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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17862/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MASSASSO SILVIA, presso cui Parte_1
ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO VINCENZO, Controparte_1
presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Come da note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c. del 27/03/2025:
- Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 21.06.2002 in
Olivos-Argentina, trascritto in data 23.03.2023 nei registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 123, PARTE II, SERIE C, Uff.1.
pagina 1 di 4 -Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione della sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, nonché le ulteriori annotazioni di legge.
- Con spese di lite, anche della causa di separazione personale, compensate tra le parti.
Per parte resistente:
Come da note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c. del 28/03/2025:
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in data
21.06.2002 in Argentina e trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Torino, in data 23.03.2023, al n. 123, PARTE II, SERIE C, Uff.1.
- ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione della sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, nonché le ulteriori annotazioni di Legge.
- Con vittoria di spese di lite, anche per la causa di separazione personale dei coniugi.
Per il P.M.
Esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito civile in Argentina il 21/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 123 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023)
Dal matrimonio è nato una figlia: l 14/12/2002. Persona_1
Con ricorso depositato il 12/10/2023, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Parte attrice domandava, altresì, di addebitarsi la separazione al marito, nonché prevedendosi un contributo al mantenimento per la figlia a carico di controparte. Parte ricorrente chiedeva, inoltre, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio decorsi i termini di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09/04/2024 si costituita in giudizio
[...]
nulla opponendo in punto domanda di separazione e formulando le proprie Controparte_1
difese con contestuale richiesta di rigetto delle domande presentate da parte attrice.
All'udienza del 09/05/2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente e veniva, altresì, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il G.I., rilevato preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente in punto domanda di contributo al mantenimento della pagina 2 di 4 figlia stante la sua non coabitazione con la medesima, invitava le parti ad assumere posizione sul punto riservandosi di riferire al Collegio per la decisione;
parte ricorrente, pertanto, rinunciava sia alla domanda di addebito sia alla domanda di contributo al mantenimento per la figlia ed insisteva in punto domanda di separazione e di successivo divorzio. Il Giudice, ritenuta matura la Causa per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale rimettendo la Causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 3272/2024 del 28/05/2024, pubblicata in data 04/06/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter c.p.c insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero esprimeva parere favorevole.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17862/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MASSASSO SILVIA, presso cui Parte_1
ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO VINCENZO, Controparte_1
presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Come da note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c. del 27/03/2025:
- Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 21.06.2002 in
Olivos-Argentina, trascritto in data 23.03.2023 nei registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 123, PARTE II, SERIE C, Uff.1.
pagina 1 di 4 -Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione della sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, nonché le ulteriori annotazioni di legge.
- Con spese di lite, anche della causa di separazione personale, compensate tra le parti.
Per parte resistente:
Come da note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c. del 28/03/2025:
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in data
21.06.2002 in Argentina e trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Torino, in data 23.03.2023, al n. 123, PARTE II, SERIE C, Uff.1.
- ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione della sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, nonché le ulteriori annotazioni di Legge.
- Con vittoria di spese di lite, anche per la causa di separazione personale dei coniugi.
Per il P.M.
Esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito civile in Argentina il 21/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 123 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023)
Dal matrimonio è nato una figlia: l 14/12/2002. Persona_1
Con ricorso depositato il 12/10/2023, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Parte attrice domandava, altresì, di addebitarsi la separazione al marito, nonché prevedendosi un contributo al mantenimento per la figlia a carico di controparte. Parte ricorrente chiedeva, inoltre, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio decorsi i termini di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09/04/2024 si costituita in giudizio
[...]
nulla opponendo in punto domanda di separazione e formulando le proprie Controparte_1
difese con contestuale richiesta di rigetto delle domande presentate da parte attrice.
All'udienza del 09/05/2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente e veniva, altresì, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il G.I., rilevato preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente in punto domanda di contributo al mantenimento della pagina 2 di 4 figlia stante la sua non coabitazione con la medesima, invitava le parti ad assumere posizione sul punto riservandosi di riferire al Collegio per la decisione;
parte ricorrente, pertanto, rinunciava sia alla domanda di addebito sia alla domanda di contributo al mantenimento per la figlia ed insisteva in punto domanda di separazione e di successivo divorzio. Il Giudice, ritenuta matura la Causa per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale rimettendo la Causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 3272/2024 del 28/05/2024, pubblicata in data 04/06/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter c.p.c insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero esprimeva parere favorevole.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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