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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Villareale C/o Avvocat Stato 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259004379519000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259004379519000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259004379519000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria nei confronti di Agenzia delle Entrate
- Riscossione l'intimazione di pagamento n. 291-2025-9004379519000 comunicata a mezzo p.e.c. in data
01.04.2025, dell'importo di € 1.032,36 concernente le cartelle di pagamento nn. 291-2020-0026369262000 notificata il 09.11.2022, 291-2022- 0012432366000 notificata il 10.11.2022 e 291-2023-0010079045000 notificata il 12.05.2023 e concernenti la Tassa Automobilistica rispettivamente per le annualità 2017, 2019
e 2020 deducendo molteplici profili di invalidità.
2. AdER, costituitasi, ha chiesto dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell'annullamento degli atti impositivi, con compensazione delle spese di
3. All' odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva questo giudice che in ragione dell'annullamento dell'atto impositivo va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'avviso di intimazione impugnato.
2. Le spese possono essere compensate per le ragioni esplicitate dall'Agente della riscossione circa la intervenuta tardiva conoscenza dei fatti di causa.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate fra tutte le parti.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Villareale C/o Avvocat Stato 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259004379519000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259004379519000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259004379519000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria nei confronti di Agenzia delle Entrate
- Riscossione l'intimazione di pagamento n. 291-2025-9004379519000 comunicata a mezzo p.e.c. in data
01.04.2025, dell'importo di € 1.032,36 concernente le cartelle di pagamento nn. 291-2020-0026369262000 notificata il 09.11.2022, 291-2022- 0012432366000 notificata il 10.11.2022 e 291-2023-0010079045000 notificata il 12.05.2023 e concernenti la Tassa Automobilistica rispettivamente per le annualità 2017, 2019
e 2020 deducendo molteplici profili di invalidità.
2. AdER, costituitasi, ha chiesto dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell'annullamento degli atti impositivi, con compensazione delle spese di
3. All' odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva questo giudice che in ragione dell'annullamento dell'atto impositivo va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'avviso di intimazione impugnato.
2. Le spese possono essere compensate per le ragioni esplicitate dall'Agente della riscossione circa la intervenuta tardiva conoscenza dei fatti di causa.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate fra tutte le parti.