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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 547 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.RABUFFETTI ANGELO ALBERTO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si duole di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi collaboratori scolastici a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, del Compenso Individuale Accessorio (CIA).
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Il compenso Individuale accessorio è sostanzialmente uguale a quello che per i docenti viene chiamato
Retribuzione Professionale Docente. L'art 7 del CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché al fine di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico attribuendo al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive, e l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare alcuna distinzione fondata sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 7 del CCNL stabilisce, poi, che “ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il Compenso Individuale Accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio”.
Il richiamo all'art. 25 del CCNL del 31/08/1999 che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la finalità di individuare le modalità di calcolo e di corresponsione del nuovo trattamento ma non quello di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Il Compenso Individuale accessorio risulta perfettamente compatibile con i rapporti di lavoro a tempo determinato in quanto anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di quello assunto a tempo indeterminato o con incarico annuale, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Una diversa interpretazione della normativa creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 che estende al personale docente educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, poiché l'odierna parte ricorrente non ha svolto una prestazione qualitativamente diversa rispetto ad altri colleghi con contratto a tempo indeterminato o annuale, tale da costituire giustificazione di diversità di trattamento economico, ha diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio per il servizio effettivamente svolto con condanna dell'Amministrazione convenuta al relativo pagamento, oltre alla maggior somma per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto della ricorrente al Compenso Individuale Accessorio per tutti i rapporti di lavoro a termine con l'Amministrazione convenuta relativi agli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 come documentati in atti (buste paga), oltre ai conseguenti diritti connessi al TFR, derivanti dall'equiparazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato;
condanna l'Amministrazione convenuta alla corresponsione dell'importo di euro 715,83 dovuto a tale titolo, oltre interessi legali, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in complessivi euro 1.200 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 04/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 547 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.RABUFFETTI ANGELO ALBERTO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si duole di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi collaboratori scolastici a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, del Compenso Individuale Accessorio (CIA).
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Il compenso Individuale accessorio è sostanzialmente uguale a quello che per i docenti viene chiamato
Retribuzione Professionale Docente. L'art 7 del CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché al fine di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico attribuendo al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive, e l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare alcuna distinzione fondata sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 7 del CCNL stabilisce, poi, che “ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il Compenso Individuale Accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio”.
Il richiamo all'art. 25 del CCNL del 31/08/1999 che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la finalità di individuare le modalità di calcolo e di corresponsione del nuovo trattamento ma non quello di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Il Compenso Individuale accessorio risulta perfettamente compatibile con i rapporti di lavoro a tempo determinato in quanto anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di quello assunto a tempo indeterminato o con incarico annuale, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Una diversa interpretazione della normativa creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 che estende al personale docente educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, poiché l'odierna parte ricorrente non ha svolto una prestazione qualitativamente diversa rispetto ad altri colleghi con contratto a tempo indeterminato o annuale, tale da costituire giustificazione di diversità di trattamento economico, ha diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio per il servizio effettivamente svolto con condanna dell'Amministrazione convenuta al relativo pagamento, oltre alla maggior somma per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto della ricorrente al Compenso Individuale Accessorio per tutti i rapporti di lavoro a termine con l'Amministrazione convenuta relativi agli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 come documentati in atti (buste paga), oltre ai conseguenti diritti connessi al TFR, derivanti dall'equiparazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato;
condanna l'Amministrazione convenuta alla corresponsione dell'importo di euro 715,83 dovuto a tale titolo, oltre interessi legali, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in complessivi euro 1.200 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 04/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari