebbe dovuto predisporre un “ programma provvisorio di manutenzione riparativa” necessario ad evidenziare tutte le anomalie preesistenti e comunque venutesi a creare per fattori non connessi con le prestazioni di manutenzione;
- 2) programmi di manutenzione ordinaria: tutti i programmi dovevano essere aggiornati ogni semestre ed inseriti su sistema informatizzato;
- 3) sistema informativo: il sistema informatizzato avrebbe dovuto contenere:
- la documentazione degli interventi richiesti ed eseguiti;
- le tabelle di sintesi degli interventi( tempi di intervento, risorse impiegate, ecc..);
- altri elementi desumibili attraverso l'elaborazione dei dati inseriti nel sistema;
- …il controllo di tutta la contabilità dei servizi con corrispettivo a canone ed a misura, delle somme rimborsate per le forniture e per le prestazioni particolari…;
- 4) programma annuale: all'inizio di ciascun esercizio l'appaltatore avrebbe dovuto provvedere a redigere un programma dettagliato di interventi con indicazione delle date, della natura e dei luoghi degli interventi, con specifico trattamento degli edifici soggetti a vincolo di tutela del bene culturale e da sottoporre all'approvazione del committente ed inserirlo su sistema informativo;
- 5) censimento e monitoraggio: stampa e/o visualizzazione digitale del censimento ed il monitoraggio del patrimonio per la determinazione dello stato d'uso e di conservazione e della presenza e permanenza dei requisiti normativi e del rispetto delle norme di legge, con specifico trattamento per il censimento degli edifici soggetti a vincolo di tutela del bene culturale;
- 6) project control( sistema di controllo): incluso nel sistema informativo relativo ai livelli di servizio attesi dall'appalto per il quale era prevista una clausola risolutiva a fronte dell'abbassamento delle prestazioni contrattuali;
- 7) verifiche delle risultanze degli standard di servizio finalizzati al rispetto degli obiettivi e delle prestazioni minimali indicate nei vari capitolati ed in particolare:
- a) soddisfazione dell'utenza;
- b) qualità tecnica delle prestazioni;
- c) rapporto fra manutenzione riparativa e programmata;
- d) progetto qualità;
- e) manuale d'uso per il sistema edificio: interfaccia con gli utenti;
- f) manuale di manutenzione per il sistema edificio: predisposto in sede di progettazione del servizio manutentivo;
- tali attività avrebbero dovuto essere articolate come segue:
- sub a) predisposizione di un servizio tecnico/gestionale:
- con riferimento alla presente attività il capitolato tecnico individuava le prestazioni da fornire nell'ambito del servizio tecnico gestionale, illustrate e definite al punto C) del capitolato tecnico;
- in concreto l'obbligo contrattuale, in capo al RTI, era finalizzato alla predisposizione di un sistema informatico in grado di coordinare e gestire l'intero appalto attraverso un costante flusso di informazioni, preventive e a consuntivo, riguardante l'andamento delle varie attività del servizio dell'appalto nonché un supporto logistico, tecnico, amministrativo ed informatico alle attività della committente anche al fine di permettere alla stessa, segnatamente ai suoi organi un più rapido controllo e valutazione del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi dal RTI;
- tanto avrebbe permesso un più ampio e tempestivo controllo di tutta la contabilità delle prestazioni anche con riferimento alla correttezza dei corrispettivi maturati a canone e a misura e delle somme rimborsate per le forniture e per le prestazioni particolari;
- sub b) e sub c) gestione e manutenzione opere edili e del verde e gestione e manutenzione infissi arredi ed apparecchi non medicali:
- con riferimento alle presenti attività il capitolato tecnico individuava le prestazioni di manutenzione Con affidate al alcune delle quali contabilizzate a canone ed altre a misura;
il tutto con l'obiettivo di mantenere in efficienza lo stato di conservazione degli immobili costituenti il patrimonio Con dell' la sua piena fungibilità mediante interventi preventivi e/o tempestivi di ripristino degli stati di degrado, con specifico trattamento degli edifici soggetti a vincolo di tutela del bene culturale;
- per ciò che concerneva la manutenzione contabilizzata a canone era previsto che l'attività dovesse essere svolta sulla base di programmi di monitoraggio e manutenzione poliennali inseriti su sistemi informativi per tutta la durata del contratto secondo gli standard dettati dal patrimonio immobiliare( c.d. censimenti) ed articolata nel seguente modo:
- manutenzione ordinaria programmata preventiva;
- manutenzione riparativa periodica programmata;
- manutenzione riparativa aperiodica a guasto, a richiesta/chiamata;
- per ciò che invece concerneva la manutenzione contabilizzata a misura si trattava di prestazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria su richiesta del committente;
in tal caso la manutenzione sarebbe stata compensata a misura sulla base dei prezzi contrattuali ed ogni singolo intervento avrebbe richiesto la necessaria approvazione, previo preventivo del RTI, da parte del DL;
- sulla base degli obiettivi contrattuali l'esecuzione dell'attività di manutenzione sia a canone che a misura richiedeva specifiche procedure e modalità che coinvolgevano da un canto gli organi dell'amministrazione(RUP e DL) e dall'altro il RTI per ogni specifica attività;
- esemplificativamente il sistema gestionale avrebbe dovuto contenere sia tutte le attività programmate di manutenzione sia tutte le richieste di manutenzione da parte della committente;
le richieste avrebbero dovuto essere inserite e archiviate nel sistema e per ogni richiesta/ prestazione avrebbe dovuto esserci la comunicazione dell'attività eseguita attraverso Con l'inserimento dei dati da parte del e del successivo controllo del DL e dell'esecuzione delle attività di manutenzione( modalità di gestione che assolveva non soltanto alla funzione di Con constatare come gli obblighi del ossero di volta in volta ottemperati, ma anche, a fini contabili, per permettere in maniera trasparente ed efficace di controllare la contabilizzazione delle attività e Con la relativa liquidazione dei compensi al
- in ragione degli incresciosi accadimenti narrati, con delibera n°1071 del 27 novembre 2017, era stato nominato quale nuovo DL l'Ing. il quale, nella sua qualità, aveva proceduto CP_18 alla verifica della contabilità ed alla emissione dell'ultimo SAL dell'ultimo trimestre del 2016, denominato dal nuovo DL Sal n°1 per lavori a tutto il 31 dicembre 2016, che sotto la vecchia gestione era risultato incompleto per le vicende illustrate( precisamente mancava la firma del RUP nel certificato di pagamento) ed alla amissione del primo( ed ultimo) SAL del 2017( che abbracciava un arco temporale di sei mesi ossia fino a tutto il 30/06/2017);
- ebbene il nuovo DL, a fronte di un esame scrupoloso della contabilità, aveva emesso il SAL dell'ultimo trimestre 2016 per un importo di gran lunga inferiore rispetto a quello, incompleto, predisposto sotto la vecchia gestione;
in particolare mentre il precedente SAL riportava un importo di € 386.405,77 il nuovo riferiva un importo, sulla scorta della contabilità, di soli € 73.200,00; - sorprendeva come a fronte di stati di avanzamento lavori sino ad allora nell'ordine di circa
( in media) € 500.000,00 ogni trimestre, risultassero contabilizzate attività per soli € 73.200,00, quasi 1/6 rispetto agli importi fino all'epoca contabilizzati;
- ed ancora, con riferimento al primo semestre del 2017( ultimo SAL della commessa) il nuovo DL aveva contabilizzato attività per soli € 97.057,90;
- anche da questi accadimenti risultava evidente come una scrupolosa e doverosa verifica delle attività contabilizzate producesse il riconoscimento per l'appaltatore di importi di gran lunga inferiori a quelli sino ad allora quantificati( sotto la precedente gestione);
- d'altro canto, a riprova della infondatezza dei crediti sia nel quantum che nella forma, deponeva la circostanza che l'attrice si era limitata al deposito di mere fatture contabili ed elaborati contabili autoprodotti e privi di qualsivoglia documentazione giustificativa, senza allegare in atti il propedeutico e necessario corrispondente SAL ed il relativo certificato di pagamento, come richiesto dalla legge di settore e dallo stesso contratto;
- mentre erano in corso quelle misure di riesame e di controllo dei contratti in essere con il RTI attore, in data 30 giugno 2017, l'appalto della manutenzione era venuto a scadenza avendo l' nel frattempo indetto altra gara ponte per l'affidamento dei lavori di manutenzione, CP_5 poi aggiudicata nel mese di agosto del 2017;
- cosicchè, al fine di giungere al collaudo dell'appalto della manutenzione, dunque, alla corretta determinazione dei rapporti contabili di dare/avere con il RTI, con determina n°2443 dell'08/09/2017, era stato nominato quale collaudatore tecnico, l'Ing. Persona_3
- da ultimo, in data 16 maggio 2018, il collaudatore aveva trasmesso la propria relazione redatta sulla base della documentazione disponibile ed avente ad oggetto l'esame della contabilità
a misura e a canone relativa all'anno solare 2013( quindi per il primo anno di esecuzione del contratto di manutenzione);
- in particolare il nominato collaudatore, in una relazione esplicativa, aveva formulato i seguenti addebiti:
- totale carenza documentale e di popolamento del sistema informatico di gestione dell'appalto;
- errata imputazione delle voci di spesa;
- assenza di preventiva autorizzazione del DL in ordine alla attività liquidata a misura;
- anomalie nella contabilizzazione a misura;
- carenze documentali;
- sulla scorta di tali gravissime carenze ed anomalie il collaudatore aveva dovuto elaborare un criterio per accertare contabilmente i lavori;
in particolare per la revisione dei lavori a misura il collaudatore aveva proceduto:
- 1) all'annullamento delle partite contabili relative a lavori impropriamente contabilizzati a misura che rientravano nella liquidazione a canone;
- 2) all'annullamento delle partite contabili relative a lavori che non erano corredati dalle schede tecniche di intervento, degli allegati contabili, grafici, bolle di accompagnamento relative ai noli o materiali, ecc…;
- 3) alla revisione delle partite contabili secondo i prezziari previsti nel capitolato d'oneri, utilizzando, per quelle attività ove era presente, la scheda interventi e/o l'allegato contabile, o se perfettamente riscontrabile sul posto;
- per l'effetto il collaudatore, sulla scorta dei criteri sopra individuati, aveva potuto concludere che:
- per l'anno 2013 l'importo del servizio che poteva essere certificato e collaudabile era pari ad € 313.109,41 oltre i.v.a. a fronte dell'importo pari ad € 1.831.766,23 oltre i.v.a. già liquidato;
- per l'anno 2014 l'importo del servizio che poteva essere certificato e collaudabile risultava pari ad € 202.412,74 oltre i.v.a. a fronte dell'importo pari ad € 2.066.177,34 oltre i.v.a. già liquidato;
- per l'anno 2015 l'importo del servizio che poteva essere certificato e collaudabile risultava pari ad € 263.323,54 oltre i.v.a. a fronte dell'importo pari ad € 2.063.203,42 oltre i.v.a. già liquidato;
- per l'anno del 2016 l'importo del servizio che poteva essere certificato e collaudabile risultava pari ad € 287.640,88 oltre i.v.a. a fronte dell'importo pari ad € 1.586.340,43 oltre i.v.a. già liquidato;
- per l'anno 2017 l'importo del servizio collaudabile risultava pari ad € 104.890,22;
- quanto sopra risultava accertato e formalizzato nella relazione e nel certificato di collaudo, Con tramesso all' in data 06 giugno 2019 con protocollo n° 83939 nel quale il collaudatore, richiamando ed allegando le revisioni contabili di ciascun anno di contratto, aveva confermato in larga parte quanto già emerso concludendo come a fronte di € 7.642.987,43 corrisposti alla risultavano collaudabili soltanto lavori per € 1.171.376,59 con la conseguenza CP_10 che il maggior importo liquidato al RTI di € 6.471.610,84( oltre i.v.a.) per gli anni contabili
2013-2014-2015 e 2016( eccetto per l'ultimo trimestre) non trovasse corrispondenza alcuna nei documenti di contabilità dell'appalto;
- da ultimo a seguito di relazione riservata del RUP, in conseguenza delle riserve delle componenti del RTI, in particolare della , era stato rettificato l'importo dei lavori collaudabili CP_7 in € 1.211.689,39, risultando così un debito definitivo del pari ad € 6.431.298,04; Controparte_10 tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
- “ 1) accertare e dichiarare come non dovute le pretese azionate dall'attrice per le considerazioni esposte nella parte in fatto e in diritto del presente atto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e dichiarare nulla dovuto all'attrice;
- 2) in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte illustrate nel presente atto e avuto riguardo alle risultanze del certificato di collaudo, come non dovuti i corrispettivi indebitamente percepiti dalla in proprio e quale mandataria con rappresentanza delle RE Parte_1 [...]
, con la prima temporaneamente riunite) Controparte_19 Controparte_8 Con erroneamente riconosciuti dalla al RTI in carenza delle prestazioni presupposte, e, comunque, in carenza della imprescindibile documentazione tecnico-amministrativa per la valida liquidazione e, per l'effetto, condannare ex art. 2033 c.c. per le ragioni meglio illustrate ai paragrafi V.1 e V.2 della esposizione in diritto-o in subordine anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.- la in persona del legale rappresentante pro-tempore( in propri e quale mandataria Parte_1 con rappresentanza delle RE , e Controparte_19 Controparte_8
con la prima temporaneamente riunite) a corrispondere in favore dell' il Controparte_9 CP_2 complessivo importo di € 6.431.298,04 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali a decorrere dalla data di ciascun pagamento o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
- 3) in ogni caso disporre la compensazione fra eventuali crediti che dovessero essere riconosciuti a favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore( in proprio e quale CP_4 Parte_2 mandataria con rappresentanza delle RE , Controparte_19 Controparte_8
e con la prima temporaneamente riunite) con quelli riconosciuti a favore della
[...] Controparte_9 Con a titolo di ripetizione o a titolo di indebito arricchimento;
- 4) condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e Parte_1 quale mandataria con rappresentanza della , Controparte_20 [...]
e al risarcimento del danno all'immagine in favore della Controparte_8 Controparte_9 CP_2
1, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. per i titoli e le causali meglio descritte al
[...] precedente paragrafo V.3 della esposizione in diritto, da intendersi qui integralmente richiamate. - 5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
- Espletata la C.T.U.( ammessa al fine di accertare le ragioni di dare/ avere della parti contrapposte) la causa, all'udienza del 21 novembre 2023, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti , veniva trattenuta in decisione
( con decorrenza dei termini per la redazione degli scritti defensionali conclusivi dal 21/12/2023, giorno compreso).
Motivi della decisione
In via istruttoria deve essere ribadito che la causa è di natura documentale sicchè l'invocato ingresso ad opera della parte attrice di riscontri orali ( che giammai potrebbero validamente contrastare le evidenze documentali) non sarebbe atto ad apportare materiale probatorio suppletivo.
In rito deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale perché
- asseritamente- fondata su un titolo invalido ( id est la certificazione di collaudo).
Osserva il Collegio che, nella fase iniziale del presente processo, erano ancora in corso le operazioni di collaudo sicchè la parte convenuta, all'atto della redazione del proprio libello difensivo, essendo a conoscenza degli esiti delle predette operazioni, a mezzo delle quali era stata accertata la esistenza di un'eccedenza di pagamento rispetto alle prestazioni rese, legittimamente ha agito per ottenere il supero a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.( chiaro essendo che presupposto onde richiedere la ripetizione dell'indebito fosse l'accertamento della invalidità del procedimento contabile adottato).
La richiamata domanda riconvenzionale è stata proposta nei confronti della Parte_1 in proprio e quale mandataria delle imprese con la stessa costituite in R.T.I., e non nei confronti della ( una delle imprese mandanti) sicchè non appare fondata la richiesta Controparte_8 di limitazione dell'accertamento- e della conseguente condanna- alla sola quota( pari al 67% dell'intero) di specifica spettanza della società attrice.
Sempre in via procedurale mette conto considerare che la reconventio reconventionis, che avrebbe dovuto essere specificata con modalità analitiche nella prima udienza di comparizione delle parti,
è stata genericamente circoscritta alla richiesta di annullamento dell'atto di approvazione del collaudo.
Ne consegue che il tema di indagine non può essere integrato a mezzo della specificazione nella prima memoria istruttoria di parte attrice della richiesta di annullamento per dolo e per errore essenziale.
A maggior ragione nel predetto atto processuale non può essere invocata ex novo la declaratoria di nullità dell'atto di approvazione di collaudo per dover essere verificate le opere de quibus in corso d'opera( e non anche a mezzo di collaudo) nonché essere formulate richieste di pagamento ulteriori rispetto a quelle azionate in limine litis.
Opina il Tribunale che ove- in forma denegata- fosse consentito l'ampliamento del thema decidendum dovrebbe essere rilevato che risulta legittima la collaudazione delle opere de quibus risultando prevalente la misura dei lavori rispetto a quelle dei servizi. Del pari non sono stati forniti concreti riscontri onde corroborare l'eccezione di invalidità delle operazione di collaudo per dolo ovvero per errore essenziale.
Appare al contrario pienamente legittima la condotta di avviare le operazioni di collaudo essendo emerso che gli organi di controllo della regolarità dell'appalto si sono sottratti ai propri adempimenti sicchè sono stati sostituiti con elevazione a loro carico anche di addebiti di natura penale.
Essendo allarmante il quadro fattuale accertato ( con conseguente estromissione della dal novero dei futuri interlocutori della parte convenuta) è stato del tutto CP_4 Parte_2 legittimo dar luogo alle operazioni di collaudo, che hanno consentito di accertare la ripetibilità della somma pari ad € 6.431.689,39.
Essendo stato lamentato che il collaudo fosse stato operato in violazione delle regole del contraddittorio, è stata ammessa C.T.U., il cui perimetro è stato circoscritto ai seguenti profili:
“ 1) accertare se le prestazioni per le quali sono state emesse le fatture sono state eseguite;
2) accertare se siano congrui i corrispettivi pretesi;
3) procedere alla quantificazione delle somme di spettanza della parte attrice per le prestazioni effettivamente eseguite;
4) verificare la fondatezza tecnica delle contestazioni poste a base della riconvenzionale;
5) quantificare l'importo versato in eccedenza”.
Orbene il nominato esperto con elaborato definitivo( tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) verificando la documentazione contrattuale, ha, anche in dissenso con talune valutazioni adottate in ambito di collaudo, chiarito che:
“ le prestazioni per le quali risultano emesse le fatture risultano parzialmente eseguite”( quesito sub 1);
“ i corrispettivi pretesi dalla parte attrice non sono congrui rispetto alle prestazioni rese”( quesito sub 2);
“ l'importo dovuto per prestazioni contrattuali è pari ad € 641.803,31 oltre i.v.a. e quello per prestazioni extra-contrattuali pari ad € 351.929,93 oltre i.v.a.”( quesito sub 3);
“ sono fondate le contestazioni poste a base della domanda riconvenzionale”( quesito sub 4);
“ l'importo ripetibile è pari ad € 2.259.863,39 in quanto l'importo spettante per le prestazioni a canone dall'01/01/2013 al 30/09/2016 è pari ad € 2.498.196,76 a fronte di quello corrisposto pari ad € 4.758.060,15”.
Alle seguenti conclusioni il nominato esperto è pervenuto sulla scorta dei seguenti opinamenti:
a) “ dalla documentazione agli atti emerge in maniera chiara che il processo di rilievo, rendicontazione, verifica e contabilizzazione previsto da tutti i documenti contrattuali risulta essere stato ampiamente disatteso da entrambe le parti per le rispettive competenze”
( cfr. pag 45 dell'elaborato peritale);
b) Il sistema informativo risulta “ essere stato popolato in modo non conforme alle previsioni atteso che dai dati estratti dal sistema acquisiti dall'appaltatore a seguito delle istanze Con di accesso presentate risulta che sono registrate solo richieste di intervento dell e gli ordini di lavoro aperti ma non sono registrate le attività di manutenzione programmata e i dati degli ordini di lavoro eseguiti non sono completi ed accurati”;
c) “ nel complesso i dati disponibili non permettono di raggiungere lo scopo per il quale il sistema informativo era stato previsto: quello di una verifica completa delle prestazioni svolte sia singolarmente che in maniera aggregata”
d) le carenze, che non si limitano al mancato popolamento del sistema informativo, ma anche dal punto di vista della rendicontazione documentale degli interventi da parte dell'appaltatore, risultano essere stata accertate rispetto a quanto previsto dal Capitolato sia per quanto riguarda gli interventi a richiesta da contabilizzare a misura sia per interventi periodici rientranti fra le prestazioni a canone;
e) sussistono carenze anche nell'attività di verifica e controllo in capo alla Committenza;
f) le attività svolte per tutta la durata del primo DEC/DL, ossia per i primi 15 trimestri di appalto,
“ non sono minimamente documentate e si risolvono nella sola emissione di SAL a partire dal 1° trimestre 2013 al 3° trimestre 2016”.
L'ausiliario di giustizia ha altresì valutato che:
1) le attività svolte per la verifica dei livelli prestazionali previste dal Capitolato risultano completamente mancanti;
2) risulta una “ generale carenza dell'attività di controllo in capo ai soggetti incaricati dalla committenza a tale scopo”; Org
3) “ alla cattiva gestione dell'appalto da parte di e per conto della committente Org_12 si affianca la mancata nomina del collaudatore in corso d'opera da parte della stazione appaltante”;
4) “ per tutta la durata del servizio entrambe le parti..omissis… hanno attuato una gestione quantomeno approssimativa dell'appalto in difformità rispetto ai requisiti previsti da documenti contrattuali”; “tale circostanza rende complicata una verifica ex post delle prestazioni svolte dall'appaltatore in considerazione delle oggettive carenze documentali di cui si è accennato”.
Essendo state confermate in sede peritale ( anche se con ridimensionamento) le censure elevate in sede di operazioni di collaudo, tenuto conto delle ragioni causali contrapposte, deve essere condannata la . a versare alla parte convenuta l'importo CP_4 Parte_2
a titolo di sorte capitale pari ad € 2.259.863,39 oltre interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale definitiva sino a quella di effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Per il medesimo principio le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico della parte attrice in ragione dell'esito propizio dell'accertamento in favore dell' . CP_2
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
accoglie parzialmente la domanda attorea nonché parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, tenuto conto delle ragioni di credito contrapposte, in adesione all'accertamento peritale, condanna la parte attrice a pagare alla la somma complessiva pari ad € 2.259.863,30 oltre CP_2 interessi legali a far data dal dì del deposito della relazione peritale definitiva sino a quella di effettivo soddisfo.
Dichiara la inammissibilità della reconventio reconventionis inerente la declaratoria di nullità delle operazioni di collaudo.
Respinge la reconventio reconventionis inerente l'annullamento delle operazioni di collaudo. Condanna la parte attrice a rifondere in favore della le spese del presente giudizio che si CP_2 liquidano nell'importo complessivo di € 49.336,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Spese di C.T.U.-liquidate come in atti- a carico definitivo della parte attrice.
Così deciso il 12 marzo 2024 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Maurizio Manzi
Il PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo