Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15028 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE1 5028- 03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg. Dott. Sergio MATTONE R.G.N. 3700/01 Cron. 30456 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud.16/04/03 Dott. ID VIDIRI - ConsigliereDott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STAZIONE DI MONTE MARIO, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso MAGARAGGIA, giusta delega in dall'avvocato GIUSEPPE atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrent 2330 -1- nonchè
contro
MINISTERO DEL TESORO, PREFETTURA DI BRINDISI;
- intimati avverso la sentenza n. 3578/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 05/10/00 R.G.N. 1248/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31 luglio 1996, ME LL chiedeva al Pretore di Brindisi la condanna del Ministero dell'Interno e del Tesoro al pagamento in proprio favore della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità civile, oltre accessori. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore novembre 1998, di Brindisi con sentenza del 16 accoglieva la domanda e riconosceva il diritto dell'istante ad ottenere l'assegno di invalidità con decorrenza dal 1 maggio 1990, oltre accessori. A seguito di gravame di ambedue i Ministeri, che eccepivano la mancanza di prova circa la sussistenza Guide V. der dei requisiti socio-economici, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 5 ottobre 2000, accoglieva l'appello e rigettava la domanda proposta dal LL. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che, mentre poteva ritenersi documentalmente provato il requisito della incollocazione, lo stesso non poteva dirsi per l'altro requisito richiesto per l'assegno invalidità, e cioè quello socio-economico. di Ed invero, non poteva a tal fine valere la certificazione della Prefettura che, nel concedere il richiesto assegno, lo aveva fatto solo sulla base della sentenza 1 del Pretore di Brindisi e sempre con riserva all'esito dell'appello e su di un foglio prestampato. Contro tale decisione ME LL propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. Il Ministero del Tesoro e la Prefettura di Brindisi, pur evocati in giudizio, non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso ME LL deduce omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. su un punto decisivo della controversia. In particolare lamenta che il Tribunale non ha tenuto nel Gardo Volu dovuto conto il contenuto dell'atto sostitutivo di notorietà con sottoscrizione autenticata con il quale, in data 9 febbraio 1996, aveva dichiarato sotto la sua responsabilità di non avere svolto a partire dal 1 ottobre 1984 alcuna attività lavorativa. In subordine il requisito doveva ritenersi sussistente almeno all'atto dell'erogazione dell'assegno sulla base del contenuto della documentazione tenuta presente dal Pretore di Brindisi. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Questa Corte a Sezioni Unite con sentenza del 14 gennaio 1998 n. 10153 ha statuito che la 2 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario può essere ad essa attribuito nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 C.C., da proprie dichiarazioni. -All'interno della Sezione Lavoro di questa Corte in lu домовVo relazione alle controversie per prestazioni relative si era creato un contrastoall'invalidità civile - tra un indirizzo che, richiamandosi alla suddetta Unite, affermava che ilpronunzia delle Sezioni requisito economico (la cui dimostrazione è necessaria ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali) non può essere provato in sede processuale sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 gennaio 1968 n. 15, ed un indirizzo opposto che invece, con diverse articolazioni, riconosceva la rilevanza ai fini 3 probatori della suddetta dichiarazione (cfr. al riguardo ex plurimis: Cass. 10 agosto 2001 n. 11031; Cass. 16 luglio 2002n. 10313; Cass. 26 settembre 2002 n. 13967). Risolvendo detto contrasto le Sezioni Unite hanno di recente enunciato il principio che "La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione 24 della legge 13 reddituale, prevista dall'art. aprile 1977 n. 114 e, successivamente dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare, Gaule fino a contraria risultanza, detta situazione nei سلنا rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni". - e nel ribadire,Nel pervenire a tale conclusione come visto, quanto già da esse affermato (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 1998 n. 10153 cit.) le Sezioni Unite hanno evidenziato che la continuità tra fase di 4 composizione in sede amministrativa necessariamente successivo giudizio di cognizione prodromica e da numerose pronunzie per fondare la richiamata rilevanza ai fini probatori della autocertificazione - non esclude che ciascuna fase sia soggetta, sotto il profilo probatorio, a regole proprie, con conseguente esclusione dell'efficacia probatoria della suddetta autocertificazione, riconosciuta per esigenze di semplificazione nella fase amministrativa, nel successivo giudizio civile, anche a livello di mero indizio>. L'assunto del ricorrente, quindi, essendo privo di ID VO giuridico fondamento non può trovare ingresso in questa sede. Nè può essere sottaciuto che il Tribunale ha 1 come innanzi si è ricordato - motivato la sua decisione circa la mancata prova del requisito del reddito con la inidoneità della documentazione proveniente dalla Prefettura perchè questa aveva concesso l'assegno solo per adempiere a quanto disposto dalla sentenza del Pretore di Brindisi e con riserva all'esito del giudizio. Assunto questo che appare sorretto da argomentazioni corrette sul piano logico-giuridiche e, pertanto, non suscettibili di alcuna censura in questa sede di legittimità. In ragione della natura della controversia nessuna 5 statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione non versandosi in presenza di una pretesa manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 aprile 2003. Негро натоцJeepo IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Guish Vide CANCELLIERE Depositato in Cancellera oggi, 0 / OIT. 2003 AL CANCELLERE 6